Tipologia: CIA
Data firma: 5 giugno 2002
Validità: 30.06.2015
Parti: Obiettivo Lavoro e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Commercio-Terziario, Obiettivo Lavoro
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Relazioni sindacali
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Classificazione
Art. 5 Previdenza integrativa
Art. 6 Permessi speciali
  Art. 7 Indennità di trasferta
Art. 8 Prestazioni straordinarie
Art. 9 Part time
Art. 10 Salario variabile
Art. 11 Decorrenza e durata
Allegati

Accordo Integrativo Aziendale

L’anno 2002, il giorno 5 Giugno, in Firenze, tra Obiettivo Lavoro scrl (di seguito anche Azienda) […] e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl ed Uiltucs-Uil (di seguito anche Organizzazioni Sindacali) […], unitamente alle RSA, si conviene e si stipula il seguente Contratto Integrativo per i dipendenti di Obiettivo Lavoro

Premessa
Obiettivo Lavoro opera dal 1998, sulla base della Legge 196/97, nel mercato del lavoro temporaneo che avrà, nei prossimi anni, un’evoluzione certamente non del tutto prevedibile sia per le modifiche nella legislazione del lavoro sia per l’inevitabile evolversi del quadro competitivo, oggi caratterizzato da un ampio numero di agenzie di lavoro temporaneo autorizzate, con un’elevata frammentazione organizzativa sul territorio ed un numero limitato di collaboratori per ogni unità produttiva.
Obiettivo Lavoro vuole affrontare, nel migliore dei modi possibili, tale evoluzione e quella, più generale, del mercato del lavoro, rispondendo anche alle attese della sua compagine societaria, costituita da vari soggetti dell’economia sociale.
Negli anni passati, lo sviluppo organizzativo di Obiettivo ha già visto il consolidarsi di un’articolazione territoriale articolata su cinque aree, su varie regioni e su oltre 160 filiali fra loro gerarchizzate.
Per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e di efficienza aziendali, Obiettivo Lavoro ritiene necessario il concorso solidale di tutti i propri lavoratori e perciò considera di rilevante importanza la stipulazione, per la prima volta, di un Contratto Integrativo Aziendale basato su un sistema di relazioni sindacali, in armonia con le fonti contrattuali già in vigore.
Nel corso degli anni passati, e soprattutto dal 2000, una volta conclusa la prima fase di ingresso nel mercato e lancio della società, all’interno di Obiettivo Lavoro si è evoluto un quadro di relazioni sindacali, soprattutto e non esclusivamente a livello nazionale, improntato a spirito costruttivo ed alla collaborazione tra le parti sulla base delle reciproche esigenze e nel rispetto dei rispettivi ruoli, collaborazione da cui è derivato un fattivo contributo alla stabilizzazione dell’organizzazione societaria.
Il presente accordo, pertanto, ne costituisce una formalizzazione ed al tempo stesso, una razionalizzazione.
Le Organizzazioni Sindacali Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil riconoscono tale sensibilità dimostrata dall’azienda e, anche alla luce di tale fatto, confermano il proprio impegno ad agire attivamente in modo che questo accordo non permanga isolato nel panorama delle aziende fornitrici di lavoro temporaneo, anche come momento di eliminazione di disuguaglianze nelle regole competitive.
Del resto, già nel corso degli ultimi mesi del 2001 e soprattutto, nel 2002, Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno avviato percorsi analoghi a quello sperimentato in Obiettivo Lavoro nelle altre aziende del comparto, a mano a mano che le condizioni oggettive lo hanno consentito e che l’effettiva presenza del Sindacato ha fornito a tale esigenza l’indispensabile impulso iniziale.
Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil confermano, infine, l’impegno ad operare, affinché, in occasione del rinnovo del CCNL del terziario che trova applicazione per i dipendenti diretti delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, in scadenza al 31 dicembre del corrente anno, possa essere definito un reticolo di norme generali e comuni da applicarsi in tutte le imprese di tale comparto al fine di armonizzare le condizioni basilari di operatività e competitività, in un quadro che terrà conto anche dei contenuti della presente intesa.
Obiettivo Lavoro, nel prendere atto positivamente di quanto manifestato dalle Organizzazioni Sindacali e dei primi atti concreti da esse conseguentemente messi in atto, dichiara la sua piena disponibilità ad operare all’interno del panorama associativo del settore in cui svolge la propria attività affinchè tale percorso, con particolare riferimento alla definizione di norme omogenee e di un sistema evoluto di relazioni sindacali, possa realizzarsi già in occasione della prossima tornata di rinnovo del CCNL con l’auspicabile concorso di tutti i soggetti direttamente interessati.
Quanto sopra esposto costituisce anche un criterio generale di interpretazione del presente Contratto Integrativo Aziendale.

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo al CCNL del Terziario si applica a tutti i dipendenti della Obiettivo Lavoro scrl e - fatti salvi le necessarie verifiche ed eventuali adattamenti - a tutte le società controllate dalla stessa che dovessero essere in futuro acquisite o costituite.

Art. 2 Relazioni sindacali
Allo scopo di garantire concreta esigibilità alla materia dei diritti sindacali e dei diritti riconosciuti dalla legge 300/70, l’Azienda, nell’ambito di quanto normato dal titolo VIII parte prima, del CCNL del Terziario, conferma alle organizzazioni sindacali Filcams, Fisascat ed Uiltucs il diritto a procedere alla nomina di Rappresentanze Sindacali aventi a riferimento le seguenti aree territoriali:
·Piemonte e Val d’Aosta
·Liguria
·Lombardia
·Veneto e Trentino Alto Adige
·Friuli
·Emilia Romagna
·Marche
·Toscana
·Umbria
·Abruzzo e Molise
·Lazio
·Puglia e Basilicata
·Campania
·Calabria
·Sicilia
·Sardegna
Si stabilisce che la sede nazionale in Milano costituisce un’area produttiva a sé stante.
I permessi per ciascuna di tali aree saranno complessivamente pari ad un’ora e mezza all’anno per ciascun dipendente in organico ad inizio anno per ciascuna delle aree sopraindicate.
L’utilizzo di tali permessi sarà comunicato per iscritto al diretto responsabile del componente della RSA richiedente, con almeno 24 ore di anticipo.
Al fine di favorire un adeguato funzionamento del sistema di relazioni sindacali, l’Azienda concede un ulteriore monte ore annuo a livello nazionale di permessi retribuiti pari a 150 ore per ciascuna Organizzazione Sindacale da utilizzarsi o a favore delle RSA che avessero esaurito il monte ore annuo di permessi o per riunioni di carattere nazionale la cui data di effettuazione verrà comunicata almeno 10 giorni prima della data prevista di effettuazione.
Relativamente alle modalità di svolgimento delle assemblee sindacali, si ribadisce che le riunioni potranno essere tenute fuori dell’orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto prevista all’art. 115, seconda parte del CCNL.
Ai soli fini retributivi, le presenze dei lavoratori all’assemblea tenutasi fuori dell’orario di lavoro saranno rilevate dalle RSA presenti o, in mancanza, dalle Organizzazioni Sindacali e tempestivamente comunicate all’azienda.
Ove le Organizzazioni Sindacali Filcams, Fisascat, e Uiltucs decidano unitariamente di procedere alla elezione delle RSU, a seguito di preventiva intesa sottoscritta da tutte e tre le OO.SS. che verrà comunicata all’azienda, le RSA, precedentemente nominate, decadranno automaticamente, al momento dell’insediamento della RSU.

Art. 3 Relazioni sindacali
Le parti riconoscono nell’esercizio dei diritti di informazione a livello aziendale lo strumento essenziale a supporto delle relazioni sindacali che si intendono realizzare con il presente contratto integrativo;
riconoscono altresì come fondamentale l’esigenza di riservatezza dei dati e delle informazioni che le RSA e le OOSS si impegnano a rispettare ad ogni livello.
È istituita la bacheca elettronica per le comunicazioni sindacali nelle forme che saranno definite entro il mese di Luglio.
I diritti di informazione già definiti dal vigente CCNL saranno integrati dalle seguenti materie:
A) Livello nazionale
- strategie aziendali
- andamento economico dell’azienda
- effetti della legge 125/91
- piano formativo aziendale
- informazione relativa alla struttura dell’occupazione (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato) suddivisa per livelli
Tali informazioni saranno rese note alle RSA ed alle OOSS entro il mese di giugno di ciascun anno.
B) Livello regionale
- calendario annuo ferie da concordarsi entro Marzo di ciascun anno;
- orari di lavoro ed eventuale introduzione di strumenti di elasticità e di flessibilità;
- tutela della salute, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 6 Permessi speciali
[…]
I dipendenti potranno, inoltre, fruire di 15 ore annue di permessi per visite o cure mediche o specialistiche in casi di particolare rilevanza, su richiesta del medico curante e preventivamente comunicate all’azienda, il cui non godimento, nell’arco dell’anno solare, comporterà il loro decadere e non darà luogo ad alcuna forma di retribuzione.

Art. 8 Prestazioni straordinarie
Per prestazione straordinaria, laddove autorizzata e ad esclusione del personale inquadrato nel I^ livello e per i Quadri (per i quali ricorre quanto previsto dall’art. 39 del CCNL), si intende quella che inizia a decorrere dal superamento dell’ottava ora di lavoro giornaliero.

Art. 9 Part time
Si concorda sulla possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il periodo successivo al parto e fino al 18° mese di età del bambino, tenendo presente le esigenze organizzative della unità produttiva di appartenenza.
Al termine dell’utilizzo di tale istituto la lavoratrice riprenderà l’attività a tempo pieno alle precedenti condizioni.