Tipologia: CIRL
Data firma: 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Uncem e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil del Veneto
Settori: Agroindustriale, Sistemazioni idraulico forestali e agrarie, Veneto
Fonte: FLAI CGIL

Sommario:

 Premessa
Art. 1 Sfera di applicazione e durata
Art. 2 Sistema di informazioni
Art. 3 Garanzie occupazionali
Art. 4 Riassunzione lavoratori a tempo determinato
Art. 5 Turn-Over
Art. 6 Classificazione dei lavoratori
Art. 7 Premio continuità di servizio
Art. 8 Indennità per i capi
Art. 9 Orario di lavoro
Art. 10 Ambiente e salute
• Lavori pesanti
• Lavori nocivi
• Lavori in acqua e Lavori in quota
• Equipaggiamento personale e DPI
• Rischi per la salute e la sicurezza
• Notazione a margine
Art. 11 Lotta agli incendi boschivi e relativa reperibilità
Art. 12 Organizzazione del lavoro
Art. 13 Ferie
 Art. 14 Indennità chilometrica e mezzi di trasporto
Art. 15 Missioni e trasferte
Art. 16 Recupero del lavoro non effettuato per cause di forza maggiore
Art. 17 Infortunio sul lavoro e malattia
Art. 18 Qualificazione e aggiornamento professionale
Art. 19 Permessi sindacali retribuiti
Art. 20 Diritto allo studio
Art. 21 Permessi straordinari per motivi particolari
Art. 22 Mensa
Art. 23 Contributo per assistenza contrattuale regionale
Art. 24 Trattamento economico integrativo regionale
Allegati
A) Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale regionale.
• Art. 1
• Art. 2
• Art. 3
• Art. 4
B) Fac-simile domanda di riconoscimento il diritto di precedenza nell’assunzione.
C) Fac-simile richiesta concessione giornate di distacco.
D) Istituzione squadre di alta specializzazione AIB.

Contratto integrativo regionale di lavoro del contratto nazionale di lavoro 02.08.2006 per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria per la regione Veneto

Tra Uncem Regionale del Veneto […] e la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […] alla presenza di una rappresentanza di lavoratori, si è stipulato il seguente Contratto Regionale di Lavoro per i lavoratori forestali della Regione del Veneto Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 02/08/2006.

Art. 1 Sfera di applicazione e durata
Il presente contratto integra quello collettivo nazionale (CCNL), stipulato il 02/08/2006, e si applica ai rapporti di lavoro indicati nell'art. 1 di quest'ultimo, instaurati nella Regione del Veneto.
Le parti concordano sulla non ripetitibilità della negoziazione a livello integrativo per le materie che abbiano trovato una definizione compiuta nel contratto nazionale.
Il presente CIRL sostituisce il precedente CIRL stipulato in data 07/09/2004.
[…]

Art. 2 Sistema di informazioni
Nel quadro del sistema di informazioni sui programmi di intervento stabilito all'art. 3 del CCNL 02/08/2006 sono riconfermati il Comitato Paritetico Regionale e l'Osservatorio Regionale.
Il CPR è presieduto dal rappresentante dell'Uncem regionale ed è così costituito:
• un rappresentante della Flai-Cgil;
• un rappresentante della Fai-Cisl;
• un rappresentante della Uila-Uil;
• un rappresentante della Direzione per le Foreste e l’Economia Montana;
• un rappresentante della Azienda Regionale Veneto Agricoltura.
Compiti del CPR sono:
• la raccolta di informazioni su piani e programmi delle parti datoriali e degli Enti delegati;
• l'esame dello stato di attuazione degli stessi;
• la valutazione dei flussi occupazionali e della dinamica delle assunzioni, con riferimento agli artt. 3, 4, 5 e seguenti;
• la acquisizione di notizie circa l'attivazione dei contratti di formazione e lavoro;
• l'acquisizione di esigenze formative e predisposizione di programmi di qualificazione professionale con attenzione particolare alle materie specifiche del settore ed alla questione della salute e della prevenzione infortuni;
• la raccolta di notizie sulla evoluzione di tecnologie innovative nel settore.

L'Osservatorio Regionale presieduto e coordinato dall'Assessore Regionale all’Economia, Sviluppo Montano e Foreste o da un suo rappresentante, è così costituito:
• il rappresentante della Flai-Cgil regionale;
• il rappresentante della Fai-Cisl regionale;
• il rappresentante della Uila-Uil regionale
• due rappresentanti dell'Ente Regione del Veneto con riferimento all'attività svolta nel settore primario e dell'attività di pianificazione e tutela dell'ambiente;
• un rappresentante della Azienda Regionale Veneto Agricoltura;
• un rappresentante degli Enti datori di lavoro Comunità Montane.

Compiti dell'OR sono:
• esaminare i programmi regionali di intervento nel settore agro-forestale nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili verificarne lo stato di attuazione, anche in ordine alla corresponsione puntuale del trattamento economico alle maestranze impiegate;
• analizzare le dinamiche occupazionali e la mobilità del lavoro.
Il CPR si riunisce di norma due volte all'anno presso la sede Uncem regionale.
L'OR si riunisce di norma due volte all'anno presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste.
[…]

Art. 10 Ambiente e salute
Ad integrazione ed ai sensi degli artt. 9, 22 e 53 del CCNL ed in applicazione delle normative vigenti in materia di prevenzione infortuni, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, sono considerati:

Lavori pesanti
• il facchinaggio;
• i lavori con martello perforatore o demolitore ad aria compressa o ad asse flessibile;
• lo scoronamento di frane;
• gli scavi in sezione obbligata oltre la profondità di un metro;
• la spicconatura continua in suoli rocciosi;
• l’uso della motosega e del motodecespugliatore.

Lavori nocivi
• I lavori per il cui espletamento ricorra l’utilizzo di prodotti antiparassitari e la raccolta manuale dei nidi di processionaria.
• I lavoratori possono venire adibiti a lavori nocivi per una durata massima di 4 ore giornaliere.

Lavori in acqua e Lavori in quota
• Sono considerati lavori in acqua quelli effettuati con i piedi immersi in una profondità d'acqua, di neve o di melma superiore a 18 cm.
I lavoratori possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere.
• Sono considerati lavori in quota quelli effettuati ad una altezza da terra superiore ai 2 metri con esclusivo riferimento ai montatori di ponteggi in possesso di specifica qualificazione e agli addetti alle operazioni colturali o fitosanitarie effettuate con la tecnica del “tree climbing”.

Ai suddetti lavoratori è prevista la corresponsione di un’indennità, a mente dell’art. 53 del CCNL, calcolata nella misura del 10% della retribuzione composta da minimo nazionale conglobato e salario integrativo regionale.
La predetta indennità è corrisposta, su base oraria, limitatamente all’effettiva durata dell’attività lavorativa svolta in acqua; all’effettiva durata dell’attività di montaggio e di smontaggio di ponteggi di altezza superiore ai 2 metri dal suolo; all’effettivo svolgimento delle operazioni colturali o fitosanitarie effettuate con la tecnica del “tree climbing”.

Equipaggiamento personale e DPI
Alla fornitura dell’equipaggiamento personale e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) provvedono i soggetti datori di lavoro con onere a proprio carico in funzione alle mansioni svolte dai lavoratori forestali.
Alla individuazione dell’equipaggiamento personale e dei DPI si provvederà localmente, d’intesa con i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, sulla scorta delle eventuali indicazioni fornite dal medico competente.
In particolare si assicureranno la sostituzione dell’equipaggiamento usurato in dotazione e le eventuali necessità di ricambio.

Rischi per la salute e la sicurezza
Fatti salvi i contenuti di natura contrattuale di cui al presente articolo, le misure da adottarsi per la riduzione della esposizione ai rischi lavorativi, anche su singoli lavoratori, sono determinate dal medico competente sentiti i soggetti datori di lavoro ed i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

Notazione a margine
Con riferimento alle due ore di pausa retribuita, di cui all’art. 9 del vigente CCNL, si precisa la frazionabilità di tale periodo orario nell’arco della giornata lavorativa.
Le parti concordano la definizione di apposite occasioni di incontro al fine di armonizzare a livello aziendale l’applicazione del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 in materia di sicurezza.

Art. 11 Lotta agli incendi boschivi e relativa reperibilità
Ferma restando la disciplina dettata in materia di lotta agli incendi boschivi dalla normativa nazionale e regionale, il presente articolo riguarda la organizzazione Anti-Incendio-Boschivo (AIB) posta in essere dalla Regione del Veneto con il ricorso all’impiego di lavoratori forestali.
La lotta agli incendi boschivi è effettuata anche con l’impiego di squadre specializzate di pronto intervento costituite, presso i Servizi Forestali Regionali, da lavoratori preferibilmente assunti a tempo indeterminato. Alla costituzione di tali squadre si perviene sulla base di reciproco accordo formale tra lavoratore e responsabile del SFR che ne prefigura l’ordinario impiego nel territorio di competenza, e qualora necessario, nell’intero territorio regionale.
I lavoratori costituenti le predette squadre AIB sono individuati dalla Amministrazione sulla base di determinati requisiti fisici ed attitudinali, individuali, avallati dai “medici competenti” dei SFR.
L’Amministrazione regionale provvede allo specifico addestramento dei lavoratori; alla fornitura degli equipaggiamenti e delle dotazioni individuali e di squadra, impegnandosi al costante aggiornamento addestrativo, operativo e dotazionale onde assicurare i più elevati standards di sicurezza e di efficacia nelle operazioni AIB
L’adesione dei lavoratori alla formazione delle squadre AIB di alta specializzazione configura, a tutti gli effetti, adempimento contrattuale.
L’attivazione delle squadre si basa sul presupposto della reperibilità pianificata, su base trimestrale, ordinariamente riferita ad una squadra di due o tre componenti, tale da coprire le 24 ore, estendendosi su 7 giorni.
I criteri di ordinaria turnazione tra le squadre di cui al comma precedente sono determinati presso ciascun SFR facendo in modo che ogni lavoratore risulti di norma reperibile per un solo fine-settimana al mese e per non più di cinque giorni consecutivi.
Ai lavoratori appartenenti attivamente alle squadre di alta specializzazione AIB è corrisposta, con riferimento a 12 mensilità o all’effettivo periodo di rapporto di lavoro, una indennità di € 25,00 da riconoscersi limitatamente al solo periodo di permanenza operativa nelle squadre.
I Servizi Forestali Regionali, sulla base delle caratteristiche del proprio territorio, possono pianificare la reperibilità anche per periodi di tempo inferiori alla annualità.
I lavoratori in stato di reperibilità, qualora attivati dal funzionario responsabile, sono tenuti a mobilitarsi entro 30 minuti dalla chiamata.
L’indennità di reperibilità, corrisposta nella misura stabilita dall’Art. 56 del vigente CCNL, è riconosciuta con riferimento alle 24 ore.
Per la reperibilità prestata durante il fine-settimana, ovvero in festività infrasettimanale, è riconosciuto un compenso forfettario fisso pari a € 30,00 integrativo della indennità di reperibilità contrattualmente prevista.
I lavoratori specificamente addestrati alla lotta AIB, ancorché non reperibili, e quindi senza obbligo di rintracciabilità, se utilmente contattati in caso di necessità assicurano la propria partecipazione alle operazioni AIB In caso di eventuale attivazione notturna, festiva o durante il fine-settimana viene corrisposto un compenso fisso pari a € 20,00.
Sarà cura dell’Amministrazione dotare i lavoratori di idonei apparati di comunicazione mobili sì da consentirne la eventuale tempestiva attivazione.
L’indennità antincendio di cui all’Art. 57 del vigente CCNL è computata su base oraria dal momento della partenza e fino al rientro del lavoratore alla propria dimora. Per i lavoratori in servizio è fatto riferimento al cantiere.
L’operatività AIB, intesa come attivazione in intervento, prestata in giorno festivo è oggetto di immediato recupero compensativo dell’intera giornata festiva.
Laddove per necessità aziendali di carattere irriguo si dovesse rendere necessaria la programmazione di interventi a salvaguardia delle produzioni, sono demandati a livello aziendale la definizione delle modalità di effettuazione dei suddetti interventi nonché i relativi criteri di remunerazione.

Art. 12 Organizzazione del lavoro
Presso ciascun ente delegato o concessionario verranno esaminati, nel corso di appositi incontri con le rappresentanze sindacali locali, i problemi afferenti la composizione delle squadre in relazione al tipo di intervento da effettuare.

Art. 18 Qualificazione ed aggiornamento professionale
Considerato che l'attuale legislazione in materia ambientale e per la tutela e sicurezza dei lavoratori, richiede una sempre più elevata qualificazione professionale del personale rientrante nella sfera di applicazione del presente contratto, gli Enti datori di lavoro attuano, nell'ambito delle indicazioni emerse nel Comitato Paritetico Regionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso il ricorso ad istituti di formazione professionale riconosciuti a livello regionale, la programmazione di idonei corsi di qualificazione che vedano coinvolti tutti i lavoratori nell’ottica della formazione professionale continua, in linea con quanto recato dall’art. 21 del CCNL vigente.
Particolare attenzione sarà riservata a momenti formativi specificamente dedicati a tematiche di valenza ambientale, naturalistica ed eco-sistemica tali da costituire nei lavoratori un apposito bagaglio di conoscenze e capacità da riversare nella attività lavorativa anche in funzione di un eventuale riconoscimento di qualifica professionale acquisita.
Le modalità pratiche di attuazione dei corsi verranno concordate a livello locale o regionale a seconda dei lavoratori coinvolti.
Per i lavoratori assunti a tempo determinato ed indeterminato il periodo di partecipazione ai corsi di qualificazione professionale di cui al comma precedente, è considerato prestazione lavorativa a tutti gli effetti. Nell'ambito dei programmi di qualificazione i sindacati hanno diritto da 1 a 3 ore, a seconda della durata del corso, per lo svolgimento di temi sindacali contrattuali ed altri riguardanti la materia del lavoro ed il campo sociale.

Art. 19 Permessi sindacali retribuiti
A chiarimento e ad integrazione di quanto previsto all’art. 4 del CCNL 02/08/2006, viene convenuto:
1) le assemblee previste dal predetto articolo, lettera a), potranno essere convocate e tenute anche a livello di territorio;
2) ai fini del presente articolo, vengono considerate “unità produttive” i cantieri;
[…]