Tipologia: Protocollo d'intesa
Data firma: 3 giugno 2009
Validità: 03.06.2009 - 31.05.2012
Parti: Istituzioni e OO.AA. e OO.SS.
Settori: Trasporti, Porti, Carrara, Livorno, Piombino
Fonte: portolivorno.it

Sommario:

 Premessa
I Ambito di applicazione
II Obiettivi
III Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
IV Individuazione e formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo - RLSS
• Individuazione
 • Formazione
V Compiti del RLSS
VI Imprese portuali
VII Soggetti pubblici
VIII Risorse economiche
IX Confronto tra le parti

Protocollo d'intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, Livorno e Piombino

Tra Regione Toscana e Autorità Portuali di Marina di Carrara, Livorno e Piombino, Sindaco di Carrara, Livorno e Piombino, Provincia di Livorno e Massa Carrara, Direzione regionale del Lavoro, Direzione regionale Inail, Direzione regionale Vigili del Fuoco, Direzione regionale Inps, Ispesl, Confindustria regionale, Assologistica, Fise-Uniport, Segreterie regionali di Cgil, Cisl, Uil,Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, Cgil Camera del Lavoro di Livorno, Cgil Camera del Lavoro di Massa Carrara, Ust Cisl Livorno, Ust Cisl Massa Carrara, Uil Livorno, Uil Massa Carrara, Direttore Generale Asl 1 Massa Carrara e 6 Livorno.

Visto
- il D.Lgs. del 27 luglio 1999, n. 272, relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
- la legge 3 agosto 2007, n. 123, relativa a misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
- la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni;
- il DPCM 21 dicembre 2007 "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro";
- il D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- il "Patto per la tutela della salute e prevenzione nei luoghi di lavoro" del 1 agosto 2007 - Accordo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al DPCM 17 dicembre 2007;
- il Protocollo per la realizzazione di alcune previsioni della sez. VII, capo III, titolo I, Dlgs n. 81/2008, siglato a livello nazionale in data 28 ottobre 2008 dalle OO.SS. e Datoriali di categoria.

Considerato che
- le operazioni portuali hanno, in riferimento alla sicurezza del lavoro, una particolare complessità dovuta:
• alla natura di molte attività;
• alla compresenza di più soggetti operativi e professionali, che richiede una particolare attenzione al coordinamento delle rispettive attività per ridurre i rischi;
• alla possibile presenza di situazioni non conosciute o non adeguate
quali determinati vettori marittimi, modalità di stivaggio, ecc., che richiedono particolare attenzione;
- il diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutti gli enti, le aziende e le amministrazioni pubbliche, a livello centrale e locale, al quale sono chiamate a partecipare le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, e richiede la realizzazione di azioni organiche e congiunte, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
- a tale fine è necessario e possibile:
• accrescere complessivamente la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori, per elevare in modo strutturale e permanente i livelli di sicurezza nelle attività portuali;
• accrescere i livelli di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di sicurezza;
• rendere più efficace l'attività di indirizzo, prevenzione e controllo degli enti a ciò preposti, attraverso tutte le opportune forme di coordinamento e attraverso modalità di continuo interscambio con le imprese ed i lavoratori e le loro rappresentanze;
• dare attuazione in modo puntuale ed efficace alle norme in essere nelle specifiche realtà dei porti;
• sostenere fortemente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), valorizzarne il ruolo in primo luogo attraverso l'istituzione di RLS di sito (RLSS);
- i porti in titolo hanno come fondamentale elemento di forza l'esperienza di concertazione e condivisione di procedure e forme di coordinamento;
- la concorrenza tra i porti e tra le imprese dello stesso porto non può essere distorta a causa di diversi livelli di rispetto della sicurezza e che a tal fine i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a promuovere iniziative di diffusione e sostegno di tali principi anche nelle altre realtà portuali;
- Occorre inoltre incentivare strumenti, quali la certificazione della sicurezza, della qualità e ambientale, con l'obiettivo di creare le condizioni per giungere ad una certificazione complessiva degli scali;
- è necessario e possibile elevare stabilmente i livelli di sicurezza del lavoro nei porti attraverso la prosecuzione della concertazione tra le parti sociali, le istituzioni e gli enti preposti alla prevenzione e al controllo, ai fini della condivisione di obiettivi, procedure ed azioni;
- il D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" può essere attuato più agevolmente nella parte già operativa attraverso la precisazione e la condivisione di atti e procedure anche in forma sperimentale con uno specifico protocollo d'intesa a livello regionale.
- è necessario rendere più efficaci le azioni formative, informative e regolamentari tese ad affermare il rispetto individuale e collettivo di disposizioni e comportamenti coerenti con la sicurezza del lavoro;
- è condivisa la complessità dei porti e delle attività inerenti, sia in termini di configurazione territoriale che di operatività, si è convenuto pertanto di porre in essere iniziative finalizzate allo sviluppo di un impegno comune per il miglioramento della prevenzione e sicurezza;
- è indispensabile valorizzare il coordinamento e l'impegno di tutte le componenti firmatarie nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 21 dicembre 2007 e dall'art.7 del D.Lgs. n.81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Le parti sottoscrittrici il presente protocollo entro i limiti delle rispettive prerogative e competenze convengono quanto segue.

I Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica alle operazioni e servizi portuali - come definiti dalla Legge 84/94- svolti ad opera e sotto la responsabilità delle imprese, ex art. 16, 17 e 18 e 21 lett. B) della Legge 84/94 nei porti di Carrara, Livorno e Piombino, sedi di Autorità Portuale.

II Obiettivi
- Accrescere complessivamente la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori per elevare in modo strutturale e permanente i livelli di sicurezza delle attività portuali.
- Accrescere i livelli di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di sicurezza.
- Rendere più efficace l'attività di indirizzo, prevenzione, e controllo degli enti a ciò preposti, attraverso tutte le modalità previste dal DPCM 21 dicembre 2007, dagli atti della Regione Toscana e secondo specifici accordi o programmi operativi e attraverso modalità di continuo interscambio con le imprese ed i lavoratori e le loro rappresentanze.
- Dare attuazione in modo puntuale ed efficace alle norme in essere nella specifica realtà dei porti di Carrara, Livorno e Piombino.
- Costituire un sistema integrato di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di sito (SI- RLSS) e sostenere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) aziendali, valorizzandone il ruolo tramite la collaborazione con il SI-RLSS.
- Elevare stabilmente i livelli di sicurezza del lavoro nei porti attraverso la prosecuzione del metodo della concertazione tra le parti sociali e della collaborazione tra le istituzioni e gli enti preposti alla prevenzione e controllo ai fini della realizzazione di procedure ed azioni condivise ed appropriate.
- Rendere più efficaci le azioni formative, informative e regolamentari tese ed affermare il rispetto individuale e collettivo di disposizioni e comportamenti coerenti con la sicurezza del lavoro.

III Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
Visto il D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e in particolare l'art. 49 dove i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati anche nei porti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
In coerenza con il Protocollo nazionale il numero dei RLS aziendali è quello indicato al primo periodo , comma 7, art. 47 del Dlgs 81/2008, peraltro corrispondente a quello previsto dall'art. 58 del vigente CCNL, fatto salvo quanto già eventualmente concordato in sede locale.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai lavoratori in ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze , il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno, in sede di assemblea promossa dalle OO.SS. territoriali, stipulanti il presente accordo, di norma in corrispondenza della giornata individuata dalle parti stipulanti il presente protocollo per l'intera portualità. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in sede di assemblea da tenersi di norma in corrispondenza della giornata individuata dalle parti stipulanti il presente protocollo per l'intera portualità. Le associazioni datoriali stipulanti il CCNL promuoveranno tra le aziende associate tale procedura. In questo senso si rendono disponibili ad una azione di monitoraggio continuo sullo stato di attuazione di questa misura. I risultati del monitoraggio saranno annualmente resi noti dalle OO.SS. stipulanti.
Entro 30 giorni successivi all'elezione o designazione, i nominativi dei RLS aziendali eletti vengono comunicati all'impresa e da questa alle Autorità Portuali, alle Aziende Usl competenti per territorio , all'Inail nonché all'Ente Bilaterale Nazionale.
Nel caso in cui non si sia addivenuti all'individuazione del RLS aziendali, l'impresa provvede a comunicarlo alle Autorità Portuali, alle Aziende Usl competenti per territorio , all'Inail nonché all'Ente Bilaterale Nazionale.
Entro i medesimi 30 giorni i RLS aziendali di nuova nomina ricevono copia del documento di valutazione dei rischi.
Il mandato dei RLS aziendali ha durati di 3 anni ed è rinnovabile. Gli RLS aziendali già nominati alla data del presente protocollo, comunque individuati, conservano il loro incarico fino alla scadenza del mandato.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 50 del Dlgs 81/2008 e dall'art. 58 del CCNL a ciascun RLS aziendale sono altresì riconosciuti permessi retribuiti nel limite massimo di 32 ore annue per partecipare a riunioni periodiche di coordinamento convocate dai RLSS.
I contenuti della formazione dei RLS aziendali sono quelli indicati al comma 11, articolo 37, Dlgs 81/2008.
La durata della formazione del RLS aziendale è quella stabilita dall'articolo 58 del vigente CCNL.

IV Individuazione e formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo - RLSS
Individuazione
Entro un mese dalla stipula del presente protocollo i RLS aziendali, eletti o già in carica, nell'ambito di un'assemblea convocata dalle OO.SS stipulanti il CCNL dei porti, individuano al loro interno i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, RLSS di cui all'art. 49 del DLGS. 81/2008, nella seguente misura:
- uno per il porto di Carrara
- tre per il porto di Livorno
- uno per il porto di Piombino.
Si intende che, qualora in un porto sia eletto o designato un unico RLS aziendale, questi svolge contestualmente anche i compiti di RLSS.
Requisito essenziale per l'acquisizione e la permanenza nella funzione di RLSS è l'incarico di RLS aziendale.
Per ogni singola azienda che non abbia RLS verrà indicato il nominativo del RLSS che svolge compiti di cui all'art.50 del Dlgs 81/2008.
Le OO.SS. rendono noto all'Autorità portuale e all'Azienda USL i nominativi degli RLSS ed i loro recapiti. L'AP comunica i nominativi suddetti a tutte le aziende operanti nel porto cui si applica il presente protocollo con i relativi recapiti per la trasmissione di ogni comunicazione, informazione, e documentazione prevista dalla normativa presente.
I RLSS individuati seguiranno una modalità operativa sulla base delle specializzazioni per tipologie di traffico (contenitori, merci varie, rinfuse solide, rinfuse liquide, ecc.) effettivamente presenti nell'ambito portuale.
Tale specializzazione sarà resa nota alle aziende dell'ambito portuale, che vi si atterranno nell'esercizio delle attribuzioni di cui ai successivi punti, salvo i casi di cui agli artt. 44 e 48 comma 4 Dlgs 81/2008.
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo viene costituito, ad iniziativa delle OO.SS. più rappresentative il "Sistema integrato di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza del sito" (SI- RLSS) formato dai RLSS operanti nei rispettivi porti.
Per il finanziamento correlato ai compiti di ciascun RLSS si provvederà tramite l'istituzione di un apposito fondo annuale, che dovrà essere costituito entro 60 giorni, così ripartito:
Porto di Carrara ore 350
Porto di Livorno ore 600
Porto di Piombino ore 400
L'Autorità Portuale vigila affinché siano compiuti da parte delle Imprese Portuali gli atti necessari al finanziamento delle ore utilizzate per lo svolgimento della specifica attività dei RLSS, secondo modalità da regolamentarsi localmente. Le ore sopra indicate sono riferite per ciascun RLS.

Formazione
Ad integrazione della formazione prevista dalla legge, le Autorità Portuali, d'intesa con le Aziende USL e le OO.SS. e datoriali territoriali e ferme restando le competenze dei datori di lavoro, provvedono ad organizzare, anche in forma congiunta, programmi di formazione specifica dedicati ai RLSS, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di designazione; i contenuti della formazione sono concordati in sede di Comitato ex art. 7 del D.Lgs. 272/99.
La formazione specifica dei RLSS comprende moduli formativi relativi alla valutazione dei rischi da interferenza e dei rischi derivanti dalle specificità operative e dei cicli di attività del singolo porto in cui ciascun RLSS opera.
Per i moduli aggiuntivi di formazione dei RLSS, oltre al monte ore previsto dall'Accordo nazionale, la durata del percorso formativo è non inferiore ad ulteriori 32 ore; inoltre a ciascun RLSS è assicurato ogni anno un aggiornamento formativo della durata minima di 8 ore.
Complessivamente la formazione iniziale dei RLSS avrà una durata non inferiore a 72 ore.
Per attività formative integrative, organizzate dalle Autorità Portuali a favore dei RLSS, RLS e/o a favore dei lavoratori operanti nel porto, saranno utilizzati appositi finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Toscana e/o dalle Province di Livorno e Massa Carrara, attingendo anche ad eventuali finanziamenti messi a disposizione dalla U.E.

V Compiti del RLSS
Come previsto dall'art. 49, comma 3, Dlgs 81/2008 i RLSS esercitano, nel rispetto di quanto disposto dall' art. 50 comma 6:
a) le attribuzioni di cui all'art. 50 dello stesso Dlgs 81/2008 per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente protocollo in cui non si è addivenuti alla individuazione di alcun RLS aziendale;
b) in coordinamento con i RLS aziendali e delle aziende committenti e appaltatrici, le attribuzioni di cui all'art. 50 comma 1, lettere b), d), e), f), h), i), ed m) dello stesso Dlgs 81/2008 per le aziende o unità produttive cui si riferisce il presente protocollo in cui si è addivenuti alla elezione del RLS aziendale; i RLSS sono pertanto consultati nella fase di elaborazione dei DUVRI di cui all'art. 26 del medesimo Dlgs 81/2008 che hanno per oggetto i rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzione di servizi portuali;
c) i compiti di coordinamento tra i RLS aziendali delle aziende o unità produttive presenti nel sito cui si riferisce il presente protocollo.
Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a), il RLSS ha diritto di accedere ai luoghi di lavoro dell'azienda per la quale non si è addivenuti alla individuazione di alcun RLS aziendale con obbligo di congruo preavviso scritto (almeno 24 ore prima) alla direzione aziendale, salvo i casi di cui agli artt. 44 e 48, comma 4, del Dlgs 81/2008.
Tale preavviso dovrà essere dato anche all'impresa concessionaria committente nelle cui aree l'impresa esercita eventualmente la propria attività.
Durante la presenza all'interno dei luoghi di lavoro, l'impresa metterà a disposizione la documentazione richiesta con la collaborazione del SPP aziendale.
Nell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. b) potranno essere programmati sopralluoghi congiunti presso le singole aziende da concordarsi con il SPP dell'impresa concessionaria.
Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. c) il RLSS convoca riunioni periodiche di coordinamento, con cadenza di massima trimestrale, tra tutti i RLS aziendali, o per eventuali sottogruppi di lavoro su aspetti specifici.
Inoltre, nell'ambito delle attribuzioni di cui sopra il RLSS:
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e controllo degli enti competenti qualora esse siano relative a rischi derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da imprese diverse;
- può partecipare, congiuntamente ai RLS aziendali, a visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti se queste hanno per oggetto elementi di rischio derivanti da effettive interferenze tra attività svolte da imprese diverse;
- per favorire lo svolgimento della funzione di coordinamento dei RLS aziendali, prevista al comma 3 dell'art. 49 del Dlgs. n. 81/2008, funzione che, come ovvio, necessita del massimo di conoscenza diretta delle realtà operanti nel proprio ambito di competenza, può accedere ai luoghi di lavoro, unitamente al RLS aziendale solo se da questi richiesto previa comunicazione preventiva (almeno 24 ore) alla Direzione Aziendale, salvo casi di cui agli articoli 44 e 48, comma 4, del Dlgs. n. 81/2008;
- può consultare, su richiesta e previo analogo preavviso, la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi interferenziali.
L'esercizio delle funzioni del RLSS è garantito anche dalla messa a disposizione di un idoneo locale ove tenere le riunioni periodiche di coordinamento e dei mezzi e dei supporti tecnici necessari a svolgere le proprie attività, secondo quanto stabilito dalle intese territoriali.
I RLSS sono invitati permanenti ai Comitali di Igiene e Sicurezza di cui all'art. 7 del D. Lg.vo n. 272/99 e s.m.i.

VI Imprese portuali
- Entro 90 giorni della sottoscrizione del presente protocollo, su iniziativa delle imprese portuali sono individuati, tra gli RSPP delle imprese stesse, i soggetti che di volta in volta vengono demandati alla discussione delle specifiche tematiche dei settori interessati nell'ambito del Comitato previsto dal successivo punto IX del presente accordo. I soggetti come sopra individuati si incontreranno con il SI-RLSS almeno una volta l'anno al fine di valutare congiuntamente sistemi e misure preventive derivanti dalla loro esperienza.
- I rappresentanti dei Servizi di Prevenzione e Protezione possono partecipare, secondo gli specifici temi trattati, al Comitato ex art. 7 D.Lgs 272/99.
Le imprese inoltre provvedono:
- ad effettuare, con i RLS aziendali e con il SI-RLSS, una dettagliata analisi, degli eventi infortunistici e degli incidenti (ivi compresi i mancati infortuni e/o eventi di rischio che abbiano comportato la sospensione delle operazioni portuali) e delle relative modalità di accadimento, al fine di consentire il miglioramento dei sistemi di prevenzione ed eventualmente, delle procedure operative;
- a comunicare, per tramite dell'Autorità Portuale al SI-RLSS tutti gli incidenti che hanno comportato la sospensione delle operazioni ex art 4 c. 3 D.Lgs. 272/99;
- a porre in essere efficaci attività di prevenzione, estese anche alle lavorazioni aventi natura saltuaria, attraverso il controllo sull'organizzazione del lavoro;
- ad esercitare il controllo costante sui fattori di rischio e la verifica sul rispetto delle norme che presiedono alla sicurezza negli ambienti di lavoro;
- ad individuare il fabbisogno formativo dei RSPP, dei livelli dirigenziali e dei preposti al coordinamento operativo delle attività e a corrispondervi con conseguenti percorsi formativi, a dare attuazione agli accordi nazionali sulla formazione d'ingresso per lavoratori portuali, oltre a quanto previsto dal CCNL per i RLS.
Le associazione datoriali si impegnano a promuovere presso i propri associati l'adozione di modelli di organizzazione e di gestione secondo quanto previsto dall'articolo 30 D.Lgs. 81/2008.

VII Soggetti pubblici
1. Al fine di rafforzare e rendere più efficaci e integrate le attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008, gli Enti aventi funzioni di indirizzo, prevenzione e controllo nell'ambito di applicazione del presente protocollo, definito al titolo I (Asl, Dpl, Ispesl, Inail, Inps e Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Massa Carrara e Livorno) si costituiscono in coordinamento (Centro Unico di Riferimento - CUR) nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità previste dalle normative vigenti.
- La U.F. PISLL della Asl competente per territorio è responsabile del coordinamento del CUR nel quadro delle azioni previste dalla Regione Toscana tramite il Comitato regionale di coordinamento ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007 e del protocollo d'intesa di cui alla delibera G.R.T. n. 330/2008 secondo le indicazioni stabilite dal Comitato ex art. 7 del Dlgs 272/99.
- Il Responsabile del Coordinamento del CUR partecipa al Comitato ex art. 7 D.Lgs 272/99.
- Il CUR si impegna:
1. ad assumere tutte le iniziative di supporto, orientamento e facilitazione per la realizzazione delle azioni di cui al presente protocollo;
2. a potenziare il sistema di sorveglianza degli eventi infortunistici portuali tramite:
a) l'utilizzo dei nuovi flussi informativi INAIL - ISPESL - Regione adattati all'area portuale;
b) l'applicazione nell'ambito dei singoli porti del sistema, già validato a livello nazionale, di sorveglianza sugli infortuni mortali e gravi;
c) il miglioramento dei flussi informativi tra le parti pubbliche e tra le stesse e l'Autorità Portuale ed il Comitato di Igiene e Sicurezza ex art. 7 D.lgs. 272/99;
3. a monitorare le azioni poste in essere dalle imprese di cui al paragrafo VI;
4. a favorire, nel rispetto delle competenze previste dalle norme vigenti, l'integrazione di azioni tra i vari enti preposti alle attività di vigilanza e controllo;
5. a garantire immediata risposta alle richieste di intervento da parte dei RLS, RLSS e singoli lavoratori, in qualsiasi area del porto indipendentemente dalla tipologia di intervento richiesto e dall'area di accesso. Sarà compito del Responsabile del coordinamento individuare all'interno del CUR il soggetto più idoneo per l'esecuzione dell'intervento.
6. il CUR inoltre:
• promuove azioni preventive tese a risolvere le criticità emergenti;
• supporta il SI-RLSS e i Rappresentanti delle imprese di cui al punto VI al fine di una migliore effettuazione della valutazione dei rischi e della stesura delle procedure operative, fatta salva la responsabilità di ogni impresa.
• riferisce in maniera periodica al Comitato ex art. 7 D.lgs 272/99
• elabora annualmente un rapporto sull'attività svolta e ne invia copia all'A.P.
2. L'Autorità Portuale si impegna entro sei mesi a definire, di concerto con le OO.SS., le modalità di messa a disposizione di idoneo locale ove tenere le riunioni periodiche di coordinamento e dei mezzi e dei supporti tecnici necessari a svolgere le attività.
- L'Autorità Portuale provvede entro tre mesi a regolamentare l'utilizzo contemporaneo delle banchine pubbliche del porto da parte di più imprese portuali, sentito il Comitato ex art. 7 D.Lgs. 272/99, al fine di ridurre ed eliminare i rischi di interferenze, incaricando le imprese stesse a redigere congiuntamente un documento di valutazione dei rischi interferenziali derivanti dalla compresenza di operazioni e/o esecuzioni di servizi portuali. Nella fase di elaborazione del documento le imprese consultano i RLSS, i RLS delle aziende committenti ed appaltatrici. Tale elaborazione costituisce integrazione del documento di valutazione dei rischi delle singole imprese e pertanto dovrà essere trasmesso in copia alle Autorità Portuali e alle Aziende Usl competenti.
- L'Autorità Portuale in fase di concessione o di rinnovo delle autorizzazioni all'espletamento delle operazioni e dei servizi portuali si impegna a verificare la qualificazione delle imprese con particolare riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro e ai relativi sistemi di gestione.
- l'Autorità Portuale si impegna a riunire almeno trimestralmente il Comitato ex art. 7 del D.Lgs. 272/99.
3. La Regione Toscana si impegna a sostenere il percorso di certificazione di qualità con particolare riferimento ai Sistemi di Gestione della Sicurezza Lavoro.

VIII Risorse economiche
In coerenza con il Protocollo nazionale le modalità di ripartizione dei costi del monte ore permessi e di quant'altro necessario ai RLSS saranno individuate localmente, previa intesa tra le parti stipulanti il presente protocollo.
Le imprese del sito cui si riferisce il "Protocollo per la realizzazione di alcune previsioni della Sez. VII, Capo III, Titolo I, Dlgs 81/2008" si impegnano a mettere a disposizione le risorse per il monte ore permessi e per l'erogazione della formazione.
Qualora non si raggiungano le predette intese al riguardo, entro 60 giorni l'Autorità Portuale stabilirà le modalità di ripartizione ed addebito del costo del monte ore di permessi e di quanto altro necessario ai RLSS, per l'esercizio delle proprie funzioni, tra tutte le aziende del sito cui si riferisce il presente protocollo, tenendo conto del numero delle imprese di cui all'ambito di applicazione e del numero dei dipendenti delle imprese medesime. Le imprese che non hanno RLS aziendali corrisponderanno un contributo maggiorato del 50% per la quota riferita alla consistenza del proprio organico.

IX Confronto tra le parti
I Rappresentanti delle imprese di cui al punto VI e il SI-RLSS si avvalgono del Comitato art. 7 del D.Lgs. 272/99 per confrontarsi ed esporre le problematiche che si presentano in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. Il Comitato art 7 D.Lgs. 272/99 individua le soluzioni e verifica lo stato di attuazione delle stesse.
I Rappresentanti delle imprese di cui al punto VI e il SI-RLSS elaborano separatamente alla fine dell'anno un rapporto sull'andamento del presente accordo e delle attività svolte e ne inviano copia alle Autorità portuali e alle ASL competenti per territorio.

I sottoscrittori del presente protocollo:
- consapevoli che le misure e i processi di incremento della sicurezza del lavoro portuale finalizzati alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali in esso previsti devono poter trovare omogenea applicazione in tutte le realtà portuali anche per evitare fenomeni di distorsione della concorrenza causati da diseguali livelli di sicurezza, si impegnano ad operare, ciascuno per quanto di competenza in tutte le sedi politiche, istituzionali, di categoria affinché i contenuti del presente protocollo trovino piena ed omogenea attuazione ;
- si impegnano, per quanto di competenza e congiuntamente, per rendere più efficaci le azioni informative e regolamentari, tese ad affermare il rispetto individuale e collettivo di disposizioni e comportamenti coerenti con la sicurezza del lavoro;
- si impegnano a svolgere incontri periodici (almeno annuali) per verificare l'applicazione del presente protocollo, il raggiungimento degli obiettivi definiti e/o eventuali nuove esigenze, con particolare riguardo alle ore attribuite a ciascun RLSS.
Il presente protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula. La Regione Toscana, Direzione generale del Diritto alla Salute e Politiche della Solidarietà, anche in qualità di coordinatrice del Comitato di cui all'art. 1 del DPCM 21 dicembre 2007 e in applicazione della DGRT 588/2008, convoca annualmente un incontro per verificare l'applicazione del presente protocollo ed i relativi risultati, il primo incontro di verifica si terrà entro il 31 dicembre 2009.
In tale sede, le parti potranno proporre e concordemente definire modifiche ed integrazioni, anche in riferimento all'evoluzione del quadro normativo.

Enti firmatari
Regione Toscana - Assessore al Diritto alla Salute
Regione Toscana - Assessore al Territorio e Infrastrutture
Autorità portuale di Marina di Carrara
Autorità portuale di Livorno
Autorità portuale di Piombino
Sindaco di Carrara
Sindaco di Livorno
Sindaco di Piombino
Provincia di Livorno
Provincia di Massa Carrara
Direzione regionale Inail
Direzione regionale del Lavoro
Direzione regionale Vigili del Fuoco
Direzione regionale Inps
Ispesl
Confindustria regionale
Assologistica
Fise-Uniport
Segreteria regionale Cgil
Segreteria regionale Cisl
Segreteria regionale Uil
Filt Cgil
Fit Cisl
Uil Trasporti
Cgil Camera del lavoro di Livorno
Cgil Camera del lavoro di Massa Carrara
Ust Cisl Livorno
Ust Cisl Massa Carrara
Uil Livorno
Uil Massa Carrara
Direttore generale Azienda Usl 1 Massa e Carrara
Direttore generale Azienda Usl 6 di Livorno

3 Giugno 2009