Tipologia: CIA
Data firma: 11 dicembre 2002
Validità: 31.12.2005
Parti: Arval Phh e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, RSU
Settori: Commercio, Arval
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
1 - Relazioni sindacali
2 - Il confronto: procedure e tempistiche
3 - Diritti sindacali
4 - Orario di lavoro
5 - Regolamentazione periodo di malattia
6 - Regolamentazione assicurazione infortuni e polizza sanitaria
  7 - Livelli di inquadramento classificazione del personale
8 - Modalità di pagamento - Retribuzione
9 - Ferie
10 - Permessi
11 - Premio di risultato
12 - Validità e durata
Allegati

Contratto integrativo aziendale

Il giorno 11 dicembre 2002, presso la Sede Arval Phh di Scandicci, si sono incontrati: la Società Arval Phh […], le OO.SS Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl […], la RSU […]

Premessa
Le parti, visti il CCNL in vigore e la piattaforma presentata dalle OO.SS. in conformità allo spirito del protocollo del 23.07.1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo, rilevata la dovuta coerenza alle problematiche inerenti il momento congiunturale sul piano economico, nel rispetto del sistema contrattuale e di relazioni sindacali esistenti in Azienda, dichiarano di aver positivamente completato, con la stesura del presente accordo integrativo di secondo livello, un’importante fase di confronto che, per l’intera durata del presente accordo, dovrà svilupparsi con riferimento alle 2 materie qui contenute e/o richiamate e a quelle previste dal CCNL.
Le parti dichiarano, confermando quanto previsto dagli accordi sottoscritti il 07 e 17 ottobre 2002, che i futuri momenti di confronto saranno improntati ad un sistema reso ulteriormente solido ed efficace dalla comune volontà di incrementare i flussi informativi ed al fine di prevenire ogni possibile contenzioso.
Quanto sopra premesso e rilevato, le parti hanno convenuto quanto segue:

1 - Relazioni sindacali
Nel quadro dei significativi mutamenti che connotano la situazione strutturale e congiunturale del settore ed in considerazione dei continui mutamenti che contraddistinguono le prospettive produttive delle aziende, le parti ribadiscono la centralità strategica di un rinnovato rapporto con le OO.SS. firmatarie, e della valorizzazione e motivazione delle risorse umane nel processo di una qualificazione e crescita aziendale.
Nel contesto indicato, a fronte delle esigenze di qualificare e migliorare i servizi forniti, si pone la necessità, condivisa dalle parti, di una riqualificazione e di un maggior sviluppo di efficaci relazioni sindacali, che fermi restando, i distinti ruoli di ciascuna delle parti, consentano la evoluzione del processo in coerenza con le finalità di incrementi di qualità, efficienza e flessibilità dei servizi prestati, in una logica di crescita dell’azienda e di positivi effetti sull’occupazione.
In relazione a quanto sopra le parti hanno sviluppato un sistema di relazioni sindacali ispirato ai principi di responsabilizzazione e coinvolgimento ed articolato in momenti di concertazione, informazione, approfondimento congiunto e confronto nel comune intento di conseguire i citati obiettivi di sviluppo e di prevenire l’insorgenza di conflitti.
A tal fine, nel corso di due sessioni annuali di incontro, da tenersi orientativamente entro il mese di maggio ed entro il mese di novembre, saranno oggetto di verifica i seguenti temi:
andamento ed analisi dei parametri relativi al premio di risultato;
situazione aziendale, strategia di impresa e di mercato, politiche degli investimenti;
andamento produttivo e conseguente dinamica occupazionale, anche in riferimento alle norme di legge sulle pari opportunità e sul lavoro interinale, nonché politiche formative e inquadramenti professionali;
sviluppo delle nuove tecnologie informatiche ed operative ed innovazioni del sistema organizzativo aziendale.
applicazione del decreto legislativo 626/1994, e relative iniziative e programmi riguardanti ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
L’Azienda fornirà alle OO.SS., nelle relative riunioni come appresso definite, informazioni per quanto riguarda: organico articolato per unità produttiva, per sesso, per livello, numero CFL, contratti a tempo determinato, contratti a part-time e full-time.
Ovviamente alcune delle materie di cui sopra possono essere discusse fra Direzione Aziendale e RSU.

3 - Diritti sindacali
L’Azienda metterà a disposizione della RSU almeno una bacheca per ogni filiale e concorderà con la RSU il luogo della disposizione/affissione.
L’Azienda metterà a disposizione, compatibilmente con le proprie disponibilità, un locale per le assemblee dei lavoratori. Qualora il locale dovesse essere scelto al di fuori delle proprie sedi, l’Azienda se ne accollerà la relativa spesa.
L’Azienda consentirà l’uso della e-mail e del fax per le comunicazioni sindacali, previa autorizzazione della Direzione Risorse Umane.
L’Azienda rimborserà le spese di viaggio, ed, eventualmente, quando se ne presenta la necessità, anche quelle di pernottamento, alla RSU che dovrà partecipare a trattative avanti natura di problematiche generali per l’Azienda.
L’Azienda rimborserà le spese di viaggio per attività di coordinamento nazionale nel limite di due incontri medi l’anno per la durata dell’attuale contratto integrativo aziendale.
Le OO.SS. si impegnano a definire il concetto di “unità produttiva” entro i 6 (sei) mesi successivi la firma del presente accordo.
Le OO.SS. si impegnano a fornire i nominativi dei membri del coordinamento nazionale.

4 - Orario di lavoro
Viene riconfermata la normativa già in atto, che viene sottoscritta dalle parti, e di cui si trascrive il testo:
Il presente Regolamento ha l’obiettivo di disciplinare e regolamentare l’orario di lavoro del personale dipendente (esclusi i dirigenti) e non vuole in alcun modo sostituirsi a normative e leggi vigenti per le quali si rimanda in toto a quanto stabilito dal CCNL.
1 Orario di lavoro - Personale interno
1.2 Orario settimanale

La prestazione normale di lavoro è pari a 40 ore settimanali distribuite su cinque giorni lavorativi consecutivi, come segue: dal lunedì al venerdì: 8 ore.
L’ingresso, in regime di flessibilità, dovrà avvenire tra le ore 8,30 e le 9,00 e correlativamente, l’uscita deve avvenire tra le 17,45 e le 18,15.
Il Responsabile di Reparto ha il compito di comunicare giornalmente, entro le ore 12:00, alla Direzione del Personale quali sono le persone, appartenenti al proprio reparto, che risultano assenti.
1.2 Pausa mensa
L’intervallo giornaliero di 1 ora e 15 minuti deve essere collocato nella fascia oraria che va dalle 12.15 alle 14.45 e deve essere sempre rispettato. La collocazione è scelta di volta in volta da ciascun lavoratore.
Eventuali deroghe, che devono avere effettivo carattere di eccezionalità, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Responsabile di servizio e dallo stesso inoltrate alla Direzione del Personale prima dell’inizio del periodo autorizzato.
1.3 Orari di lavoro per particolari servizi e/o reparti.

Orari diversi di lavoro possono essere stabiliti e pubblicizzati con apposite tabelle, per i dipendenti addetti a servizi particolari.
L’orario di lavoro dei lavoratori addetti ai reparti manutenzione, assistenza, EDP, sarà articolato secondo particolari turni di servizio. Tali turni, validi per un intero mese, verranno comunicati dalla Direzione del Personale con anticipo di almeno un mese.
2 Lavoro straordinario e notturno
Per lavoro straordinario si intende il lavoro effettuato oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro straordinario così come ogni altra presenza sul luogo di lavoro, al di là del normale orario, dovrà essere autorizzato dal Responsabile di Reparto, in misura pari almeno a mezz’ora o multipli della stessa. Lo stesso Responsabile provvederà ad informare la Direzione del Personale utilizzando la preposta modulistica.
2.1 Quadri - lavoratori con funzioni direttive
Ferma restando la non applicabilità ai lavoratori con funzioni direttive della disciplina legislativa e contrattuale per lavoro straordinario, le prestazioni aggiuntive nei giorni di domenica, di festività o in orario notturno, che vengano espressamente richieste, per iscritto, dalla Direzione Generale, verranno retribuite a norma dell’art. 39 del CCNL vigente.
2.2 Altri lavoratori […]
2.3 Lavoro ordinario notturno, di domenica o festivo
Ogni eventuale attività lavorativa in ore notturne, di domenica o in giorno festivo dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile di Reparto, analogamente a quanto previsto al precedente punto 3.
3 Orario di lavoro - Personale esterno (addetto alle vendite)
Per il personale esterno (addetto alle vendite) la suddetta disciplina sull’orario di lavoro non verrà applicata, rimandando ad un successivo momento la specifica regolamentazione.