Protocollo di Intesa
tra
Ministero della salute
e
Società Italiana di Medicina del Lavoro

 

CONSIDERATO che il Ministero della salute, nel seguito indicato come Ministero, istituito con la legge 13 novembre 2009, n. 172, con sede in Roma viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, *** esercita, sulla base dell’organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, la competenza in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ivi incluse le altre competenze sanitarie in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
TENUTO CONTO che il Ministero, come organo principale di governo della politica sanitaria in Italia, tutela la salute nei luoghi di lavoro attraverso il controllo dei fattori di rischio e misure di promozione di corretti stili di vita dei lavoratori;
TENUTO CONTO che i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e i 169 targets ad essi correlati, adottati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione del 25 settembre 2015, dettano un’Agenda ambiziosa per il 2030, richiamando gli Stati Membri a creare partnership e collaborazioni con tutti i soggetti che possono sostenere l’Agenda Universale verso il miglioramento globale della salute della popolazione;
CONSIDERATO che il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, di cui all’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome sancita nella seduta del 13 novembre 2014, (Rep. Atti n. 156/CSR), come prorogata dall’intesa 21 dicembre 2017, (Rep. Atti n. 247/CSR), prevede di “ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute” attraverso la adozione “di una strategia nazionale per il coordinamento e l’integrazione delle politiche e delle azioni nazionali e regionali in campo ambientale e sanitario”, anche attraverso il coinvolgimento di competenze scientifiche nella generazione e nella realizzazione di progetti di prevenzione e promozione attiva della salute;
PRESO ATTO che la Società Italiana di Medicina del Lavoro, nel seguito indicata come SIML, con sede legale in via Palagi 9, 40138 Bologna (BO) *** ha lo scopo di promuovere e tutelare la Medicina del Lavoro in Italia a livello scientifico, culturale, tecnico, professionale, legislativo e che, ai sensi dello Statuto, l’attività della SIML si svolge con le seguenti finalità:
a) contribuire al progresso, allo sviluppo e alla diffusione dei principi e dei fondamenti scientifici della Medicina del Lavoro e dell’Igiene Industriale, nonché delle applicazioni pratiche che da essi conseguono;
a) sollecitare, promuovere, ispirare e favorire l'emanazione e l'attuazione di misure (normative, legislative, tecniche, assistenziali, sociali, contrattuali) indirizzate a prevenire gli infortuni e le malattie da lavoro e ad adattare le condizioni e l’organizzazione del lavoro al lavoratore, al fine di mantenere e promuovere il più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori in tutti gli ambienti e le forme di organizzazione del lavoro;
CONSIDERATO che la SIML svolge le sue attività in stretto collegamento con il collegio dei professori ordinari universitari della disciplina e che le sue attività sono finalizzate all’aggiornamento e allo sviluppo professionale dei Medici del Lavoro;
CONSIDERATA l'importanza di stabilire strategie atte al miglioramento dello stato di salute dei lavoratori e la necessità di un continuo monitoraggio della salute dei lavoratori stessi;
TENUTO CONTO che il Medico del Lavoro si trova in una posizione privilegiata per contribuire a promuovere la salute delle persone e che le persone in età lavorativa sottoposte a sorveglianza sanitaria da parte del Medico del Lavoro, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in un anno sono circa 10 milioni.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Il Ministero e la SIML, nel seguito congiuntamente identificate come "‘le Parti”, tenuto conto delle rispettive finalità, manifestano l’interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività comuni sulle tematiche sopra indicate ed a collaborare per l'attuazione di finalità condivise e nei campi d’azione descritti. Conseguentemente
 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. l
(Oggetto e tipologie di intervento)

1. La SIML offre al Ministero, senza oneri economici per il Servizio Sanitario Nazionale, la propria collaborazione al fine di contribuire, promuovere e migliorare lo stato di salute dei cittadini che lavorano, attraverso interventi per la riduzione delle disuguaglianze di salute.
2. La collaborazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dai Medici del Lavoro, si realizza attraverso azioni che si muovono secondo le tre direttrici di seguito indicate:
a) prevenzione di malattie croniche non trasmissibili;
b) supporto alla adesione alle attività di screening;
c) promozione di corretti stili di vita.
3. Inoltre, le Parti collaborano per le seguenti ulteriori finalità, connesse alle diverse attività lavorative:
a) valorizzazione dell'approccio scientifico alla tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e analisi delle evidenze scientifiche correnti, in rapporto ai rischi effettivamente incidenti sulla salute dei lavoratori, e proposta di misure, di provata efficacia, per la riduzione dei fattori di rischio di malattia ed infortunio nei luoghi di lavoro;
b) definizione e gestione, basata su evidenze scientifiche, delle azioni prioritarie volte al controllo dei rischi lavorativi;
c) definizione di un quadro normativo semplice ed efficace per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro italiani, anche alla luce delle migliori esperienze presenti negli altri Paesi ad economia avanzata;
d) analisi delle evidenze scientifiche sui rapporti tra insediamenti produttivi e salute della popolazione.

 

Art. 2
(Attività di divulgazione)

1. Il Ministero e la SIML si impegnano a dare adeguata diffusione al presente Protocollo e alle iniziative che ne derivano, e a stimolare più avanzati rapporti, a livello centrale e periferico, fra le proprie realtà territoriali, e con altri enti ed organismi aderenti a tali iniziative.

 

Art. 3
(Tutela dei dati personali)

1. Tutti i dati e le informazioni di carattere personale, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti entrano in possesso nello svolgimento delle attività, sono riservati e verranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione dell’accordo e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e sensibili di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
2. Le Parti possono fare uso dei dati di cui al comma 1 nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, per scopi espressamente contemplati e rientranti nell’oggetto del Protocollo.

 

Art. 4
(Durata)

1. Il Protocollo ha validità per un anno dalla data di sottoscrizione, con rinnovo automatico per periodi di pari durata, salvo disdetta di una o ambedue le Parti da presentarsi all’altra Parte almeno sessanta giorni prima della scadenza.
2. Il Protocollo può essere risolto anticipatamente da una delle Parti, per sopraggiunte esigenze istituzionali, previo preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza del periodo in corso, ovvero un diverso preavviso qualora ciò sia reso necessario per sopraggiunte disposizioni normative.
3. Il Protocollo non comporta nuovi o maggiori oneri economici per il soggetto pubblico sottoscrittore.

 

Art. 5
(Foro Competente)

1. Le eventuali controversie insorte tra le Parti sono risolte di comune accordo. In caso di mancato accordo il Foro competente è quello di Roma.

 

Art. 6
(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni ufficiali relative al presente Protocollo sono inviate unicamente a mezzo di posta elettronica certificata agli indirizzi che le Parti si scambieranno successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Roma, 14 febbraio 2018