Tipologia: CIRL
Data firma: 31 luglio 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Regione Piemonte, Uncem e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil del Piemonte
Settori: Agroindustriale, Sistemazioni Idraulico forestale e agraria, Piemonte
Fonte: FLAI CGIL

Sommario:

 Art. 1 Ambito di applicazione (rif. CCNL art. 1)
Art. 2 Occupazione e garanzia occupazionale (rif. CCNL art. 1)
Art. 3 Comitato Tecnico Paritetico
Art. 4 Sistemi di informazione - Osservatorio regionale (rif. CCNL art. 3)
Art. 5 Diritti sindacali (rif. CCNL artt. 4 e 5)
Art. 6 Orario di lavoro (rif. CCNL art. 9)
Art. 7 Festività (rif. CCNL art. 11)
Art. 8 Ferie (rif. CCNL art. 12)
Art. 9 Mensilità aggiuntive (13a e 14a) (rif. CCNL art. 14)
Art. 10 Mezzi di trasporto e centri di raccolta (rif. CCNL artt. 15 e 54)
Art. 11 Rimborso chilometrico (rif. CCNL art. 54)
Art. 12 Missioni e trasferte (rif. CCNL art. 16)
Art. 13 Congedo matrimoniale (rif. CCNL art. 17)
Art. 14 Formazione professionale (rif. CCNL art. 21)
Art. 15 Istruttori forestali (rif. CCNL art. 49)
Art. 16 Classificazione e inquadramento (rif. CCNL artt. 35 e 49)
Art. 17 Permessi straordinari (rif. CCNL artt. 38 e 51)
Art. 18 Salario integrativo regionale (rif. CCNL artt. 39 e 52)
 Art. 19 Indennità
Art. 20 Mensa (rif. CCNL art. 58)
Art. 21 Assicurazioni sociali anticipo e integrazioni trattamenti (rif. CCNL artt. 60 e 61)
Art. 22 Conservazione del posto (rif. CCNL art. 62)
Art. 23 Attrezzi di lavoro - equipaggiamento personale (rif. CCNL art. 22 e 55)
Art. 24 Impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro (rif. CCNL art. 59)
Art. 25 Commissione regionale pari opportunità (rif. CCNL art. 19)
Art. 26 Attività di spegnimento incendi boschivi (rif. CCNL artt. 56 e 57)
Art. 27 Ambiente e salute (rif. CCNL art. 22)
Art. 28 Sicurezza (rif. CCNL art. 22)
Art. 29 Corresponsione dei salari e degli stipendi
Art. 30 Riferimento al CCNL
Art. 31 Applicazione
Norma transitoria
Allegati
Allegato A Regolamento delle trattenute per contributo assistenza contrattuale
Allegato B

Contratto integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale e idraulico - agraria Gennaio 2008 Dicembre 2011

Il giorno 31 luglio 2008 in Torino, nella sede della Regione Piemonte, Corso Stati Uniti 21, sono convenuti per la sottoscrizione del seguente Contratto Integrativo Regionale del Piemonte: per la Regione Piemonte […], per l’Uncem […], per le Organizzazioni Sindacali: Fai-Cisl regionale del Piemonte […], Flai-Cgil regionale del Piemonte […], Uila- Uil regionale del Piemonte […]

Art. 1 Ambito di applicazione (rif. CCNL art. 1)
1. Il presente contratto integrativo regionale, di natura privatistica, integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e disciplina i rapporti di lavoro tra i lavoratori dipendenti e la Regione Piemonte, le Comunità montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico o in economia o in amministrazione diretta, o in affidamento se Cooperative o Enti ed imprese di altra natura, svolgono attività di:
- sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;
- imboschimento e rimboschimento;
- manutenzione e gestione parchi e giardini;
- manutenzione delle proprietà regionali;
- miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse alla difesa del suolo;
- valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Art.3 Comitato tecnico paritetico
1. Le parti convengono di avvalersi di comitati tecnici paritetici articolati su base provinciale per:
- la definizione del percorso per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato a tempi indeterminato e la determinazione dell’entità delle trasformazioni da proporre al datore di lavoro (art. 2);
- la verifica delle graduatorie per i passaggi di qualifica (art. 16);
- la definizione delle controversie relative all’accesso ai corsi di formazione (art. 16);
- l’individuazione degli ambiti territoriali di operatività di ciascuna squadra (art. 12);
- l’esame di ogni altra problematica tecnica inerente l’organizzazione del lavoro.
2. I comitati provinciali sono composti da sei membri, di cui tre designati dalle Organizzazioni sindacali trattanti e tre designati dal datore di lavoro. Essi si riuniscono periodicamente e, comunque, ogni volta che ne facciano richiesta i singoli componenti.

Art. 4 Sistemi di informazione - Osservatorio regionale (rif. CCNL art. 3)
1. In applicazione a quanto previsto dall'art. 3 del CCNL, l’Osservatorio regionale ha i compiti individuati dal CCNL ed in particolare quelli sotto indicati:
• acquisire le informazioni descritte dall’art. 3 del CCNL 1.8.2002;
• fornire l’interpretazione autentica del presente contratto integrativo;
• esperire i tentativi di conciliazione delle eventuali controversie collettive ed individuali che non abbiano trovato adeguata soluzione a livello locale o aziendale;
• condurre consultazioni su problemi di reciproco interesse con particolare riguardo ai problemi dell’occupazione
• analizzare i bisogni formativi e conseguente programmazione di corsi di formazione professionale del settore.
1. Le incombenze relative alla verifica delle pari opportunità previste dall'art. 19 del CCNL sono attribuite all’Osservatorio.
2. L'Osservatorio:
a) ha sede presso l'Assessorato allo Sviluppo della Montagna e Foreste, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo della Regione Piemonte.
b) è composto da tre membri nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che sottoscrivono il presente contratto, dall'Assessore regionale delegato supportato da dirigenti e funzionari regionali ritenuti necessari;
c) di norma è convocato almeno due volte l’anno;
d) può essere convocato su richiesta di una delle due parti (datore di Lavoro, OO.SS.); la convocazione avviene non oltre 20 giorni dalla richiesta;
e) l’o.d.g. viene esaminato quando sono presenti i due terzi dei componenti.

Art. 5 Diritti sindacali (rif. CCNL artt. 4 e 5)

[…]
2. Per quanto attiene all'art. 4 lettera A) dei CCNL, si precisa che il limite di 13 ore annue spettanti ai lavoratori per riunioni ed assemblee è comunque da considerarsi diritto individuale annuale e come tale non superabile dai lavoratori anche quando gli stessi vengano occupati durante l'anno in più di un cantiere, o presso più Enti datori di lavoro.
[…]

Art. 6 Orario di lavoro (rif. CCNL art. 9)
L'orario di lavoro ordinario è stabilito nella misura di numero 39 ore settimanali suddivise in 5 giorni con il sabato di norma libero; ai sensi della Legge n. 37 dei 16 Febbraio 1977, art. 5, la giornata del sabato è considerata lavorativa ai soli fini della contribuzione assicurativa, qualora nella settimana di riferimento siano state lavorate le 39 ore previste o che tali ore siano da considerare comunque lavorate per causa non imputabile al lavoratore (art. 59 CCNL).
1. L'orario di lavoro degli operai è suddiviso in 5 giorni settimanali (dal lunedì al giovedì per 8 ore giornaliere, il venerdì per 7 ore giornaliere) di norma dalle ore 8,00 alle ore 17,00, con pausa mensa dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
2. Nel periodo estivo per il personale operante nei cantieri e nei vivai l'orario di lavoro sopra individuato potrà subire delle variazioni da concordare con il datore di lavoro.
3. L’orario di lavoro decorre dal centro di raccolta che viene individuato su proposta del datore di lavoro dal comitato previsto dall’articolo 3, fermo restando quanto previsto dal comma 2, comunque garantendo una prestazione effettiva di almeno sette ore di lavoro, sei per la giornata del venerdì.
4. Il tempo impiegato nel recupero e nella manutenzione degli attrezzi presso il magazzino è comunque considerato orario di lavoro.
5. L'orario di lavoro degli impiegati è suddiviso in 5 giorni settimanali (dal lunedì al giovedì 8 ore e il venerdì 7 ore) ed è flessibile per quanto riguarda l'ora di entrata tra le 8,00 e le 10,00.
6. In casi particolari e per limitati periodi stagionali, tra gli Enti datori di lavoro e le OO.SS. potrà essere esaminata la possibilità di adottare l'orario continuato. In quest'ultima ipotesi verrà concessa una pausa retribuita pari a mezz'ora.
7. A decorrere dal 1 gennaio 2008, il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi per un massimo di trenta ore da attingere da un monte ore cumulativo annuale individuale, rinunciando conseguentemente alle relative maggiorazioni retributive previste a fronte di prestazioni straordinarie, di prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale o nei giorni festivi.
8. Il lavoratore deve segnalare al datore di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno l’intenzione di usufruire in tutto o in parte del monte ore che sarà accumulato nel corso dell’anno. La fruizione deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla prestazione di lavoro che ha concorso alla formazione del monte ore. Il monte ore residuo alla stessa data non è più fruibile per ulteriori riposi compensativi né può essere oggetto di maggiorazioni retributive, fatta eccezione per le ore supplementari lavorate nel mese di gennaio stesso.
9. In fase di prima applicazione del disposto di cui al comma 8, la relativa segnalazione deve essere effettuata entro un mese dal recepimento del presente contratto.
10. La fruizione del monte ore può essere effettuata a frazioni non inferiori a 15 minuti per gli impiegati e per un minimo di due ore giornaliere per gli operai. Le modalità di fruizione devono essere comunque preventivamente comunicate e concordate, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività aziendali.

Art. 14 Formazione professionale (rif. CCNL art. 21)
1. Premesso che il potenziamento e la qualificazione dell'attività di formazione professionale costituiscono un obiettivo prioritario da perseguire nella realtà regionale, l'Ente datore di lavoro, sentite le Organizzazioni Sindacali territoriali e di categoria, si impegna a promuovere l'istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale, in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento. L'attività della manodopera partecipante ai corsi sarà possibilmente alternata tra partecipazione al corso di addestramento professionale e attività di lavoro tecnico-pratica allo scopo di consolidare una forza lavoro qualificata sia in materia forestale sia in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. La pianificazione tecnico-finanziaria dei corsi viene demandata all'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 4 del presente CIR.
2. Il datore di lavoro informa mensilmente i lavoratori sui corsi di formazione programmati.

Art. 15 Istruttori forestali (rif. CCNL art. 49)
1. Le parti convengono di istituire la qualifica professionale dell’istruttore forestale.
2. Tale qualifica è riconosciuta agli operatori forestali altamente specializzati che hanno frequentato proficuamente specifici corsi di formazione ed aggiornamento e che, avendo dimostrato capacità tecniche e didattiche rilevanti, collaborano alla pratica realizzazione delle attività formative.
3. La qualifica è certificata da uno specifico attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Piemonte. Il conseguimento e il mantenimento della qualifica professionale di istruttore forestale è disciplinata con provvedimento della Regione.
4. La Regione Piemonte si impegna a garantire per tutti gli istruttori forestali da essa dipendenti, la possibilità di espletare, al minimo, la quantità di giornate di attività formativa necessaria per il mantenimento della qualifica, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative.

Art. 23 Attrezzi di lavoro - Equipaggiamento personale (rif. CCNL art. 22 e 55)
1. A tutti i lavoratori verranno forniti dal datore di lavoro gli attrezzi necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Al personale verrà fornito il necessario equipaggiamento antinfortunistico.
3. Il datore di lavoro si impegna, per motivi di sicurezza, a fornire idonei mezzi di comunicazione.

Art. 26 Attività di spegnimento incendi boschivi (rif. CCNL artt. 56 e 57)
1. Tenuto conto che l'attività di spegnimento incendi boschivi è organizzata su basi di volontariato, agli operai che fanno parte dì squadre antincendio e che vengono chiamati a svolgere detta attività od a partecipare ad esercitazioni ed addestramento viene riconosciuto un permesso retribuito.
2. Dal momento in cui i lavoratori si allontanano dal cantiere viene a cessare la responsabilità da parte del datore di lavoro.
3. Qualora invece sia il datore di lavoro a richiedere prestazione lavorativa per far fronte ad emergenze derivanti da incendi o calamità naturali si applicherà l'art. 57 dei CCNL

Art. 27 Ambiente e salute (rif. CCNL art. 22)
1. In applicazione a quanto previsto dall'art. 22 del CCNL in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sono da considerarsi nocivi i seguenti lavori:
- manipolazione ed uso di presidi sanitari;
- carico, trasporto, scarico, spargimento e/o irrorazione di concimi chimici, antiparassitari ed anticrittogamici per i quali siano prescritte particolari cautele.
2. Sono da considerarsi faticosi i seguenti lavori:
- lavoro con macchine e utensili ad aria compressa o ad asse flessibile;
- spicconatura continua di zone rocciose,
- carico, scarico e trasporto di materiale pietroso;
- taglio bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
- utilizzo di mezzi meccanici quali motosega e decespugliatore.
3. Alle operazioni di lavori nocivi e faticosi l'operaio non può essere addetto per più di due ore lavorative, intervallate da pari tempo in attività non nocive e non faticose.
4. Agli operai che, per esigenze non altrimenti risolvibili, siano addetti per 6 ore nell'arco della giornata a tale attività, compete la riduzione dell'orario di lavoro di due ore giornaliere, gli operai addetti ai lavori in acqua godranno di una riduzione dell'orario giornaliero di un'ora.

Art. 28 Sicurezza (rif. CCNL art. 22)
1. Il datore di lavoro si impegna ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
2. I capisquadra sono i preposti dal datore di lavoro sui cantieri in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro, in applicazione della normativa vigente. Ai capisquadra viene riconosciuta una indennità di funzione commisurata all’effettiva durata, in giorni lavorativi, della funzione di caposquadra pari ad € 2,58.
3. Il caposquadra, avute le necessarie disposizioni dal Direttore dei lavori, sovrintende alle attività di cantiere e di vivaio, sorveglia che i lavori si svolgano nelle condizioni di sicurezza previste dalle leggi, dispone che i lavoratori osservino le misure di prevenzione, esercitando il controllo più scrupoloso sul comportamento degli stessi. Esige l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme di legge, a lui rese note dalla direzione dei lavori e dal datore di lavoro, esige inoltre l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione e segnala con tempestività alla direzione dei lavori gli eventuali comportamenti anomali, le variazioni ambientali non prevedibili che possano limitare l'efficacia delle misure di sicurezza ed igiene.
4. Al fine di garantire, nell'ambito della squadra, la presenza continua del preposto si conviene che, nei casi di assenza del caposquadra, le relative funzioni vengano esercitate da altro operaio preventivamente individuato dal direttore dei lavori, ed al quale il caposquadra effettivo abbia dato le consegne. Pertanto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del CCNL a tale dipendente, scelto tra gli appartenenti alla qualifica più elevata, sarà corrisposta una indennità fissa pari a € 5 giornalieri sempre che non sia inquadrato nel quinto livello specializzato super.
5. Le parti concordano che il responsabile della sicurezza dei lavoratori (RSL), eletto dagli stessi, verifichi le situazioni di rischio, controlli il corretto utilizzo dei dispositivo di protezione individuale e gli investimenti strutturali di prevenzione infortuni e segnali preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Ove richiesto dal datore di lavoro, fornisce pareri su tematiche specifiche in materia di sicurezza e su queste formula proprie proposte ed opinioni.

Art. 30 Riferimento al CCNL
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Integrativo Regionale si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in Roma in data 2 agosto 2006.