Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma:
Validità: 31.07.2004
Parti: Standa Commerciale e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento RSU
Settori: Commercio, GDO, Standa
Fonte: filcams.cgil.it
Sommario:
Verbale di incontro Premessa Investimenti e politiche commerciali Area di applicazione Relazioni sindacali Mercato del lavoro Orario di lavoro Organizzazione del lavoro |
Orari commerciali, utilizzo degli impianti, deroghe Ferie Parte economica Salario di ingresso. Nuove aperture, ristrutturazioni e acquisizioni Salario variabile Decorrenza e durata |
Ipotesi Contratto Integrativo Aziendale
Verbale di incontro
In data 10 settembre 2001, presso il Centro Congressi Conte di Cavour in Roma, si sono incontrati: […] la Standa Commerciale spa […], le Organizzazioni Sindacali Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], unitamente ai componenti le rispettive delegazioni ed alla presenza del coordinamento nazionale dei componenti le rappresentanze sindacali delle filiali di Standa Commerciale, per esaminare le problematiche evidenziate dalla Società, a seguito dell’acquisizione da parte del Gruppo Rewe.
Premessa
Nel corso degli incontri succedutisi a partire dal 12 febbraio 2001 Standa Commerciale spa ha fornito, sulla scorta di un’ampia documentazione che è stata fatta oggetto di analisi approfondita ad opera delle Parti, il quadro della grave situazione di crisi economica, gestionale ed organizzativa consolidatasi nell’azienda nel corso degli ultimi anni. Tale situazione si è tradotta, nei fatti, in un ulteriore passivo di bilancio d’ esercizio quantificabile, per l’anno 2000, in oltre 100 miliardi di lire. In tale situazione, conseguentemente, la Società non è più in grado unicamente con le proprie risorse di portare a compimento un piano di risanamento economico.
Le parti convengono che tale situazione complessiva di crisi gestionale, finanziaria e commerciale affonda, peraltro, le proprie radici lontano nel tempo e che solo un intervento organico, rapido e determinato può consentire di creare le premesse indispensabili per il rilancio dell’Azienda.
In questa situazione l’acquisizione di Standa Commerciale da parte del Gruppo Rewe attraverso la sua controllata Billa Italia spa, perfezionatasi nel dicembre del 2000, rappresenta un’opportunità irrinunciabile per perseguire l’obiettivo del risanamento della Società al fine di creare i presupposti economici per il suo successivo e necessario sviluppo. Le OO.SS. registrano la dichiarata volontà della nuova proprietà di invertire rotta rispetto a politiche che si sono rivelate inadeguate. Tale mutamento di strategia emerge anche dalla volontà di confermare il perimetro attuale dell’azienda e l’obiettivo del mantenimento della Sede Centrale a Milano.
Conseguentemente, il presente accordo e gli interventi previsti si caratterizzano come un insieme di misure straordinarie ed eccezionali che fuoriescono dalla precedente logica di ricorso esclusivo agli ammortizzatori sociali e pone quale proprio obiettivo prioritario e inderogabile la salvaguardia dei livelli occupazionali complessivi ed il carattere unitario dell’impresa nel suo attuale perimetro. Tali misure e la coerenza dei comportamenti che le Parti dimostreranno al fine di garantirne la tempestiva attuazione, rappresentano il necessario supporto all’obiettivo di porre rapidamente in sicurezza l’azienda, che è premessa necessaria di un suo futuro rilancio.
Area di applicazione
Il presente accordo trova applicazione sull’intero perimetro della Società Standa Commerciale spa, compresa Atlanta Market srl.
Relazioni sindacali
a) Diritti d’informazione
La complessità della situazione, esposta in Premessa, impone che la realizzazione degli obiettivi di risanamento descritti diventi oggetto di un continuo e fattivo confronto tra le Parti ai diversi livelli, con lo scopo di rivitalizzare un modello di relazioni sindacali coerente ed al passo con i tempi.
Livello Nazionale
Competono a questo livello l’informazione, la verifica e il confronto su:
· l’andamento economico dell’azienda e l’evoluzione del processo di risanamento;
· le politiche commerciali;
· i piani di sviluppo e di investimento;
· i progetti di riorganizzazione, ristrutturazione, terziarizzazioni ed appalti;
·i piani di formazione, qualificazione e riqualificazione professionali, anche con riferimento alle questioni riconducibili alle pari opportunità e alle azioni positive nei confronti della manodopera femminile;
· la struttura dell’occupazione e le sue dinamiche quantitative e qualitative;
· obiettivi, la verifica dei dati e dei risultati conseguiti per quel che attiene i meccanismi d’incentivazione previsti dal presente accordo.
Livello Regionale
Competono a questo livello l’informazione, la verifica e il confronto su:
· le materie previste per il livello nazionale, per le loro ricadute a livello regionale;
· i temi riconducibili al mercato del lavoro;
· gli adempimenti derivanti dalle norme legislative e amministrative in materia commerciale.
Livello Territoriale/Punto Vendita
Competono a questo livello l’informazione, la verifica e il confronto su:
· l’attuazione dei piani d’investimenti a livello territoriale;
· organici e loro composizione qualitativa e quantitativa;
· l’attuazione dei programmi di addestramento, formazione, qualificazione e riqualificazione professionali, con particolare riferimento ad apprendisti e CFL;
· le misure idonee a ottimizzare l’utilizzo degli impianti, la gestione degli orari commerciali e la programmazione dell’attività lavorativa,
· l’organizzazione del lavoro;
· ristrutturazioni, riconversioni, ampliamenti;
· gli strumenti contrattuali di flessibilità nella prestazione lavorativa (lavoro straordinario e supplementare, contratti a tempo determinato, lavoro interinale, ecc.);
· la sicurezza sul posto di lavoro;
· gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ed i risultati conseguiti in materia di produttività e le altre competenze attribuite a tale livello su questi temi dal presente accordo.
Gli incontri ai diversi livelli dovranno realizzarsi almeno una volta l’anno, di regola entro il mese di aprile, e comunque su richiesta di una delle Parti con un preavviso minimo di due settimane per le materie assegnate al rispettivo livello di competenza.
b) Rappresentanze Sindacali
Le Parti confermano lo spirito autentico dell’intesa raggiunta a livello interconfederale in data 27 luglio 1994.
Su tale base, in attesa che venga risolto a livello confederale il contenzioso attualmente in corso su tale specifico argomento, le Parti convengono:
· di riconoscere le RSU attualmente in carica, che permarranno nella pienezza dei propri poteri fino alla naturale scadenza del proprio mandato e che potranno essere in seguito rielette su iniziativa delle strutture territoriali competenti di Filcams, Fisascat e Uiltucs applicando quanto previsto dall’Accordo del 27 luglio 1994, ivi compreso il numero di RSU eleggibili stabilito dall’Articolo 7 per la prima fase di applicazione dell’Accordo;
· in tutti gli altri casi l’azienda riconosce il diritto delle OO. SS. firmatarie del presente accordo di procedere alla nomina di RSA ai sensi e nelle quantità stabilite dalla citata Legge n. 300/1970. Qualora successivamente le strutture territoriali di Filcams, Fisascat e Uiltucs decidano di attivare la procedura di elezione delle RSU in un’unità produttiva in cui tale rappresentanza non sia presente, esse rinunciano formalmente ed espressamente alla costituzione delle RSA e/o CdA solo in quella stessa unità produttiva e al momento dell’insediamento della RSU eletta dichiareranno automaticamente decadute le RSA e/o CdA precedentemente costituite nell’unità produttiva medesima.
c) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Le Parti si impegnano a definire entro il I° semestre del 2002 un apposito accordo idoneo a permettere l’elezione di Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ai sensi delle vigenti norme di legge in materia, garantendo anche da questo punto di vista copertura per l’intero perimetro dell’azienda.
A tale scopo viene istituita una Commissione Tecnica Bilaterale, composta da 6 persone, che dovrà approfondire tale argomento e predisporre ipotesi di attuazione da sottoporre alle Parti entro il 30 novembre 2001.
Mercato del lavoro
[…]
a) Apprendistato […]
b) Contratti di formazione-lavoro
Le Parti confermano la validità del contratto di formazione-lavoro quale ulteriore strumento utile all’inserimento stabile dei giovani in azienda e per la formazione di quelle professionalità carenti sul mercato, ovvero per la formazione delle figure professionali emergenti e/o ad alto livello di qualificazione.
Le Parti confermano pertanto quanto contenuto su tale materia nel Contratto Integrativo Aziendale della Standa spa del 3 giugno 1989, ad eccezione del suo quinto paragrafo. A tale specifico riguardo per tutti i rapporti di formazione che comportino un inserimento iniziale al 2°, 3°, 4° o 5° livello d’inquadramento contrattuale l’Azienda procederà ad una verifica anticipata dei risultati formativi raggiunti dal lavoratore al compimento del 12° mese di servizio.
[…]
c) Lavoro interinale
Con riferimento a questo istituto previsto dalla Legge n. 196 del 24 giugno 1997 e regolato dal successivo Accordo Interconfederale del 27 maggio 1998 e dal Contratto Collettivo Nazionale 10/9/99, fermi restando i diritti d’ informazione preventiva attribuiti su tale materia alle OO.SS. a livello aziendale e/o territoriale dalla Legge nonché le percentuali massime di utilizzo in rapporto alla forza-lavoro a tempo indeterminato stabilite nell’Accordo, le Parti convengono sulla possibilità di fare ricorso al lavoro interinale, oltre che nei casi espressamente previsti dalla Legge e dalla contrattazione sindacale ai vari livelli, anche per fare fronte a particolari situazioni contingenti derivanti dalla difficoltà di reperimento di personale specializzato, con particolare riferimento all’ area del “fresco”.
d) Contratti a tempo determinato
Le Parti convengono che, per tutta la vigenza del presente accordo – a livello regionale e/o territoriale – possano essere stipulati accordi tesi a incrementare la percentuale di ricorso ad assunzioni con contratto a tempo determinato fissata dal vigente CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nel rispetto dei limiti di durata minima e massima in esso stabiliti e di tutte le altre norme contenute a tale riguardo. […]
Le Parti convengono che – nell’ambito degli accordi suddetti – il ricorso alle assunzioni con contratto a tempo determinato, sia con orario full-time che con orario part-time, possa avvenire anche per casistiche ulteriori e situazioni diverse rispetto a quelle espressamente indicate nel succitato CCNL e in particolare in relazione ad eventuali nuove aperture o ad altre esigenze di carattere temporaneo (es. ristrutturazioni)
e) Part-Time […]
Orario di lavoro
· A decorrere dal 1° Ottobre 2001 l’orario di lavoro settimanale per i lavoratori assunti in data successiva a quella di stipula del presente accordo è fissato in 38 ore settimanali, con il riconoscimento di 32 ore di PIR annuali (da riproporzionarsi per i lavoratori part-time in base alla durata settimanale dell’orario di lavoro prevista dal loro contratto), con il riconoscimento di 10 minuti di pausa per ogni mezza giornata di lavoro inferiore a 4,5 ore;
· Il medesimo regime di orario sopra descritto continuerà ad essere applicato ai lavoratori dipendenti di Standa Commerciale spa e delle Società da essa controllate che alla data di stipula del presente accordo già operino nell’ambito di un orario di lavoro settimanale di 38 ore, in applicazione dell’art. 33 “Orario medio settimanale per specifiche tipologie” del vigente CCNL, primo comma;
· Per tutto il personale restante in forza nell’Azienda alla data di stipula del presente accordo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di formazione-lavoro e con contratto di apprendistato, a decorrere dal 1° Ottobre 2001 l’orario effettivo di lavoro rimane o torna ad essere fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali. Per il solo personale dipendente dalle unità che ritornano all’orario di 37 ore e 30 minuti ci sarà il riconoscimento di ulteriori 24 ore di PIR annuali, da assorbire in caso di ulteriori future riduzioni di orario di lavoro, per un totale di 56 ore, da riproporzionarsi in caso di prestazione lavorativa a part-time. Anche in tal caso si ha diritto al riconoscimento di 10 minuti di pausa per ogni mezza giornata di lavoro;
· L’orario di lavoro dei lavoratori con contratto a part-time in organico alla data di stipula del presente accordo presso le filiali operanti con un orario di lavoro settimanale di 36 ore verrà riproporzionato a decorrere dal 1° Ottobre 2001 in rapporto al ripristinato orario settimanale di 37 ore e 30 minuti dei full-time sopra descritto con il riconoscimento dei relativi PIR.
[…]
· In mancanza di specifici accordi innovativi stipulati a livello territoriale o di singola unità produttiva, il prolungamento dell’orario di lavoro settimanale derivante dall’applicazione del presente accordo per i lavoratori operanti presso le sole filiali con un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali avverrà nel rispetto delle intese sull’organizzazione del lavoro e sulla distribuzione dell’orario lavorativo vigenti alla stipula del presente accordo a livello territoriale o di singola unità produttiva.
· Sempre a livello territoriale potranno essere realizzati accordi finalizzati all’introduzione dei regimi di flessibilità plurisettimanale dell’orario di lavoro previsti dal vigente CCNL e innovati da ultimo nel quadro dell’Accordo di rinnovo del CCNL medesimo sottoscritto il 20 settembre 1999.
Organizzazione del lavoro
Per le specificità che contraddistinguono le diverse aree del Paese e le diverse collocazioni commerciali ed esigenze dei punti vendita la definizione delle materie riconducibili ai temi dell’organizzazione del lavoro è naturalmente connessa alla realizzazione di un proficuo confronto e delle relative intese a livello territoriale, di cui tra l’altro al capitolo “Diritti d’informazione” del presente accordo.
Alla luce della situazione di criticità descritta in Premessa le Parti si danno atto della necessità di riavviare urgentemente un confronto fattivo e la realizzazione di intese su tali temi a livello territoriale procedendo, anche alla luce di quanto esposto nei capitoli “Mercato del Lavoro” e “Orario di lavoro”:
· alla definizione dei regimi di orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno in funzione della distribuzione delle attività nei vari settori, anche attraverso il ricorso allo strumento della flessibilità d’orario plurisettimanale prevista dal vigente CCNL (Art. 35);
· all’adeguamento del monte delle ore lavorative in ordine alle variazioni delle esigenze scaturenti dai flussi di clientela e dall’andamento delle vendite;
· alla mobilità interna dei punti vendita, salvaguardando la professionalità, anche alla luce delle evoluzioni organizzative in atto con particolare riferimento al settore dei prodotti freschi;
· alla mobilità territoriale su piazza, nell’ambito di criteri e modalità da convenirsi a livello territoriale in ordine alle specifiche situazioni contingenti, ai tempi di spostamento e alla composizione della forza lavoro.