Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 17 dicembre 1998
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Salmoiraghi & Viganò/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU
Settori: Commercio, GDO, Salmoiraghi & Viganò
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Art. 2 Relazioni sindacati
Art. 3 Azioni positive per le pari opportunità
Art. 3 bis D.Lgs. 626/94
Art. 4. Mobilità interna
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Ticket mensa o pasto
  Art. 7 Anticipazione trattamento di fine rapporto
Art. 8 Contratti a tempo determinato
Art. 9 Contratti di formazione lavoro e apprendistato
Art. 10 Trattamento economico variabile
Art. 11 Decorrenza e Durata
Allegati

Ipotesi di contratto integrativo aziendale

Roma, 17 dicembre 1998 tra la Società Salmoiraghi & Viganò […], assistiti da Confcommercio […] e le Organizzazioni Sindacali Nazionali di Categoria: Filcams - Cgil […], Fisascat - Cisl […], Uiltucs - Uil […], Assistite Filcams - Cgil di Milano […], unitamente ai rappresentanti sindacali […], è stato sottoscritto il presente Contratto integrativo aziendale nazionale.

Art. 2 Relazioni sindacati
Al fine di consolidare l’assetto complessivo delle relazioni tra sindacato ed azienda, le parti convengono di istituire un livello nazionale di informazione. A tale livello verrà effettuato, con cadenza annuale, un incontro di carattere riformativo fra la Direzione Aziendale e le Segreterie Nazionali della Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil e una Delegazione Nazionale di lavoratori (istituita e regolata con accordo a parte) sulle seguenti materie:
• Sviluppo (investimenti legati a nuove aperture e a processi di ristrutturazione):
• Fatturato;
• Politiche di sviluppo professionale (formazione professionale);
• Processi di innovazione tecnologica e organizzativa;
• Organici articolati per tipologie;
• Interventi per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori (sede punti vendita) in coerenza con quanto definito dal D.Lgs. 626/94;
• Bilancio e indicatori relativi al salario variabile;
• Situatone generale di ferie e permessi.
A fronte della peculiare organizzazione aziendale, per consentire un corretto esercizio dei diritti di informazione, relativi alle materie demandate a livello nazionale, le parti convengono di istituire un secondo livello di informazione riferito alle seguenti macro aree.
Nell’ambito di ogni macro area vengono raggruppate le seguenti regioni:

Gruppo 1

 Gruppo 2

Gruppo 3

Lombardia
Piemonte
Liguria
Veneto
Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia

Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio

Campania
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna

A tale livello verrà effettuato un incontro annuale, nel corso del quale verranno fornite informazioni anche relativamente alla tematica della mobilità del personale di cui all’articolo 4 del presente accordo. Tali macro aree sono aggregati di punti vendila al solo fine di identificare una base più ristretta di riferimento per l’esercizio del diritto di in formazione.
Tali incentri verranno effettuati tra la Direzione Aziendale, i componenti designati per macro area dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali e i componenti della Delegazione dei lavoratori provenienti dalla macro area interessata (due persone per il gruppo 1 e una persona per il gruppo 2, una per il gruppo 3)
Qualora l’azienda dovesse attivare la rete intranet, le parti, a livello nazionale, si incontreranno per valutare l’eventuale utilizzo dello strumento quale bacheca elettronica per l’informativa sindacale.

Art. 3 Azioni positive per le pari opportunità
L'azienda dichiara di essere intenzionata ad operare nello spirito di cui alla Legge 125/91 per tutti gli aspetti afferenti la parità di trattamento in azienda tra uomini e donne. Le parti convengono di istituire a livello nazionale una commissione paritetica, composta da 3 rappresentanti Aziendali e 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali, alla quale affidare compiti relativamente alla promozione di azioni positive per favorire le pari opportunità, quali ad esempio la raccolta di dati ed informazioni sulla occupazione femminile in azienda.

Art. 3 bis D.Lgs. 626/94
Le parti, rilevato che il contenuto del D.lgs. 626/94 e successive modifiche, integrazioni, sono orientate all’attuazione negli ambienti di lavoro di un crescente miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute lavorative, convengono che, considerando peculiare specificità aziendale, il tema della sicurezza dovrà trovare applicazione a livello di negozio sulla scorta dei criteri di massima indicati dal Servizio Sicurezza e Prevenzione. Le parti, ribadita la volontà di perseguire gli obiettivi previsti dalla legge e dall’accordo interconfederale nazionale, confermano la loro disponibilità ad approfondire i temi connessi all’applicazione della norma citata.

Art. 5 Orario di lavoro
Le parti convengono di dare applicazione a quanto previsto dall’ art. 32 lettera c) del vigente CCNL. Conseguentemente, a decorrere dal 1° febbraio 1999, l’orario di lavoro viene rimodulato a 38 ore settimanali mediante l’assorbimento di 72 ore di permesso retribuito. Il godimento delle rimanenti 32 ore riferite allo stesso titolo verrà disciplinato come precedentemente stabilito. In relazione alle particolari esigenze commerciali ed alla specificità del mercato di riferimento, la nuova articolazione dell’orario di lavoro verrà effettuata con modalità diverse in relazione alle differenti tipologie delle unità di vendita di seguito indicate:
1. Unità di vendita inserite in centri commerciali: la nuova articolazione verrà effettuata mediante una riduzione dell’orario giornaliero. Pertanto nell’arco di ogni singola settimana un dipendente full time ridurrà per quattro giorni lavorativi, con esclusione del sabato, la propria prestazione a 7 ore e 30 minuti. Tale riduzione potrà essere posizionata al termine del turno per gli orari mattutini, e all’inizio del turno per gli orari serali;
A questa fattispecie appartiene anche il laboratorio centralizzato di Milano.
2. Unità di vendita oneranti con orario continuato con nastro orario di apertura uguale a 8 ore giornaliere con meno di 10 unità equivalenti: la nuova articolazione verrà effettuata mediante una riduzione dell’orario giornaliero. Pertanto, nell'arco di ogni singola settimana un dipendente full time ridurrà per quattro giorni lavorativi, con esclusione del sabato, la propria prestazione a 7 ore e 30 minuti. Nel corso di tali giornate i dipendenti posticiperanno l’ingresso al turno mattutino o il rientro pomeridiano dopo la pausa pranzo.
3. Unità di vendita operanti con orario continuato con nastro orario di apertura uguale a 8 ore giornaliere (per 5 giorni alla settimana) con organico uguale e\o superiore a 10 unità equivalenti: la nuova articolazione verrà effettuata mediante una riduzione dell’orario giornaliero.
Pertanto si applicheranno turni di entrata scaglionati di 30’ tra le ore 10 e le ore 11 effettuando, con esclusione del sabato, per quattro giorni lavorativi, 7 ore e 30 minuti o per due giorni lavorativi 7 ore. Nel corso di tali giornate l’intervallo meridiano potrà essere di 60’ o 90’. Nella giornata di apertura parziale l’ingresso potrà essere ritardato di 30’.
4. Unità di vendita operanti con orario spezzato, la nuova articolazione verrà effettuata mediante una riduzione dell’orario giornaliero. Pertanto, nell’arco di ogni singola settimana un dipendente full time ridurrà per quattro giorni lavorativi, con esclusione del sabato, la propria prestazione a 7 ore e 30, minuti. Nel corso di tali giornate i dipendenti posticiperanno l’ingresso al turno mattutino o quello di rientro dopo l’interruzione meridiana.
5. Sede centrale: per 1 dipendenti addetti alla Sede Centrale (comprensiva anche dei dipendenti del magazzino) la nuova articolazione verrà effettuata mediante una riduzione dell’orario giornaliero secondo le modalità di seguito indicate:
Lun 10 - 13.00 14 00-17,30 (tot. 6,30)
Mar 8.30 - 13.00 14.00-17.30 (tot. 8)
Mer 8.30 - 13.00 14.00-17.30 (tot. 8)
Gio 8.30 - 13.00 14.00-17.30 (tot. 8)
Ven 8.30 - 13.00 14.00-17 (tot. 7.30)
La flessibilità in entrata resta fissata in 45’. Dal momento di inizio di applicazione della settimana a 38 ore viene introdotta, ferma restando l’uscita minima alle 17.30 e 17, la possibilità di contrarre la durata dell’intervallo di 15’, anticipando il rientro, dopo la pausa, alle 13.45.
[…]
Al termine del primo semestre di applicazione dell’orario medio settimanale di 38 ore, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali nazionali verrà fatta tra le parti una verifica circa la corretta applicazione dei nuovi orari.

Art. 8 Contratti a tempo determinato
[…]
A parziale deroga a quanto previsto dall’art. 21, 4 comma del vigente CCNL, nelle unità produttive che abbiano meno di 20 dipendenti è consentita in caso di nuove aperture e/o significative ristrutturazioni, la stipulazione dei predetti contratti fino a 4 lavoratori.
[…]