Cassazione Penale, Sez. 4, 28 febbraio 2018, n. 9166 - Caduta dall'alto a causa di un ponteggio assolutamente precario. Responsabilità del datore di lavoro, del coordinatore per la sicurezza e del preposto


Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 01/02/2018

 

 

Fatto

 

 

1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Rimini nei confronti di C.R., P.M. e R.G.(nonché nei confronti T.H., successivamente deceduto, e di D.M., non ricorrente) in relazione al reato di cui all'art.590, commi 2 e 3, cod. pen., commesso in Rimini il 15 luglio 2009, per avere gli imputati cagionato lesioni personali gravissime al lavoratore A.A. con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Il fatto era stato ricostruito come segue: il lavoratore, in un cantiere edile per la ristrutturazione della facciata esterna di un edificio, era salito su una passerella collegata al secondo piano di un ponteggio per prelevare una trave di legno; sia la pedana che il piano sottostante avevano ceduto ed il lavoratore era precipitato per circa sei metri; era emerso che il ponteggio era assolutamente precario, privo di protezioni e poggiato su uno scavo effettuato alla base della parete in vista di un ingresso per un costruendo garage.

A C.R., in qualità di datore di lavoro di fatto, si erano imputate plurime omissioni concernenti le norme che prevedono il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi a regola d'arte, oltre che l'omessa vigilanza sulle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e l'omessa redazione di un progetto firmato da un ingegnere o architetto abilitato.

A R.G., in qualità di responsabile dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, si era imputato di avere redatto il PSC in assenza di analisi dei rischi aggiuntivi di caduta dall'alto collegati all'impossibilità di installare il ponteggio metallico secondo gli schemi previsti dal costruttore del ponteggio a causa della presenza di un pilastro alto oltre tre metri all'interno del ponteggio stesso, e di avere omesso di verificare con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC e in particolare l'installazione del ponteggio da parte della Coperture Edil s.r.l. previa redazione di un progetto per le parti per cui non erano previste specifiche configurazioni strutturali.

A P.M., in qualità di preposto dell'impresa datrice di lavoro e di capo cantiere, si era imputato di aver omesso di segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e la condizione di pericolo che si era verificata a seguito delle modifiche del ponteggio metallico in difformità dagli schemi previsti dal costruttore.


3. C.R. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) erronea applicazione della legge penale perché il decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di Appello è stato notificato al difensore ai sensi dell'art.157, comma 8-bis, cod.proc.pen. senza preventivo tentativo di notifica nel domicilio dichiarato. La nullità non è stata sanata, non essendo l'imputata comparsa nel corso del processo di appello;
b) erronea applicazione di norme processuali penali in quanto l'estratto contumaciale della sentenza di appello è stato notificato all'imputata mediante consegna al difensore ai sensi dell'art.157, comma 8-bis, cod.proc.pen. senza previo tentativo nel domicilio eletto presso la sua residenza; ,
c) erronea applicazione di legge processuale penale e vizio di motivazione in quanto sono state utilizzate come prove le sommarie informazioni rese dai testi A.F. e R.I. ai sensi dell'art.512 cod.proc.pen., in ragione della loro irreperibilità, senza alcuna motivazione sul requisito della imprevedibilità della sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto e senza alcuna verifica che fossero impossibili ulteriori ed efficaci ricerche dei dichiaranti prima che il giudice di primo grado ne dichiarasse l'irreperibilità;
d) violazione di legge e vizio di motivazione, con travisamento della prova, per avere i giudici di appello omesso qualsiasi valutazione in ordine alla posizione di garanzia della ricorrente. In presenza di altri soggetti titolari di posizione di garanzia, segnatamente la rappresentante dell'impresa che aveva installato il ponteggio, D.M., il direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza, R.G. , il preposto e capocantiere, P.M., si sarebbe dovuto individuare il soggetto chiamato nel caso concreto a governare il rischio concretizzatosi. Tale soggetto non poteva essere il datore di lavoro, considerato che la presenza del preposto era indicativa della titolarità dei poteri impeditivi e del compito di gestione del rischio conferitogli; la Corte territoriale ha omesso di verificare se fosse esigibile dal datore di lavoro, in presenza del preposto, un dovere di sorveglianza costante ed ininterrotto.
4. R.G. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla imputazione soggettiva del fatto ed in relazione alla mancata applicazione della formula assolutoria in presenza di dubbio sulla ricostruzione del fatto. La Corte di Appello ha ritenuto che il ricorrente fosse a conoscenza della modifica apportata al ponteggio a seguito, della edificazione di un pilastro al suo interno sulla base della deposizione degli ispettori della ASL e sul presupposto che il cemento del pilastro fosse asciutto. Nella decisione si sono valorizzati tali indizi senza considerare l'atteggiamento arbitrario assunto già in precedenza dal committente, che non aveva informato il R.G. delle modificazioni che intendeva apportare ed anzi gli aveva comunicato la sospensione dei lavori nei primi giorni del mese di luglio, e senza svolgere alcuna analisi tecnica sul pilastro per stabilire la data in cui fosse stato edificato;
b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art.62 bis cod. pen. laddove nella sentenza si sono riconosciuti alcuni indici che avrebbero potuto portare al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (incensuratezza del ricorrente e correttezza del comportamento in quanto munito di copertura assicurativa che aveva garantito il pagamento di oltre due terzi della provvisionale) e ciononostante si è negato il beneficio in ragione della gravità del fatto e dell'atteggiamento psicologico dell'imputato;
c) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen. in relazione alla richiesta di riforma della parte della sentenza che condizionava il riconoscimento della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale. Il ricorrente si duole del fatto che, pur avendo corrisposto la somma di euro 300.000,00 per il tramite della propria compagnia assicurativa, la Corte di Appello non ha considerato parziaria l'obbligazione relativa al pagamento della provvisionale ai fini della valutazione dell'adempimento cui era subordinata la sospensione condizionale della pena.
5. P.M. propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) erronea applicazione della legge penale perché il decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di Appello è stato notificato al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen. senza preventivo tentativo di notifica nel domicilio dichiarato. La nullità non è stata sanata, non essendo l'imputato comparso nel corso del processo di appello;
b) erronea applicazione di norme processuali penali in quanto l'estratto contumaciale della sentenza di appello è stato notificato all'imputato mediante consegna al difensore ai sensi dell'art.157, comma 8-bis, cod.proc.pen. senza previo tentativo nel domicilio eletto presso la sua residenza;
c) erronea applicazione di legge processuale penale e vizio di motivazione in quanto sono state utilizzate come prove le sommarie informazioni rese dai testi A.F. e R.I. ai sensi dell'art.512 cod.proc.pen., in ragione della loro irreperibilità, senza alcuna motivazione sul requisito della imprevedibilità della sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto e senza alcuna verifica che fossero impossibili ulteriori ed efficaci ricerche dei dichiaranti prima che il giudice di primo grado ne dichiarasse l'irreperibilità;
d) vizio di motivazione in merito al ruolo di preposto in concreto rivestito dal ricorrente. La Corte territoriale ha ritenuto provata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del ricorrente sulla base di formule di stile, con motivazione generica a fronte della specificità delle censure svolte con l'atto di appello, facendo generico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e del tecnico della prevenzione intervenuto dopo l'infortunio.
6. Con memorie depositate il 24 gennaio 2018 il difensore di C.R. e di P.M. ha eccepito l'intervenuta prescrizione del reato ed ha sviluppato i motivi di ricorso inerenti ai vizi dedotti con riferimento all'accertamento del nesso di causa.
7. Con memoria depositata il 25 gennaio 2018 il difensore della parte civile A.A. ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
 

 

Diritto

 


1. Il primo motivo del ricorso di C.R. è inammissibile.
1.1. Va ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 23939601, hanno affermato che è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Detta nullità, di ordine generale a regime intermedio, deve ritenersi sanata quando risulti provato che essa non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.
1.2. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura della censura, emerge che la nullità non è stata tempestivamente eccepita e deve, pertanto, ritenersi sanata.
2. Il secondo motivo del ricorso di C.R. è inammissibile in quanto all'eventuale omissione della notifica della sentenza contumaciale all'imputato presso il domicilio eletto consegue esclusivamente la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell'impugnazione.
3. Il terzo motivo del ricorso di C.R. è inammissibile in quanto privo di specificità. La questione posta in merito all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona che si sia resa irreperibile, tanto sul versante dell'accertamento della volontarietà dell'assenza quanto in punto di accuratezza delle ricerche effettuate dall'autorità giudiziaria, presuppone la violazione del divieto di fondare in via esclusiva o prevalente su tali dichiarazioni la prova della colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D. F., Rv. 25019801-25019901 ). Violazione che, nel caso concreto, non risulta dedotta né si evince dal tenore delle decisioni di merito.
4. Il quarto motivo del ricorso di C.R. è inammissibile.
La censura riguarda una questione proposta per la prima volta in sede di legittimità; con l'atto di appello si era, infatti, contestata la responsabilità di tale imputata con esclusivo riguardo al fatto che la C.R. non rivestisse la qualifica di datore di lavoro nei confronti della persona offesa e che, in ogni caso, altra fosse l'impresa che aveva provveduto a montare il ponteggio. E secondo quanto, anche recentemente, affermato da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di Appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato disposto con l'art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.l, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401). Giova, in ogni caso, ricordare che la radicale elisione della responsabilità del datore di lavoro in relazione all'area di rischio concernente l'esecuzione delle lavorazioni è stata affermata in relazione alle organizzazioni aziendali complesse; vale la pena richiamare, a proposito dell'obbligo di vigilanza gravante sul datore di lavoro, Sez. 4, n. 10702 del 01/02/2012, Mangone, Rv. 25267501.
5. Il primo motivo del ricorso di R.G. è inammissibile.
5.1. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n.6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794501). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 23410901). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale.
5.2. La Corte di Appello, con motivazione non manifestamente illogica, ha attribuito valore probatorio alle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso imputato a proposito del fatto che egli fosse consapevole della necessità di trasformare il ponteggio per costruire i pilastri, integrando peraltro quanto già ampiamente osservato sul punto nella sentenza di primo grado, ove si legge che lo stesso R.G. aveva ammesso di aver effettuato due sopralluoghi il 13 ed il 15 luglio, non fidandosi di quanto riferitogli dal T.H., rendendo inverosimile che in quel lasso di tempo fosse stato edificato a sua insaputa un pilastro alto tre metri con solaio già ampiamente formato (pagg.39-40).
6. Il secondo motivo del ricorso di R.G. è inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E' appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti, consistenti nel caso in esame nella gravità del fatto e nell'elemento psicologico dell'agente (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
7. Il terzo motivo del ricorso di R.G. è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
7.1. Va premesso che la prova dell'adempimento dell'obbligo non costituisce presupposto per la revoca del vincolo di subordinazione imposto ai sensi dell'art. 165 cod. pen., per cui correttamente la Corte di Appello non ha disposto in tal senso.
7.2. Più in generale, si deve ricordare che il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, subordinato, ai sensi dell'art. 165 cod. pen., al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale, produce i suoi effetti, e dunque l'esecuzione della pena rimane sospesa, fino a quando, a cagione della inottemperanza del condannato agli obblighi cui detta sospensione era stata subordinata, la stessa non venga revocata dal giudice dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 674 cod. proc. pen., su impulso del pubblico ministero, sulla base della regola generale di cui all'art. 665 cod. proc. pen. Benché, infatti, il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, primo comma, cod. pen., abbia natura dichiarativa e richieda al giudice una attività meramente ricognitiva del mancato assolvimento della condizione (ex plurimis, Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 26646601), occorre comunque che il provvedimento di riconoscimento del beneficio della sospensione venga rimosso, mediante un provvedimento di revoca, da adottare su richiesta del pubblico ministero, rimanendo, altrimenti, produttivo dell'effetto suo proprio, e cioè preclusivo dell'esecuzione della pena. Si tratta, allo stato, di questione non attuale, rispetto alla quale il ricorrente è carente d'interesse; nè è contemplato dall’ordinamento un provvedimento di accertamento positivo deH'adempimento degli obblighi cui il riconoscimento della sospensione della pena sia stato subordinato, da adottare «in prevenzione» rispetto alla richiesta di revoca da formulare da parte del pubblico ministero, trattandosi di accertamento che, in mancanza di una iniziativa del pubblico ministero, sarebbe privo di funzione, continuando a produrre effetti la statuizione relativa alla sospensione della pena.
8. Il primo motivo del ricorso di P.M. è inammissibile.
8.1. Va ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 23939601, hanno affermato che è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Detta nullità, di ordine generale a regime intermedio, deve ritenersi sanata quando risulti provato che essa non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.
8.2. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura della censura, emerge che la nullità non è stata tempestivamente eccepita e deve, pertanto, ritenersi sanata.
9. Il secondo motivo del ricorso di P.M. è inammissibile in quanto all'eventuale omissione della notifica della sentenza contumaciale all'imputato presso il domicilio eletto consegue esclusivamente la mancata decorrenza nei suoi riguardi dei termini per la proposizione dell'impugnazione.
10. Il terzo motivo del ricorso di P.M. è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La questione posta in merito all'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona che si sia resa irreperibile, tanto sul versante dell'accertamento della volontarietà dell'assenza quanto in punto di accuratezza delle ricerche effettuate dall'autorità giudiziaria, presuppone la violazione del divieto di fondare su tali dichiarazioni la prova della colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D. F., Rv. 25019801-25019901 ). 
Violazione che, nel caso concreto, non risulta dedotta né si evince dal tenore delle decisioni di merito.
11. Il quarto motivo del ricorso di P.M. è inammissibile.
I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, laddove nel ricorso neppure si indicano le doglianze asseritamente trascurate dalla Corte territoriale. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Confronto qui del tutto mancante, al punto da ignorare i passi della deposizione del teste Montanari riportati nella motivazione, indicativi della presenza di tale teste in cantiere nel corso delle lavorazioni.
12. Conclusivamente, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Si osserva, inoltre, che l'evidenziata inammissibilità del ricorso osta all'applicazione della disciplina in materia di prescrizione. Invero, le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno da tempo chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. che sarebbero maturate, come nel caso in esame, successivamente rispetto alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 21726601).
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile A.A., liquidate come in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso il 1 febbraio 2018