Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 febbraio 2018, n. 4348 - Gravissimo infortunio di un lavoratore colpito dal treno mentre controlla un dispositivo di deviazione dei binari. Rinuncia al ricorso


 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 22/02/2018

 

 

 

Ritenuto
che A.LG. ha proposto, con quattro motivi, ricorso per la cassazione della sentenza n. 2029/2011 della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. al pagamento in favore dell'Inail di Euro 636.247,29, oltre accessori di legge e spese in relazione all'azione di regresso proposta dall'Inail nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. a seguito del gravissimo infortunio sul lavoro occorso ad A.LG. il 22 aprile 2002, allorché fu colpito da un treno mentre controllava un dispositivo di deviazione dei binari;
che la sentenza impugnata ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni biologico/differenziale/morale/esistenziale subiti proposta da A.LG. sul presupposto della responsabilità nell'accadimento dei macchinisti, che aveva formato oggetto del giudizio di primo grado a seguito di riunione dei procedimenti;
che Rete Ferroviaria Italiana s.p.a ha resistito con controricorso;
che l'Inail ha rilasciato delega in calce alla copia notificata dei ricorso;
 

 

Considerato
che con atto del 7 novembre 2013 sottoscritto dalla parte ricorrente, dal legale rapp.te di R.F.I. s.p.a. e dai rispettivi difensori, depositato presso la cancelleria di questa Corte, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo la compensazione delle spese di lite;
che la rinunzia non risulta notificata all'Inail e, dunque, non accettata dall'Istituto;
che la rinunzia al ricorso per cassazione, invero, non ha carattere cosiddetto accettizio, nel senso che non richiede l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971), ma carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c., che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);
che, inoltre, correttamente l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non è stato notificato all'Inail, posto che l'Istituto non si è ritualmente costituito nel giudizio di legittimità essendosi limitato a depositare la procura speciale rilasciata con foglio spillato in calce alla copia del ricorso che non risulta essere stata notificata al ricorrente laddove nel giudizio di cassazione, il controricorso deve essere notificato alla controparte ai sensi dell'art. 370 cod. proc. civ., non potendosi considerare sufficiente il mero deposito presso la corte perché l'atto possa svolgere la sua funzione di strumento dì attivazione del contraddittorio rispetto alla parte ricorrente, la quale, solo avendone acquisito legale conoscenza, è in condizioni di presentare le sue osservazioni nelle forme ex art. 378 cod. proc. civ.; ne consegue che, ove la notifica sia stata omessa, l'atto non è qualificabile come controricorso e la procura speciale, rilasciata in calce od in margine allo stesso, non è valida, dovendosi ritenere priva di efficacia l'autenticazione del difensore, il cui potere certificativo è limitato agli atti specificamente indicati nell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., e al quale, pertanto, resta preclusa la partecipazione alla discussione del ricorso ( Cass. 25735/2014; 22298/2008) .
 

 

P.Q.M.

 


La Corte dichiara estinto il processo e compensate le spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 18.10.2017.