Cassazione Civile, Sez. 6, 27 febbraio 2018, n. 4566 - Domanda di risarcimento del danno per la colpevole omissione dell'Inail di visita medica per la revisione dell’inabilità


 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 27/02/2018

 

 

Rilevato:
1. che P.A. proponeva ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Teramo aveva rigettato il suo ricorso teso alla condanna dell'Inail al risarcimento del danno conseguente alla colpevole omissione di sottoporlo a visita medica per la revisione dell’inabilità conseguente all’infortunio del 16.11.2000, a fronte delle istanze avanzate in data 23.9.2004 e 27.9.2010.
La Corte d’appello rigettava il gravame, argomentando che il giudice di primo grado aveva qualificato la domanda come risarcimento danni e non come azione tesa al riconoscimento della tutela Inail ovvero alla modifica delle prestazioni già riconosciute in sede giudiziaria, ed aveva coerentemente valutato la stessa.
Aggiungeva comunque che l’appellante avrebbe potuto ottenere l’accertamento dell’aggravamento dei danni conseguenti all’infortunio del 16.11.2000 solo presentando una domanda ex art. 83 del TU n. 1124 del 1965, corredata dalla documentazione ivi prevista, mentre, come già ritenuto dal primo giudice, entrambe le istanze del 2004 e del 2010 erano prive dei requisiti previsti per legge. Anche considerando la mancata convocazione a visita come silenzio rigetto, esso avrebbe dovuto essere impugnato ex art. 104 TU Inail, il che non era stato fatto, considerato che l’azione giudiziaria era stata proposta solo nel 2012, in occasione del provvedimento del 27.7.2011 con il quale l’Inail, riunendo il fascicolo dell’infortunio del 16.11.2000 a quello del 20.3.2010, aveva fissato l’inabilità complessiva nella misura del 27%. Infine, la relazione medico legale aveva accertato che la patologia epilettica aveva acquistato rilevanza a fini Inail solo nel 2010, antecedentemente alle visite di revisione del 2011, il cui esito non era stato impugnato dal P.A.;
2. che per la cassazione della sentenza P.A. ha proposto ricorso, a fondamento del quale deduce come primo motivo l’omesso esame su un fatto decisivo e la motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia, e come secondo motivo l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (contenuto della domanda e duplicità delle richieste). Sostiene che i giudici di merito avrebbero errato nell’interpretazione della domanda, in quanto egli aveva richiesto il risarcimento del danno connesso alla condotta illegittima dell’Inail per non averlo sottoposto a visita e l’accertamento dell’invalidità connessa all’epilessia, da aggiungere a quella già riconosciuta come esito dell’infortunio del 16.11.2000.
Come terzo motivo, deduce la violazione dell’art. 104 T.U. Inail e sostiene che tale norma non sarebbe invocabile nel caso, così come non invocabile sarebbe l’art. 83, considerato che egli non aveva proposto istanza di revisione della rendita, ma aveva formulato soltanto un’istanza di visita medico-legale al fine di accertare se fossero già presenti i sintomi della malattia epilettica;
2. che l’Inail ha resistito con controricorso;
3. che la difesa del ricorrente ha depositato istanza di sollecita fissazione di udienza, in considerazione dello stato di salute del proprio assistito;
4. che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
 

 

Considerato:
1. che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili. 
Ed invero, l’interpretazione della domanda adottata dalla Corte territoriale non è differente da quella sollecitata dal ricorrente, considerato che la Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per configurare la responsabilità risarcitoria dell'lnail per non avere sottoposto il P.A. a visita, ma ha anche aggiunto che le istanze presentate nel 2004 e nel 2010 erano inidonee a costituire domande di aggravamento ex art. 83 del T.U. n. 1124 del 1965, così implicitamente rigettando anche la domanda di revisione del grado di inabilità conseguente all’infortunio del 2000;
2. che anche il terzo motivo è inammissibile, per due concorrenti ragioni:
2.1. in primo luogo, le domande presentate all’Inail che sono ivi valorizzate non sono riprodotte, né allegate agli atti, sicché non se ne comprende l’esatto contenuto e portata. Risultano in tal modo violate le prescrizioni desumibili dagli artt.366 c. 1 n. 6 e 369 c. 2 n. 4 c.p.c. (nel testo che risulta a seguito delle modifiche apportate dal D.l.vo n. 40 del 2006, operante ratione temporis), nell’interpretazione che ne ha in più occasioni ribadito questa Corte, secondo la quale qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, per rispettare il principio di specificità dei motivi del ricorso - da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle forme processuali" - ha l'onere di indicare nel ricorso medesimo il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali: ciò allo scopo di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato, senza compiere generali verifiche degli atti ( v. Cass. S.U. 3 novembre 2011 n. 22726, Cass. n. 17168 del 2012, Cass. n. 1391 del 2014, Cass. n. 3224 del 2014); 
2.2. inoltre, se le due istanze non costituivano domande ex art. 83 T.U. n. 1124 del 1965, come sostiene il ricorrente, allora neppure risulta adeguatamente contestata l’ulteriore ratio decidendi adottata dalla Corte territoriale, secondo la quale esse non erano idonee a determinare un obbligo per l’Inail di sottoporre il richiedente a visita. E difatti, per l’ottenimento della rendita Inail, o il suo aggravamento, è necessaria apposita domanda amministrativa ai sensi dell'art. 443 c.p.c., che costituisce un presupposto dell'azione, la cui mancanza determina l’improponibilità della domanda giudiziaria (cfr. Cass. n. 5149 del 12 marzo 2004; Cass. n. 26146 del 27 dicembre 2010; Cass. n. 2063 del 30 gennaio 2014, Cass. n. 9504 del 11 maggio 2015);
3. che il Collegio, condividendo la proposta del relatore, notificata ex art. 380 bis comma 2 c.p.c., all’esito della quale le parti non hanno depositato memorie, ritiene quindi che il ricorso risulti inammissibile e debba essere deciso in tal senso con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 comma 1 n. 1 c.p.c;
4. che la regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza;
5. che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
 

 

P.Q.M.

 


dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.12.2017