Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Marche, Sez. 1, 07 settembre 2016, n. 506 - Nessun diritto di accedere al DVR per la lavoratrice dipendente del Ministero del Lavoro: il diritto sussiste solo in capo al RLS


 

Pubblicato il 07/09/2016

N. 00506/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00263/2016 REG.RIC.

 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

 


sul ricorso numero di registro generale 263 del 2016, proposto da:
C.A., rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Trieste 12;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del diniego di accesso, mediante estrazione di copia, al documento di valutazione dei rischi (DVR), opposto dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona con nota prot. 9949 del 12.4.2016, comunicata a mezzo pec in data 13.4.2016, sull'istanza della ricorrente del 14.3.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2016 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

 

FattoDiritto

 


I. La ricorrente, dipendente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in servizio presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona, ha impugnato il diniego di cui alla nota prot. 9949 del 12.4.2016, opposto da quest'ultima sull'istanza di accedere, mediante estrazione di copia integrale, al documento di valutazione dei rischi (d'ora in avanti DVR) redatto dall'ufficio di appartenenza; nella domanda è stato precisato l'interesse all'accesso, trattandosi di documento inerente alla tutela preventiva della salute.
Il diniego è stato motivato dall'Amministrazione con il richiamo agli artt. 18 e 50 del d.lgs. n. 81/2008, secondo cui l'accesso al DVR è consentito unicamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, tramite il quale il lavoratore può, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. n, del d.lgs. n. 81/2008, anche verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
A sostegno del gravame parte ricorrente ha dedotto diversi motivi di illegittimità.
Si è costituita in giudizio, per resistere, l'intimata Amministrazione.
Alla camera di consiglio del 1° luglio 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Le modalità di accesso al DVR sono disciplinate dal d.lgs. n. 81/2008, che introduce, sul punto, disposizioni di carattere speciale rispetto alla disciplina generale in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990 e che individua nel solo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in qualità di garante degli interessi dei lavoratori, il soggetto al quale è consentito di ricevere copia del DVR.
In particolare, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere n-o, del d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, tra l'altro, “consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute” e “consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda”.
L'art. 50, commi 4 e 6, del medesimo d.lgs. n. 81/2008 stabilisce, in merito alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che questi, “su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)” e che “è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni’.
Le limitazioni all'accesso innanzi richiamate rinvengono la loro ratio nell'esigenza di contemperare il diritto dei lavoratori a che siano attuate le condizioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro con quello del datore di lavoro alla riservatezza di talune informazioni.
La disciplina di cui al d.lgs. n. 81/2008 si applica sia ai datori di lavoro pubblici che privati, sicché, anche in materia di accesso al DVR, le pubbliche amministrazioni sono tenute alla sua osservanza.
Ciò posto, poiché al lavoratore è consentito di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute per il tramite del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e poiché è a quest'ultimo che il datore di lavoro deve mettere a disposizione il DVR affinché egli possa adeguatamente informare i lavoratori, legittimo si rivela il diniego opposto dall'Amministrazione sulla domanda di accesso della ricorrente, rivolta direttamente alla Direzione territoriale del Lavoro di Ancona per ottenere copia integrale di detto documento.
III. Avuto riguardo alla peculiarità della questione e alla presenza di posizioni non univoche in giurisprudenza, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.
 

 

P.Q.M.

 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Omissis