Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 febbraio 2018, n. 2842 - Diritto alla rendita da inabilità permanente a seguito di malattia professionale. Prescrizione


 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 06/02/2018

 

 

 

Ritenuto che

 


che la Corte d'Appello di Roma con sentenza 1247/2012 ha rigettato parzialmente il gravame proposto da B.G. avverso la sentenza che aveva respinto per intervenuta prescrizione ex articolo 112 d.p.r. n. 1124/1965 la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita da inabilità permanente a seguito di malattia professionale;
che, a fondamento della sentenza, la Corte - richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui il dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell’azione per conseguire dall’INAIL la rendita per inabilità permanente, va ricercato con riferimento al momento in cui l’interessato abbia avuto consapevolezza dell’esistenza della malattia indennizzabile - affermava che sulla scorta degli atti di causa nella fattispecie emergeva che nella cartella clinica relativa al ricovero del 2/11/1993 fosse indicata la diagnosi di accettazione in "papilloma vescicale" ed in quella di dimissione in "neoplasia vescicale" e che lo stesso doveva dirsi per la cartella clinica concernente il ricovero del 10/2/1998 e del 20/12/2004 che riportavano rispettivamente quale diagnosi in uscita il "carcinoma uroteliale II" e "carcinoma capillifero della vescica"; e che pertanto non potesse ragionevolmente sostenersi che all'epoca di tali certificazioni la malattia non fosse riconoscibile per l'assicurato ai fini della richiesta d'indennizzo;
che, con un autonomo capo della decisione, la Corte accoglieva invece il motivo d'appello relativo alla condanna alle spese dell'appellante il quale ai sensi dell'articolo 152 disp. att. c.p.c. non poteva essere condannato al rimborso delle spese processuali ancorché soccombente, riformando perciò in parte qua la decisione di primo grado;
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.G. sostenendo che la Corte di merito non avesse considerato il motivo d'appello secondo cui soltanto all'epoca del certificato medico allegato alla domanda amministrativa il ricorrente aveva avuto cognizione della riconducibilità della neoplasia sofferta all'attività lavorativa svolta; e che inoltre la Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare lo specifico motivo articolato dalla parte ed indagare sul dato temporale in cui poteva identificarsi la consapevolezza soggettiva della riferibilità della malattia all'origine professionale; mentre si era limitata ad identificare come dies a quo del termine di prescrizione il momento di conoscenza della diagnosi clinica;
che l'INAIL ha resistito con controricorso;
 

 

Considerato che

 


che il ricorso è fondato atteso che la Corte d'Appello si è limitata a richiamare alcune circostanze temporali relative alla diagnosi clinica della malattia, che nulla attestano circa l'origine professionale della diagnosi ovvero della riconducibilità della malattia all'attività di lavoro e della consapevolezza come malattia professionale indennizzabile da parte dell'interessato; ed ha poi errato ad affermare sia che, ai fini della decorrenza della prescrizione, fosse sufficiente che la malattia (intesa come diagnosi clinica) fosse riconoscibile all'interessato, sia che dalla sola diagnosi fosse evincibile la sua natura professionale; mentre è noto che (Cass. sent. 5090/2001, 4181/2003) a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 1988 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui pone una presunzione assoluta di verificazione della malattia professionale nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico), il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente va ricercato con riferimento al momento in cui l'interessato abbia avuto consapevolezza dell'esistenza della malattia, della sua origine professionale e del suo grado indennizzabile, potendo a tal fine assumere rilievo l'esistenza di eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato, che costituiscano fatto noto ai sensi degli art. 2727 e 2729 cod. civ., quali la domanda amministrativa, certificati medici che attestino l'esistenza della malattia al momento della certificazione od altri fatti noti dai quali sia possibile trarre presunzioni gravi, precise e concordanti;
che, pertanto, il giudice di merito, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, deve sempre accertare ai sensi degli artt. 112 e 135, del d.P.R. n. 1124 del 1965 il momento in cui l'esistenza della malattia professionale indennizzabile sia stata riconosciuta o fosse riconoscibile come tale dall'interessato e fornire congrua motivazione con riferimento ai momenti obiettivi esterni alla persona che offrissero all'assicurato una ragionevole probabilità di conoscenza dei tre elementi rilevanti (esistenza, natura e grado di indennizzabilità); senza poter identificare la conoscenza dell'origine professionale e del grado di indennizzabilità con la diagnosi della malattia;
che pertanto la sentenza va incontro alle censure formulate col ricorso sia sotto il profilo della violazione di legge, sia in relazione alla contraddittoria motivazione, sia per l'omesso esame del me essere pertanto cassata con rinvio della causa al giudice indicato nel dispositivo per un nuovo esame, il quale provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 15.11.2017