Cassazione Penale, Sez. 4, 09 febbraio 2018, n. 6543 - Raddoppio dei termini nel caso in cui l'evento morte risulti causato in violazione delle norme fissate per la prevenzione degli infortuni


 

Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 12/01/2018

 

 

 

Fatto

 

1. Con ordinanza dell' 8/2/2015 emessa a seguito di udienza fissata ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce disponeva l’archiviazione del procedimento n.5286/15 R.G.N.R. a carico di M.A. e M.P. in relazione al reato di cui all'art.589 c.p. commesso in danno di V.C., dipendente della labor Cooperativa a .r.l. Il GIP riteneva infondata la notizia di reato quanto alla posizione di M.A., poiché all'epoca dei fatti non ricopriva la carica di legale rappresentante della predetta società e, quanto alla posizione di M.P., considerava decorso il termine di prescrizione (il fatto risaliva al 7 dicembre 2006)
2. Avverso tale ordinanza propongono ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, il coniuge e i figli di V.C., nella qualità di parti offese, lamentando violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione del combinato disposto di cui all'art. 157 e 161 cod pen. Come rappresentato nell'atto di opposizione, non si era tenuto conto della norma di cui all'art. 157, comma 6, cod pen, laddove dispone il raddoppio dei termini in caso in cui l'evento morte risulti causato in violazione delle norme fissate per la prevenzione degli infortuni su lavoro, e della interruzione della prescrizione, che ne aveva determinato l'aumento fino al un ulteriore quarto, considerata la fissazione della udienza in camera di consiglio.
5. Il Procuratore generale, nella persona di L.O., ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
 

 

Diritto

 


1.I ricorsi proposti sono inammissibili.
2. E' noto che, a fronte della opposizione alla archiviazione proposta dalla persona offesa, il Gip può provvedere de plano, con decreto motivato, allorquando non vengano indicati l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, ovvero se la notizia di reato è infondata ( art. 410, secondo comma, cod proc pen). In caso contrario,,, il GIP fissa l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso alle parti, e provvede con ordinanza.
3. Le Sezioni Unite hanno da tempo affermato che, nel procedimento davanti al Tribunale, l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell’art.409 c.p.: detta norma, nel fare espresso e tassativo richiamo ai "casi di nullità previsti dall’art.127 comma 5", legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge, e cioè per inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale (SU, n.24 del 9/6/1995, Bianchi, Rv.201382).
4. Nel caso invece di provvedimento de plano con decreto, a norma dell'art. 410, secondo comma, cod proc pen, è ammesso ricorso per Cassazione nei casi in cui il decreto di archiviazione sia carente di motivazione in ordine all'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla persona offesa. Si è infatti chiarito che l'arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto al contraddittorio della parte offesa in termini equivalenti o maggiormente lesivi rispetto all'ipotesi di mancato avviso per l'udienza camerale, sicché il predetto vizio del provvedimento è riconducibile alle ipotesi di impugnabilità contemplate dall'art.409, sesto comma, ed ai casi di ricorso indicati nell'art. 606, lett. c), del codice di procedura penale (SU, n.2 del 14 febbraio 1996, Rv 204133, Rv.201382; Sez. 5, n. 12623 del 02/03/2006, Rv. 234548; Sez. 5, Sentenza n. 35504 del 20/06/2013; Rv. 256526 Sez. 4, Sentenza n. 20388 del 16/04/2008, Rv. 240226). .
5. Ciò posto, va rilevato che nel caso di specie il provvedimento di archiviazione è stato emesso a seguito di procedimento camerale. Nei motivi di impugnazione proposti, le persone offese non prospettano alcun vizio riguardante la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio, ma lamentano inosservanza ed erronea applicazione del combinato disposto di cui all'art. 157 e 161 cod pen.
6. Nel panorama della giurisprudenza di legittimità, le questioni circa l'erroneo rilievo del decorso del termine di prescrizione sono state affrontate solo nei casi di provvedimenti adottati de plano. In proposito, si è ribadita l'inutilità della fissazione della udienza camerale, atteso il decorso del tempo necessario a prescrivere che impedirebbe comunque ogni indagine suppletiva, affermandosi l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse (Sez. 2, n. 39226 del 18/10/2011, Rv. 251120 ). E' stato invero osservato che l'archiviazione non lede gli interessi civilistici del ricorrente, rispetto ai quali non crea alcun limite o sbarramento, giacché manca ogni accertamento del fatto reato e potendo l'interessato comunque adire il giudice civile a tutela dei propri interessi risarcitori (art. ex Cass. Sez. 5, 11.1.2008 n. 5373, Versienti, rv. 239113; Sez. 6, n. 27658 del 24/06/2011, Rv. 250738).
7. Allorquando sia stata celebrata l'udienza camerale, il dominante e costante orientamento resta comunque nel senso di ritenere circoscritta l'impugnabilità del provvedimento di archiviazione solo al caso tassativamente previsto dalla legge, ossia la violazione del contraddittorio. E, in proposito, si è anche più volte rilevata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale deN’art. 409, comma sesto, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui limita il ricorso per cassazione ai soli casi di nullità per difetto del contraddittorio (Sez. 6, n. 3896 del 26/10/1995, Rv. 204002). Non può invero ravvisarsi alcuna violazione né del diritto di difesa, che si esplica nei modi e nelle forme stabilite dal legislatore, né dei principi del giusto processo (stante l'intrinseca differenza tra le sentenze e gli altri provvedimenti - tra cui quelli che dispongono l'archiviazione - sforniti di uno specifico valore decisorio diverso da quello "rebus sic stantibus"), né del principio di uguaglianza in quanto il predetto limite alla facoltà di impugnazione opera nei confronti di tutte le parti processuali (cfr, di recente, Sez. 6, n. 12522 del 24/02/2015 Rv. 262954; Sez. 2, n. 25754 del 09/05/2017, Rv. 270663; Sez. 4, n. 50067 del 10/10/2017, Rv. 271351).
8.In conclusione, il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all'esito di udienza camerale è consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale, quale disciplinato dalle norme di riferimento, e pertanto non possono in alcun modo essere oggetto di censura le valutazioni espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione, essendo il giudice investito della richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni dell'organo titolare dell'azione penale (in tal senso, ex plurimis: Sez. 5, n. 14564 del 07/03/2017, Rv. 269720 Sez. 4, Sentenza n. 51557 del 16/11/2016, Rv. 268343 sez. 5, n. 17968 del 29/04/2014, , Sez. 1A, n. 9440 del 03/02/2010, Rv. 246779; Sez.4, n. dell'8/6/2008, Sez. 1A, n. 8842 del 07/02/2006, Rv. 233582). Ed è significativo che la recentissima riforma introdotta con la legge n.103 del 23 giugno 2017, nel trasferire il controllo sull'invalidità del provvedimento di archiviazione al Tribunale in composizione monocratica, abbia circoscritto i casi di nullità del provvedimento di archiviazione pronunciato all'esito della udienza camerale alla sola ipotesi di cui all'art. 127, comma 5 ( nuovo articolo 410 bis cod proc pen).
9.I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Il ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché -non ravvisandosi motivi di esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000)- al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in € 500.00 ciascuno.
 

 

PQM

 


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €.500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 12 gennaio 201$