Cassazione Penale, Sez. 3, 20 febbraio 2018, n. 8028 - Caduta dall'alto del lavoratore privo di qualsiasi dispositivo di protezione. Posizione di garanzia di un preposto
Presidente: CAVALLO ALDO Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 27/09/2017
Fatto
1. Con sentenza del 29 settembre 2011 il Tribunale di Spoleto condannò G.B. alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi nove di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in relazione al reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, cod. pen. (perché, quale direttore tecnico e di cantiere, e dunque di preposto dall'impresa appaltatrice, Inter Alia S.r.l., che anche a seguito del subappalto continuava a essere presente sul cantiere, per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per non aver vigilato sulla attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, e in particolare per non essersi accertato che i lavoratori indossassero le cinture di protezione e che fosse stata ripristinata la fune di sicurezza facente parte della linea di ancoraggio, costituita da tre paletti, di cui uno era stato rimosso, cagionava la morte di K.B., che, mentre era impegnato nei lavori di bonifica di una copertura in eternit, nell'afferrare un pannello da posizionare sopra tale copertura, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra, precipitando da una altezza di circa otto metri e decedendo sul colpo), e anche in riferimento alla contravvenzione alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro di cui al capo c) della rubrica.
1.1. La Corte di Appello di Perugia, con sentenza del 6 novembre 2012, pronunziando sulla impugnazione dell'imputato, dichiarò non doversi procedere nei suoi confronti in relazione alla contravvenzione di cui al capo c), per essere la stessa estinta per prescrizione, e rideterminò la pena inflittagli per il residuo reato di omicidio colposo in anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
1.2. La Quarta sezione penale di questa Corte, pronunciandosi con la sentenza n. 43836 del 2014 sul ricorso dell'imputato, annullò tale sentenza, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Firenze, rilevando che, secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, il G.B. era direttore tecnico e capocantiere per conto della Inter Alia S.r.l., società che aveva subappaltato alla Canal System i lavori che essa aveva acquisito dalla Car. Ind., e che risultava ancora indistinta l'effettiva collocazione spettante all'imputato tra i soggetti debitori di sicurezza verso i lavoratori impegnati nel cantiere, mentre il riconoscimento di responsabilità in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro presuppone la prova sicura dell'attribuzione delle funzioni o dell'ingerenza nell'organizzazione del cantiere.
Venne, dunque, evidenziata la mancanza dell'accertamento in merito alla effettiva posizione di garanzia assunta dal G.B. nel contesto dei lavori in questione, al di là delle qualifiche formali, sottolineando l'insufficienza della sola sollecitazione all'uso dei dispositivi di protezione come fonte di una colpa per assunzione, non essendo tale comportamento di per sé solo sufficiente ad integrare quell'ingerenza che la giurisprudenza di legittimità riconosce poter essere fonte d obblighi prevenzionistici.
1.3. La Corte d'appello di Firenze, pronunziando quale giudice del rinvio con la sentenza indicata in epigrafe, ha nuovamente dichiarato non doversi procedere in relazione alla contravvenzione di cui al capo c) della rubrica in quanto estinta per prescrizione, rideterminando la pena per il residuo reato di omicidio colposo di cui al capo d) in anni uno e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Spoleto.
La Corte territoriale, pur dando atto che la posizione rivestita dal G.B., di direttore tecnico e capocantiere per conto della appaltatrice Inter Alia S.r.l., non rientra tra le posizioni di garanzia espressamente previste dalle disposizioni in materia antinfortunistica, e che lo stesso non era destinatario di una delega in tale ambito da parte dei titolari di dette posizioni di garanzia, lo ha ritenuto responsabile del reato contestatogli, in base al principio di effettività vigente in materia antinfortunistica, ai sensi dell'art. 299 d.lgs. 81/2008, in quanto lo stesso aveva assunto di fatto il ruolo di preposto nel cantiere presso la sede della CAR.IND., dove stavano lavorando i tre dipendenti della Canal System S.r.l., tra cui l'infortunato K.B., assumendo di conseguenza la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, medianti i difensori di fiducia, che lo hanno affidato a tre motivi, enunciati entro i limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione n. 43836 del 2014, per avere la Corte d'appello omesso di uniformarsi ai principi di diritto enunciati in tale sentenza di annullamento con rinvio, nella quale è stato chiarito come non possa considerarsi ingerenza nell'organizzazione del cantiere la sola sollecitazione al rispetto delle norme antinfortunistiche, sicché erroneamente era stato ritenuto che il G.B. avesse poteri in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o, comunque, poteri di ingerenza nella esecuzione dei lavori tali consentire di ravvisare a suo carico una posizione di garanzia, con i conseguenti obblighi nei confronti dei lavoratori.
2.2. Con un secondo motivo ha prospettato violazione dell'art. 299 d.lgs. 81/2008, non essendo state considerate adeguatamente dalla Corte territoriale le effettive mansioni svolte dal ricorrente, omettendo di tener conto del fatto che l'impresa di cui il G.B. era dipendente non operava nel cantiere, laddove lavoravano solo dipendenti della Canal System, sicché non vi era alcuna esigenza di coordinamento tra i dipendenti di più imprese, e il G.B. era stato incaricato solamente dalla sub committente Inter Alia di controllare la qualità dei materiali impiegati.
2.3. Con un terzo motivo ha lamentato violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione, per l'omessa considerazione del fatto che l'infortunio mortale era avvenuto in un giorno in cui il cantiere avrebbe dovuto rimanere chiuso e gli operai non avrebbero dovuto lavorare, essendo stati chiamati in cantiere dall'amministratore della Canal System, del cui comportamento anomalo e imprevedibile non poteva rispondere l'imputato, che non ne aveva avuto comunicazione, cosicché ne risultava erronea l'affermazione di responsabilità.
1. Il ricorso non è fondato.
2. Secondo quanto si ricava dalla incontestata narrativa delle sentente di merito, verso le ore 8,15 del 13 gennaio 2007 alcuni dipendenti della Canal System S.r.l., tra i quali il K.B., si trovavano sul tetto del capannone industriale della ditta Car. Ind., intenti ad eseguire i lavori di sistemazione della copertura, che la Canal System aveva avuto in subappalto dalla Inter Alia s.r.l., quando il K.B. era scivolato e precipitato al suolo da un'altezza di circa sette metri, perdendo la vita. Le testimonianze dei colleghi di lavoro permettevano di conoscere che in precedenza era stata montata sul tetto la fune del dispositivo di sicurezza, che tuttavia quella mattina non era in situ perché tolta il giorno precedente proprio dal K.B., caposquadra, il quale era peraltro sprovvisto di cintura di sicurezza.
L'infortunio veniva quindi addebitato al datore di lavoro, P.C., per non aver questi impartito al lavoratore uno specifico e adeguato addestramento professionale, tale da renderlo consapevole della necessità di utilizzare i dispositivi di protezione; e a G.B., direttore tecnico e capocantiere per conto della Inter Alia, il quale non aveva esercitato poteri di controllo sull'uso dei dispositivi di sicurezza e quindi non aveva tempestivamente bloccato gli interventi in corso al momento della rimozione della fune di sicurezza. Inoltre, il giudice distrettuale ha affermato esser stato accertato che il G.B. si era portato nel cantiere anche il giorno precedente al sinistro e si era reso conto che la piattaforma elevabile che doveva fungere da parapetto non era stata spostata in base all'andamento dei lavori ma si trovava a distanza di circa 4 metri dal luogo in cui gli operai stavano operando e ciò nonostante non aveva dato alcuna disposizione, nonostante il fatto che il mancato uso dei mezzi di protezione individuale, in particolare da parte del K.B., avrebbe dovuto indurlo a essere particolarmente attento nel rendere operativo il dispositivo di protezione collettiva costituito dalla piattaforma mobile.
Il fatto che il G.B. non fosse a conoscenza del fatto che nella giornata del sinistro, un sabato, gli operai avrebbero lavorato non è stato per la Corte territoriale sufficiente ad escludere la responsabilità dell'imputato, posto che la piattaforma già dai giorni precedenti era rimasta nella posizione che non le consentiva di svolgere la funzione di protezione.
3. La Corte d'appello di Firenze, pronunziandosi a seguito dell'annullamento disposto da questa Corte con la sentenza n. 43836 del 2014, ha dato atto della assunzione da parte del ricorrente del ruolo di preposto nel cantiere presso il quale erano in corso i lavori affidati dalla Car. Ind. alla Inter Alia e da questa subappaltati alla Canal System S.r.l., presso la quale lavoravano tre dipendenti di tale società, tra cui il defunto K.B., e della conseguente assunzione da parte sua dell'obbligo di garantire la sicurezza delle loro condizioni di lavoro.
In particolare la Corte d'appello ha sottolineato che il G.B. sovraintendeva quotidianamente e personalmente alle attività, impartiva istruzioni - anche quanto alla sicurezza del lavoro - e dirigeva gli operai, ponendosi, di fatto, in una posizione di garanzia antinfortunistica nei loro confronti, tanto da sollecitare continuamente l'utilizzo delle cinture di sicurezza e da ordinare al K.B., il pomeriggio antecedente l'infortunio, di riposizionare la fune d'acciaio di trattenuta che il lavoratore aveva rimosso (salvo poi non prendere provvedimenti pur avendo constato che il Kadldi non la aveva rimessa), essendo stato informato dagli altri operai che il KB. era solito toglierla quando il G.B. non era presente.
4. A fronte di tale coerente e analitica ricostruzione, sia della veste assunta in via di fatto dal ricorrente, sia della sua piena consapevolezza della sistematica inottemperanza proprio da parte del K.B. alle prescrizioni antinfortunistiche, le doglianze sollevate mediante il ricorso in esame risultano tutte infondate.
4.1. Non sussiste, anzitutto, alcuna violazione del dictum contenuto nella precedente sentenza di questa Corte, che, nell'annullare la precedente sentenza di secondo grado, aveva rilevato l'insufficienza della mera sollecitazione all'utilizzo dei dispositivi antinfortunistici a consentire di ravvisare l'assunzione da parte dell'imputato, in via di fatto, di una posizione di garanzia, perché la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha affermato la configurabilità di tale posizione sulla base di un complesso di elementi, univoci e concordanti nel senso della sistematica ingerenza da parte del ricorrente nella organizzazione del lavoro, delle condizioni in cui lo stesso veniva svolto e del rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, sottolineandone la presenza costante in cantiere, l'adozione di provvedimenti organizzativi e la vigilanza (rivelatasi insufficiente) sul rispetto delle norme di sicurezza e sull'utilizzo di tutti i presidi antinfortunistici (evidenziando quanto riferito da uno dei lavoratori a proposito del fatto che era stato l'imputato a impartire le istruzioni su come montare i pannelli sul tetto, utilizzando come sistemi di sicurezza la fune e il sollevatore), nonché la consapevolezza della disapplicazione degli stessi proprio da parte del lavoratore deceduto a seguito della caduta del tetto conseguente alla rimozione dei necessari dispositivi di sicurezza (riferita concordemente da parte di tutti e due gli altri dipendenti della Canal System presenti nel cantiere e addetti alla medesima lavorazione dell'infortunato).
I giudici del rinvio hanno, dunque, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, tenuto conto di quanto evidenziato nella precedente sentenza di questa Corte, individuando i plurimi elementi sulla base dei quali hanno affermato in modo logico la configurabilità di una posizione di garanzia a carico del ricorrente, con la conseguenza che non è dato ravvisare alcuna violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., né contraddittorietà o illogicità manifeste della motivazione.
4.2. Per le medesime ragioni risulta infondato il secondo motivo, mediante il quale è stata prospettata violazione dell'art. 299 d.lgs. 81 del 2008, in relazione alla affermazione della assunzione da parte del ricorrente della veste di coordinatore della sicurezza, in quanto la Corte territoriale non ha ricavato la posizione di garanzia dell'imputato dal ruolo di coordinatore della sicurezza (che lo stesso non possedeva), bensì, sulla base del ricordato complesso di interventi e ingerenze dello stesso, dalla assunzione in via di fatto del ruolo di preposto presso il cantiere della Car. Ind., laddove lavoravano dipendenti della Canal System, dei quali il ricorrente aveva chiaramente preso la stabile direzione, con la conseguente corretta affermazione della assunzione da parte sua di detta veste e della responsabilità per l'evento derivato dalla incompleta e insufficiente osservanza dei relativi obblighi di vigilanza.
4.3. La Corte d'appello ha, poi, sia pure implicitamente, escluso la rilevanza sul piano causale del fatto che, su disposizione di P.C., legale rappresentante della Canal System e direttore dei lavori, i tre lavoratori dipendenti di detta società erano stati inviati in cantiere di sabato, in quanto ha sottolineato la piena consapevolezza da parte dell'Imputato della rimozione, proprio da parte del lavoratore deceduto, della fune di sicurezza, al quale, il giorno antecedente alla verificazione dell'incidente, aveva ordinato di riposizionarla, omettendo però di adottare qualsiasi provvedimento nonostante detto lavoratore non avesse ottemperato a tale ordine: mediante tale sottolineatura la Corte d'appello ha, infatti, evidenziato l'incidenza sul piano causale della omessa vigilanza del ricorrente sul rispetto delle disposizioni antinfortunistiche e sull'utilizzo di tutti i relativi dispositivi di sicurezza, affermandone la decisività nella verificazione dell'evento, essendo stata riscontrata, senza adottare alcuna iniziativa, la rimozione dei dispositivi di sicurezza il giorno antecedente a quello in cui si verificò la caduta della vittima dal tetto su cui stava lavorando; il fatto che l'imputato potesse non essere informato della decisione di far eseguire lavorazioni anche nella giornata di sabato non esclude, pertanto, la rilevanza causale della sua condotta, avendo comunque lasciato il cantiere in una situazione di irregolarità e pericolosità (derivante anche dal fatto che la piattaforma elevabile che doveva fungere da parapetto non era stata spostata in base all'andamento dei lavori ma si trovava a distanza di circa 4 metri dal luogo in cui gli operai stavano operando), rivelatasi poi generatrice dell'evento, mentre, secondo un ordinario canone di prudenza e diligenza, avrebbe dovuto adottare tutti gli accorgimenti affinché il cantiere, alla ripresa del lavoro, fosse in condizioni di sicurezza.
5. In conclusione il ricorso in esame deve essere respinto, essendo infondati tutti i motivi ai quali è stato affidato.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/9/2017