MINISTERO DELLE FINANZE - DECRETO 13 agosto 1998, n. 325. - Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei  lavoratori nel luogo di lavoro. 

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 1998



 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e per la funzione pubblica


Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, recante norme  relative al segreto militare;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio  sulla disciplina militare e, in particolare, gli articoli 18 e 19 che   contemplano l'istituzione ed il funzionamento degli organi di  rappresentanza militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979,  n. 691, recante l'approvazione del regolamento di attuazione della rappresentanza militare; 

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante  il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui  luoghi di lavoro; 

Visto l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31  luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale  del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad   ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria  e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione  del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento   militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza);

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante  modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 626 del  1994;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le determinazioni n. 234745 in data 28 giugno 1996 e n.  334494 in data 20 settembre 1996, entrambe del comandante generale  della Guardia di finanza, con le quali e' stato individuato il   "datore di lavoro" nell'ambito della Guardia di finanza ai sensi  dell'articolo 30, comma 1, del citato decreto legislativo n. 242 del 1996; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli  atti normativi espresso nell'adunanza del 14 luglio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a  norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988  (nota n. 3-6222/U.C.L. del 1 settembre 1997);

Ritenuto di dover individuare le particolari esigenze connesse al  servizio espletato dal Corpo della guardia di finanza di cui tener  conto nell'applicazione delle disposizioni recate dal citato decreto  legislativo n. 626 del 1994;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Tutte le attivita' svolte nell'ambito dell'Amministrazione della  Guardia di finanza dal personale militare, dagli allievi degli  istituti di formazione e dal personale civile e militare estraneo  all'Amministrazione stessa, sono assoggettate alle vigenti norme di  legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del   lavoro e rispetto dell'integrita' ambientale, tenendo conto delle esigenze connesse al servizio espletato dal Corpo secondo le  disposizioni di cui al presente decreto. 
2. Restano ferme, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e  secondo le norme recate dal decreto interministeriale ivi previsto,  le competenze in materia di sicurezza e salute del personale  attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici   esistenti nell'ambito della Guardia di finanza.
3. Nei luoghi e nelle aree delle infrastrutture della Guardia di  finanza diversi da quelli soggetti alla competenza dei servizi  sanitari e tecnici a norma del comma 2, l'attivita' di vigilanza  sull'applicazione delle disposizioni dettate dal citato decreto  legislativo n. 626 del 1994 deve essere effettuata dal personale  indicato all'articolo 23, commi 1 e 2, del predetto decreto  legislativo in possesso dell'abilitazione prevista dal regio decreto  11 luglio 1941, n. 1161, concessa con il rilascio dell'apposito nulla  osta di segretezza.

Art. 2.

1. I rappresentanti per la sicurezza da nominare ai sensi  dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, per  il Corpo della guardia di finanza, sono individuati: 
a) di norma, tra i delegati eletti negli organi di rappresentanza  militare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4  novembre 1979, n. 691, relativamente alle infrastrutture ove essi  abitualmente operano o che ospitano il reparto al quale gli stessi  sono in forza; 
b) in assenza di delegati di cui alla lettera a), tra il personale  in servizio presso il reparto o i reparti allocati nella singola  infrastruttura, a seguito di designazione da parte del personale in  servizio presso il o i reparti medesimi, da effettuarsi in apposita  riunione indetta dal datore di lavoro competente per  l'infrastruttura. 
2. Nella nomina di cui al comma 1 dovra' individuarsi un  rappresentante per la sicurezza per ciascun settore tecnico o  operativo nell'ambito del quale operano i reparti aventi sede  nell'infrastruttura. 
3. Le modalita' ed i contenuti specifici della formazione del  rappresentante per la sicurezza sono stabiliti con le disposizioni  emanate dal comando generale, sentito il Co.Ce.R./Guardia di finanza. 
4. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo  necessario all'espletamento dell'incarico, durante il quale le  operazioni svolte, per le finalita' e nei limiti previsti dal citato  decreto legislativo n. 626 del 1994, sono a tutti gli effetti  attivita' di servizio. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni,  di cui all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo  sono determinate dal comando generale, sentito il Co.Ce.R./Guardia di  finanza. 
5. Presso ogni comando di Corpo ed equiparato, le funzioni di  orientamento e di promozione di iniziative formative di cui   all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, sono  espletate nel corso di apposito incontro fra il datore di lavoro  competente per l'infrastruttura e l'organo di rappresentanza  affiancato al comandante dell'unita' di base ai sensi del menzionato  decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1979. In caso di  presenza di piu' comandanti di unita' di base nella stessa  infrastruttura, al suddetto incontro partecipano tutti i rispettivi  organi di rappresentanza. 

Art. 3.

1. Per il personale della Guardia di finanza che presta servizio  nell'ambito di infrastrutture gestite da altre amministrazioni dello  Stato, gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, lettere  a) e b), 5, salvo la lettera o), 6, 7, e 12, del decreto legislativo  n. 626 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, fanno  capo al datore di lavoro designato dall'amministrazione ospitante.  All'osservanza delle norme previste dal citato articolo 4 non  richiamate nel precedente periodo provvede il datore di lavoro   individuato nell'ambito della Guardia di finanza.
2. Per il personale civile e militare estraneo alla Guardia di  finanza in servizio nell'ambito di infrastrutture ove trovano collocazione reparti del Corpo, gli obblighi previsti dalle norme  richiamate al comma 1 fanno capo al datore di lavoro designato dal  comandante generale del Corpo, con propria determinazione. 
3. Per il personale di cui al comma 1, il rappresentante per la  sicurezza e' designato secondo le modalita' previste all'articolo 2.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.

Roma, 13 agosto 1998

Il Ministro delle finanze
Visco

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Treu

Il Ministro della sanita'
Bindi

Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 237