Cassazione Penale, Sez. 4, 22 febbraio 2018, n. 8596 - Operaio schiacciato dal crollo del muro appena costruito. Contraddittorietà logica della motivazione sulla sospensione o meno dei lavori da parte del direttore dei lavori


Presidente: ROMIS VINCENZO Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 21/12/2017

 

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 7.6.2016 la Corte di appello di Milano, per quanto qui interessa, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza nella parte in cui ha dichiarato la penale responsabilità di F.C., F.P. e S.F. in ordine al reato di omicidio colposo in danno del lavoratore P.G., avvenuto in Briosco il 18.7.2008.
2. La vicenda attiene alla costruzione di un muro in cemento armato di sostegno (definito "ciclopico" per le sue notevoli dimensioni) senza la necessaria progettazione e senza alcuna autorizzazione da parte del Comune di Briosco; muro peraltro carente di una corretta armatura metallica; a seguito di tali circostanze, P.G., alla guida di un escavatore, mentre effettuava operazioni di rinterro, rimaneva schiacciato dal crollo del muro in questione.
3. Si rimprovera al F.C., nella sua qualità di titolare della ditta costruttrice (CF Costruzioni Srl) e di capocantiere, di aver fatto eseguire la costruzione del suddetto muro, nonostante le carenze strutturali e amministrative dianzi indicate, nonché di aver dato ordine al P.G. di occuparsi dei lavori di rinterro di una parte del muro in questione, nonostante l'imputato fosse consapevole della instabilità del muro stesso.
4. Si rimprovera al F.P., quale direttore dei lavori fino al 13.6.2008, e al S.F., quale direttore dei lavori dal 13.6.2008 e quale coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, di non aver vigilato sull'opera affinché venisse realizzata secondo quanto previsto dall'art. 2 L. 1086/71.
4.1. In particolare la Corte territoriale afferma che il F.P. era perfettamente consapevole del fatto che erano in corso nel cantiere lavori di costruzione di un muro "ciclopico" in senso difforme dal suo progetto, senza l'assistenza di un tecnico strutturalista e senza un progetto esecutivo, per cui, nella sua veste di direttore dei lavori sino al 12.6.2008, egli non avrebbe dovuto consentire questa situazione del tutto anomala: sarebbe stato suo preciso dovere intervenire, garantendo che la costruzione del muro avvenisse in base ad un progetto esecutivo e, soprattutto, fermandone i lavori in quanto irregolari.
4.2. Quanto al S.F., si afferma che lo stesso è sempre stato presente nel cantiere, prima quale coordinatore dei lavori in fase di esecuzione e poi anche quale direttore dei lavori, sostanzialmente al fine di controllare la "sicurezza" dell'ambiente di lavoro, e quindi con una precisa posizione di garanzia; ciononostante, egli non si attivò per verificare la bontà di quella specifica opera sotto tutti i profili, ivi compresa la sicurezza dei lavoratori: se lo avesse fatto, si sarebbe accorto che andavano sospesi i lavori per il pericolo grave ed imminente del crollo del muro. Al riguardo omise di aggiornare il Piano Operativo di Sicurezza (cd. POS) ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento (cd. PSC), nel momento in cui si diede inizio alla costruzione del muro, omettendo di segnalarne la pericolosità e, una volta diventato anche direttore dei lavori, omettendo di regolarizzarlo sotto tutti i punti di vista.
5. Avverso tale sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione gli odierni imputati.
6. F.C. propone ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio, lamentando essenzialmente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante le stesse siano state riconosciute agli altri due coimputati, ugualmente responsabili del reato in disamina, e senza considerare che il giorno dell'incidente il ricorrente era assente dal cantiere perché tratto in arresto il giorno precedente per altra vicenda penale ed i lavoratori non avevano seguito alla lettera le disposizioni da lui impartite.
7. F.P. lamenta quanto segue.
7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al nesso di causalità e alla colpevolezza.
Espone che la Corte di appello, da una parte, rimprovera al ricorrente, essenzialmente, di non essere intervenuto nonostante avesse visto i lavori del muro, omettendo di sospenderli; dall'altra, poche righe dopo, contraddittoriamente dà atto del fatto che in data 22.4.2008 il F.P. avesse indirizzato alla ditta costruttrice ed al Comune di Briosco una missiva con la quale ordinava l'immediata sospensione di qualsiasi attività nel cantiere in questione; quindi, in data 9.6.2008, F.P. invierà al Comune una comunicazione di ripresa dei lavori, cui farà seguito un'altra di annullamento di quest'ultima.
Deduce, quindi, che il ricorrente alla data del 22.4.2008 aveva sospeso i lavori in cantiere e mai ne aveva riordinato la ripresa, posto che il 12.6.2008 veniva revocato dall'incarico; che, inoltre, alla data di sospensione dei lavori il muro non era stato ancora realizzato, come si desume dalla testimonianza del teste Z. della Polizia provinciale di Milano e dalle fotografie allegate agli atti; che pertanto il muro era stato eretto proprio durante la sospensione dei lavori, questione fatta oggetto di specifico motivo di gravame, in ordine al quale la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi. 
7.2. Violazione di legge in relazione alla affermazione della Corte secondo cui la veste del F.P. di direttore dei lavori "architettonici" era del tutto formale.
Deduce che in realtà l'ing. F.P. fu incaricato solo ed esclusivamente della progettazione architettonica e della relativa direzione architettonica dei lavori delle opere indicate chiaramente negli elaborati grafici di progetto approvati dal Comune di Briosco, come si evince dalla lettura del disciplinare di incarico e dalla testimonianza del teste V. (responsabile del procedimento amministrativo del Comune).
7.3. Carenza di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della pena inflitta al F.P. anche attraverso il meccanismo di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.
7.4. Carenza di motivazione in punto di concessione alle parti civili della provvisionale, liquidata per il solo danno morale in una somma alquanto elevata.
8. S.F., tramite il ricorso presentato dall'avv. Massimo T., lamenta quanto segue.
8.1. Preliminarmente deduce la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, essendo stata adottata la decisione, o quantomeno preventivata, prima della discussione orale: chiuso il verbale di discussione alle ore 13.00 del 7.6.2016, la sentenza è stata depositata (già) in data 8.6.2016, previa stesura di quindici pagine di motivazione.
8.2. Omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione del ricorrente in ordine alla contravvenzione contestata al capo d), per assenza di qualifiche che potessero far ritenere l'architetto S.F. destinatario della norma incriminatrice (art. 2 L. 1086/71), con conseguente esclusione della colpa specifica contestata in relazione al reato di omicidio colposo.
Deduce che non risulta individuata la fonte normativa che avrebbe imposto al ricorrente la condotta che si assume violata; che è carente la motivazione nella parte attinente all'esigibile consapevolezza della carenza strutturale dell'anima in ferro. Si duole del fatto che comunque non era esigibile una diversa condotta da parte del prevenuto, con particolare riguardo alla conoscenza di altrui violazioni di natura cautelare.
Rileva che la materiale causa dell'evento è stata individuata nell'azione di riempimento della parte retrostante il muro crollato ad opera della vittima, condotta tenuta in attuazione delle disposizioni del costruttore. Pertanto deduce che l'evento lesivo si sarebbe comunque verificato, anche qualora il ricorrente avesse tenuto un comportamento rispettoso della normativa cautelare che si afferma essere stata violata.
8.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 2 L. 1086/71.
Deduce che il ricorrente, all'epoca della costruzione del muro, non era costruttore, esecutore e non era fornito dei poteri di intervenire per ripristinare il diritto violato. Egli non aveva mai ricevuto cariche e incarichi concernenti il conglomerato cementizio armato ed era estraneo a qualsiasi incarico dirigenziale prima dell'assunzione della carica di direttore dei lavori. Nel caso il progettista e direttore dei lavori per le opere in cemento armato era l'ing. Pi., il quale aveva la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate (art. 3 L. 1086/71).
8.4. Erronea interpretazione e applicazione della normativa concernente i compiti propri del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ex art. 92 d.lgs. 81/08 e vizio di motivazione.
Deduce che la Corte territoriale ha attribuito al S.F. compiti operativi e dirigenziali in contrasto con i principi giurisprudenziali e controlli più vasti di quelli di vigilanza propri del CSE, ravvisando la sua responsabilità per non aver sospeso i lavori; e ciò benché al momento dell'assunzione della carica dirigenziale da parte del S.F. i lavori risultassero già sospesi dal F.P. il 9.6.2008; inoltre il committente aveva già escluso la società CF quale costruttore e comunque non erano presenti ulteriori ditte nel cantiere.
8.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla individuazione di profili di colpa attribuiti al S.F. quale direttore dei lavori.
Deduce che la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento finalizzata ad accertare se l'ultima parte del muro fosse stata costruita (cioè casserata) prima o dopo l'assunzione della carica di S.F. quale direttore dei lavori; che è indiscutibile che non fosse visibile la consistenza dell'armatura del muro in quanto lo stesso, il 27.6.2008 - secondo quanto accertato dal consulente del PM - si presentava casserato.
Invoca i principi dell'affidamento sull'adempimento degli obblighi altrui e l'esigibilità concreta della condotta che si assume essere stata omessa, che presuppone la conoscenza della sussistenza di grave e imminente pericolo determinato da fatto e/o colpa altrui. Deduce che la sentenza impugnata ha omesso tale valutazione in concreto.
9. S.F., tramite il ricorso presentato dall'avv. M.P., lamenta quanto segue.
9.1. Nullità della sentenza per omessa decisione della Corte di appello sull'istanza di rinvio tempestivamente depositata dal difensore per legittimo impedimento dovuto a concomitante impegno professionale. 
9.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla estromissione del responsabile civile Banco di Desio e della Brianza S.p.A., in assenza di revoca integrale delle statuizioni civilistiche di primo grado.
Deduce che la rinuncia delle parti civili all'azione svolta nei confronti del responsabile civile comporta, in forza del vincolo di solidarietà di quest'ultimo con gli imputati, la trasmissione della rinunzia ad ogni pretesa anche nei confronti dell'imputato S.F., con conseguente annullamento della sentenza impugnata nei suoi capi civilistici, atteso che le parti civili sono state integralmente risarcite dal responsabile civile.
9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ruolo dell'ing. Pi. il quale, nella qualità di direttore dei lavori in ambito strutturale, presente sul cantiere il 6.6.2008, doveva rispondere dell'attività illecita attribuita al S.F., il quale, per contro, non ha mai rivestito la qualifica di direttore dei lavori delle opere in cemento armato.
9.4. Travisamento della prova nella parte in cui la Corte territoriale assume che il S.F., quale direttore dei lavori dal 13.6.2008, di fronte al muro - poi crollato - "ancora in costruzione", non si attivava per verificare la bontà dell'opera e non sospendeva i lavori per il pericolo grave ed imminente del crollo del muro, causando in tal modo l'incidente sul lavoro ed il decesso del lavoratore.
Deduce che l'intero assunto contrasta con prove testimoniali e documentali ben precise, da cui si evince che il S.F. assume il ruolo di direttore dei lavori solo il 27.6.2008, quando la porzione di muro crollato era già stata integralmente eseguita e quando non vi era più alcuna impresa operante nel cantiere.
9.5. Travisamento della prova nella parte in cui il giudice di appello addebita al ricorrente il mancato aggiornamento del POS e del PSC.
10. L'avv. T. per S.F. ha successivamente depositato una memoria in cui ha ulteriormente specificato i motivi di censura in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato quale coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, nonostante l'intervenuta sospensione dei lavori e la estraneità del S.F. rispetto alla direzione dei lavori per le opere in cemento armato.
 

 

Diritto

 


1. Vanno preliminarmente disattese le doglianze di carattere processuale sollevate dalla difesa S.F.. 
1.1. Nessuna violazione del principio del contraddittorio emerge dagli atti processuali, né una simile violazione può essere desunta dalla mera circostanza che la motivazione della sentenza impugnata è stata depositata il giorno dopo la lettura del dispositivo. Anche a voler ammettere, per mera ipotesi, la predisposizione da parte dei giudici, prima della discussione finale, di una "bozza" di motivazione della sentenza, si osserva che essa non comporterebbe alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, trattandosi appunto di una bozza, come tale provvisoria e modificabile sia alla luce delle considerazioni illustrate dalle parti in sede di discussione sia in ragione della decisione finale assunta dai giudici in camera di consiglio. Peraltro, da nessun elemento in atti è dato evincere che i giudici, in sede di decisione, non abbiano tenuto conto delle argomentazioni provenienti dalla difesa in maniera tale da renderla priva di effetti in sede processuale.
1.2. Per quanto attiene alla censura sulla omessa decisione della Corte territoriale, all'udienza del 27.5.2016, in ordine all'istanza di rinvio avanzata dal difensore (avv. Poloni) per legittimo impedimento dovuto ad un concomitante impegno professionale, è appena il caso di rilevare che nel caso l'imputato era (ed è) pacificamente assistito da due difensori (avv.ti T. E P.), e per costante giurisprudenza di questa Corte nessun provvedimento di sospensione o di rinvio del dibattimento deve essere adottato dal giudice quando l'imputato risulta assistito da due difensori e uno solo di essi ha addotto un impedimento legittimo alla comparizione all'udienza (Sez. 2, n. 10064 del 19/12/2012 - dep. 2013, Berlich, Rv. 25487501); ciò anche in considerazione di una lettura costituzionalmente orientata della norma di riferimento di cui all'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di disposizione processuale che contempera il diritto di difesa dell'imputato sancito dall 'art. 24 della Costituzione con il principio, anch'esso di rango costituzionale (art. Ili Cost.), della ragionevole durata del processo (Sez. 3, n. 37422 del 16/03/2017, Marini, Rv. 27123901). La circostanza che, nella specie, il giudice di merito non abbia adottato alcun provvedimento in proposito non determina alcuna nullità della sentenza, non risultando in alcun modo compromesso l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e non essendo comunque dovuto alcun avviso del rinvio al difensore non comparso, secondo quanto previsto dall'art. 420-ter, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di rinvio disposto con ordinanza letta in udienza alla presenza del codifensore.
2. Il motivo di ricorso dedotto da F.C. in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è privo di pregio, posto che i giudici di merito hanno dato conto adeguatamente, con argomentazioni esaustive, congrue e razionali, circa il comportamento gravemente colposo del F.C., osservando che lo stesso, in qualità di titolare della C.F. Costruzioni, ha assunto un ruolo preponderante nella vicenda, avendo voluto realizzare un muro "mastodontico", senza alcuno scrupolo di realizzarlo irregolarmente e senza i dovuti accorgimenti tecnici, lasciando che il detto muro costituisse un costante pericolo per i lavoratori ed anzi incaricando il P.G. di lavorarvi a ridosso, così cagionandone la morte. Tali considerazioni, unitamente all'ulteriore elemento negativo costituito dai precedenti penali a carico del F.C., hanno ragionevolmente condotto la Corte di merito a negare all'imputato le invocate attenuanti generiche, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.
3. Passando ad esaminare le doglianze degli imputati F.P. e S.F. in relazione alla loro posizione di responsabilità quanto all'omicidio colposo per cui è processo, si ritiene che tali posizioni siano trattabili congiuntamente e che le censure al riguardo sollevate dai ricorrenti siano fondate nei termini di seguito indicati.
4. La motivazione della sentenza impugnata appare carente e presenta aspetti di indubbia contraddittorietà in ordine agli evidenziati profili di colpevolezza ascritti al F.P. e, di conseguenza, anche al S.F..
4.1. Dato per scontato che il F.P. era il direttore dei lavori e che nel suo progetto per i lavori da edificare su quel terreno non era prevista la costruzione del muro di contenimento in questione - abusivamente realizzato, secondo la Corte di merito, fra il mese di marzo e il mese di giugno del 2008 -, la sentenza ritiene che, non essendo possibile che il F.P. non avesse visto i lavori di costruzione del muro "ciclopico", «é evidente che [il F.P.] era perfettamente consapevole che erano in corso nel cantiere lavori di costruzione di un'opera in cemento armato in senso difforme dal suo progetto esecutivo», sicché «nella sua veste di direttore dei lavori sino al 12 giugno del 2008 non doveva consentire questa situazione del tutto anomala» (pag. 12). Qualche riga dopo, tuttavia, i giudici di merito danno atto del fatto che con lettera del 22.4.2008 il F.P. aveva ordinato l'immediata sospensione di «qualsiasi attività» nel cantiere, e ciò, di fatto, fino alla revoca del suo incarico in data 12.6.2008, atteso che il teste arch. V. (del Comune di Briosco) ha riferito che «non risulta che fosse mai stata disposta dal direttore dei lavori di quel cantiere la ripresa dei lavori stessi» (pag. 13).
Ne consegue che se da un lato si addebita al F.P. di non essere intervenuto per ordinare la sospensione della costruzione del muro, dall'altro si dà atto che lo stesso F.P., ad aprile, quindi due mesi prima che il muro fosse terminato, aveva ordinato la sospensione di qualsiasi attività nel cantiere. La contraddittorietà logica della motivazione sul punto appare evidente. Che poi i lavori siano continuati è un dato di fatto, però la Corte di appello non spiega come si concilino fra loro le due linee argomentative dianzi accennate, né evidenzia ulteriori dati logici o fattuali da cui inferire che il F.P. avesse, in qualche modo, "tollerato" e quindi consentito la prosecuzione di lavori abusivi da parte della ditta costruttrice nonostante il suo ordine di sospensione.
4.2. Le suddette considerazioni sulla posizione di responsabilità del F.P. si riverberano inevitabilmente anche sulla posizione del S.F..
E' evidente che la sospensione dei lavori ordinata dal F.P. costituisce un dato da cui non si può prescindere anche rispetto alla posizione di responsabilità del S.F., che in quella fase rivestiva la qualifica di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Addebitare al S.F. di non avere, in tale qualità, disposto la sospensione dei lavori, quando la sospensione dell'attività edilizia era già stata ordinata dal direttore dei lavori F.P., configura la stessa contraddittorietà motivazionale riscontrata per la posizione di quest'ultimo. Che poi le due posizioni non siano del tutto sovrapponibili è circostanza che non muta i termini della questione, atteso che il riscontrato vizio motivazionale della sentenza impugnata impone una rivisitazione complessiva della vicenda con riferimento ad entrambe le posizioni soggettive che qui rilevano, con la pienezza di analisi propria della fase di merito, nella quale potranno essere meglio distinte e delineate le eventuali responsabilità di ciascuno in relazione ai fatti processualmente accertati.
Trattasi, con evidenza, di operazione che va rimessa al giudice di rinvio, non potendosi in questa sede di legittimità compiere valutazioni che attengono alla ricostruzione di fatti e comportamenti ricavabili dalle risultanze istruttorie e da cui trarre motivate argomentazioni per pervenire ad una ponderata decisione di merito.
5. Le ragioni che conducono all'annullamento della sentenza impugnata in relazione alle posizioni di F.P. e di S.F. appaiono assorbenti rispetto alle ulteriori doglianze sollevate dagli stessi ricorrenti, e comportano la necessità di un rinvio per nuovo esame complessivo di tali posizioni ad altra sezione della Corte di appello di Milano, cui va rimesso anche il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Va invece rigettato il ricorso del F.C., cui consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata nel confronti di F.P. e S.F. e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano cui rimette il regolamento delle spese tra le parti anche per questo giudizio di legittimità.
Rigetta il ricorso di F.C. e condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 dicembre 2017