Tipologia: Accordo organizzazione del lavoro
Data firma: 16 settembre 1998
Parti: Emmezeta e RSU/Filcams-Cgil
Settori: Commercio, GDO, Emmezeta Ancona
Fonte: filcams.cgil.it


Accordo organizzazione del lavoro Emmezeta Casa di Ancona 16/09/1998

Verbale di accordo
Nelle date del 17/06/98, 29/07/98, 07/08/98 ed in ultimo del 16/09/98 presso la Soc. Emmezeta Casa di Ancona srl si sono incontrati la Soc. Emmezeta […] e la RSU […], assistita da Filcams Cgil […] e la Cgil di Osimo […]
1) Durante gli incontri le parti hanno avuto modo di discutere ampiamente ed esaurientemente sui problemi legati alla organizzazione aziendale del lavoro del settore della distribuzione.
L’Azienda ha presentato anche una statistica dei flussi commerciali dalla quale emerge inequivocabilmente come il punto vendita necessiti di essere adeguatamente presidiato anche nelle giornate di apertura domenicale.
La O.S. ha preso atto che i dati esposti dall’Azienda rappresentano una reale tendenza del mondo della distribuzione dove i livelli di competitività richiedono sempre più una attività lavorativa svolta in modo organizzato, flessibile sugli orari ed efficiente anche nelle giornate di apertura domenicale al fine di mantenere le quote di mercato e conseguentemente i livelli occupazionali.
A tale proposito le parti si impegnano a definire incontri periodici atti a ricercare e, se possibile, definire metodi e/o soluzioni idonee a regolamentare tale materia anche dal punto di vista economico senza prescindere dal conseguimento degli obiettivi aziendali. Detta fase di incontri di ricerca avrà inizio nel mese di ottobre c.a. e si concluderà entro e non oltre il primo bimestre del 1999.
2) La O.S. ha poi evidenziato la necessità di un adeguamento della diaria giornaliera della somma attuale di L. 10.000 (diecimila) lorde riconosciuta alla categoria degli autisti montatori a seguito di accordi individuali ratificati presso l’Uplmo di Ancona in data 23/11/92.
Dopo ampie ed approfondite discussioni le parti hanno convenuto che la diaria giornaliera di L. 10.000 (diecimila) lorde verrà sostituita non appena stipulata idonea convenzione con primaria società fornitrice che dovrà essere stipulata entro il 01/10/98, da buoni pasto del valore di L. 15.000 (quindicimila) cadauno, debitamente datati e sottoscritti ed aventi le seguenti caratteristiche:
-non spendibilità come denaro liquido;
-non rilevabilità del valore in via diretta ed immediata in quanto non espresso in termini monetari su nessuna delle due facce;
-incumulabilità, incedibilità, non commerciabilità o convertibilità in denaro anche a titolo di resto. Il buono pasto che, come la preesistente e soppressa diaria giornaliera, ha lo scopo di consentire la consumazione del pasto meridiano ad una categoria di lavoratori impegnata frequentemente in regine di trasferta, viene riconosciuto in concomitanza delle trasferte medesime con le stesse modalità operative già vigenti per la diaria giornaliera. Conseguentemente il valore di L. 10.000 ( diecimila) di ogni buono pasto sarà computato ai fini della maturazione del T.F.R..
La consumazione del pasto a mezzo dei buoni ha luogo esclusivamente dietro presentazione dei buoni stessi presso le unità di ristorazione convenzionate. Per eventuali consumazioni di valore eccedente quello del buono la differenza è a carico del lavoratore che presenti il buono stesso. Pur avendo 1’accordo valenza collettiva resta fissato che l’efficacia del punto 2) del presente verbale nei confronti di ogni singolo dipendente svolgente mansioni di autista-montatore si intende subordinata alla volontaria e previa integrale accettazione da parte dello stesso di quanto in esso previsto a mezzo sottoscrizione del verbale medesimo.
È conseguentemente in facoltà di ciascun autista-montatore di optare inizialmente per il mantenimento della situazione in atto.
Le parti si incontreranno annualmente (inizialmente a partire da febbraio 2000) per valutare la possibilità di un adeguamento del valore del buono pasto.
3) Le parti hanno poi discusso in ordine al tema centrale dell’ambiente e delle condizioni di lavoro nello spirito di analisi e confronto già previsto dalla norma di cui al D.Lgs. 626/94. Gli interventi ritenuti necessari e precedentemente concordati dalle figure preposte rispetto delle norme stesse (Responsabile della sicurezza e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) sono stati effettuati o sono attualmente in via di ultimazione e pertanto la O.S., dà atto all’Azienda di essere stata attenta e volta al miglioramento delle condizioni di lavoro in Azienda.
Gli interventi di cui sopra sono stati:
per l’intera area, sostituzione centralina elettrica per riscaldamento;
per l’area del magazzino: carrello elevatore, estrattori, intrastruttura metallica per stoccaggio elettrodomestici, macchina impacchettatrice, transpallet manuale;
per l’area di vendita, realizzazione in corso di un ascensore per facilitare 1’accesso al piano superiore dell’abbigliamento attraverso 1’effettiva eliminazione di una barriera architettonica costituita dalle scale di accesso.
Tenuto conto dei proficui risultati ottenuti da reciproco confronto in tema di sicurezza si ritiene, opportuno proseguire in seguito in questo percorso che si attiverà su semplice richiesta delle parti laddove si ritenga necessario affrontare delle problematiche emerse in materia di ambiente, condizione e sicurezza sul lavoro atteso che dette tematiche sono senz’altro di natura dinamica.