Tipologia: CPL
Data firma: 2 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil di Perugia
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e Florovivaismo, Perugia
Fonte: CIA Umbria

Sommario:

 Premessa
Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto (CPL)
Art. 3 Decorrenza, durata del Contratto e procedure di rinnovo (CPL)
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 Osservatorio (CPL)
Art. 7 Sistema di formazione professionale e continua (CPL)
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro collocamento e mercato del lavoro
Art. 10 Assunzione (CPL)
Art. 14 Rapporto di lavoro a tempo parziale (CPL)
Art. 17 Riassunzione (CPL)
Art. 20 Trasformazione del rapporto (CPL)
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 27 Classificazione (CPL)
Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 30 Orario di lavoro (CPL)
Art. 30 Chiarimento a verbale (CPL)
Art. 31 Riposo settimanale (CPL)
 Art. 38 Lavoro straordinario, festivo, notturno (CPL)
Art. 40 Interruzione Recuperi (CPL)
Titolo VI Norme di trattamento economico
Art. 45 Retribuzione (CPL)
• Aumenti retributivi
• Raccolta delle olive
Art. 50 Obblighi particolari tra le parti (CPL)
Art. 51 Rimborso spese (CPL)
Art. 54 Trattamento di fine rapporto (CPL)
Titolo VII Tutela della salute
Art. 63 Lavori pesanti e nocivi (CPL)
Titolo VIII Sospensione, risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 72 Norme disciplinari (CPL)
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 82 Quote sindacali per delega (CPL)
Allegati
Allegato 1- Protocollo d’Intesa
Allegato 2- Verbale di accordo

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Perugia

Premessa
[…]
In un’ottica di «qualità» globale assumono fondamentale centralità i temi della sicurezza alimentare e della sicurezza sul lavoro.
[…]
La sicurezza negli ambienti di lavoro è un obiettivo prioritario, che richiede informazione, formazione, indirizzi precisi e risorse a sostegno degli investimenti. Le organizzazione datoriali e sindacali hanno congiuntamente il dovere di evidenziare gli obiettivi strategici del settore affinché se ne tenga conto nella programmazione dell’utilizzo dei fondi pubblici e privati da destinare alla formazione ed agli investimenti.
Le parti si impegnano a sottoscrivere documenti e/o ad intraprendere azioni di sensibilizzazione verso il decisore pubblico per premiare o sostenere aziende che assumono manodopera, col fine di stabilizzare, consolidare ed aumentare il livello occupazionale nel comparto agricolo ma anche per sostenere politiche di qualità come definite in queste premesse.

L’anno 2008 il giorno 2 del mese di luglio, in Perugia, tra la Confagricoltura Perugia [...]; la Federazione provinciale coltivatori diretti [...]; la Confederazione italiana agricoltori [...]; e la Flai-Cgil di Perugia [...];  la Fai-Cisl [...]; la Uila-Uil [...]; assistiti da una delegazione dei lavoratori del comparto; si è stipulato il presente Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti da valere in tutto il territorio della Provincia di Perugia.

Il testo del presente Contratto provinciale di lavoro riporta, mantenendo la stessa numerazione del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006, gli articoli che in sede provinciale sono stati modificati o integrati, ferma restando l’accettazione e la piena validità, anche per la Provincia di Perugia, di tutte le norme previste dal CCNL del 6 luglio 2006 che non vengono riportate nel testo del presente Contratto provinciale di lavoro.
Il Contratto si compone di 21 articoli.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto (CPL)

Il presente Contratto provinciale di lavoro (CPL) regola, su tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse comprese le aziende florovivaistiche(*) e le aziende che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
le aziende ortofrutticole;
le aziende oleicole;
le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie;
le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
le aziende vitivinicole;
le aziende funghicole;
le aziende casearie;
le aziende tabacchicole;
le aziende faunisticovenatorie;
le aziende agrituristicovenatorie;
le aziende agrituristiche;
le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.
Il CPL regola inoltre i rapporti di lavoro per i lavoratori dipendenti di aziende a carattere associativo nel settore dell’agricoltura.

(*) Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali


Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6 Osservatorio (CPL)

Le parti si impegnano alla costituzione dell’osservatorio provinciale di cui all’art. 6 del CCNL entro il 31 dicembre 2008. L’osservatorio dovrà svolgere le funzioni proprie previste dal CCNL e si sottolinea che, in particolare, avrà il compito di individuare e programmare iniziative di tipo informativo e formativo, da svolgere congiuntamente tra le organizzazioni datoriali e sindacali. Tali iniziative, oltre ai temi centrali ed emergenti della formazione professionale degli addetti, dovranno focalizzare i temi della sicurezza.
Si ritiene, infatti, che la sicurezza sul lavoro debba essere perseguita seguendo due direttrici:
1. la prima consiste nel creare una cultura della sicurezza;
2. la seconda riguarda il rispetto di tutte le norme sulla sicurezza da parte di tutti i soggetti del mondo del lavoro;
Per raggiungere questi obbiettivi, le parti si impegnano a diffondere la conoscenza delle norme e degli obblighi vigenti (come, ad esempio, le visite mediche preventive e periodiche; la presenza in ogni azienda del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
l’adozione ed il rispetto dei piani per la sicurezza) ed a organizzare iniziative di informazione e corsi di formazione.
L’osservatorio provinciale avrà anche il compito di studiare la costituzione e le funzioni specifiche di un ente bilaterale da costituirsi entro 18 mesi dalla firma del presente contratto.
Tale ente bilaterale svolgerà i compiti che verranno definiti nell’ambito dell’osservatorio tra i quali le iniziative formative e nell’ambito delle stesse quelle relative alla sicurezza sul lavoro utilizzando le risorse pubbliche quali il fondo sociale europeo, Inail e con il coinvolgimento di soggetti paritetici, quali For.Agri., Fimila.

Art. 7 Sistema di formazione professionale e continua (CPL)
Nello spirito di quanto previsto dall’articolo n. 7 del CCNL, le parti ritengono utile la promozione di attività di formazione professionale che rispondano alle esigenze degli utenti, intesi come imprese e lavoratori, in direzione di nuove professionalità, di aggiornamento e valorizzazione dell’attuale forza lavoro, delle eventuali carenze del mercato lavoro e delle future esigenze occupazionali.
Le parti sulla base degli elementi conoscitivi in possesso delle Organizzazioni Datoriali o delle Organizzazioni Sindacali, su richiesta di una delle parti firmatarie, valuteranno di anno in anno le entità e la specificità dei bisogni di formazione, di qualificazione e di riqualificazione e quindi gli interventi formativi da adottare, individuando percorsi formativi mirati derivanti, anche, da specifiche esigenze aziendali.
[…]
Si prevede la possibilità di organizzare corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, nonché di formazione vera e propria, rivolti alla ricollocazione di personale nel mondo del lavoro agricolo o all’acquisizione di professionalità per nuove figure operative; ma anche alla qualificazione professionale per particolari attività lavorative per le quali scarseggia manodopera (potatori, vivaisti, conduttori di macchine agricole innovative, ecc.) o per figure deboli, quali donne, giovani e stranieri, favorendo il superamento delle disparità esistenti negli inquadramenti professionali.
Le parti concordano di attivare iniziative informative e formative congiuntamente tra organizzazioni datoriali e sindacali, oltre che con le loro strutture specialistiche, con l’ente bilaterale di cui all’art. 6.

Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 30 Orario di lavoro (CPL)

L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.
Per gli operai addetti alle colture l’orario ordinario potrà essere distribuito nel corso dell’anno, previo accordo fra le parti, nel seguente modo:
dal 1 maggio al 31 ottobre ore 7,30 giornaliere
dal 1 novembre al 30 aprile ore 5,30 giornaliere
Nelle aziende che svolgono attività agrituristiche e attività di commercializzazione diretta dei prodotti agricoli aziendali, in considerazione della particolare e peculiare natura della attività, è altresì facoltà del datore di lavoro distribuire l’orario in uno o più turni giornalieri. La fascia oraria giornaliera è di 14 ore. La dimensione di tale fascia tende ad armonizzare la gestione dei turni e delle presenze dei lavoratori.
Per gli operai addetti all’attività di agriturismo l’orario ordinario potrà essere distribuito nel corso dell’anno, previa intesa tra le parti, in base alle esigenze aziendali.
Fermo restando il limite di orario delle 39 ore settimanali e fatte salve le attività zootecniche è possibile anche per periodi limitati nell’anno, previa intesa tra le parti, una distribuzione dell’orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Gli operai addetti al bestiame, in caso di necessità, dovranno prestare l’assistenza anche notturna, come dovranno effettuare il lavoro attinente il governo, la custodia e l’allevamento nei giorni considerati di riposo, festivi e domenicali, per i quali dovranno essere stabiliti regolari turni; in modo da assicurare la copertura delle necessità dell’allevamento e da garantire ai lavoratori addetti i dovuti riposi settimanali, previsti dalla legge e dal presente contratto.
In caso di effettuazione della cosiddetta «settimana corta» si applicano le disposizioni di legge previste in materia contributiva (legge n. 37 del 16.2.1977).
Nelle aziende dove la prestazione lavorativa è organizzata con turni periodici che riguardano anche le giornate festive, è previsto che l’azienda informi preventivamente i lavoratori e le rappresentanze sindacali interne, qualora presenti, per illustrare l’organizzazione dei turni medesimi.

Art. 31 Riposo settimanale (CPL)
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, nel caso in cui, per esigenze di organizzazione aziendale, non potessero usufruire dell’intero riposo settimanale, essi dovranno fornire una prestazione lavorativa con orario ridotto a metà di quello ordinario, che verrà compensata con una mezza giornata di riposo retribuita.
Detti riposi compensativi potranno cumularsi per un massimo di 26 giornate annue ed essere fruiti in una o due soluzioni secondo le esigenze aziendali.
In caso di mancato godimento di detti riposi compensativi le prestazioni fornite vanno retribuite con le tariffe correnti maggiorate del 10%.

Art. 38 Lavoro straordinario, festivo, notturno (CPL)
[…]
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 250 ore.
[…]

Art. 40 Interruzione Recuperi (CPL)
[…]
Per l’operaio a tempo indeterminato in caso di interruzione dovuta a causa di forza maggiore verrà corrisposta la retribuzione corrispondente all’intero dell’orario ordinario con l’obbligo per l’operaio di recuperare le ore pagate e non prestate, entro 30 giorni, con il limite di 2 ore giornaliere e 12 settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero non trova applicazione la norma dell’art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Titolo VII  Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 63 Lavori pesanti e nocivi (CPL)

Sono considerati «lavori pesanti» tutte le attività che richiedono un notevole sforzo fisico, quali:
spargimento a mano di concimi chimici;
taglio di boschi;
trasporto di pesi superiori a 50 kg per collo;
scavo manuale di fosse e buche di profondità superiore ai cm 100.
Ai lavoratori che effettueranno lavori pesanti è riconosciuta una maggiorazione salariale pari al 10% del salario contrattuale.
Sono considerati «lavori nocivi» tutte le attività che possono pregiudicare la salute del lavoratore, quali:
l’uso di presidi sanitari appartenenti alla 1ª e 2ª classe.
Ai lavoratori che effettueranno lavori nocivi le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita.
Il rimanente periodo per completare l’orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell’azienda.
Non si applicheranno le maggiorazioni salariali e le limitazioni di orario qualora si utilizzeranno attrezzature o sistemi tecnologicamente avanzati.

Titolo VIII Sospensione, risoluzione rapporto e provvedimenti disciplinari
Art. 72 Norme disciplinari (CPL)

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di paga nei seguenti casi:
a) se senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne tardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) se per negligenza arrechi danno all’azienda, al bestiame e ai macchinari;
c) qualora si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
2) con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva nelle mancanze di cui al paragrafo 1);
3) con i licenziamenti così come previsti nei casi contemplati dall’art. 71 del CCNL e del CPL.
[…]