Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 232
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali.
G.U. 9 febbraio 2018, n. 33

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Visto il regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315, del Parlamento europeo e del Consiglio recante gli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione;
Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni, recante revisione della disciplina della invalidità pensionabile;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni, recante norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare l'articolo 8, comma 6, che prevede l'adozione da parte del Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, lettera f) del medesimo articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti dallo stesso articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva n. 2014/89 che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e successive modificazioni, recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994, recante identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 novembre 1994, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 novembre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

 

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il piano regolatore di sistema portuale è lo strumento di pianificazione del sistema dei porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6, comma 1. Il piano si compone di un Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e dei piani regolatori portuali di ciascun porto.
1-bis. Le Autorità di sistema portuale redigono un documento di pianificazione strategica di sistema, coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Il documento di pianificazione strategica di sistema:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione delle Autorità di sistema portuale;
b) individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali, le aree di interazione porto-città e i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario coi singoli porti del sistema e gli attraversamenti del centro urbano;
c) prevede una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di pianificazione e rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine di descrivere l'assetto territoriale del sistema, nonché per assicurare una chiara e univoca identificazione degli indirizzi, delle norme e delle procedure per la redazione dei piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies.
1-ter. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-città definite dal documento di pianificazione strategica di sistema è stabilita dai comuni, previo parere della competente Autorità di sistema portuale.
1-quater. Il documento di pianificazione strategica di sistema è:
a) sottoposto al parere di ciascun comune territorialmente interessato, che si esprime entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto;
b) è adottato dal Comitato di gestione e approvato nei successivi sessanta giorni dalla regione, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di cui all'articolo 11-ter.
1-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui al comma 1-quater, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può convocare una Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il documento di pianificazione strategica di sistema delle Autorità di sistema portuale di cui al comma 1-bis, la cui circoscrizione territoriale è ricompresa in più regioni, è approvato con atto della regione ove ha sede l'Autorità di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla stessa Autorità di sistema portuale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le varianti al documento di pianificazione strategica di sistema sono approvate con il medesimo procedimento previsto per l'adozione dello stesso.
1-sexies. Nei singoli porti ricompresi nelle circoscrizioni territoriali delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 6 comma 1, l'ambito e l'assetto complessivo delle aree destinate a funzioni strettamente portuali e retro-portuali e agli assi di collegamento viario e ferroviario, come individuate nel documento di pianificazione strategica di sistema approvato, quali quelle destinate alle attività commerciali e crocieristiche, al diporto, alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.
2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica e del documento di pianificazione strategica e di sistema nonché in conformità alle Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I piani regolatori portuali declinano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascun scalo marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.
2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, è valutata con priorità la finalizzazione delle predette strutture e ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
2-ter. I piani regolatori portuali individuano le strutture o ambiti portuali di cui al comma 2-bis da destinarsi al ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto.
2-quater. Nei porti di cui al comma 1-sexies ricompresi nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorità di sistema portuale, il piano regolatore portuale, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è:
a) adottato dal Comitato di gestione di cui all'articolo 9, previa intesa con i comuni territorialmente interessati con riferimento esclusivo alla pianificazione delle aree destinate a funzioni di interazione porto-città. I comuni si esprimono entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto;
b) inviato successivamente per il parere di competenza al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dalla regione interessata entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura VAS.
2-quinquies. Ai fini dell'ottenimento dell'intesa di cui al comma 2-quater, lettera a), la regione, ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in caso di Autorità di sistema portuale interregionale, può convocare una Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-sexies. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale, che individua, altresì, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.
3-bis. Nei porti di cui al comma 3, nei quali non è istituita l'Autorità di sistema portuale, il piano regolatore è adottato e approvato dalla regione di pertinenza o, ove istituita, dall'Autorità di sistema portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme regolamentari. Sono fatte salve, altresì, le disposizioni legislative regionali vigenti in materia di pianificazione dei porti di interesse regionale.
3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura di VAS.
4. Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, autonomamente o su richiesta della regione o del comune interessato, può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale concernenti la qualificazione funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.
4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui al comma 4, relative al singolo scalo marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale e alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti ricompresi in una Autorità di sistema portuale, la cui circoscrizione territoriale ricade in più regioni, sono approvate con atto della regione nel cui territorio è ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le regioni nel cui territorio sono ricompresi gli altri porti amministrati dalla medesima Autorità di sistema portuale.
5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del piano regolatore portuale in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, previa acquisizione della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti da parte del comune o dei comuni interessati. È successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. L'adeguamento tecnico-funzionale è approvato con atto della Regione nel cui territorio è ubicato il porto interessato dall'adeguamento medesimo.»;
b) al comma 5-bis, le parole: «articolo 5-bis», sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo» e le parole: «ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, a cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti.», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, la parola: «portuali» è sostituita dalla seguente: «portuale»;
b) al comma 1, lettera f) la parola: «Jonio» è sostituita dalla seguente: «Ionio»;
c) al comma 2, dopo le parole: «dall'articolo 22, comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169» e dopo le parole: «2-bis» sono soppresse le parole: «del presente articolo»;
d) al comma 2-bis, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) il trasferimento di un porto a una diversa Autorità di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui territorio hanno sede le Autorità di sistema portuale di destinazione e di provenienza.»;
e) al comma 4, lettera c), le parole: «, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;
f) al comma 4, lettera e), dopo la parola: «circoscrizione» sono aggiunte le seguenti parole: «, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la gestione delle attività inerenti le funzioni sul demanio marittimo le Autorità di sistema portuale si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);»;
g) al comma 4, lettera f), la parola: «promuove» è sostituita dalle seguenti: «promozione e coordinamento di»;
h) il comma 13 è soppresso.

 

Art. 3
Modifiche all'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a» e «da» sono soppresse;
b) al comma 1, lettera b) la parola: «rilevo» è sostituita dalla seguente «rilievo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «di rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni,» sono soppresse e, infine, il segno: «.», è sostituito dal seguente: «;»;
d) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 15 e sentito il Comitato di gestione, determinando i relativi canoni.»;
e) al comma 2, le parole: «presso un comune» sono sostituite dalle seguenti: «in un comune».

 

Art. 4
Modifiche all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dal Comitato di gestione entro i limiti massimi stabiliti» sono soppresse;
b) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) al comma 3, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».

 

Art. 5
Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 14-quater» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14-quinquies»;
b) al comma 2, le parole: «tutti» e «, salvo quelli riservati agli altri organi dell'AdSP ai sensi della presente legge» sono soppresse;
c) al comma 3, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e)-bis può promuovere e proporre al Comitato di gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al piano regolatore portuale di cui all'articolo 5, comma 4»;
d) al comma 3, lettera f), il numero: «11» è sostituito dal seguente «10»;
e) al comma 3, dopo la lettera m), è inserita la seguente: «m-bis) insedia e convoca l'Organismo di partenariato della risorsa mare, dopo averne nominato i componenti designati ai sensi dell'articolo 11-bis;»;
f) al comma 3, lettera n), le parole: «delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché» sono soppresse e dopo le parole «commi 1 e 3;» sono inserite le seguenti: «, nonché nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti per gli aspetti di competenza»;
g) al comma 3, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) adotta, previa delibera del Comitato di gestione, sentita la Commissione consultiva, sulla base dei piani di impresa, degli organici e del fabbisogno lavorativo comunicati dalle imprese di cui agli articoli 16 e 18 e dell'organico del soggetto di cui all'articolo 17, il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18;
h) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Il Piano di cui al comma 3, lettera s-bis), soggetto a revisione annuale, ha validità triennale e ha valore di documento strategico di ricognizione e analisi dei fabbisogni lavorativi in porto e non produce vincoli per i soggetti titolari di autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16 e 18, fatti salvi i relativi piani di impresa e di traffico. Sulla base del Piano, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale adotta piani operativi di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale per la riqualificazione o la riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale.
3-ter. Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale di cui al comma 3-bis, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 15-bis, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 6
Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto limitato a uno dei componenti dell'autorità marittima e nelle sole materie di propria competenza.»;
b) al comma 1-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si applicano i periodi terzo, quarto e quinto del comma 2.»;
c) al comma 2, al secondo periodo, dopo la parola: «componenti» sono inserite le seguenti: «e, qualora le designazioni non pervengano entro il suddetto termine, il Comitato di gestione è comunque regolarmente costituito con la metà più uno dei componenti. È sempre consentita la designazione successiva fino a quando il Comitato di gestione non è regolarmente costituito e fino al completamento di tutte le designazioni.»;
d) al comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.» e dopo il terzo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di cui al comma 1, lettere b), c) e d) coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di inconferibilità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico.»;
e) al comma 5, la lettera a), è sostituita dalla seguente: a) adotta il documento di pianificazione strategica di sistema, il piano regolatore portuale e gli adeguamenti tecnico-funzionali di cui all'articolo 5, comma 5;
f) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) approva, su proposta del Presidente, trenta giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di gestione entro novanta giorni dal suo insediamento»;
g) al comma 5, lettera f), dopo la parola: «q)» sono aggiunte le seguenti: «e di cui all'articolo 6-bis, lettera c-bis)»;
h) al comma 5, lettera g), il numero: «11» è sostituito dal seguente «10»;
i) al comma 5, lettera m), il segno: «.», è sostituito dal seguente: «;»;
l) al comma 5, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «m-bis) delibera il Piano dell'organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18.»;
m) al comma 6, le parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a)» sono soppresse.

 

Art. 7
Modifica all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 11, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli atti di controllo sono espressi a maggioranza dei componenti.».

 

Art. 8
Modifica all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera l), il segno: «.», è sostituito dal seguente: «;»;
b) al comma 1, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: «l-bis un rappresentante dell'impresa o agenzia di cui all'articolo 17 designato dall'Associazione Nazionale Compagnie Imprese Portuali - ANCIP o dalle altre associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;
c) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I componenti dell'Organismo partecipano a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese per la partecipazione alle attività del predetto Organismo sono a carico delle amministrazioni, enti e associazioni che designano i rispettivi rappresentanti nell'Organismo.».

 

Art. 9
Modifica all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e da due rappresentanti della Conferenza Unificata.» sono sostituite dalle seguenti: «e da cinque rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane e uno dei comuni.» e all'ultimo periodo, dopo le parole: «rappresentanza unitaria delle AdSP collabora», sono sostituite dalle seguenti: «rappresentanza unitaria delle Autorità di sistema portuale e la società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM) collaborano»;
b) al comma 3, dopo la parola: «gomma», sono inserite le seguenti: «, su idrovie interne».

 

Art. 10
Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «20 settembre 1934, n. 2011» sono inserite le seguenti: «, ove non ricomprese nella circoscrizione delle Autorità di sistema portuale,»;
b) dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente: «1-quinquies. A seguito dell'esercizio dei poteri del comandante del porto previsti dall'articolo 81 del Codice della navigazione e dall'articolo 209 del relativo Regolamento di esecuzione, gli ormeggiatori iscritti nel relativo registro, previa specifica procedura concorsuale, si costituiscono in società cooperativa. Il funzionamento e l'organizzazione di tale società sono soggette alla vigilanza e al controllo del comandante del porto e lo statuto e le sue eventuali modifiche sono approvate dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

 

Art. 11
Modifiche all'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

All'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «della medesima legge n. 84» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, nonché in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.».

 

Art. 12
Modifica all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Comitato di gestione, su proposta del Presidente dell'Autorità di sistema portuale e sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis, approva il regolamento che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio dello Sportello unico amministrativo, secondo Linee guida approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis Il Presidente dell'Autorità di sistema portuale vigila sul corretto funzionamento dello Sportello unico amministrativo, anche al fine di segnalare, nell'ambito della Conferenza nazionale di coordinamento di cui all'articolo 11-ter, eventuali prassi virtuose da adottare o eventuali disfunzioni da correggere.».

 

Art. 13
Modifica all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla rubrica le parole: «autorità portuali» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di sistema portuale».

 

Art. 14
Modifica all'articolo 22 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169

1. All'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, dopo le parole: «dal comitato portuale» sono inserite le seguenti: «o dall'autorità marittima» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei medesimi porti, fino all'approvazione dei piani regolatori di sistema portuale, sono ammesse varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti, purché la loro adozione da parte del Comitato di gestione avvenga entro il 31 dicembre 2019. Le varianti localizzate:
a) prevedono interventi di natura infrastrutturale e improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo alla sicurezza e allo sviluppo del porto ovvero influisce sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed europei caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa;
b) sono finalizzate anche alla qualificazione funzionale del porto;
c) sono sottoposte al medesimo procedimento previsto per l'approvazione delle varianti-stralcio di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa intesa con il comune interessato, che si esprime entro sessanta giorni. Decorso detto termine l'intesa si intende acquisita».

 

Art. 15
Disposizioni ulteriori

1. All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «Guardia costiera,» sono inserite le seguenti: «cui è preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo,».
2. All'articolo 13, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «di cui all'articolo 6, comma 7» sono soppresse;
b) alla lettera e), il segno: «.», è sostituito dal seguente: «;»;
c) dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) diritti di porto.».
3. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,» sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo è disciplina speciale.»;
b) il comma 9 è soppresso;
c) al comma 12, le parole: «lire 10 milioni a lire 60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5164,57 euro a 30987,41 euro».
4. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3» sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: «Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, il comma 2 è soppresso.
6. All'articolo 21, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «limitatamente ai procedimenti già promossi entro la data di adozione della delibera di costituzione di cui al comma 1.».
7. All'articolo 22, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «51,65 euro».
8. All'articolo 24, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
9. All'articolo 25, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «lire 40» sono sostituite dalle seguenti: «0,02 euro».
10. All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 6, la parola: «JONIO» è sostituita dalla seguente: «IONIO».
11. Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «AdSP», «autorità portuali», «autorità portuale», «Autorità portuali», «Autorità portuale», «Autorità di Sistema Portuale», «Autorità di Sistema portuali» e «autorità di sistema portuali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Autorità di sistema portuale».
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994 è abrogato.
13. All'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «disciplina della somministrazione di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina della somministrazione di cui alla normativa vigente».
14. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale emana il decreto di cui all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 13 del presente decreto.
15. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale adotta il Piano di cui all'articolo 8, comma 3, lettera s-bis), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 7 del presente decreto.

 

Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2017

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando