Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 23 maggio 2001
Parti: Obi Systemzentrale, Obi, Obi Sic, Obi Super Hobby, G.B. Reggiana e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, GDO, Obi
Fonte: filcams.cgil.it
Sommario:
Premesso 1) Sistema di relazioni sindacali 3) Funzionamento delle relazioni sindacali 4) Formazione |
5) Professionalità (Classificazione) 6) Premio di produttività (incentivo aziendale) 7) Dichiarazione Obi su estensione dell’accordo ai negozi operanti in franchising 8) Nota a verbale |
Ipotesi Contratto Integrativo Aziendale
In data 23 maggio 2001, presso la sede di Via Traversa Fiorentina 6, in Prato, le seguenti aziende: Obi Systemzentrale srl, Obi srl, Obi Sic srl, Obi Super Hobby srl, G.B. Reggiana srl, […] le OO.SS. Nazionali Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil [...], alla presenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali […] Obi Superhobby srl - p.d.v. Navacchio (PI), hanno stipulato la seguente Ipotesi Accordo Aziendale Nazionale Obi
Premesso
-che in data 3 agosto 2000 le OO.SS. del terziario rimettevano ad Obi la piattaforma per la stipula del Contratto Integrativo Aziendale;
-che quanto contenuto nella piattaforma rientra nel quadro di quanto previsto sia dal “Protocollo” del luglio 1993 che dal vigente CCNL del “Terziario”;
-che in tale quadro rientra con coerenza anche quanto contenuto nella direttiva U.E. adottata dal Consiglio dei Ministri il 22/9/94, relativa alla costituzione dei Comitati Aziendali Europei;
-che conseguentemente l’attivazione di quanto sopra fa assumere alle “Relazioni Sindacali” valore di riferimento essenziali ai fini di una pratica gestione volta a consolidare quanto in materia è già previsto dal CCNL ed a consentire il confronto, ai vari livelli, attraverso la definizione di un sistema di relazioni sindacali teso a governare i processi di riorganizzazione aziendale e di sviluppo della Obi, così come dalla stessa organizzazione di aziende rappresentati in occasione dell’incontro del 14 maggio 2001;
-che il presente accordo, fermo restando l’impegno di cui alla dichiarazione dell’organizzazione Obi (punto 7), ha valore solo per le aziende firmatarie e pertanto non coinvolge altri punti vendita che utilizzano il marchio Obi.
Tutto ciò premesso, al fine di realizzare gli obbiettivi sopra richiamati, le parti hanno convenuto quanto segue:
1) Sistema di relazioni sindacali
Le parti hanno convenuto di attivare un modello di “Relazioni Sindacali” con la definizione di norme e procedure come qui di seguito specificate:
1.1) Relazioni sindacali a livello nazionale
a) Diritti di informazione – Materie di confronto
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dell’esercizio, le direzioni delle Aziende, le OO.SS. nazionali e il Coordinamento nazionale delle RSU/RSA, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle tematiche previste dal CCNL.
Nel corso di tale incontro o anche al di fuori della scadenza sopra indicata, l’organizzazione OBI fornirà ulteriori informazioni preventive su:
·situazione sulla rete commerciale ed eventuali programmi di terziarizzazione;
·investimenti per nuove presenze, acquisizioni e/o diversificazione sul mercato;
·investimenti per innovazioni tecnologiche;
·interventi di modifica sulle superfici commerciali e/o di cessione e/o di trasformazione delle stesse;
·livelli occupazionali, disaggregati per sesso, età, tipologia di impiego ed inquadramento professionale;
·eventuali nuovi profili professionali;
·interventi di eventuale modifica dell’organizzazione del lavoro a livello nazionale;
·interventi di eventuale modifica dell’orario di lavoro a livello nazionale;
·politica commerciale;
·situazione aziendale anche in merito ai dati delle differenze inventariali;
·formazione e programmi formativi;
·obbiettivi di budget e/o di fatturato.
Ed informazioni consuntive su:
·livelli di fatturato, indici di mercato;
·orari di lavoro, straordinari, lavoro supplementare;
·risultati sulla formazione svolta.
b) Modulistica Informativa
In coerenza con quanto previsto al punto a), si valuterà la possibilità di introdurre una scheda informativa per ogni singolo punto vendita.
1.2) Relazioni sindacali a livello decentrato
Sulla base di quanto dichiarato in premessa ed in rapporto alla presenza Obi ed al suo possibile sviluppo sul territorio nazionale, le parti hanno convenuto sull’opportunità di finalizzare i ruoli ed i compiti delle strutture decentrate, così come sotto riportati alla lettera a):
a) Ruoli e compiti delle strutture sindacali a livello decentrato
A questo livello vanno demandati i compiti connessi alla gestione derivante dall’informazione nazionale.
A questo livello, inoltre, su richiesta di una delle due parti, le stesse, si incontreranno, unitamente alle rispettiva/e RSU/RSA, per affrontare e definire materie e problemi relativi a:
·confronto sull’organizzazione del lavoro;
·distribuzione dell’orario di lavoro, turni e nastri orari, flessibilità dell’orario di lavoro di cui al CCNL;
·verifica e controllo degli orari concordati;
·verifica e confronto per l’applicazione dell’inquadramento professionale di cui al CCNL;
·appalti di cui al CCNL;
·controllo delle norme relative alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, anche in riferimento all’ambiente e sicurezza di cui alla legge [dlgs] 626/94;
·quanto delegato dall’accordo nazionale.
In occasione di tali incontri o in date diverse da concordare, le parti, ove ne convengano, potranno affrontare e definire problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.
Le parti confermano che il sopra previsto sistema di relazioni sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.
Pertanto in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per ricercare congiuntamente le soluzioni più idonee.
3) Funzionamento delle relazioni sindacali
Le parti, per l’attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello/sistema di “Relazioni Sindacali” così come definito ai precedenti punti, convengono di istituire idonei strumenti, idonee modalità di utilizzo dei permessi sindacali e idonee modalità per la comunicazione delle informazioni, che permettano, a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali stesse.
Al riguardo, in coerenza con le finalità sopra richiamate e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche normative di legge e contrattuali, le parti hanno conseguentemente convenuto sulla opportunità di disciplinare gli “strumenti” ed i “permessi sindacali retribuiti” così come sotto riportati alle lettere A1), A2), B1) e B2).
A Strumenti
A1) Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA
In coerenza con quanto richiamato al punto 1.1 lettera a) viene costituito un Coordinamento Nazionale delle RSU / RSA composto da 5 delegati così ripartiti:
2 (due) delegati in rappresentanza delle RSU/RSA operanti nell’area geografica Nord (fino all’Emilia Romagna compresa):
2 (due) delegati in rappresentanza dell’area geografica Centro/Sud;
1 (uno) delegato in rappresentanza dei lavoratori della struttura di Sede.
Tali componenti saranno designati dalle OO.SS. firmatarie dell’accordo di II livello tra i componenti delle RSU/RSA e i loro nominativi saranno comunicati alla Direzione aziendale entro 30 giorni dalla ratifica dello stesso.
A2) Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità
In attuazione della legge 125/91, in materia di parità “uomo donna”, si ritiene opportuno realizzare interventi che favoriscano pari opportunità di lavoro.
A tal fine si richiede la costituzione del “Gruppo per le Pari Opportunità” composto da 4 (quattro) membri, di cui 2 (due) designati dalla Obi e 2 (due) dalle OO.SS. firmatarie dell’accordo.
Tale strumento avrà il compito di:
·studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia a livello nazionale e comunitario;
·formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il “Gruppo” utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91, dovrà attivarsi per seguire anche l’iter dei progetti stessi, sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata, sia nell’attuazione degli stessi;
·proporre alle parti soluzioni contrattuali in attuazione alla legge 53/2000, sui congedi parentali.
Il “Gruppo”, annualmente, dovrà riferire sull’attività svolta alle parti stipulanti l’accordo di II° livello.
B Modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti
B1) In base a quanto previsto dal CCNL del Terziario 3/11/94, all’art. 33, si conviene di destinare una quota complessiva di 200 ore del predetto monte ore, per l’espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA di cui alla lettera A1 del presente punto 3) e per l’espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità di cui alla lettera A2) del presente punto 3).
La titolarità di richiesta delle ore di cui sopra sarà di spettanza delle OO.SS. Nazionali.
B2) Modalità per la comunicazione delle informazioni
Le parti allo scopo di favorire la comunicazione alle e tra le strutture sindacali, ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione dell’accordo di II livello, concordano di mettere a disposizione l’utilizzo dei rispettivi e corrispondenti fax e/o caselle di posta elettronica, così come ad oggi risultanti dallo specifico elenco allegato ed il cui eventuale aggiornamento dovrà essere tempestivamente comunicato dalle strutture interessate.
In tale ambito, le parti valuteranno la possibilità di realizzare e rendere disponibile una specifica sezione sindacale all’interno del sito intranet aziendale.
Dichiarazione congiunta al punto 3)
Le parti, nel considerare sperimentale il complesso delle modalità di cui al presente punto 3) concordano sull’opportunità di attivare specifiche verifiche annuali per valutare il funzionamento del modello/sistema delle “relazioni sindacali”.
8) Nota a verbale
L’efficacia della presente ipotesi d’accordo è condizionata dall’esito delle necessarie consultazioni che le parti, ciascuna per il proprio ruolo, svolgeranno entro il 4 giugno 2001