Tipologia: CPL
Data firma: 23 gennaio 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2002
Parti: Unione del Commercio, Turismo, Servizi e delle Piccole e Medie Imprese, Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Piacenza
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premesso
Art. 1 Relazioni sindacali
Art. 2 Orari di lavoro commerciali
Art. 3 Lavoro festivo e domenicale
Art. 4 Lavoro notturno nelle aziende il cui orario non prevede normalmente il ricorso alla prestazione serale e/o notturna
Art. 5 Parte economica
Art. 6 Premio annuale variabile
  Art. 7 Contratti di lavoro a tempo parziale
Art. 8 Apprendistato e contratti di formazione e lavoro
Art. 9 Diritti sindacali
Art. 10 Lavoratori extracomunitari
Art. 11 Contratti a termine
Art. 12 Applicazione
Art. 13 Quota di assistenza contrattuale
Art. 14 Vigenza

Contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Piacenza

L’Unione del Commercio, Turismo, Servizi e delle Piccole e Medie Imprese di Piacenza, La Confesercenti di Piacenza e le OO.SS. Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl e Uiltucs/Uil, sottoscrivono il presente accordo sindacale provinciale di secondo livello, previsto dagli accordi interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale del Terziario.

Premesso
§ Che le parti esprimono un giudizio positivo sull’attività svolta e sul rapporto esistente fra le rappresentanze dei datori di lavoro e le rappresentanze dei lavoratori;
§ che entrambe le parti condividono la valorizzazione dell’associativismo quale strumento per le gestioni e le soluzioni di problematiche aziendali;
§ che alla luce dell’evoluzione delle attività imprenditoriali, si paventano tentativi di sconfinamento e di non condivisibili invasioni di campo da parte di organizzazioni associative non firmatarie del CCNL dei Settori;
le sottoscrittrici parti concordano che il ruolo dei soggetti rappresentativi deve essere considerato esclusivo quando si trattano accordi e stipule di contratti che riguardano settori come il commercio, il turismo ed il terziario e che nessuno strumento bilaterale esterno ai soggetti firmatari del presente contratto integrativo provinciale possa essere considerato valido ai fini delle predette rappresentatività

Art. 1 Relazioni sindacali
Le parti concordano, al fine di sviluppare un qualificato sistema di relazioni sindacali, di incontrarsi entro il mese di marzo di ogni anno per discutere delle problematiche riferite all’andamento economico del settore e del mercato del lavoro.

Art. 2 Orari di lavoro commerciali
Con la stessa cadenza annuale di cui all’art. 1 le parti, nel pieno rispetto dei propri ruoli, convengono di definire una comune intesa da sottoporre agli Enti locali, in tema di orari commerciali, che tenga conto delle esigenze dei lavoratori e delle prospettive delle Aziende, con riferimento a quanto previsto dal D.LGS. 114/98.
I temi oggetto della discussione verteranno su:
-definizione dei Comuni o delle zone ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte;
-definizione degli orari, in concertazione con gli Enti Locali, di apertura degli esercizi ad attività commerciali fissando un numero di aperture domenicali adeguato alle aspettative delle aziende e consono alle esigenze dei lavoratori, definendo una fascia oraria di riferimento;

Art. 3 Lavoro festivo e domenicale
In considerazione del maggior disagio conseguente al lavoro domenicale e festivo, le parti concordano:
a) in caso di apertura dell’esercizio commerciale in tutte le domeniche e festività di cui all’art. 64 del CCNL dell’anno, è riconosciuta una maggiorazione della paga oraria di fatto […]
b) in caso di apertura dell’esercizio commerciale esclusivamente nelle domeniche e festività previste D.LGS. 114/98, è riconosciuta una maggiorazione della paga oraria di fatto […]
c) per le aperture domenicali eccedenti quelle disciplinate al punto B e non riconducibili a quelle regolamentate al punto A, sarà riconosciuta una maggiorazione […]
Nel caso di prestazione straordinaria effettuata nei giorni domenicali e festivi di cui ai punti precedenti, alle maggiorazioni stabilite verranno sommate quelle previste dal CCNL di settore.

Art. 4 Lavoro notturno nelle aziende il cui orario non prevede normalmente il ricorso alla prestazione serale e/o notturna
Per il lavoro notturno, intendendosi per tale, quello effettuato dalle ore 20 alle ore 06, è riconosciuta una maggiorazione del 30% in caso di lavoro normale e del 80% in caso di prestazione straordinaria.
In alternativa alla maggiorazione relativa alla prestazione straordinaria potranno essere effettuati recuperi in gruppi di ore non inferiori a 4 che dovranno comunque coincidere con la normale attività/apertura del negozio.

Art. 7 Contratti di lavoro a tempo parziale
Le parti riconoscono, nel rispetto a quanto disciplinato nel D.LGS. 25 Febbraio 2000, n° 61 in tema di lavoro a tempo parziale, la possibilità alle Aziende ubicate nel territorio della Provincia di Piacenza di stipulare contratti di lavoro part-time a formula mista, combinando la formula orizzontale con quelle verticale.
[…]

Art. 8 Apprendistato e contratti di formazione e lavoro
Mentre si confermano tutte le normative previste dal vigente CCNL in tema di apprendistato e contratti di formazione e lavoro […]

Art. 9 Diritti sindacali
Punto 1
Le OO.SS. unitariamente, potranno convocare, una volta l’anno assemblee di carattere provinciale in ordine a Previdenza Integrativa e Rinnovi Contrattuali Territoriali e/o Nazionali. Tale Assemblea retribuita, si terrà presso le Sedi Sindacali fuori orario di lavoro.
Punto 2
Nelle Aziende con meno di quindici dipendenti potrà essere nominato un delegato aziendale in rappresentanza dei lavoratori; i permessi sindacali saranno normati da accordi aziendali con l’assistenza delle Associazioni firmatarie.

Art. 11 Contratti a termine
Il ricorso ai contratti in oggetto è consentito, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal CCNL anche nelle seguenti ipotesi:
A) intensificazione dell’attività dovuta a flussi turistici stagionali (durata max mesi tre, salvo proroga);
B) intensificazione dell’attività durante le feste natalizie (durata max mesi due);
C) intensificazione dell’attività conseguente a necessità di inventari, bilanci e situazioni analoghe (durata max mesi due);
Si confermano le percentuali dei lavoratori assumibili a tempo determinato così come regolate dall’art. 21 -A) del CCNL.
L’Azienda che intenda utilizzare i suddetti contratti dovrà dare darne comunicazione all’Ente Bilaterale entro il mese di inizio, specificando le ragioni, il numero dei lavoratori e la durata prevista.
Entro il mese di gennaio dell’anno successivo l’Azienda che ha utilizzato i suddetti contratti dovrà presentare un riepilogo in cui sia riportato il totale dei lavoratori interessati, al fine di verificare la correttezza delle percentuali rispetto ai lavoratori in forza a tempo indeterminato, le ragioni dell’utilizzo e la durata.

Art. 12 Applicazione
Si concorda 1′applicazione del presente Contratto Provinciale a tutte le Aziende che non hanno Contrattazione Aziendale Integrativa indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati;