Tipologia: CIA
Data firma: 19 marzo 1999
Validità: 19.03.1999 - 31.12.2000
Parti: Svenson/Associazione di Tricologia Europea e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Servizi, Tricologia, Svenson
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Assunzione e documenti
Art. 2 - Inquadramento
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Retribuzione
Art. 5 - Elementi e computo della retribuzione
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Lavoro straordinario
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi
Art. 10 - Scatti di anzianità
Art. 11 - 13a mensilità
Art. 12 - Missioni e trasferte
Art. 13 - Trasferimento
Art. 14 - Congedo matrimoniale
Art. 15 - Trattamento in caso di malattia ed infortuni
  Art. 16 - Gravidanza e puerperio
Art. 17 - Assenze
Art. 18 - Tutela dei dirigenti sindacali
Art. 19 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 20 - Doveri del lavoratore
Art. 21 - Provvedimenti disciplinari
Art. 22 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 23 - Indennità di anzianità
Art. 24 - Disposizioni e regolamenti aziendali
Art. 25 - Apprendisti
Art. 26 - Condizioni di miglior favore
Art. 27 - Decorrenza e durata
Art. 28 - Disposizioni finali
Art. 29 - Reclami, controversie e procedure generali di conciliazione
Dichiarazione a verbale delle parti

Settore di estetica tricologica Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti della srl Svenson

Addì, 19 marzo 1999, tra la Società Svenson srl […], assistita dalla […] Associazione di Tricologia Europea e le OO.SS. di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil […]

Premessa
Le parti nel prendere atto che:
-la Società Svenson srl applicava ai propri dipendenti la regolamentazione aziendale del 16/4/87;
-tale regolamentazione è stata modificata con il verbale di accordo del 19/3/99,
Stipulano il presente contratto nazionale aziendale

Art. 6 - Orario di lavoro
Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell’orario di lavoro, la durata dello stesso è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 6 giorni.
Considerate le particolari caratteristiche dell’Azienda, in ciascuna settimana lavorativa l’orario di lavoro può essere diversamente distribuito.
Pertanto si darà luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario superate le 40 ore settimanali.
L’orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori.
[…]
Le parti convengono che, a partire dal 19/03/99, ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’impresa e prioritariamente nei periodi di minor attività, in gruppi di minimo 3 ore. I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell’anno; nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Art. 9 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi
1.Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative prevedano l’esercizio dell’attività nella giornata domenicale. Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
2.Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori nella giornata di riposo settimanale, godrà, oltre che della percentuale di maggiorazione salariale prevista dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva.
[…]

Art. 15 - Trattamento in caso di malattia ed infortuni
[…]
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all’impresa. Quando l’infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
[…]

Art. 16 - Gravidanza e puerperio
Per il personale femminile in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 18 - Tutela dei dirigenti sindacali
[…]
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo in materia di diritti sindacali si fa riferimento alla legislazione vigente e, in particolare, in quanto applicabile alla Legge 20/5/70 n. 300, sullo statuto dei diritti dei lavoratori.

Art. 20 - Doveri del lavoratore
A) Il lavoratore deve tenere un contegno disciplinato corrispondente ai doveri inerenti all’applicazione delle mansioni assegnate ed in particolare:
1) rispettare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità comunque prescritte dall’azienda;
2) dedicare l’attività assidua e diligente nell’espletamento delle mansioni assegnate, osservando le norme del presente contratto e le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartite dall’azienda.
[…]
4) il personale è tenuto al mantenimento del normale stato di pulizia dei locali, strumenti, macchinari ed oggetti affidatigli;
[…]

Art. 21 - Provvedimenti disciplinari
A) Le mancanze del personale possono essere punite, secondo la loro gravità, con:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa fino a 4 ore di ritenuta dalla retribuzione;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
5) licenziamento senza preavviso.
B) A titolo esemplificativo incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto il lavoratore che:
[…]
2) non si presenti o si assenti dal lavoro senza giustificato motivo;
3) esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
4) contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con appositi cartelli, per ragioni tecniche e di sicurezza;
5) per colpa grave procuri guasti o sperpero non gravi di materiale dell’azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti all’attrezzatura o irregolarità nell’andamento del lavoro;
6) in caso di recidiva, per mancanza di cui ai punti 1-5, si applicherà la multa.
C) A titolo esemplificativo incorre nel provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che:
1) per almeno tre volte nel corso dell’anno lavorativo non si presenti o si assenti dal lavoro senza giustificato motivo, ovvero, nel caso in cui l’assenza si protragga, senza giustificazione, per almeno due giorni;
2) si presenti in ritardo sul luogo del lavoro ripetutamente per almeno cinque volte nel corso dell’anno lavorativo;
3) esegua entro i locali dell’azienda lavorazione di protesi per proprio uso;
4) in qualunque modo trasgredisca ai regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all’igiene.
D) Licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento senza preavviso verrà comunicato al lavoratore che sia incorso in mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro o che provochino all’azienda grave nocumento, morale o materiale, o che compiano in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
1) grave e reiterata insubordinazione ai superiori;
[…]
4) danneggiamento volontario del materiale dell’azienda e del materiale di lavorazione;
5) assenze senza giustificato motivo ripetute oltre tre volte nel corso dell’anno di calendario o l’assenza ingiustificata protrattasi per tre giorni consecutivi;
6) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e della sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi.
[…]

Art. 24 - Disposizioni e regolamenti aziendali
Oltre al presente contratto il lavoratore deve osservare le disposizioni ed i regolamenti che sono stabiliti dall’azienda e che verranno portati a conoscenza dei lavoratori mediante affissioni nei luoghi di lavoro o per sottoscrizioni delle circolari.

Art. 25 - Apprendisti
A) La costituzione, lo svolgimento e la estinzione del rapporto di apprendistato sono regolati dalla Legge.
B) La durata massima dell’apprendistato è fissata in anni 3.
[…]

Art. 28 - Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, le parti fanno espressamente riferimento alle vigenti norme di Legge e a quelle previste dall’accordo interaziendale del 16/4/87.