Cassazione Penale, Sez. 3, 20 luglio 2017, n. 35757 - Sicurezza sul lavoro ex art. 122 del d.lgs. 81/08 e non punibilità per particolare tenuità del fatto


 


 

 

Fatto

 



Con sentenza del 26 ottobre 2015 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha condannato, riconosciute al medesimo le attenuanti generiche, alla pena di giustizia S.S., avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 122 del d.lgs n. 81 del 2008 perché, in qualità di titolare di ditta individuale, avendo omesso di istallare una serie di misura antinfortunistiche a tutela dei propri dipendenti, non ha poi provveduto, pur avendo rimosso le predette omissioni, al versamento della sanzione prevista per le stesse in via amministrativa.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il S., deducendo la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta qualificazione del fatto commesso come di particolare tenuità, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. ed alla conseguente dichiarazione di non punibilità del fatto.

 

 

Diritto

 



Il ricorso, nei limiti in cui lo stesso è stato formulato dal ricorrente, è fondato e, pertanto, esso, entro il predetto confine concettuale, deve essere accolto.

Osserva, infatti, il Collegio, onde delimitare l’ambito del presente giudizio, che il ricorrente, lungi dal contestare la materialità della sua condotta e la sua astratta rilevanza penale, ha solamente dedotto la inadeguatezza della sentenza impugnata con riferimento al mancato riconoscimento della non punibilità del fatto commesso, stante la sua particolare tenuità, o, meglio, stante la particolare tenuità della offesa da esso cagionata al bene interesse tutelato dalla norma violata (si veda, infatti, a tale proposito, al di là della rubrica dell’art. 131-bis cod. pen., in cui si parla di particolare tenuità del fatto – ma è cosa nota che la rubrica di una disposizione normativa non ha valore di fonte del diritto: cfr. Corte di cassazione, Sezione I penale, 20 aprile 2015, n. 16372 – il testo del novellato art. 131 -bis cod. pen. il quale espressamente si riferisce alla “offesa di particolare tenuità”).

Sotto tale profilo deve, pertanto, osservarsi come non sia più discutibile, in termini astratti la sussistenza del fatto e la sua attribuibilità al prevenuto; pertanto, sul punto l’accertamento di merito è oramai divenuto definitivo, risultando esclusivamente contestata dal ricorrente la idoneità della vicenda attribuita al S. a costituire una valida causa per la irrogazione della sanzione penale a carico dell’odierno ricorrente.

Fatta questa premessa, osserva il Collegio, in tal senso sollecitato dal motivo di impugnazione presentato dal S., che il Tribunale subalpino, il quale ha, pure, dato atto che nella fattispecie era stata richiesta dalla difesa dell’imputato in sede di conclusioni dibattimentali la applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., ha del tutto omesso di rispondere sul punto, mancando di enunciare le ragioni per le quali ha ritenuto di dovere disattendere la richiesta in tal senso a lui indirizzata dalla difesa del ricorrente.

Potrebbe osservarsi, data la circostanza che il Tribunale – sebbene abbia riconosciuto il S. meritevole delle circostanze attenuanti generiche a cagione della solerte eliminazione delle situazioni di pericolo e della pronta ottemperanza alle prescrizioni a tale scopo impartite al prevenuto dalla competente Asl – ha inflitto al medesimo la sanzione di cui egli era meritevole partendo da una pena base superiore al minimo edittale, valga quale implicita esclusione della ricorrenza della particolare tenuità della offesa inferta dall’imputato al bene interesse tutelato.

Tale argomento, che in linea di principio già è stato utilizzato da questa Corte, onde escludere la qualificabilità di un determinato fatto di reato entro l’ambito della particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (si veda infatti in tal senso: Corte di cassazione, Sezione V penale, 1 ottobre 2015, n. 39806, ove si legge che l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, configurandosi, in tal caso, l’esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuità del fatto), non appare, però pertinente al caso ora in esame.

Infatti la Corte, anche a volere prescindere dalla circostanza che nella fattispecie, diversamente che nella ipotesi or ora ricordata, il S. è stato insignito delle circostanze attenuanti generiche – dato questo che di per sé non sarebbe ovviamente ostativo alla esclusione della applicazione dell’art. 131 – bis cod. pen.- osserva che la ragione per la quale la pena nel caso ora in scrutinio è stata determinata sulla base di una sanzione superiore al minimo edittale è, expressis verbis, legata al fatto che il S. vanta dei precedenti penali, sia pure legati a reati aventi diversa natura rispetto a quello ora in discorso.

Ritiene la Corte che un simile ordine di argomentare, pur in sé legittimo, non possa nel caso ora in esame valere quale implicita risposta alla richiesta di applicazione della particolare causa di non punibilità di cui all’art. 131 – bis cod. pen.

Invero, come questa Corte ha in più di una occasione precisato, il criterio di commisurazione della pena basato sulla capacità criminale del prevenuto, pur pienamente corretto se considerato in relazione alla predetta finalità dosimetrica (sulla rilevanza ai fini della determinazione della pena dei precedenti penali dell’imputato, persino nel caso in cui lo stesso abbia ottenuto la riabilitazione: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 9 aprile 2013, n. 16250), si fonda, tuttavia, su elementi estranei alla materialità del reato commesso e sulla gravità o meno della lesione infetta tramite esso al bene interesse tutelato.

Infatti va precisato, calando il principio nella presente fattispecie, che la rilevata presenza di numerosi precedenti penali a carico del S. non può costituire implicita motivazione del mancato accoglimento della richiesta dell’imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell’art. 131 – bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli connessi al corredo penale gravante sull’imputato attengono ad aspetti evidentemente collegati ai profili soggettivi del reo e, pertanto, non significativi ai fini della valutazione concernente la tenuità o meno della offesa arrecata attraverso la commissione del reato, dovendosi infatti tenere distinto il piano della valutazione della personalità del reo da quello avente specificamente ad oggetto la offensività della condotta dal medesimo posta in essere (Corte di cassazione, Sezione V penale, 28 ottobre 2016, n. 45533; idem Sezione IV penale, 26 febbraio 2016, n. 7905).

Sulla base del rilievo ora esposto deve escludersi che la circostanza che a carico del S. il Tribunale subalpino abbia ritenuto, in ragione del fatto che lo stesso fosse gravato da precedenti penali, di dovere irrogare una pena commisurata ad una sanzione superiore, quale sua base di calcolo, alla pena edittale minima, possa valere quale implicita legittima motivazione volta ad escludere che la fattispecie potesse essere sussunta entro l’ambito della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

A causa di tale omissione motivazionale la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla mancata valutazione in merito alla particolare tenuità della offesa connessa alla commissione del reato ascritto al S., con rinvio al Tribunale di Torino che, in applicazione dei principi sopra esposti ed in diversa composizione personale, provvederà a formulare il giudizio sino ad ora omesso.

 

 

P.Q.M.

 



Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell’art. 131 – bis cod. pen. e rinvia al Tribunale di Torino.