Tipologia: CIA
Data firma: 13 giugno 2003
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2004
Parti: Cls e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Servizi, Cls
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa della Direzione
Premessa congiunta: Sicurezza sul Lavoro
1. Relazioni sindacali
2. Informazione
3. Diritti sindacali
4. Sicurezza e ambiente di lavoro
5. Appalti
6. Pari opportunità
7. Formazione professionale
8. Orario di lavoro
9. Permessi / Congedi
  10. Indennità
11. Assicurazioni
12. Auto
13. Mensa
14. Parte economica
15. Classificazione
16. Quadri
Decorrenza e durata
Chiarimento a verbale
Norma transitoria
Allegati

Contratto integrativo 2004 Cls spa
Contrattazione integrativa a livello aziendale ai sensi dell’articolo 12 Prima Parte del CCNL 1999, con estensione ad argomenti particolari, formanti oggetto di libera contrattazione anche ai sensi delle vigenti norme di legge e di CCNL e ferma la piena autonomia imprenditoriale e decisionale dell’Azienda e la separazione delle rispettive responsabilità e ruoli degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali.

Il giorno 13 giugno 2003 tra la Cgt Logistica Sistemi spa (Cls) […], da una parte e dall’altra il Coordinamento Sindacale Aziendale Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil (di seguito abbreviato Cgil-Cisl-Uil) […] e dai Membri del Coordinamento […] e con la presenza dei componenti della Consulta Quadri Cgil-Cisl-Uil […], è stato raggiunto un accordo su tutti i punti di seguito esposti:

Premessa della Direzione
La Cgt Logistica Sistemi - Cls si pone come obiettivo lo sviluppo dell’attività Carrelli attraverso una organizzazione interamente dedicata al mercato della movimentazione dei materiali e della logistica.
In questo mercato la ricerca della soddisfazione e della fedeltà del cliente è fondamentale per poter raggiungere traguardi di volumi di attività e di quota di mercato che permettano lo sviluppo e la sicurezza anche al di là degli andamenti ciclici della domanda.
A loro volta la soddisfazione e quindi la fedeltà del cliente dipendono da servizi di qualità (in particolare Noleggio e Assistenza Tecnica) erogati da un team di Lavoratori di elevata professionalità, fortemente impegnati per raggiungere i traguardi operativi e di mercato anche con un’attenzione all’efficienza complessiva.

Premessa congiunta: Sicurezza sul Lavoro
Le Parti dichiarano che è profondamente condiviso l’obiettivo essenziale di realizzare la massima sicurezza e protezione ambientale e concordano di sviluppare la massima sensibilizzazione delle persone della Società ad ogni livello al fine di elevare ulteriormente il livello di protezione e di sicurezza presenti in Azienda.

1. Relazioni sindacali
La direzione Cls e il Coordinamento Sindacale Aziendale Cgil-Cisl-Uil della Cls riconfermano che le relazioni sindacali in atto sono improntate ai seguenti principi:
- pari dignità fra le parti sociali
- separazione rigorosa dei rispettivi ruoli e responsabilità
- rispetto delle leggi, dei contratti e degli accordi, ed applicazione intelligente degli stessi.
I principi informatori sopra riportati consentono la realizzazione di una realtà aziendale di avanguardia, coniugando armoniosamente efficienza e flessibilità necessarie alle caratteristiche e dimensioni aziendali con lo sviluppo di sempre nuovi miglioramenti delle relazioni sindacali aziendali, anche come contributo a valori sociali e culturali nel più vasto e generale contesto nazionale del mondo del lavoro. La direzione Cls e il Coordinamento Sindacale Aziendale riaffermano che, di fronte ai problemi, lo sforzo di ricerca di soluzioni reciprocamente accettabili é giudicato da entrambe le parti elemento positivo nell’interesse generale.
Ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
Ogni eventuale contrasto interpretativo su aspetti contrattuali o di prassi che non sia stato sciolto a livello di Filiale tra Direzione e RSU, sarà esaminato in un incontro in sede aziendale tra la Direzione Generale e la Segreteria del Coordinamento, immediatamente a richiesta di una delle parti.
Solo nel caso in cui le parti constatino l’impossibilità di risolvere la questione entro trenta giorni consensualmente prorogabili, e fermo che nel frattempo nessuna iniziativa unilaterale verrà presa, le parti saranno libere di prendere le iniziative diverse che ognuna riterrà opportune.

2. Informazione
Ferme restando la piena autonomia imprenditoriale e decisionale dell’Azienda, e la separazione delle rispettive responsabilità e ruoli degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali, le parti concordano incontri aziendali annuali fra Direzione Cls e RSU al fine di un reciproco scambio di idee sulle prospettive di sviluppo e sui programmi che comportino nuovi insediamenti aziendali (oggetto dell’art. 20 - prima parte del CCNL 1999), con particolare riferimento alle influenze dei predetti programmi (oppure di eventuali sostanziali modifiche operative), sui livelli occupazionali aziendali.
Quanto sopra non esclude la possibilità di incontri su specifici problemi sindacali correnti.
L’Azienda inserirà anche i seguenti argomenti:
- Numero degli occupati in Azienda alla fine di ogni anno, disaggregato per livello e per sesso.
-Costo del lavoro annuo compreso l’ammontare totale delle spese viaggio
-Acquisizione eventuale di nuove linee
-gli appalti più significativi affidati, nell’ambito dell’attività di servizio, da Cls a ditte esterne, nel quadro della nuova politica aziendale per lo sviluppo di nuove strategie di penetrazione dei mercati.
-l’andamento del fatturato complessivo e del margine lordo commerciale, entrambi riferiti a una base 100. Le parti si danno atto della particolare delicatezza e riservatezza di tali informazioni, consce che un uso improprio potrebbe portare danni incalcolabili alla Società.
In aggiunta all’incontro previsto al punto precedente l’Azienda annualmente convocherà la Segreteria del Coordinamento Cls per un ulteriore colloquio informativo sulla situazione generale di mercato e sulle prospettive aziendali e per illustrare i conteggi del saldo del premio Aziendale

3. Diritti sindacali
· Fermo restando l’art. 27 parte prima CCNL 1999 e le norme di utilizzo delle ore sindacali, il numero complessivo di ore di permessi sindacali per anno, viene definito in 1.200 ore annue da ripartirsi nelle varie sedi di lavoro.
·Il numero delle ore a disposizione per assemblee (da indirsi con ordine del giorno comunicato alla Direzione ai sensi dell’art. 33 parte prima del CCNL 1999) viene stabilito in 16 ore annue retribuite per assemblee sindacali.
·I Lavoratori facenti parte di Commissioni di nomina sindacale potranno usufruire di permessi sindacali nell’ambito del monte ore esistente, previa autorizzazione scritta delle RSU di competenza.
·Sono possibili, nei locali Aziendali, e fuori orario di lavoro, ore di assemblea non retribuite, da tenersi con il rispetto delle procedure di legge e di contratto, previo accordo con l’Azienda.
L’Azienda premette che quanto segue viene concordato in considerazione del fatto che il personale che lavora nei Centri di Assistenza aventi attualmente meno di 16 dipendenti, in futuro potrà aumentare di numero se l’Azienda avrà potuto penetrare maggiormente il mercato
· Ferma in ogni suo punto la legge 300 del 20.5.70, questa ha valore anche nei confronti del Personale che lavora nei Centri di Assistenza
· il Personale che lavora nei Centri di Assistenza può eleggere al proprio interno un proprio Delegato Sindacale, che opererà utilizzando ore sindacali tratte dal monte ore aziendale.
·il Personale che lavora nei Centri di Assistenza può tenere assemblee, indette dal Delegato Sindacale predetto, con un limite di sedici ore annue retribuite.
·Sono possibili nei locali aziendali e fuori orario di lavoro ore di assemblea non retribuita, da tenersi con il rispetto delle procedure di legge e di contratto e previo accordo con la Direzione.
Chiarimento a verbale
Per quanto riguarda la Sede di Carugate il locale messo a disposizione è lo stesso utilizzato attualmente dal Coordinamento nazionale Cgil-Cisl-Uil della Cgt.
Periodo di prova […]

4. Sicurezza e ambiente di lavoro
Fermo restando che la normativa vigente in materia di Sicurezza sul lavoro definisce le responsabilità dei preposti e della Direzione per l’organizzazione del lavoro e l’assegnazione dei compiti (allegato 4 DLgs 626/94 e successive modifiche), Le Parti convengono che è compito primario di tutta la catena organizzativa (Datore di lavoro - Dirigenti - Preposti e Lavoratori) assicurare il massimo livello di sicurezza nell’organizzazione/esecuzione dei lavori sia di trasferta che di officina attraverso l’allocazione delle opportune risorse umane e tecniche.
Per quanto riguarda la sicurezza dei Tecnici di Assistenza in occasione di interventi in trasferta presso Clienti si concorda di affidare la valutazione della situazione, volta per volta, al Coordinatore dei Meccanici Trasfertisti che d’intesa con il Trasfertista interessato, individuerà la soluzione in mezzi adeguati e/o persone necessarie all’esecuzione dei lavori sentita anche dal Cliente la disponibilità di mezzi adeguati e/o di personale.
Qualora il Trasfertista non riscontrasse la disponibilità o l’adeguatezza di quanto valutato necessario con il proprio Coordinatore, avrà la facoltà, dando il dovuto avviso al Cliente, di sospendere l’esecuzione dei lavori.
In tal caso concorderà con il proprio Coordinatore il reperimento dei mezzi adeguati e/o dell’aiuto necessario.
La Direzione Cls promuoverà una campagna di sensibilizzazione nei locali aziendali sui rischi derivanti dal fumo sia per i fumatori che per i colleghi di lavoro non fumatori, e ciò in particolare negli uffici non aventi sistemi di condizionamento dell’aria.

5. Appalti
Le Parti sono entrambe sensibili al rispetto delle norme antinfortunistiche ed ecologiche e queste vengono dall’Azienda richiamate nelle clausole contrattuali che la Cls inserisce nei propri contratti con i terzi ai quali appalta i lavori.
Nota:
In allegato un esempio di clausola contrattuale fra Cls e terzi, attualmente in corso (allegato B).

6. Pari opportunità
Premesso che le parti considerano l’argomento pari opportunità uomo-donna importante e meritevole di attenzione, viene concordato quanto segue:
·la Direzione Generale e la Segreteria del Coordinamento aziendale si incontreranno con cadenza biennale per trattare l’argomento delle pari opportunità.

8. Orario di lavoro
Lavoro Straordinario
·Fermo l’art. 59 seconda parte del CCNL 1999 che rimane valido in ogni sua parte, l’Azienda sottolinea che non intende esercitare discriminazioni nei confronti dei Lavoratori che dichiarino di non volere compiere lavoro straordinario
·Fermo l’art. 61 seconda parte del CCNL 1999 la Direzione Aziendale aderisce a fornire in sede aziendale prospetti riepilogativi annuali delle ore di lavoro straordinario compiute nelle diverse Sedi di lavoro.
Lavoro degli operai meccanici fuori sede
·Per gli operai meccanici fuori sede ferme restando le norme di legge e di Contratti Nazionali ed Aziendali, si conferma l’applicazione dei seguenti criteri.
- Le ore di viaggio, se effettuate in orario di lavoro ordinario, sono computate come ore di lavoro ordinario.
- Le ore di viaggio, se effettuate prima dell’inizio e dopo la fine dell’orario di lavoro ordinario, sono computate e registrate in cedolino paga come ore di viaggio, e sono compensate con le normali tariffe di straordinario, ma non sono comprese nel computo delle ore di lavoro straordinario.
Ferie ed ex-festività […]
Lavoro di sabato per Fiere /Open House
[…]
·Al Personale di Vendita il quale, previa autorizzazione della Direzione, partecipi in giornate festive a fiere, esposizioni, manifestazioni promozionali aziendali, competerà in aggiunta ai normali premi di vendita ad esso spettanti e al recupero della giornata entro 30 giorni, il compenso per la differenza per la giornata festiva lavorata, calcolato con riferimento alla rispettiva retribuzione mensile.
· L’attività lavorativa esplicitamente richiesta al Lavoratore in occasione di Fiere, Open - House, Inventari in giornata di Sabato sarà recuperata o retribuita anche per quei Lavoratori (compresi i Quadri) i quali per effetto della loro classificazione professionale non avrebbero diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie.
Registrazione delle ore lavorate [...]
Orario flessibile per il personale di Direzione e di Divisione della Sede di Carugate
·Con decorrenza dall’entrata in vigore del presente accordo le Parti concordano la sperimentazione del seguente orario di lavoro flessibile presso la Sede di Carugate per i soli Reparti di Direzione e di Divisione:
- Ingresso: dalle 8.00 alle 8.45
- Intervallo di pranzo: da un minimo di 1 ora ad un massimo di 1 ora e 30 minuti
- Uscita: dalle 17.30 dal lunedì al giovedì
dalle 17.00 il venerdì
fermo restando l’orario settimanale globale vigente.
Si ritiene che i vari Reparti sapranno organizzarsi in modo tale da garantire le presenze necessarie per non compromettere il servizio alle Filiali.
Dopo 6 mesi le Parti si incontreranno per valutare la situazione complessiva ed eventuali possibili miglioramenti.
In assenza di modifiche la presente sperimentazione si intende tacitamente rinnovata con cadenza semestrale.
Rilevamento automatico dei dati relativi all’ avanzamento degli ordini di lavoro dell’Assistenza […]

13. Mensa
I Lavoratori usufruiranno di un servizio di mensa presso locali aziendali appositi o in locali esterni convenzionati.
La composizione standard del pasto è la seguente: primo - secondo con contorno - frutta o dolce e acqua minerale)
Il costo del pasto a carico dei Lavoratori è definito in € 0,68 con variabilità annuale al 1° febbraio di ogni anno. L’entità della variazione a carico dei Lavoratori sarà del 40% dell’incremento del costo medio effettivo aziendale con riferimento a quella precedente.