Regione Lazio
Deliberazione Giunta Regionale 12 dicembre 2017, n. 844
Approvazione delle Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall'Accordo del 7 luglio 2016, nel settore della ricerca pubblica.
B.U.R. 27 dicembre 2017, n. 103 - s.o. n. 1

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE LAVORO, PARI OPPORTUNITÀ E PERSONALE
di concerto con
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
e con
l’ASSESSORE FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITÀ E TURISMO
 

VISTI:
- l’art. 117 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 con la quale il Presidente Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di Rientro dai disavanzi regionali per la spesa sanitaria;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e s.m.i.;
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e s.m.i., in particolare l’art. 2, comma 1, lettera a);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) e, in particolare, l’art. 32, comma 1, lettere e) e d);
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.”;
- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124);
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 riguardanti l’individuazione dei requisiti e dei criteri che definiscono il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, emanato in attuazione dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e s.m.i.;
- la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e s.m.i.;
- l'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 recante disposizioni per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- l’Intesa Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 concernente la gestione del rischio clinico e la sicurezza dei pazienti e delle cure;
- l’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l'Accordo Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, co. 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 “Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta regionale del 22 marzo 2010 “Revoca della deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 1997, n. 5232. Approvazione del nuovo standard formativo del corso per Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 98, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 451 “Approvazione delle Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning di cui all'Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall'Accordo del 7 luglio 2016, concernenti la formazione specifica dei lavoratori.”;
- la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2017, n. 452 “Recepimento Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 - Approvazione nuovi percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Recepimento delle disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, e 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Modifica delle deliberazioni di Giunta regionale 7 marzo 2007, n. 140, 22 marzo 2010, n. 224, 13 luglio 2012, n. 361, 30 dicembre 2013, n. 512. Revoca deliberazione della Giunta regionale del 7 marzo 2007, n. 140.”;
PREMESSO CHE
- ai sensi dell’art. 37, commi 1 e 3, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;
c) rischi specifici di cui ai Titoli del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. successivi al I;
- il comma 2, del citato articolo 37, ha rinviato la definizione dei contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione di tale formazione ad un Accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. L’Accordo, adottato il 21 dicembre 2011, ha ricondotto gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) all’interno delle due macrocategorie:
1. Formazione Generale di cui alla lettera a), di durata minima non inferiore a 4 ore per tutti i settori;
2. Formazione Specifica di cui alle lettere b) e c), di durata minima di 4, 8 o 12 ore, in base alla classe di rischio del settore di appartenenza;
- con l’ulteriore Accordo del 7 luglio 2016, sono state apportate delle modifiche all’Accordo del 2011, in particolare, sulla metodologia formativa e-Learning definendo con l’Allegato II all’Accordo nuovi requisiti e specifiche tecniche per l’erogazione della formazione con tale modalità;
- la predetta metodologia può essere erogata soltanto da determinati soggetti, in possesso di determinati requisiti, in conformità alle disposizioni del richiamato Allegato II, soltanto per alcune fattispecie formative:
- la formazione generale per i lavoratori;
- la formazione dei dirigenti;
- i corsi di aggiornamento;
- la formazione dei preposti di cui al punto 10 dell’Accordo 2011, con riferimento ai punti da 1 a 5;
- progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento dell’Accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti;
RILEVATO CHE
con la ridefinizione dei requisiti e delle specifiche tecniche per lo svolgimento della formazione in modalità e-Learning, l’Accordo del 7 luglio intende favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, come l’e-Learning e il ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, permettendo una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti;
ATTESO CHE
in continuità con la sperimentazione nel settore sanitario di cui alla D.G.R. n. 451/2017, la Regione Lazio intende ampliare il campo di sperimentazione della modalità E-learning settore della ricerca (pubblica) che offre significativi elementi di interesse circa la validità di tale metodologia formativa per la diffusione della cultura della sicurezza;
CONSIDERATO CHE
- il settore della ricerca pubblica, disciplinato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, si articola in 20 enti che a loro volta si caratterizzano con consistenti contingenti di personale ai quali si aggiungono i cosiddetti “equiparati” (assegnisti, borsisti, tesisti, ecc.), dislocati in una pluralità di sedi dello stesso ente anche presso altri territori regionali;
- i processi lavorativi tipici del settore, per loro natura sperimentali quindi difficilmente standardizzabili, sono presidiati da personale caratterizzato da un’elevata competenza professionale specifica e un diffuso uso di tecnologie informatiche e telematiche avanzate;
- il settore della ricerca è contemporaneamente consumatore e produttore di conoscenza. In esso rivestono un ruolo strategico i cosiddetti processi di “crescita endogena” basati sulla gestione delle conoscenze interne, sulla loro circolazione e capitalizzazione. La formazione specifica in modalità e-learning può favorire il coinvolgimento degli stessi ricercatori nella costruzione di materiali didattici che in molti casi richiedono una elevata competenza professionale da mettere a fattor comune tra istituti di ricerca sui rischi specifici comuni;
- le comunità di pratiche tipiche del settore, oltre alla condivisione delle conoscenze scientifiche può favorire, tramite gli strumenti volti a stimolare l’interattività, lo scambio e l’integrazione tra la competenza tecnico-scientifica specifica e il punto di vista di chi opera per migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro può favorire un processo di crescita comune e aumentare la cultura della sicurezza;
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE
l’attività di ricerca esige occasioni di stage o collaborazioni scientifiche presso e con altri centri di ricerca, sia nazionali che esteri, con personale che svolge il proprio lavoro anche fuori sede o presso sedi dello stesso ente di ricerca collocate in altri territori regionali. L’uso della metodologia e-learning permette di raggiungere rapidamente la platea dei destinatari, sia lavoratori che figure con permanenza breve (assegnisti, borsisti, tesisti, ecc.) e di interferire in modo meno invasivo nella programmazione del lavoro di ricerca consentendo ai discenti di scegliere i momenti da dedicare alla formazione in funzione della loro disponibilità.
ATTESO, INOLTRE, CHE
la Regione Lazio garantisce il “mutuo riconoscimento” della formazione specifica erogata nell’ambito di ulteriori progetti sperimentali in e-learning approvati da altre regioni o province autonome purché documentati attraverso la presenza negli attestati dell’avvenuta formazione dei seguenti riferimenti:
a) estremi dell’atto amministrativo nel quale si enunciano i criteri per l’accettazione dei progetti formativi sperimentali;
b) protocollo regionale di approvazione del progetto formativo in e-learning specifico.
RITENUTO PERTANTO NECESSARIO
procedere all’approvazione delle Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori di cui all’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall’Accordo del 7 luglio 2016, nel settore della ricerca pubblica, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Esperita la concertazione istituzionale in forma scritta in data 6 dicembre 2017.
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale
 

DELIBERA
 

Di approvare le Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori di cui all’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall’Accordo del 7 luglio 2016, nel settore della ricerca pubblica, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it

 

Linee guida per la sperimentazione della metodologia e-Learning di cui all’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011, ex art. 37, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., come modificato dall’Accordo del 7 luglio 2016, concernenti la formazione specifica dei lavoratori negli enti pubblici di ricerca.

 

Premessa

In continuità con la sperimentazione nel settore sanitario di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 25 luglio 2017, n. 451, la Regione Lazio intende ampliare il campo di sperimentazione della modalità E-learning settore della ricerca (pubblica) che offre significativi elementi di interesse circa la validità di tale metodologia formativa per la diffusione della cultura della sicurezza.
Il settore della ricerca pubblica, disciplinato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, si articola in 20 enti che a loro volta si caratterizzano con consistenti contingenti di personale ai quali si aggiungono i cosiddetti “equiparati” (assegnisti, borsisti, tesisti, ecc.), dislocati in una pluralità di sedi dello stesso ente anche presso altri territori regionali.
Una specificità dell’attività di ricerca consiste essenzialmente nel fatto che, indipendentemente dall'ambito disciplinare di afferenza, i processi lavorativi sono per loro natura sperimentali e, quindi, spesso, difficilmente standardizzabili ma presidiata da personale caratterizzato da un’elevata competenza professionale specifica e un diffuso uso di tecnologie informatiche e telematiche avanzate.
Inoltre, il settore della ricerca è contemporaneamente consumatore e produttore di conoscenza. In esso rivestono un ruolo strategico i cosiddetti processi di “crescita endogena” basati sulla gestione delle conoscenze interne, sulla loro circolazione e capitalizzazione. La formazione specifica in modalità e-learning può favorire il coinvolgimento degli stessi ricercatori nella costruzione di materiali didattici che in molti casi richiedono una elevata competenza professionale da mettere a fattor comune tra istituti di ricerca sui rischi specifici comuni.
Le comunità di pratiche tipiche del settore, oltre alla condivisione delle conoscenze scientifiche può favorire, tramite gli strumenti volti a stimolare l’interattività, lo scambio e l’integrazione tra la competenza tecnico-scientifica specifica e il punto di vista di chi opera per migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro può favorire un processo di crescita comune e aumentare la cultura della sicurezza.
Da ultimo, ma non per importanza, l’attività di ricerca esige occasioni di stage o collaborazioni scientifiche presso e con altri centri di ricerca, sia nazionali che esteri, con personale che svolge il proprio lavoro anche fuori sede o presso sedi dello stesso ente di ricerca collocate in altri territori regionali. L’uso della metodologia e-learning permette di raggiungere rapidamente la platea dei destinatari, sia lavoratori che figure con permanenza breve (assegnisti, borsisti, tesisti, ecc.) e di interferire in modo meno invasivo nella programmazione del lavoro di ricerca consentendo ai discenti di scegliere i momenti da dedicare alla formazione in funzione della loro disponibilità.

 

Art. 1 - Finalità

1. Con il presente provvedimento la Regione Lazio definisce le condizioni e i requisiti per realizzare una ulteriore sperimentazione della metodologia e-learning per l’erogazione della formazione specifica dei lavoratori e dei preposti, progettata in conformità ai requisiti e alle specifiche tecniche di cui all’Allegato II all’Accordo del 7 luglio 2016.
2. La disciplina prevista nel presente atto è riferita specificatamente alla suddetta sperimentazione, fermo restando che la formazione dei lavoratori è in capo al datore di lavoro, che la organizza conformemente a quanto disposto dall’Accordo del 21 dicembre 2011.
3. Per quanto non espressamente riportato nel presente provvedimento si rinvia agli Accordi 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016.

 

Art. 2 - Ambito di applicazione della sperimentazione

1. La Regione intende ampliare i settori di sperimentazione della metodologia didattica e-learning per l’erogazione della formazione specifica di cui all’art. 4, progettata in conformità alle disposizioni del presente provvedimento nonché ai requisiti e alle specifiche tecniche di cui all’Allegato II all’Accordo, nelle strutture operanti nel settore della ricerca pubblica e presenti con almeno una sede operativa nel territorio regionale, come definite all’art. 3.
2. In base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 dell’Accordo 21 dicembre 2011 il settore della ricerca si colloca nella classe di “rischio medio” con alcune tipologie di esposizione nella classe di rischio “Alto” (per le attività svolte in laboratori chimici, biologici, tecnologici, ecc.) con un obbligo formativo minimo, rispettivamente, di 8 e di 12 ore di formazione specifica.

 

Art. 3 - Soggetti ammessi alla sperimentazione

1. Sono ammessi alla sperimentazione gli enti pubblici di ricerca, a rilevanza nazionale, con il compito di svolgere attività di ricerca scientifica nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico.
2. Sono enti pubblici di ricerca gli enti di cui all’art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218:
a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park
b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI
c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR
d) Istituto Italiano di Studi Germanici
e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF
f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM
g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN
h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV
i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS
l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM
m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"
n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn"
o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI
p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE
q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA
r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA
s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP)
t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT
u) Istituto Superiore di Sanità - ISS
v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132.

 

Art. 4 - Articolazione e contenuti della formazione

1. Il percorso formativo dei lavoratori si articola in due moduli distinti in Formazione Generale e Formazione Specifica:
- Formazione Generale, concernente i concetti basilari di rischio, danni, prevenzione e protezione, l’organizzazione del sistema prevenzione, i diritti e i doveri dei vari soggetti aziendali, gli organi di vigilanza, controllo e assistenza;
- Formazione Specifica, definita in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda, integrata da una formazione sufficiente ed adeguata in relazione ai rischi specifici di cui ai Titoli del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. successivi al I.
2. La durata minima della Formazione Specifica si articola in base alla classe di rischio dei settori di cui all’Allegato 2 dell’Accordo 2011 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007):
 

Formazione Specifica

Settore di rischio

Formazione specifica

Basso

8

Medio

8

Alto

12


3. Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo 2011, i contenuti della Formazione Specifica riguardano i seguenti argomenti:
- Rischi infortuni,
- Meccanici generali,
- Elettrici generali,
- Macchine,
- Attrezzature,
- Cadute dall'alto,
- Rischi da esplosione,
- Rischi chimici,
- Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri,
- Etichettatura,
- Rischi cancerogeni,
- Rischi biologici,
- Rischi fisici,
- Rumore,
- Vibrazione,
- Radiazioni,
- Microclima e illuminazione,
- Videoterminali,
- DPI Organizzazione del lavoro,
- Ambienti di lavoro,
- Stress lavoro-correlato,
- Movimentazione manuale carichi,
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
- Segnaletica,
- Emergenze,
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- Procedure esodo e incendi,
- Procedure organizzative per il primo soccorso,
- Incidenti e infortuni mancati,
- Altri Rischi.
4. La trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e delle specificità del rischio.
5. I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuato dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando, di conseguenza, il numero di ore di formazione necessario.
6. Al fine di una migliore efficacia dell’azione formativa, deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

 

Art. 5 - Soggetti formatori della sperimentazione e caratteristiche di tipo organizzativo

1. Ai fini della sperimentazione, nel rispetto delle disposizioni dell’Allegato II all’Accordo 2016, gli enti pubblici di ricerca di cui all’art. 3 si avvalgono dei soggetti formatori di seguito elencati:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
b) gli Enti di formazione accreditati in conformità alla Direttiva in materia di accreditamento della Regione Lazio, adottata con D.G.R. 968 del 29 novembre 2007 e s.m.i.;
c) le Università;
d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico dei propri studenti;
f) l'INAIL;
g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
h) l'amministrazione della Difesa;
i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero della salute;
- Ministero dello sviluppo economico;
- Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari intern i e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
- Formez;
- SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
n) gli ordini e i collegi professionali.
1. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici di cui alla lettera l) possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate in conformità alla Direttiva in materia di accreditamento della Regione Lazio, adottata con D.G.R. 968 del 29 novembre 2007 e s.m.i.
3. Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici di cui alla lettera l) devono soddisfare la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:
- consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
- ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
- partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono:
a. essere dotati di ambienti e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS);
b. garantire la disponibilità di adeguati profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning i cui requisiti sono definiti all’art. 7, quali:
- responsabile/coordinatore scientifico del corso;
- mentor/tutor di contenuto;
- tutor di processo;
- personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
c. garantire la disponibilità di un'interfaccia di comunicazione con l'utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico).
5. Per erogare la formazione di cui all’art. 4 in modalità e-Learning, i soggetti di cui al comma 1 devono:
a. essere dotati di ambienti e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS) di cui all’art. 6;
b. garantire la disponibilità di adeguati profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-Learning i cui requisiti sono definiti all’art. 7.
c. garantire la disponibilità di un'interfaccia di comunicazione con l'utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help desk tecnico e didattico).

 

Art. 6 - Requisiti e specifiche di carattere tecnico della piattaforma

1. Ai fini della sperimentazione, i soggetti formatori di cui all’art. 5 garantiscono la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:
- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie realizzabili anche in modalità e-learning.
2. Ogni corso o modulo è realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) ("Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile") o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.

 

Art. 7 - Profili professionali per la gestione didattica e tecnica

1. Ai fini della sperimentazione, i soggetti formatori di cui all’art. 5 garantiscono la presenza di profili professionali in grado di presidiare le seguenti aree di attività:
- Responsabile/coordinatore scientifico del corso: profilo professionale che cura l'articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l'efficacia didattica del percorso formativo. Esperto con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 (Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
- Mentor/tutor di contenuto: figura professionale di esperto dei contenuti, in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013 che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l'apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo.
- Tutor di processo: figura professionale che assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività relative alla piattaforma, alle dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l'accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di apprendimento, monitorando e valutando l'efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.
- Sviluppatore della piattaforma: profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attività di gestione tecnica della piattaforma (LMS).

 

Art. 8 - Metodologia formativa

1. Ai fini della sperimentazione, i corsi sono strutturati in modo da garantire il richiamo a precise procedure interne di organizzazione del lavoro, la cui conoscenza è esigibile per il superamento delle verifiche di apprendimento a garanzia di una reale acquisizione delle disposizioni aziendali, da parte dei lavoratori e dei soggetti “equiparabili”, per operare in sicurezza in determinate aree di rischio e/o per l'utilizzo di determinati presidi medici/attrezzature di lavoro.
2. Il percorso formativo è articolato in modalità blended, prevedendo momenti formativi attraverso la piattaforma e-Learning, integrati da momenti formativi in aula o sul posto di lavoro in modo da modificare più efficacemente i comportamenti dei lavoratori a tutela della propria salute e sicurezza e dei soggetti terzi.
3. Dal punto di vista tecnico, i corsi sono progettati con le seguenti caratteristiche:
a) articolati in moduli fruibili in ordine sequenziale;
b) strutturati in modo tale che l'accesso al modulo successivo sia vincolato al superamento della verifica di apprendimento del modulo precedente;
c) dotati di verifiche di valutazione ed autovalutazione distribuite lungo tutto il percorso;
d) strutturati con verifica di apprendimento finale effettuata in presenza;
e) ripetuti completamente dall'utente in caso di mancato superamento della verifica finale di apprendimento;
f) strutturati in modo da permettere la fruibilità anche a coloro che non hanno familiarità con l’uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata;
g) strutturati con metodologie didattiche differenti (es. immagini, testi brevi, animazioni, quiz, ecc.) che favoriscono l’apprendimento e la memoria a lungo termine;
h) articolati in modo da garantire massima flessibilità per il lavoratore che può completare il proprio percorso formativo compatibilmente con la propria attività e con i propri tempi di apprendimento.

 

Art. 9 - Documentazione dei corsi

4. Ai fini della sperimentazione, per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto formatore redige un documento progettuale in cui vengono riportati i seguenti elementi:
a) il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects) e cronopedagogica;
b) le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
c) i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
d) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013;
e) la scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;
f) le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
g) le eventuali competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
h) le modalità di tracciamento delle attività dell'intero percorso formativo;
i) il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);
j) le modalità di verifica dell'apprendimento sia intermedie che finale.
1. La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà essere resa disponibile al discente che, all'atto dell'iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.
2. Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti. L'organismo di erogazione dovrà tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.
3. Il soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili le credenziali di accesso al corso.

 

Art. 10 - Monitoraggio

La Regione monitora con appositi strumenti l’andamento della sperimentazione.

 

Art. 11 - Durata della sperimentazione

La sperimentazione oggetto del presente provvedimento ha durata di 36 mesi. La Regione si riserva di valutare, sulla base degli esiti dell’attività di monitoraggio, eventuali proroghe della sperimentazione.

 

Art. 12 - Mutuo riconoscimento della formazione erogata modalità e-Learning

1. La Regione Lazio garantisce il “mutuo riconoscimento” della formazione specifica erogata nell’ambito di ulteriori progetti sperimentali in e-learning approvati da altre regioni o province autonome purché documentati attraverso la presenza negli attestati dell’avvenuta formazione dei seguenti riferimenti:
a) estremi dell’atto amministrativo nel quale si enunciano i criteri per l’accettazione dei progetti formativi sperimentali;
b) protocollo regionale di approvazione del progetto formativo in e-learning specifico.

 

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Con provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con il direttore regionale competente in materia di salute, sono definite le modalità e i termini per la presentazione dei progetti sperimentali nel settore della ricerca pubblica oggetto del presente atto.
2. I progetti pervenuti nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1 sono sottoposti alla valutazione di una apposita commissione istituita con provvedimento del Direttore competente in materia lavoro di concerto con il direttore regionale competente in materia di salute. La Commissione può essere integrata da esperti in materia di informatica e piattaforme digitali.