Tipologia: CCPL
Data firma: 28 agosto 2017
Validità: dal 28.08.2017
Parti: Associazione Artigiani e Piccole Imprese e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori:
Fonte: fenealuil.it

Sommario:

  Art. 1 - Sistema delle relazioni sindacali e diritti di informazione
Art. 2 - Mercato del lavoro, legalità e regolarità
Art. 3 - Tutela della salute
Art. 4 - Centrofor- Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della provincia autonoma di Trento - ente di cui all'art. 51 d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Art. 5 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Art. 6 - Tutela della genitorialità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Art. 7 - Welfare integrativo
Art. 8 - Ferie
Art. 9 - Trattamento in caso di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale
Art. 10 - Periodo di comporto
Art. 11 - Prestazioni della cassa edile di Trento
Art. 12 - Anticipazione delle indennità infortunio agli operai
Art. 13 - Livelli e qualifiche
Art. 14 - Premio di professionalità e presenza operai
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Mensa
Art. 17 - Trasporti
Art. 18 - Trasferta
Art. 19 - Alloggio operai
Art. 20 - Maggiorazione retributiva per lavori in alta montagna
  Art. 21 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 22 - Elemento variabile della retribuzione (EVR)
Art. 23 - Indennità territoriale di settore operai - Premio di produzione impiegati
Art. 24 - Modalità di rimborso dei trattamenti di malattia, di infortunio sul lavoro e di malattia professionale
Art. 25 - Cassa edile 
Art. 28 - Quote di adesione contrattuale
Art. 29 - Quote sindacali
Art. 30 - Decorrenza e durata
Allegati:
Allegato "I" Protocollo d'Intesa 10 aprile 2012 "Osservatorio dei Cantieri edili pubblici e privati
Allegato "II" "Protocollo d'Intesa per la promozione della regolarità e della sicurezza del lavoro nel settore edile", di data 28 luglio 2017
Allegato "III" "Verbale di Accordo (Borsa lavoro)" di data 13 ottobre 2014
Allegato "IV" "Verbale di Accordo PFI Centrofor" di data 12 maggio 2014
Allegato "V" Verbale di Accordo "Lavori Usuranti e Patti Generazionali", di data 12 maggio 2014
Allegato "VI" Verbale di Accordo "Prevedi" di data 12 maggio 2014
Allegato "VII" Tabella "Prestazioni Cassa Edile riguardanti la Malattia

Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 28 agosto 2017 per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini della provincia autonoma di Trento integrativo del CCNL 23 luglio 2008 e ss.mm.ii.

Addì, il 28 agosto 2017, tra l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento […] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini del Legno, Feneal - Uil del Trentino […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini - Filca - Cisl Trentino […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, Edili e Affini - Cgil del Trentino […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale (CCPL) integrativo del Contratto Nazionale del 23 luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1 - Sistema delle relazioni sindacali e diritti di informazione
La crisi economica dell’ultimo decennio ha modificato profondamente il sistema produttivo ed occupazionale del settore edile provinciale.
In tale contesto le Partì firmatarie, nel rispetto delle reciproche autonomie e prerogative, hanno sviluppato un positivo dialogo ad ogni livello, sia contrattuale che istituzionale, che ha saputo gestire univocamente le complesse problematiche di settore.
Da questa esperienza è emersa la necessità di potenziare le relazioni sindacali unite alla riorganizzazione delle strutture delle bilateralità edile anche in virtù delle modifiche contrattuali determinatesi a livello nazionale. Sulla materia va menzionato l'accordo sottoscritto in data 8 luglio 2015 "Piano Industriale - Finanziario della Cassa Edile di Trento.
Nell'ambito delle relazioni industriali le parti hanno inteso ammodernare l'articolato contrattuale del presente CCPL con specifico riguardo ai nuovi fabbisogni del sistema edile trentino nel suo complesso meglio rispondente alle necessità dell'attuale crisi sistemica, in termini di qualificazione, competitività e regolarità delle imprese, nonché riqualificazione delle professionalità e, più in generale, della tutela dei lavoratori.
Vanno intesi in tal senso i Protocolli di costituzione dell'Osservatorio dei cantieri edili pubblici e privati della Provincia autonoma di Trento, incardinato presso Cassa Edile, della "Borsa lavoro - Blen.it" presso Centrofor, nonché gli accordi a sostegno della c.d. "Staffetta Generazionale", alla previdenza complementare sino alla revisione delle prestazioni extracontrattuali di Cassa Edile.
Le Parti condividono l'esigenza di implementare tale strumentazione nella consapevolezza dell'importanza dell'informazione reciproca e dello scambio di valutazioni sui temi che possono incidere sensibilmente sul sistema edile artigiano trentino.
A tale proposito, le Parti condividono l'obiettivo di elaborare proposte unitane in relazione alle politiche provinciali che impattino sul settore, quali, ad esempio, l'edilizia abitativa, l'edilizia scolastica, il rischio idrogeologico e sismico, la riqualificazione patrimonio edilizio esistente nonché promuovere la promozione di analisi condivise sulla situazione socio-economica del nostro territorio con riferimento agli indicatori del mercato del lavoro.
Le Parti, partendo dall'analisi dei dati raccolti dai molteplici attori del sistema edile trentino (Cassa Edile, Centrofor, Associazione Artigiani), prenderanno in esame in particolar modo:
a. La regolarità e legalità del settore, anche in relazione al sistema degli appalti pubblici e privati;
b. I temi della salute, della sicurezza e dell'ambiente di lavoro;
c. Le problematiche del Mercato del lavoro, dell'occupazione e della formazione, compresi i fabbisogni formativi, l'apprendistato, le tipologie contrattuali, l'organizzazione del lavoro;
d. Il numero degli addetti e dei lavoratori dipendenti, l'inquadramento professionale, la situazione congiunturale;
e. La produttività e redditività di sistema, le tematiche di settore, l'innovazione;
f. La responsabilità sociale d'impresa, la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica, i nuovi modelli di sviluppo legati ai moderni sistemi di costruzione, dalla digitalizzazione del settore alla prefabbricazione.
I dati emersi dalle analisi di cui al paragrafo precedente costituiranno, annualmente, un documento utile alle Parti per il confronto sui diversi tavoli istituzionali.
Le Parti analizzeranno, sulla base dei medesimi dati, l'andamento occupazionale del settore nel suo complesso in riferimento specifico alle tipologie contrattuali ed alla qualificazione dei rapporti di lavoro, nonché la competitività complessiva del sistema delle imprese.
Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil del Trentino riconoscono piena cogenza alia contrattazione del sistema artigiano nei confronti dell'organismo paritetico della Cassa Edile della Provincia di Trento così come andatosi a configurare.
Pertanto le Parti concordano che alle imprese del sistema artigiano vengano applicati integralmente gli istituiti economici e normativi per come derivanti dall'applicazione del CCNL 23 luglio 2008 e ss.mm.ii., nonché dal presente CCPL.
1.1 Diritti d'informazione
Attraverso il presente Contratto si intendono definire sedi, tempi, soggetti, modalità e contenuti dei diritti di informazione riconosciuti ai lavoratori del settore edile artigiano.
Le Parti richiamano le norme riguardo agli obblighi in capo alle imprese che occupano almeno 50 dipendenti di comunicare annualmente alle Organizzazioni sindacali firmatarie, anche per il tramite della propria Associazione datoriale, quanto previsto dall'articolo 4, punto 3 dei Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 25 "Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori".
1.2 Assemblea sindacale
Vengono riconosciute, a titolo di diritto di assemblea, dieci ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente, da usufruirsi collettivamente.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro e le assemblee si terranno all'inizio od alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma al di fuori dei locali dell'impresa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'Interno previo accordo fra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.
Qualora, per ragioni di carattere organizzativo, non fosse possibile organizzare assemblee in locali idonei, le stesse potranno essere organizzate a livello di singolo cantiere.
La richiesta di convocazione di assemblea potrà essere presentata dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCPL, congiuntamente o disgiuntamente fatto salvo il limite massimo delle 10 ore totali, al datore di lavoro con preavviso di 48 ore, con apposito ordine del giorno.

Art. 2 - Mercato del lavoro, legalità e regolarità
2.1 Sfera di applicazione contrattuale e Mercato del lavoro
Le Parti considerano necessario arginare i crescenti fenomeni di dumping contrattuale nei lavori pubblici e privati che scardinano i principi di leale concorrenza tra imprese agendo sul solo versante dei costi del lavoro, sulle condizioni dei lavoratori e sulla qualità del lavoro.
Le Parti stipulano il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo al Contratto Nazionale 23.7.2008 e ss.mm.ii., da valere, nella provincia di Trento, ivi compreso l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile di Trento, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate in premessa al citato Contratto Collettivo e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse. Le parti si impegnano ad adoperarsi per l'osservanza e la non modificazione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell'arco di vigenza del presente contratto, delle condizioni pattuite a livello di contrattazione nazionale e provinciale.
L'ambito di applicazione del presente contratto è specificato all’Allegato 10 - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 - Testo Unico per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Le Parti espressamente prevedono che la normativa e gli istituti economici di cui al presente CCPL si applichino integralmente ai dipendenti delle imprese edili artigiane con la qualifica di impiegati, operai ed apprendisti.
Fatto salvo quanto stabilito dall'Art. 30 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 le Parti dispongono che le aziende operanti in cantieri situati sul territorio della Provincia autonoma di Trento sono obbligatoriamente tenute ad applicare il presente contratto e ad iscrivere i propri collaboratori, già dal primo giorno di lavoro, presso la Cassa Edile della Provincia autonoma di Trento, indicandone contemporaneamente l'ubicazione del cantiere e/o dei cantieri presso i quali prestano la loro opera.
2.2 Lavoro accessorio e lavoro intermittente
Le Parti condividono che le prestazioni di lavoro accessorio non consentono la piena realizzazione dei principi enunciati dal presente CCPL. Pertanto si fa divieto alle aziende del settore di ricorrere al "Contratto di prestazione occasionale" così come a forme di lavoro accessorio sul modello dei voucher (buoni lavoro) abrogati con la Legge n. 25/2017. 
In relazione al lavoro Intermittente le Parti dispongono un costante monitoraggio delle dichiarazioni presentate dalle Imprese del settore artigiano nell'ambito delle denunce di Casse Edile. Le imprese che attivano contratti di lavoro Intermittente ai sensi del D.Lgs. 81/2015 - Sezione seconda - fermo restando quanto disposto in tal senso dalla contrattazione nazionale sono tenute ad indicare alla Cassa edile, con la denuncia di cantiere, la presenza dei requisiti (soggettivi od oggettivi) previsti per tale tipologia contrattuale.
2.3 Impiego della manodopera nell'appalto e nel subappalto
Coerentemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 50 del 2016 - Nuovo Codice degli Appalti - e specificatamente dall'articolo 105 – Subappalto - comma 9, le Parti richiamano Integralmente quanto disposto dall'articolo 17 del CCNL 23 luglio 2008 e ss.mm.ii., in merito alla disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti, nell'ambito di lavori pubblici e privati.
Ai sensi del lettera b) dello stesso articolo del CCNL, l'impresa che, nell'esecuzione di lavori aventi per oggetto principale una o più lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL e del presente CCPL, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice, nei confronti dei lavoratori da essa occupati nelle lavorazioni medesime, di applicare il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL, nonché le previsioni di cui al presente CCPL, ivi compreso adempiere ai versamenti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento, oltre alle comunicazioni obbligatorie espressamente previste dalla citata lettera b) del CCNL.
2.4 Libretto elettronico del lavoratore
La Cassa Edile predisporrà, senza oneri aggiuntivi, apposito modello informatizzato denominato "Libretto elettronico del lavoratore" che contenga tutte le informazioni che riguardino l'esperienza professionale del lavoratore dipendente per le parti di competenza degli enti paritetici di settore, anche utilizzando gli archivi disponibili presso CNCE, Formedil e CNCPT: passaggi di livello, anzianità professionale, corsi di formazione professionale, attestati e/o patentini professionali, corsi di formazione inerenti salute e sicurezza sul lavoro.
2.5 Protocolli di legalità e regolarità
Nel caso di opere che rappresentino un importante intervento urbanistico per la comunità territoriale ove si eseguano, e/o assumano carattere significativo per quanto riguarda le ricadute sociali ed economiche, le Parti condividono l'obiettivo di assicurare durante la fase esecutiva delle opere medesime la qualità del lavoro in tutti i suoi aspetti: regolarità e sicurezza dei rapporti di lavoro, trasparenza e legalità anche in riferimento ai contratti collettivi applicati in relazione alla categoria prevalente enunciata nel contratto di affidamento e nei relativi subappalti.
Le Parti condividono che un approccio di carattere preventivo sia utile, sia dal punto di vista della qualità e regolarità in senso generale, sia da quello della tempestività con la quale risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere.
Pertanto, le Parti potranno promuovere la sottoscrizione di Protocolli d'intesa, prima dell'inizio dei lavori, in relazione a specifiche opere che abbiano le caratteristiche richiamate ai paragrafi precedenti, che afferiscano alle seguenti materie: relazioni sindacali, normativa applicabile, mercato del lavoro e formazione professionale, logistica di cantiere, sicurezza e prevenzione, regolarità retributiva, accessi in cantiere, rapporti con gli organi ispettivi.
2.6 Osservatorio dei cantieri pubblici e privati della Provincia autonoma di Trento
In data 10 aprile 2012 le Parti hanno sottoscritto uno specifico Protocollo d'Intesa per l'istituzione dell'"Osservatorio dei cantieri edili pubblici e privati" a valere per la Provincia autonoma di Trento. Il Protocollo costituisce l'Allegato I al presente CCPL parte integrante a tutti gli effetti.
In applicazione del Protocollo di istituzione dell'Osservatorio dei cantieri pubblici e privati le medesime Parti firmatarie hanno sottoscritto, in data 28 luglio 2017, con gli Assessorati provinciali competenti il Protocollo d'intesa "Per la promozione della Regolarità e della Sicurezza del lavoro nel settore edile", Allegato II del presente CCPL.
Lo strumento contrattuale voluto dalle Parti ha trovato, in tal modo, legittimazione istituzionale in tema di promozione e verifica della regolarità complessiva del settore, ai sensi della L.P. n. 2 del 2016 di recepimento delle direttive europee e relativo regolamento attuativo. Strumento ritenuto essenziale per ovviare al sostanziale depotenziamento che la legislazione nazionale ha prodotto in tema di "DURC Online".
Le Parti concordano che la Cassa Edile di Trento possa attivarsi nella formazione di specifiche figure professionali da individuare all'interno del proprio attuale organico, senza costi aggiuntivi, per l'effettuazione di un'attività anche consistente in visite di cantiere, finalizzata alla verifica della corretta iscrizione denuncia e versamenti in Cassa Edile di Trento da parte delle imprese impegnate nell'esecuzione di lavori rientranti nell'ambito di applicazione del presente contratto.
2.7 Lavoratori autonomi ed Imprese senza dipendenti
Le Parti, richiamando quanto enunciato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 2012, in tema di lavoratori autonomi e delle imprese senza dipendenti, nei cantieri edili, condividono l'opportunità di regolamentare per via contrattuale l'inclusione di tali tipologie di lavoratori all'interno del sistema bilaterale al fine di fare emergere eventuali irregolarità e fenomeni di sfruttamento della manodopera.
Le Parti altresì concordano che i lavoratori di cui al paragrafo precedente possano accedere alle prestazioni della Cassa Edile di Trento e di Centrofor previo versamento di un contributo annuale il cui ammontare sarà deciso annualmente dagli organismi di amministrazione degli Enti bilaterali. L'ammontare del contributo annuale di competenza, rispettivamente della Cassa Edile e di Centrofor, sarà finalizzato alla consegna dei DPI (indumenti da lavoro) analogamente a quelli consegnati ai lavoratori dipendenti e consentirà al lavoratore di poter accedere ai corsi di formazione professionali anche di abilitazione e/o ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro organizzati dallo stesso Ente in favore dei lavoratori dipendenti.
2.8 Regolarità del costo della mano d'opera
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare le Parti dispongono che la Cassa Edile di Trento sia tenuta, nel momento del rilascio del DURC, alla verifica, a titolo sperimentale, della congruità dell'incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.
Nella verifica della congruità dovrà essere tenuto conto degli interventi eseguiti dai titolari e soci attivi che operano in cantiere in relazione a quanto espressamente dichiarato dal Legale rappresentante dell'appaltatore.
Eventuali diverse disposizioni, in materia di DURC e verifica della congruità della mano d'opera, che fossero assunte dalla contrattazione nazionale saranno immediatamente recepite dalle Parti ad integrazione di quanto disposto dal presente punto.
2.9 Mobilità di settore operai […]

Art. 3 - Tutela della salute
3.1 Ambiente di lavoro
Le parti richiamano integralmente le norme di cui all'Allegato XIII "Prescrizioni di Sicurezza e di Salute per la logistica di Cantiere" del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.) che dispongono i comportamenti positivi delle imprese.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 83 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii., si conviene che le imprese:
a) concedano agli operai due ore di permesso retribuito all'anno per sottoporsi a visite mediche presso Istituti Pubblici Specializzati. Il relativo trattamento economico è costituito dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii. e dalla maggiorazione per i capisquadra di cui al successivo art. 13 e sullo stesso sarà calcolato l’accantonamento alla Cassa Edile (18,50%) e la percentuale per i riposi annui (4,95%). L’utilizzazione di detti permessi dovrà avvenire tenendo anche conto delle esigenze di lavoro nel cantiere e comunque gli operai dovranno preventivamente comunicare all'impresa l'intendimento dì effettuare le visite e successivamente documentare le stesse con adeguata certificazione degli Istituti;
b) nell'allestire un cantiere per la costruzione ed esecuzione di opere predispongano un ambiente idoneo ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi invernali, nonché l'erogazione di acqua potabile, l'attrezzatura idonea per lavarsi e i servizi igienico-sanitari;
c) nei cantieri di durata minima di un anno e con un numero di operai non inferiore alle sei unità, approntino servizi igienico-sanitari dotati di un impianto docce adeguato all'organico del cantiere.
Il controllo sulla corretta applicazione delle norme di cui sopra è affidato alle Rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori, ovvero alle RSA, secondo lo spirito e la lettera dell'art. 9 della legge n. 300/ 1970 (Statuto dei Lavoratori).
Nel caso di mancata costituzione delle RSU e delle RSA il controllo è affidato alle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Le Parti convengono che le visite mediche dei lavoratori obbligatorie secondo le disposizioni di legge in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro vengano effettuate dal Medico Competente durante l'orario di lavoro preferibilmente ordinario.
3.2 Indumenti di lavoro
Fermo restando gli obblighi di legge in capo alle imprese in materia antinfortunistica, con particolare riferimento ai DPI, di cui il vestiario è parte integrante, ed in linea con quanto stabilito dai precedenti CCPL circa ¡'obbligo per le imprese di fornire gli indumenti di lavoro, si conviene che la Cassa Edile della Provincia autonoma di Trento provveda a fornire annualmente agii operai, per ogni anno solare:
a) un paio di scarpe antinfortunistiche;
b) una tuta o altro indumento da lavoro individuato dalla Cassa Edile stessa sulla base delle indicazioni delle parti firmatarie del presente contratto.
Le forniture di cui al precedente comma saranno erogate tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo costituito con il contributo di cui al successivo 4° comma. Alle forniture stesse avranno diritto solo gli operai dipendenti da imprese in regola con i versamenti contributivi nei confronti della Cassa Edile ed in forza ad una impresa iscritta alla Cassa Edile al momento dell'ordine del materiale da parte di quest'ultima.
Le forniture saranno erogate con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.
Alla copertura degli oneri derivanti dalle forniture di cui al presente articolo viene provveduto con un contributo a carico dei datori di lavoro da versarsi alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento entro i termini stabiliti per gli altri contributi dovuti alla Cassa medesima fissato nella misura dello 0,50%.
Il contributo è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 25 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii. per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività residue.
Il gettito del contributo, unitamente agli interessi che matureranno sullo stesso, costituisce un apposito fondo nella contabilità della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 4 - Centrofor - Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della provincia autonoma di Trento - ente di cui all’art. 51 d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Nell'ambito del sistema degli Enti Paritetici il Centro di formazione professionale e prevenzione infortunistica dell'edilizia della Provincia autonoma di Trento - Ente di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., denominato Centrofor, svolge la propria attività secondo lo Statuto approvato in data 17 marzo 1999 e ss.mm.ii.
Il Centrofor svolge le funzioni precedentemente svolte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l’Ambiente di Lavoro, costituito con Accordo 24 marzo 1987, nonché dalla Scuola Edile di cui all'Ente Cassa e Scuola Edile della Provincia di Trento - Ente mutualistico, assistenziale e di qualificazione professionale e quindi le funzioni degli Enti di cui agli articoli 39, 40 ed 83 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii.
Con riferimento a quanto disposto dall'alt. 83 del CCNL 23.07.2008 il Centrofor assume le funzioni previste dall'art. 51 D.Lgs. 81/08 di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte nell’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.
Contributo contrattuale a favore di Centrofor […]
Nota a verbale
In relazione a quanto disposto dagli articoli 39, 40 e 83 del vigente CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii, le Parti ribadiscono il ruolo strategico della bilateralità portato avanti da Centrofor per il suo ruolo di consulenza al sistema, attività finalizzata alla diffusione di una cultura antinfortunistica indispensabile per aumentare la sicurezza e migliorare le condizioni lavorative in cantiere.
Le parti inoltre sottolineano le disposizioni di cui al Capo III - Sezione I del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, in termini di obblighi in capo ai datori di lavoro, ai preposti ed ai lavoratori dipendenti, in relazione ai cambiamenti culturali che debbono intervenire a tutti i livelli, al fine di produrre un circolo virtuoso del miglioramento che, grazie anche al contributo di Centrofor, ponga la Sicurezza e gli ambienti di lavoro da un livello di mero rispetto delle norme legislative ad una diversa e virtuosa cultura del lavoro.
4.1 Formazione […]
4.2 Borsa Lavoro - Blen.it […]
4.3 Apprendistato Professionalizzante
I datori di lavoro del settore edile artigianato operanti in provincia di Trento che intendano assumere apprendisti invieranno a Centrofor, entro 30 giorni dalla data dell'assunzione, il Piano Formativo Individuale (PFI).
Il PFI dovrà essere redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti da Centrofor che rilascerà il relativo parere di conformità attraverso una Commissione appositamente costituita. Tale Commissione sarà composta da un membro nominato da parte datoriale, uno nominato da parte sindacale ed uno nominato da Centrofor che avrà il compito di verificare il rispetto delle clausole contrattuali e che i moduli formativi prescelti siano consoni alla figura professionale.
Centrofor, qualora richiesto dall'impresa, potrà dare supporto alla stessa offrendo i seguenti servizi di consulenza: stesura del PFI, sviluppo dell'offerta formativa, compilazione della documentazione, visita aziendale facoltativa, verifica ed attestazione dell'avvenuta realizzazione formativa, registrazione della stessa nel libretto individuale formativo del cittadino (quando operativo). Resta inteso che verranno applicati i costi definiti da Agenzia del Lavoro per la realizzazione di tali servizi.
Le Parti concordano che Centrofor, compatibilmente con le risorse messe a disposizione dall'Agenzia del Lavoro di Trento, assuma il ruolo di gestore della formazione dell’area trasversale e che le imprese del settore lo terranno come primo riferimento al momento dell'assunzione dell'apprendista, come previsto dall'Accordo di data 12 maggio 2014, Allegato 'IV" del presente CCPL.
Le imprese che non intendano effettuare la formazione tecnico - professionale direttamente in azienda potranno chiedere a Centrofor di realizzarla attingendo dai corsi di formazione offerti.
4.4 Asseverazione
Le Parti concordano che Centrofor, in quanto Ente accreditato per gli adempimenti inerenti l'attività di Asseverazione per come disciplinata dagli articoli 30 e 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e per come normato dalla contrattazione nazionale, possa prevedere il rimborso, anche parziale, degli oneri in capo alle imprese che intendano asseverare il proprio processo produttivo ai fini delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza.
L'entità dell'eventuale rimborso sarà individuata dai Consiglio di Amministrazione di Centrofor tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell’Ente.
L'impresa, per accedere al beneficio di cui al punto che precede dovrà essere in regola con i versamenti in Cassa Edile.
Le Parti, infine, si impegnano a richiedere alle istituzioni provinciali l'introduzione di forme di premialità nell'accesso e nell'aggiudicazione degli appalti pubblici per le imprese che risultino asseverate.
4.5 Sorveglianza sanitaria
Le Parti concordano che Centrofor possa offrire alle imprese, per il tramite di medici convenzionati, un sistema di sorveglianza sanitaria in tema di tutela della salute dei lavoratori.

Art. 5 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Al fine di migliorare ulteriormente la diffusione di una più coerente cultura della sicurezza nei cantieri edili, alla luce della positiva esperienza maturata nel settore dell'artigianato non edile in Provincia autonoma di Trento, le Parti valuteranno la possibilità di introdurre la figura del RLST anche nel settore edile.
Le parti verificheranno, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente CCPL, la possibilità di sottoscrivere le opportune intese per rendere operativa la materia.

Art. 15 - Orario di lavoro
A) Le Parti precisano che, a livello territoriale, l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni la settimana dai lunedì ai venerdì.
La giornata del sabato non potrà essere destinata al recupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore.
Tale recupero è ammesso non oltre il limite massimo di 1 ora al giorno e potrà effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
[…]
B) In applicazione del terzo comma dell'art. 6 - Orario di Lavoro – del CCNL 23 luglio 2008 e ss.mm.ii., ai sensi della lettera a) dell'art. 42 - Accordi locali - del medesimo Contratto nazionale, in ragione delle particolari situazioni climatiche del territorio della Provincia di Trento le Parti convengono una disciplina dell’orario di lavoro, che possa prevedere, su richiesta preventiva dell’azienda, per gli operai l'obbligo di effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 5 ore settimanali nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
L'Azienda informerà per iscritto i lavoratori con comunicato affisso in cantiere o con altre modalità dell'effettuazione delle ore di lavoro straordinario di cui al precedente comma con un preavviso di 72 ore.
Oltre che per cantiere e per tutti mesi di cui al precedente 1° comma della presente lettera B), le prestazioni di lavoro straordinario di cui al medesimo 1° comma possono essere disposte dall'azienda per squadra o singolo lavoratore così come per periodi di tempo più limitati. Nei periodi e per le lavorazioni indicate al 1° comma della presente lettera, le ore di lavoro straordinario potranno essere effettuate fino ad un massimo di 5 per settimana, un'ora al giorno dal lunedì al venerdì in aggiunta al normale orario di lavoro.
Per le ore di lavoro straordinario di cui al precedente Io comma sarà corrisposta la maggiorazione del 35% di cui al comma 8 dell'art. 22 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii..
All'effettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario disposte dall'azienda per gli operai sarà tenuto anche il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere.
Il lavoratore potrà esimersi dall'effettuazione del lavoro straordinario di cui alla presente lettera nei casi di oggettivo impedimento. In tal caso il lavoratore ne formalizzerà la relativa richiesta per iscritto e con adeguato anticipo.
[…]
Sospensione e riduzione di lavoro […]
Cantiere specifico
Relativamente a cantieri specifici che prevedano il pernottamento in loco dei lavoratori, l'azienda potrà stabilire che l'orario di lavoro, nel rispetto della durata normale di 40 ore settimanali, potrà essere distribuito dal lunedì al giovedì con conseguente prestazione giornaliera pari a 10 ore. […]
L'azienda sarà tenuta a comunicare alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCPL l'ubicazione del cantiere oggetto del diverso regime del normale orario di lavoro, con indicazione dell'inizio e della fine di detto periodo.
Le ore in eccedenza dai lunedì al giovedì saranno portate a recupero nella giornata del venerdì.

Art. 16 - Mensa
Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee condizioni ambientali e sociali di lavoro, viene confermato il diritto di godimento della mensa.
A) L'impresa provvederà affinché nel cantiere o nelle vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo, mediante il ricorso all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere o mediante il ricorso a servizi esterni.
Tale diritto viene garantito con le seguenti modalità:
a1) per i cantieri che fruiscono della mensa aziendale il pasto per il lavoratore è gratuito. È considerata mensa aziendale anche la somministrazione del pasto in cantiere tramite servizio esterno, purché dotato della necessaria attrezzatura per il riscaldamento e la distribuzione dello stesso. In caso di esistenza della mensa in cantiere si intende esclusa per il lavoratore la possibilità di avvalersi dei trattamenti di cui ai successivi punti a2), a3) e a4).
a2) Nel caso in cui il servizio mensa venga usufruito dai lavoratori o parte di essi attraverso strutture di ristoro esterne al cantiere (ristoranti, tavole calde, etc.), al singolo lavoratore sarà trattenuto dalla retribuzione l’importo corrispondente alla differenza fra € 11,50 (undici,50) ed il costo complessivo del pasto ove lo stesso sia superiore a tale cifra. Se per condizioni particolari tale servizio non è fruito collettivamente ii lavoratore può beneficiare anche singolarmente del servizio e delle relative agevolazioni di costo.
a3) In caso di utilizzo della mensa interaziendale il pasto per il lavoratore è gratuito.
a4) Nel caso in cui il lavoratore, operaio o impiegato di cantiere - comunicandolo preventivamente all'azienda - rinunci a godere dei trattamenti di mensa di cui ai precedenti punti a2) e a3), allo stesso verrà corrisposta un'indennità sostitutiva pari a € 5,00 (sei,00) giornaliere per ogni giornata di presenza.
La composizione dei pasti è la seguente: primo piatto, secondo piatto, contorno, mezzo litro di bevanda analcolica e caffè. Il controllo della qualità e della quantità dei pasti potrà essere effettuato dalle Rappresentanze sindacali territoriali.
Il trattamento di cui ai sopraelencati punti a1), a2), a3) sarà reso disponibile ai lavoratori che abbiano prestato almeno quattro ore di lavoro nella giornata.
Il trattamento di cui al punto a4) sarà reso disponibile ai lavoratori che abbiano prestato ameno 4 ore di lavoro nella giornata purché la prestazione lavorativa nella giornata di presenza si svolga sia al mattino che al pomeriggio. 
B) L'indennità sostitutiva di cui al punto a4) del precedente paragrafo A) viene corrisposta; nei limiti del paragrafo precedente, anche al personale con qualifica impiegatizia non di cantiere.
Per tutto quanto previsto dal presente articolo sono assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti in atto concessi allo stesso titolo e sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. 20 - Maggiorazione retributiva per lavori in alta montagna
Agli operai che eseguono lavori in alta montagna saranno corrisposte le seguenti percentuali di maggiorazione:
a) per lavori eseguiti da 1500 m. s.l.m. e fino a 1800 m,, 10%;
b) per lavori eseguito oltre i 1800 m. s.l.m,, 15%.
[…]
La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.
Le parti concordano di formalizzare una richiesta alla Provincia autonoma di Trento che tenga presente quanto previsto dal presente articolo nei capitolati di appalto e relativi costi della manodopera.
Nota a verbale
L'indennità "Alta montagna" è prevista allo scopo di retribuire una prestazione del lavoratore in luoghi particolarmente "disagiati". Pertanto le eventuali ore straordinarie dovranno essere maggiorate della percentuale prevista.

Art. 21 - Indennità per lavori speciali disagiati
Indennità per lavori in galleria
Le Parti stabiliscono che i valori percentuali da applicare alle prestazioni svolte in galleria siano pari alle misure massime previste dall'alt. 23 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii..
Indennità per lavori di disgaggio
Agli operai disgaggisti è corrisposta, per le ore di lavoro "in corda" una indennità del 12% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 23.07.2008 e ss.mm.ii, (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo). La predetta indennità è assorbita, fino a concorrenza, negli eventuali trattamenti retributivi in atto a favore del lavoratore concessi in riferimento all'esecuzione dei favori indicati.
Nota a verbale
L'indennità per lavori “in galleria" e per "disgaggio" è prevista allo scopo di retribuire una prestazione del lavoratore in luoghi particolarmente "disagiati". Pertanto le eventuali ore straordinarie dovranno essere maggiorate della percentuale prevista.