Tipologia: CCNL
Data firma: 8 febbraio 2018
Validità: 01.01.2018 - 31.12.2021
Parti: Fipe, Angem, Lega Coop Produzione e Servizi, Federlavoro e Servizi Confcooperative, Agci Servizi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl/Fist-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio-Turismo, Pubblici esercizi
Fonte: bollettinoadapt
Sommario:
1. Decorrenza e durata Articolo … - Decorrenza e durata Articolo … - Procedure per il rinnovo del CCNL 2. Parte economica Titolo VI - Trattamento economico Capo I - Elementi della retribuzione Articolo 148 - Elementi della retribuzione Articolo 149 - Competenze della contrattazione collettiva Articolo 150 - Determinazione della retribuzione giornaliera Articolo 151 - Determinazione della retribuzione oraria Capo II - Paga base nazionale Articolo 152 - Paga base nazionale Articolo 152 bis - Paga base nazionale aziende minori Capo III - Contingenza Articolo 154 - Indennità di contingenza Capo IV - Trattamenti salariali integrativi Articolo 306 - Terzi elementi Capo VI - Trattamento economico dei percentualisti Articolo 308 - Indennità di contingenza Articolo 310 - Percentuale di servizio ristoranti e similari Articolo 311 - Percentuale di servizio bar caffè e similari Articolo 312 - Percentuale di servizio banchetti e servizi affini Articolo 313 - Sistemi di calcolo percentuale Articolo 314 - Disposizioni varie Articolo 315 - Percentuale per familiari datore di lavoro Articolo 316 - Percentuali di servizio accordi provinciali Articolo 317 - Trattamento economico maîtres e capi camerieri percentualisti |
Articolo 318 - Facoltà di opzione per il personale percentualista tavoleggiante Articolo 319 - Disposizioni varie Articolo 320 - Mensilità supplementari Articolo 321 - Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti Articolo 155 - Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga Capo IV - Corresponsione della retribuzione Articolo 156 - Corresponsione della retribuzione Capo V - Assorbimenti Articolo 157 - Assorbimenti 3. ROL Articolo... - Riduzione dell'orario 4. Orario multiperiodale Articolo 115 - Distribuzione multi periodale dell'orario di lavoro Articolo 115 bis - Part time e orario multi periodale 5. Trattenuta pasto Allegato E - Convenzione per la somministrazione del vitto per i pubblici esercizi del 21 ottobre 1973 6. Scatti di anzianità Articolo ... - Scatti di anzianità 7. Sterilizzazioni Articolo 161 - Quattordicesima mensilità Capo V - Trattamento di fine rapporto 8. Cumulo maggiorazioni 9. Elemento economico di garanzia Articolo 13 - Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello 10. Assistenza sanitaria integrativa Capo IX - Assistenza sanitaria integrativa Articolo 163 - Assistenza sanitaria integrativa 11. Allegati Tabelle |
CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo
Addì 8 febbraio 2018 in Roma, presso l’hotel Massimo D’Azeglio, Via Cavour, si sono incontrati: Fipe […], Angem, […], Lega Coop Produzione e Servizi […], Federlavoro e Servizi Confcooperative […], Agci Servizi […], le OO.SS. di: Filcams Cgil […], Fisascat Cisl, aderente alla Fist Cisl […], Uiltucs Uil […], unitamente alle strutture territoriali e RSA/RSU.
Le Parti convengono di stipulare il presente CCNL per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi. Ristorazione collettiva e commerciale e turismo:
4. Orario multiperiodale
Articolo 115 - Distribuzione multi periodale dell'orario di lavoro
(1) In relazione alla peculiarità dei Settori, la flessibilità deve essere intesa e assunta come capacità di adattare l'organizzazione del lavoro alle esigenze del servizio, della clientela e dei lavoratori.
Qualora a livello aziendale le imprese intendano applicare il suddetto sistema, l'adozione del programma sarà preceduta da un incontro tra Direzione Aziendale e la rappresentanza sindacale di cui agli articoli 38, 39 nel corso del quale la Direzione Aziendale esporrà le esigenze dell'impresa e i relativi programmi.
Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno 2 settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della Direzione Aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti.
Per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa dell'azienda e fatto salvo il rispetto del riposo giornaliero e settimanale, l’Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all'articolazione prescelta, con il superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane.
Per altrettante settimane, ci sarà una pari riduzione dell'orario di lavoro, fatte salve le diverse intese tra le parti.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità,
[…]
Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per il medesimo periodo.
Resta inteso tra le Parti che sono fatte salve le intese sottoscritte a livello territoriale o aziendale fino alla loro scadenza.
Articolo 115 bis - Part time e orario multi periodale
Le parti convengono di demandare alla contrattazione a livello territoriale o aziendale, l'estensione del sistema orario come previsto dal precedente articolo.
Al medesimo livello contrattuale, laddove ne sussistano le condizioni, potranno essere valutati percorsi di trasformazione dell'orario individuale di lavoro, anche temporanei, a tempo pieno
5. Trattenuta pasto
Allegato E - Convenzione per la somministrazione del vitto per i pubblici esercizi del 21 ottobre 1973
I titolari degli esercizi pubblici della ristorazione provvederanno alla somministrazione, nei giorni in cui l'azienda è aperta, di due pasti giornalieri ai propri dipendenti, alle condizioni appresso specificate.
1) Ogni pasto deve essere composto da un primo piatto, un secondo con contorno, pane, frutta ed una bevanda/acqua. Il pasto deve essere sano ed in quantità sufficiente.
2) I lavoratori che usufruiranno della somministrazione dei pasti dai rispettivi datori di lavoro fornitori corrisponderanno il prezzo relativo da determinarsi con specifici contratti dalle Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro entro un limite massimo di 150 lire a pasto. Il prezzo massimo di ciascun pasto sopra specificato sarà soggetto a verifica annuale da parte delle Organizzazioni contraenti.
3) Le parti si danno reciprocamente atto che avendo inteso stipulare con il presente atto una convenzione per la fornitura del vitto su scala nazionale ai dipendenti delle aziende della ristorazione tale fornitura non è collegabile in alcun modo alle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti e che pertanto essa non è valutabile ai fini contrattuali ed assicurativi.
Nota a verbale
[…]
Il lavoratore che non voglia usufruire del servizio vitto per l’anno successivo dovrà comunicarlo al datore di lavoro per iscritto entro il mese di dicembre dell'anno che precede.
Per il solo anno 2018 la predetta richiesta dovrà avvenire entro il 31 marzo 2018.
In tal caso non sarà effettuata la trattenuta del pasto.
11. Allegati
Sono, altresì, allegati al presente CCNL:
1) Premessa al CCNL;
2) Parte generale;
3) Validità e sfera di applicazione;
4) Relazioni sindacali;
5) Classificazione del personale;
6) Mercato del lavoro;
7) Rapporto di lavoro;
8) Mensilità supplementari;
9) Sospensione del rapporto di lavoro;
10) Risoluzione del rapporto di lavoro.