Tipologia: CIA
Data firma: 30 novembre 2001
Validità: 01.11.2001 - 31.12.2005
Parti: Jacorossi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA/RSU
Settori: Commercio, Terziario, Jacorossi
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1) Sistema di relazioni sindacali
Art. 2) Formazione
Art. 3) Mercato del lavoro
Art. 4) Orario di lavoro - Flessibilità dell’orario di lavoro
Art. 5) Comando o distacco
Art. 6) Reperibilità
Art. 7) Trasferta o missioni
  Art. 8) Trasferimenti
Art. 9) Buoni pasto
Art. 10) Salario variabile
Art. 11) Decorrenza e durata del presente accordo
Protocollo aggiuntivo all’accordo aziendale nazionale Jacorossi Imprese srl settore Terziario in tema di Funzionamento delle Relazioni Sindacali

Contratto Integrativo Aziendale

In data 30 novembre 2001 presso la sede della Jacorossi Imprese srl in Roma, Via della Travicella, 61, tra la Jacorossi Imprese srl - Settore Terziario […], e le OO.SS. Nazionali Filcams-Cgil […], Fisascat-Cisl […], Uiltucs-Uil […], le OO.SS. Territoriali Fisascat - Cisl [...], Uiltucs-Uil […], Unitamente alle RSA/RSU […]

Premesso
Che Jacorossi Imprese srl, è firmataria del verbale di accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro in data 27 ottobre 2000.
Che visto le finalità e gli impegni assunti dai soggetti firmatari di tale accordo, lo stesso è da valere come parte integrante del presente verbale e pertanto se ne allega copia;
Che, fermo restando quanto previsto all’art. 4 punto 4.2 della Convenzione sottoscritta in data 26/10/00 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Jacorossi Imprese srl i dipendenti della Jacorossi Imprese srl opereranno sull’intera area di attività della stessa e quindi anche esclusivamente alla gestione di altri contratti non rientranti nella suddetta Convenzione.
Che a seguito degli incontri svolti tra le parti interessate alla gestione dell’accordo ministeriale, la Jacorossi Imprese srl, comunicava alle OO.SS. Nazionali, Cgil, Cisl, Uil, la disponibilità ad incontrare le OO.SS. di categoria allo scopo di definire le modalità gestionali, operative ed economiche finalizzate alla stabilizzazione dei lavoratori assunti, a tempo indeterminato, già LSU, del bacino Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Che l’incontro con le OO.SS. Nazionali di categoria e la Jacorossi Imprese srl veniva svolto in data 5/11/01, concordando, al termine del confronto, sulla opportunità di addivenire ad un contratto integrativo aziendale da valere quale accordo di 2° Livello al CCNL del “Terziario della Distribuzione e dei Servizi”, definendo, in tale ambito, una strumentazione funzionale anche per la riqualificazione e per il mantenimento dei livelli occupazionali fermo restando le rispettive autonomie e responsabilità;
Che in tale ambito, al fine di operare per la realizzazione degli obiettivi sopra richiamati, le parti convenivano di attivare un modello/sistema di “Relazioni Sindacali” finalizzato ad una gestione mirata e dinamica dell’accordo di 2° livello;
Tutto ciò premesso in coerenza con le direttive europee relative alla consultazione/informazione, le parti definiscono quanto segue: Accordo Aziendale Nazionale Jacorossi Imprese srl Settore Terziario

Art. 1) Sistema di relazioni sindacali
1.1 In relazione a quanto dichiarato in premessa e a quanto previsto dal CCNL in materia di Relazioni Sindacali, le parti hanno concordato di definire norme, funzioni e procedure così come riportato in seguito.
1.2 Le parti intendono strutturare un articolato sistema di Relazioni Sindacali che, senza duplicazione di competenze, preveda, oltre al livello nazionale, un livello di confronto territoriale al fine di meglio rispondere alle esigenze delle unità periferiche, individuando le soluzioni più idonee che favoriscono, nel contempo, i diritti, il miglioramento degli imprescindibili obiettivi tecnico-commerciali ed economici della Jacorossi Imprese srl Settore Terziario.
In coerenza con quanto enunciato in premessa, le parti ribadiscono l’esigenza di un doppio livello di relazioni sindacali:
Il livello nazionale, che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le federazioni di Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl, Uiltucs/Uil e il Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA e le relative strutture territoriali Filcams/Cgil, Fisascat/Cisl, Uiltucs/Uil.
A tale livello è assegnata la competenza per quanto attiene alla contrattazione di secondo livello, delle materie a loro attribuite dal protocollo del 23/7/93 e del Dicembre 98 (Patto di Natale), del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi, nonché le informazioni di rilevanza generale per la Jacorossi Imprese srl Settore Terziario;
Il livello decentrato che avrà come soggetti sindacali riconosciuti, laddove costituite, le RSU o le RSA, congiuntamente alle OO.SS. territoriali, per quanto attiene la gestione di materie delegate dal CCNL del terziario, l’applicazione/gestione dell’accordo nazionale di secondo livello.
Livello nazionale:
Diritti informativi preventivi, consuntivi e materie negoziali
Andamento economico e produttivo Aziendale
Investimenti e innovazioni tecnologiche-organizzative;
Livelli occupazionali disaggregati per sesso, età, tipologia di impiego;
Interventi di modifica sull’organizzazione del lavoro di natura nazionale;
Formazione (anche in riferimento alla sicurezza), così come prevista al successivo art. 3;
Obiettivi di budget;
Interventi di sicurezza ed ambiente di lavoro;
Di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura del bilancio, la Direzione dell’Azienda incontrerà le OO.SS. dei lavoratori a livello nazionale, per fornire le informazioni previste dal vigente CCNL.
In occasione di tale incontro o in date diverse concordate, le parti, fermo restando le rispettive autonomie e prerogative, potranno affrontare e definire le problematiche che avranno impatto sull’occupazione, sull’ organizzazione del lavoro e sulle questioni di natura sociale che saranno poste dalle parti e che non siano state oggetto di contrattazione a livello decentrato.
1.4 Livello decentrato
Tenuto conto che la struttura organizzativa della Jacorossi Imprese srl Settore Terziario, suddivisa sul territorio nazionale in 2 Sedi Operative, le quali a loro volta comprendono le postazioni come sotto riportate, le parti convengono che le rappresentanze sindacali (RSU/RSA) siano una per ogni Sede Operativa.
Sede Operativa del Lazio con sede in Roma competente per le regioni:
Lazio Dipendenti n. 43
Roma
Sede n. 12
Sede Operativa n. 31
Toscana Dipendenti n. 6
Pisa n. 6
Lombardia Dipendenti n. 2
Milano n. 2
Abruzzo Dipendenti n. 6
L’Aquila n. 5
Pescara n. 1
Sardegna Dipendenti n. 16
Cagliari n. 7
Olbia n. 2
S. Antioco (CA) n. 6
Sassari n. 1
=====
Totale n. 73
Sede Operativa della Campania con sede in Napoli competente per le regioni:
Campania Dipendenti n. 65
Napoli n. 37
Licola (NA) n. 1
Bacoli (NA) n. 5
Nola (NA) n. 3
Pozzuoli (NA) n. 1
Salerno n. 7
Benevento n. 3
Avellino n. 3
Avella (AV) n. 1
Ariano Irpino (AV) n. 1
Maddaloni (CE) n. 1
S.M. Capua Vetere (CE) n. 1
Calvi Risolta (CE) n. 1
Puglia Dipendenti n. 8
Bari n. 5
Lecce n. 3
Basilicata Dipendenti n. 5
Potenza n. 2
Matera n. 1
Maratea n. 1
Policoro (MT) n. 1
Calabria Dipendenti n. 6
Cosenza n. 5
Vibo Valentia n. 1
Molise Dipendenti n. 4
Campobasso n. 3
Venafro (IS) n. 1
=====
Totale n. 88
1.5 Per la loro costituzione e la loro composizione valgono le norme e le modalità definite nel “Protocollo Aggiuntivo al presente accordo in tema di Funzionamento delle Relazioni Sindacali”, che ne fa parte integrante.
Pertanto l’informativa e le materie negoziali del livello decentrato saranno attivate con le seguenti modalità.
1.6 Di norma, successivamente agli incontri nazionali si terranno, con cadenza annuale, incontri, informativi, preventivi e consuntivi con le RSA/RSU
Tali incontri, informativi, preventivi e consuntivi, avranno per oggetto:
Formazione svolta;
Andamento delle politiche di sviluppo e le relative implicazioni occupazionali;
Distribuzione degli orari di lavoro
Salute ed integrità fisica dei lavoratori;
Specifici incontri di approfondimento potranno riguardare singoli aspetti delle informazioni fornite o particolari problematiche.
In occasione di tali incontri o in date diverse che saranno concordate, le parti potranno affrontare e definire problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.
Le parti confermano che il sopraccitato sistema di relazioni sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.
Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronti, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per ricercare e congiuntamente concordare le soluzioni più idonee.
1.7 Per l’attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello di “Relazioni Sindacali”, così come definito al precedente art. 1, le parti concordano di istituire idonei strumenti, idonee modalità di utilizzo dei permessi sindacali e idonee modalità per la comunicazione delle informazioni, che permettano, a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali.
Al riguardo, in coerenza con le finalità sopra richiamate e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge, nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali, le parti hanno convenuto di disciplinare le modalità così come definite nel “Protocollo Aggiuntivo” al presente accordo, che ne fa parte integrante.
Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA
In coerenza con quanto richiamato all’art. 1) in tema di “soggetti sindacali riconosciuti” e con quanto convenuto allo stesso art. 1.4) in tema di “rappresentanze sindacali”, viene costituito un Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA, composto da un delegato per ogni RSA/RSU; uno per la sede operativa del Lazio e uno per la sede operativa della Campania.
In caso di modifiche sostanziali dell’organizzazione così come delineato, le parti si rincontreranno per ridefinire la materia.
Tali componenti saranno designati dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo ed i loro nominativi, solo nella prima applicazione del presente accordo, saranno comunicati alla Direzione Jacorossi Imprese srl entro 30 giorni dalla ratifica dello stesso.
Gruppo di lavoro per le pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13/12/84 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscono pari opportunità di lavoro.
A tale fine viene costituito il gruppo di lavoro per le “Pari Opportunità” composto da due componenti, di cui uno designato dalla Jacorossi Imprese srl e uno dalle OO.SS. dei lavoratori.
Il gruppo di lavoro costituisce lo strumento che ha il compito di:
Studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia a livello nazionale e comunitario;
Formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91 si attiverà per seguire anche l’iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell’attuazione degli stessi.
Il gruppo di lavoro, annualmente, riferirà sull’attività svolta alle parti stipulanti il presente accordo.
Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza
Con riferimento al Decreto Legislativo 626/94, le parti assumono gli orientamenti partecipativi e la logica tendenti al superamento di conflittualità in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, come contenuti nel decreto stesso e concordano quanto segue riguardo ai Rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza (RLS)
Elezione di un rappresentante per la sede operativa del Lazio e un rappresentante per la sede operativa della Campania, in conformità a quanto disposto dalla stessa legge sopra richiamata e secondo le modalità previste dalla stessa;
Per l’espletamento dei compiti previsti dal Decreto Legislativo 626/94, il RLS avrà a disposizione permessi così come previsto dall’ ;accordo nazionale tra Confcommercio e OO.SS. applicativo del Decreto Legislativo 626/94, fermo restando che, al termine del primo anno, le parti si incontreranno per verificare la congruità di quanto previsto, in materia di permessi dalla legge (ivi compresi quelli per la formazione), rispetto alle esigenze funzionali dell’organizzazione a tutela della sicurezza.
Il RLS ha diritto alla formazione prevista, i cui oneri sono a carico dell’Azienda. Tale formazione si svolgerà utilizzando permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti al punto precedente;
In applicazione dell’art. 1 del Decreto Legislativo 626/94, le riunioni periodiche potranno essere convocate anche dal delegato della sicurezza, qualora si presentino motivate situazioni di rischio.

Art. 3) Mercato del lavoro
Le parti, in caso di modifiche legislative e/o contrattuali che dovessero intervenire in materia, si impegnano ad incontrarsi per analizzarne i contenuti e le eventuali conseguenze in ambito aziendale.

Art. 4) Orario di lavoro - Flessibilità dell’orario di lavoro
Fatto salvo, quanto previsto in materia dal CCNL del “Terziario della Distribuzione e dei Servizi” e quanto previsto a livello decentrato in materia, alla luce delle attuali esigenze organizzative-operative aziendali, l’orario di lavoro viene così definito:
4.1 Orario di lavoro (38 ore settimanali)
Sede di Roma
C.C.T. Roma
P.I.P. Sassari lunedì/giovedì 8,30-13,00 = 13,45-17,15
C.C.T. Milano Venerdì 8,30-14,30
P.I.P. Cagliari
C.C.T. Firenze
Postazione Olbia
P.I.P L’Aquila lun/mer/ven 7,45-13,45
Mar/gio 7,45-13,45 = 14,25-18,15
C.C.T. Napoli
Postazione Caserta lun/mer/gio/ven 8,00-13,00 = 13,30-15,30
P.I.P. Salerno Martedì 8,00-13,00 = 13,30-18,30
P.I.P. Avellino
P.I.P Bari mar/mer/gio/ven 8,00-13,00 = 13,30-15,30
P.I.P. Lecce lunedì 8,00-13,00 = 13,30-18,30
Postazione Potenza
Postazione Matera lun/mar/gio/ven 8,00-13,00 = 13,30-15,30
P.I.P. Campobasso mercolelì 8,00-13,00 = 13,30-18,30
P.I.P. Cosenza lun/mar/mer/ven 8,00-13,00 = 13,30-15,30
Postazione Vibo Valentia giovedì 8,00-13,00 = 13,30-18,30
4.2) Per i cantieri di lavoro l’orario verrà definito a seconda delle esigenze operative e della Clientela.
4.3) Sulla base di quanto previsto dal CCNL del “Terziario della Distribuzione e dei Servizi”, l’Azienda si riserva, laddove esigenze organizzative lo richiedano, di predisporre un progetto di “Flessibilità dell’orario fatto salvo il confronto preventivo sullo stesso.

Art. 5) Comando o distacco
Fermo restando quanto previsto dal D.L. n. 72 del 25/02/01 e le successive circolari ministeriali e dell’Inps in materia di “Comando o Distacco”, l’Azienda potrà avvalersi di detto istituto.
Il personale verrà comandato o distaccato tenendo conto delle qualificazioni professionali in relazione alle attività da svolgere ed ai tempi di esecuzione.
Tale impiego è rivolto anche al mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi.

Art. 6) Reperibilità
Nel caso in cui i servizi e/o lavori affidati all’Azienda prevedessero e/o obbligassero ad intervenire in ogni momento, la Società, provvederà ad informare gli addetti interessati della istituzione nei loro confronti della necessità che essi siano reperibili e del periodo dello stesso, che non potrà superare i 15 gg. mese
In tale circostanza la Società corrisponderà “una indennità di reperibilità” […]

Protocollo aggiuntivo all’accordo aziendale nazionale Jacorossi Imprese srl settore Terziario in tema di Funzionamento delle Relazioni Sindacali
Valutato quanto in materia è disciplinato dalle norme di legge, dal CCNL “Settore Terziario” e dal presente accordo aziendale in tema di rappresentanza e di funzionamento delle relazioni sindacali.
Presa visione del montante delle ore di permesso retribuito, disponibili per l’esercizio dell’attività sindacale ed usufruibili sia dai lavoratori che dai loro rappresentanti eletti e/o nominati in forza delle norme di Legge e con le procedure contrattuali vigenti.
Considerato quanto convenuto tra le OO.SS. firmatarie del presente accordo, in tema di regole per la elezione delle RSU, nonché per il funzionamento delle attività sindacali di cui all’Accordo Interconfederale del 27/5/94 “Settore Terziario”.
Le parti hanno convenuto:
Le RSU/RSA dovranno essere costituite così come previsto all’art. 1 dell’accordo.
Il diritto a promuovere la costituzione delle RSU/RSA è di spettanza delle OO.SS. competenti per territorio e firmatarie del presente accordo.
Le modalità di elezioni delle RSU/RSA saranno quelle previste dall’ Accordo Interconfederale del 27/5/94.
La RSU/RSA sarà composta da un numero di tre rappresentanti per la sede operativa Lazio e tre rappresentanti per la sede operativa Campania.
A partire dal 1 gennaio 2002, per espletamento dell’attività sindacale delle RSU/RSA elette a livello territoriale vengono rese disponibili 2 ore annue retribuite per ogni lavoratore dipendente appartenente al territorio di competenza. Al riguardo, ad esclusione delle ore retribuite di cui alla lettera a) dell’art. 26 del CCNL 03/11/94 nonché delle ore spese per incontri richiesti dalla Direzione, le parti si danno comunque atto che il monte ore così come definito non potrà essere superato anche se il diritto viene esercitato contemporaneamente da tutti i componenti la RSU/RSA.
Le parti si incontreranno per verificare la congruità dei permessi indicati al suddetto punto, sulla base delle esigenze funzionali.
Ai fini della titolarità della richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza della RSU/RSA e/o delle OO.SS. competenti per territorio.
A partire dal 1 Gennaio 2002, ogni dipendente avrà diritto a partecipare alle assemblee nel limite di 12 ore retribuite annue.
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra, questa è di spettanza della RSU/RSA e/o OO.SS. competenti per territorio.
A partire dal 1 Gennaio 2002, per l’espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al “Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA”, così come previsti all’art. 2) dell’accordo, vengono rese disponibili 48 ore retribuite annue pari a rispettive 24 ore annue per ognuno dei delegati costituenti il “Coordinamento Nazionale” ad esclusione delle ore spese per incontri richiesti dalla Direzione.
Al riguardo, le parti si danno comunque atto che il monte complessivo annuo così come sopra definito, non potrà superare le 192 ore nell’ arco di durata dell’accordo aziendale nazionale Jacorossi Imprese srl stabilito in quattro anni.
Ai fini della titolarità della richiesta delle ore di permesso di cui sopra questa è di spettanza delle OO.SS. Nazionali.
A partire dal 1 gennaio 2002, per espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al “Gruppo di lavoro per le pari opportunità”, così come previsti all’art. 2 dell’Accordo Nazionale, vengono rese disponibili 24 ore retribuite annue per il rappresentante delle OO.SS. costituenti il Gruppo.
Al riguardo, le parti si danno comunque atto che il monte ore complessivo annuo, così come sopra definito, non potrà superare le 96 ore nell’arco di durata dell’Accordo Aziendale Nazionale Jacorossi Imprese srl stabilito in quattro anni.
Ai fini della titolarità della richiesta delle ore di cui sopra questa è di spettanza delle OO.SS. Nazionale.
Dichiarazione congiunta
Allo scopo di facilitare l’attività dei componenti gli “strumenti” di cui alle lettera A1) e A2) dell’art. 2 dell’“Accordo” le parti hanno convenuto sull’opportunità di:
La Jacorossi Imprese srl per lo svolgimento dei lavori dei componenti gli “strumenti” di cui sopra, metterà a disposizione presso la propria Sede Operativa di Roma, Via della Travicella 61, una apposita sala riunioni.
La Jacorossi Imprese srl, inoltre, in occasione delle riunioni formalmente convocate per le rispettive attività sopra richiamate, sosterrà a suo completo carico, per il personale soggetto a viaggi, le spese di viaggio (in treno 2^ classe) mentre per le altre spese di vitto, riconoscerà un rimborso fino ad un massimo di Lire 60.000 per ogni giornata di attività. Sia le spese di viaggio che le altre spese di vitto saranno riconosciute previa presentazione di ricevute fiscali di spesa.
Le parti allo scopo di favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali, ai vari livelli coinvolti nella pratica gestione dell’“Accordo Aziendale Nazionale”, concordano di mettere a disposizione l’utilizzo dei rispettivi e corrispondenti “FAX” e/o “Caselle di Posta Elettronica” come da elenco che verrà fornito successivamente e il cui aggiornamento dovrà essere tempestivamente comunicato dalle strutture interessate.
In tale ambito, le parti valuteranno la possibilità di realizzare e rendere disponibile una sezione sindacale specifica all’interno del sito intranet aziendale.
Le parti, nel considerare sperimentale il complesso delle modalità di cui al presente “Protocollo” concordano sull’opportunità di attivare specifiche verifiche annuali sia per valutare il funzionamento del modello delle “Relazioni Sindacali” che per esaminare, in tale ambito, l’utilizzo del monte ore retribuito disponibile.