Categoria: Normativa regionale
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Regione Sicilia
Decreto 5 febbraio 2018
Abrogazione del decreto 28 maggio 2012 ed approvazione del nuovo schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti e comitati paritetici territoriali legalmente costituiti.
G.U.R.S. 23 febbraio 2018, n. 9

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Visto lo Statuto della Regione;
Viste le norme sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2017 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018”;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013, concernente il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.R. 5 dicembre 2009, n. 12 e ss.mm.ii.”, con il quale, a decorrere dall'1 marzo 2013, è stato istituito il Dipartimento regionale tecnico all'interno dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
Vista la legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007;
Considerato che l'art. 3, comma 2, della citata legge n. 20/2007 dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese, in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione siciliana, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri;
Considerato che l'art. 3, comma 4, della predetta legge n. 20/2007 dispone che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli organismi paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavori in edilizia, come descritti dall'art. 2, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. con le funzioni di cui all'art. 51 del citato decreto;
Visto il decreto del ragioniere generale della Regione n. 1413 del 5 novembre 2007, con il quale, per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale n. 20/2007, viene istituito il capitolo n. 272524 “Spese per la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche.” nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss.mm.ii.;
Vista la circolare dell'Assessore regionale per i lavori pubblici 12 agosto 2008;
Visto l'art. 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16 “Protocolli di legalità e di tutela dei lavoratori”;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e la legge 17 dicembre 2010, n. 217, articolo 6, Disposizioni riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari e ss.mm.ii.;
Visto il comma 3, articolo 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.”, con il quale sono fatti salvi l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16;
Vista la legge regionale 7 agosto 2013, n. 13 “Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013”, articolo 6 “Modifiche di norme”, comma 1, che dispone modifiche in materia di ribassi d'asta con particolare riferimento al comma 28 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12/2011 sopra citata, facendo salvi i disposti dell'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, articolo 11, che ha disposto il recepimento del D.Lgs. n. 118/2011, che ha introdotto l'ultima modifica in materia di ribassi d'asta;
Vista la circolare n. 22 del 6 luglio 2015 dell'Assessore regionale per l'economia - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione, che ha provveduto ad esplicitare alcune indicazioni in merito ai ribassi d'asta, facendo presente che con l'entrata in vigore in Sicilia del D.Lgs. n. 118/2011, dall'1 gennaio 2015 “gli eventuali ribassi d'asta costituiscono economie di bilancio a meno che, nel frattempo, sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del medesimo quadro dell'opera finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione nel rispetto della disciplina della normativa vigente in tema di appalti”;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
Vista la circolare prot. n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità - Dipartimento regionale tecnico, recante disposizioni applicative in merito al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, articolo 24, recante “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;
Visto l'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;
Visto l'Accordo finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016;
Visto il contratto nazionale dei lavoratori nel settore edile;
Considerato che nel settore delle costruzioni è stato costituito dall'Associazione nazionale dei costruttori (ANCE) e dalle organizzazioni sindacali di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) l'ente bilaterale per la sicurezza sul lavoro, denominato Organismo Paritetico Territoriale (O.P.T.);
Considerato che sono formalmente individuati come O.P.T. provinciali gli organismi paritetici di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro stipulanti il C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le quali sono, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
Visto il decreto attuativo 5 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 23 maggio 2008, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici ha individuato la quota percentuale da utilizzare nei ribassi d'asta e la tipologia dei servizi che devono essere finanziati;
Visto il decreto 23 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57 del 12 dicembre 2008, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici ha emanato un apposito schema-tipo di convenzione da stipularsi tra ogni ente appaltante e i corrispondenti organismi paritetici territoriali;
Visto il D.D.G. n. 3554/A7 del 16 dicembre 2011, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ha provveduto ad abrogare e sostituire il decreto 5 marzo 2008, introducendo nuove procedure attuative della norma e modificando le modalità di erogazione dei servizi da parte degli organismi paritetici territoriali;
Visto il D.D.G. n. 1542/A7 del 28 maggio 2012, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ha provveduto all'approvazione del nuovo schema tipo di convenzione tra stazioni appaltanti e organismi paritetici territoriali;
Visto il D.D.G. n. 392/A6 DRT del 3 novembre 2016, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità ha provveduto ad abrogare e sostituire il D.D.G. n. 3554/A7 del 16 dicembre 2011, introducendo nuove disposizioni attuative ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii. a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 118/2011;
considerato che a seguito dell'emanazione del sopracitato D.D.G. n. 392/A6 DRT occorre procedere ad approvare il nuovo schema tipo di convenzione tra gli organismi paritetici territoriali legalmente costituiti (sulla base delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera ee) e dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) e le stazioni appaltanti in ottemperanza al disposto dell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007;
considerato che gli organismi paritetici territoriali hanno già provveduto a sottoscrivere le convenzioni con diverse stazioni appaltanti sulla base dello schema-tipo di cui al succitato D.D.G. n. 1542/A7;
 

Decreta:

Art. 1

Il presente decreto abroga e sostituisce il D.D.G. n. 1542/A7 del 28 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 26 del 29 giugno 2012.

 

Art. 2

È approvato lo schema-tipo di convenzione tra organismi paritetici territoriali legalmente costituiti sulla base delle indicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera ee), e dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e stazioni appaltanti in attuazione al disposto dell'art. 3, comma 5, della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007, che costituisce parte integrante del presente decreto unitamente agli allegati nel medesimo richiamati.

 

Art. 3

Le stazioni appaltanti che hanno già sottoscritto la convenzione con l'organismo paritetico territoriale provvedono ad adeguare le medesime convenzioni al nuovo schema-tipo di cui all'articolo 2 del presente decreto.

 

Art. 4

Il presente decreto, unitamente allo schema tipo di convenzione ed allegati richiamati, sarà inviato alla struttura preposta del Dipartimento regionale tecnico per gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 6 dell'art. 98 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 e verrà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale tecnico e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 5 febbraio 2018.
 

PALIZZOLO
 

 

CONVENZIONE tra ……………..
e
Organismo Paritetico Territoriale della provincia di ……............……..
ai sensi dell’art.3 della legge regionale. 21 Agosto 2007, n. 20


 

L'anno ....................., il mese di ................, il giorno .................., presso la sede del ......................... in ..................., via .............. n. ...
tra,

da una parte

l'Ente ............................, in seguito Stazione Appaltante, rappresentata dal ........................ ed ivi domiciliato per la carica,

dall’altra parte

l'Organismo Paritetico Territoriale della provincia di ......................................... quale organismo di cui all'articolo 2 comma 1 lett. ee) e all'art. 51 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii con sede in ..............................., via n. ..., in seguito OPT della provincia di ....................., rappresentato dal Presidente pro tempore ........................... o da un suo delegato ............................... ed ivi domiciliato per la carica,
 

Visto
 

• lo Statuto della Regione Siciliana;
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
• la legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007;
• la circolare dell'Assessore Regionale Lavori Pubblici del 12 agosto 2008;
• l'articolo 1 comma 3 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii” con il quale sono fatti salvi l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, e l'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16.
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
• la circolare prot. n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 dell'Assessore Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, recante disposizioni applicative in merito al d.l.vo 18 aprile 2016, n. 50;
• la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 articolo 24 recante “modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del d.l.vo 18 aprile 2016, n. 50”;
• l'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.l.vo n. 81/2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - repertorio atti n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;
• l'accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28/08/1997, n. 281 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016;
• il D.D.G n. 392 del 3 novembre 2016 del Dipartimento Regionale Tecnico - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità "Abrogazione e sostituzione del D.D.G. n. 3554/A7 del 16 dicembre 2011. Nuove disposizioni attuative ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii. a seguito dell'entrata in vigore del d.l.vo n. 118/2011,
 

Premesso

• che l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato in data 21.08.2007 la l.r. n. 20, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle norme in materia di lavori pubblici ed è stata introdotta una nuova e generale disciplina in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Sicilia;
• che l'art. 3, comma 2, della citata legge n. 20/2007, dispone che una quota percentuale delle somme corrispondenti ai ribassi d'asta offerti dalle imprese, in fase di aggiudicazione per i lavori di opere pubbliche appaltati da tutti gli enti pubblici della Regione Siciliana, deve essere utilizzata ai fini della prevenzione e della sicurezza nei cantieri;
• che l'art. 3, comma 4 della L.R. 21.08.2007, n. 20, stabilisce che le stazioni appaltanti devono servirsi delle strutture tecniche degli Organismi Paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia, istituiti ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii., e che il successivo comma 5 prevede, anche, l'emanazione di una convenzione tipo da stipularsi tra gli enti appaltanti e i corrispondenti organismi paritetici territoriali.
• che ai sensi dei rinvii previsti dal comma 3 dell'art. 304 del D.Lgs. 81/08, l'Organismo Paritetico per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro istituito ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 626/94 e ss.mm.ii., trova corrispondenza in quello previsto dall'art. 2 c.1 lett. ee) e dall'art. 51 del D.Lgs. 81/08, così come specificato dalla Circolare n. 29/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'Accordo n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;
• che la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13/2012 del 05.06.2012, individua tra gli organismi paritetici operanti nel settore edile e legittimati all'attività formativa, gli Enti istituiti da Ance, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL, quali organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sottoscriventi il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini - Industria;
• che la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 37/0009483 dell'8/06/2015 precisa che il legislatore con il comma 12 dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 “che l'organismo paritetico sia presente nel settore di riferimento (ad es. edilizia) e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro”;
• che l'OPT della provincia di ...... è individuato quale Organismo di cui all'art. 2 comma 1 lett. ee) e all'art. 51 del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii ed è costituito da Ance, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL stipulanti il CCNL per i dipendenti delle Imprese Edili ed affini;
• che l'art. 90, comma 1 e 1 bis, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e ss.mm.ii., al fine di permettere la pianificazione della esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere, assegna al Committente o al Responsabile dei Lavori di attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del predetto Decreto Legislativo;

Considerato

• che è necessario ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e cooperazione fra Stazioni appaltanti pubbliche e OPT quali organismi paritetici preposti a promuovere nel settore dei lavori edili l'attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei cantieri temporanei o mobili in ossequio alle direttive comunitarie n. 2014/24/UE, e ai contenuti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 articolo 24;
tutto ciò visto, premesso e considerato;
 

tra le Parti si stipula e si conviene quanto segue

Articolo 1
Scopo della convenzione

Lo scopo della Convenzione è quello di:
• migliorare le condizioni di salute, sicurezza ed igiene dei cantieri edili relativi ad ogni singolo lavoro appaltato dalla stazione appaltante;
• prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori edili nei cantieri per gli appalti di lavori pubblici;
• divulgare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la informazione, la formazione e la consulenza agli addetti ai lavori in cantiere;
• promuovere l'attività di aggiornamento normativo in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, per i tecnici della stazione appaltante;

 

Articolo 2
Attività in Convenzione

I servizi che l'OPT deve erogare ai fini dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii. sono:
1. informazione relativa alle fasi lavorative del cantiere per tutti i lavoratori compresi quelli dipendenti dalle imprese subappaltatrici, cottimiste e similari ai sensi dell'art. 36 commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Tale attività sarà espletata dalla struttura tecnica del OPT e dovrà essere annotata in un apposito registro informativo dell'impresa;
2. formazione relativa alle fasi lavorative del cantiere per tutti i lavoratori compresi quelli dipendenti dalle imprese subappaltatrici, cottimiste e similari ai sensi dell'art. 37 commi 1, 2, 3, 12, 13, 14 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii e dell'accordo Repertorio atti n. 221/CSR del 21/12/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tale attività sarà espletata dalla struttura tecnica dell'OPT anche con l'ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale anche multilingue e avrà durata fino a 16 ore per ogni gruppo fino a 20 lavoratori dipendenti dall'impresa appaltatrice e fino a 16 ore per i lavoratori appartenenti ad ogni impresa subappaltatrice;
3. assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l'attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programmate visite tecniche eseguite dalla struttura tecnica dell'OPT con frequenza di almeno due visite ogni sei mesi di lavoro, salvo ulteriori specifiche richieste da parte del RUP o del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
4. aggiornamento normativo in materia di sicurezza e salute dei tecnici della stazione appaltante, dei Responsabili Unici del Procedimento, e dei soggetti di cui all'accordo Repertorio atti n. 128/CSR del 07/07/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tali attività saranno svolte previa esplicita richiesta da parte della Stazione Appaltante all'OPT ed in sinergia con l'Area VI - interdipartimentale - Servizi tecnici in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - del Dipartimento Regionale Tecnico - Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il coordinamento e conseguenti autorizzazioni per l'espletamento delle attività. Gli aggiornamenti dovranno effettuarsi con appositi corsi ed all'occorrenza anche mediante attività di training on the job.
Le attività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 si riferiscono ad ogni singolo lavoro posto in gara dalla stazione appaltante dopo la firma della presente convenzione.
Tali attività devono essere avviate dal Rup, dopo la definizione delle procedure di gara e realizzato il ribasso d'asta.
Il Rup individua la quota percentuale da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta di cui al paragrafo B) articolo 2 del D.D.G. 392 del 03-11-2016 e di cui alla tabella allegato n. 1 alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante e alla rideterminazione del quadro tecnico economico progettuale, provvedendo all'inserimento della somma realizzata tra le voci delle somme a disposizione dell'amministrazione con la seguente dicitura “quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2007 e ss.mm.ii.”; Le medesime attività verranno computate secondo il prospetto analitico allegato n. 2 alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante.
Per i lavori finanziati dall'Amministrazione Regionale, i Dipartimenti Regionali competenti per l'erogazione del finanziamento, ad aggiudicazione avvenuta e prima dell'inizio dei lavori previa comunicazione del responsabile unico del procedimento che informa l'Ente Finanziatore, dovranno emettere il mandato delle somme dovute per le finalità del D.D.G. 392 del 03-11-2016 a favore della Stazione Appaltante dandone comunicazione all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Area VI - interdipartimentale - via Munter, 21 90145 Palermo;
Per le opere appaltate dagli Enti pubblici diversi dall'Amministrazione Regionale, finanziate con fondi del proprio bilancio, fermo restando l'obbligo del rispetto dei punti A) e B) dell'articolo 2 del D.D.G. 392 del 03-11-2016, al fine dell'attuazione della norma, gli stessi Enti attiveranno proprie procedure.

 

Articolo 3
Doveri ed Obblighi della Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, di seguito RUP, si obbliga a:
1. rendere parte integrante dei Contratti di Appalto la presente Convenzione ai sensi del comma 3 dell' articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 16;
2. comunicare tempestivamente al Dipartimento Regionale Tecnico - Area VI interdipartimentale e per conoscenza, all'OPT della provincia di ...................... le seguenti informazioni di cui all'allegato n. 3 della presente convenzione della quale costituisce parte integrante:
a) l'Ente Finanziatore;
b) il codice identificativo di gara (C.I.G.) ed il codice unico di progetto (C.U.P.) secondo le disposizioni normative vigenti;
c) la data di inizio e la durata dei lavori di ogni opera appaltata nonché le sue eventuali sospensioni in corso d'opera e l'ultimazione dei lavori;
d) l'importo lavori a base d'asta, la percentuale e l'importo del ribasso praticato dall'impresa aggiudicataria;
e) la quota percentuale da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta per come desunta dal D.D.G. n. 392 del 3 novembre 2016 ed inserita tra le voci somme a disposizione dell'amministrazione del quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione. La medesima comunicazione dovrà essere inviata dal RUP, ad aggiudicazione avvenuta e prima dell'inizio dei lavori, al Dipartimento Regionale competente per l'erogazione del finanziamento, per l'espletamento delle attività correlate di cui al successivo punto 4.;
3. Trasmettere all'O.P.T., per ogni opera appaltata, i nominativi ed i recapiti delle seguenti figure:
a) Responsabile Unico del Procedimento;
b) Direttore dei Lavori;
c) Impresa Appaltatrice e suo Legale Rappresentante;
d) Imprese Subappaltatrici e similari, anche in corso d'opera:
e) Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
4. Per i lavori finanziati dall'Amministrazione Regionale, i Dipartimenti Regionali competenti per l'erogazione del finanziamento, ad aggiudicazione avvenuta e prima dell'inizio dei lavori, previa comunicazione del RUP di cui al superiore punto 2., lett. e), dovranno emettere mandato delle somme dovute per le finalità della presente Convenzione a favore della Stazione Appaltante, dandone comunicazione all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Area VI Interdipartimentale - via Munter, 21 90145 Palermo.
5. Per i lavori finanziati dalla Stazione Appaltante con fondi del proprio bilancio, le quote percentuali da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta di cui alla lett. b) dell'art. 2 del D.D.G. n. 392 del 3 novembre 2016, resteranno a disposizione della Stazione Appaltante che curerà direttamente la quietanza dei servizi effettuati dal OPT della provincia di ............................., fermo restando l'obbligo da parte della Stazione Appaltante, della comunicazione delle informazioni di cui al superiore punto 2, lett. a), b), c), d), e) primo capoverso, al Dipartimento Regionale Tecnico - Area VI interdipartimentale al fine della corretta applicazione della normativa.
6. Ai fini dell'aggiornamento normativo di cui al punto 4 dell'articolo 2 della presente convenzione la Stazione Appaltante dovrà provvedere alla programmazione di tale attività.

 

Articolo 4
Doveri ed Obblighi dell’O.P.T.

L'O.P.T. della provincia di ............................., ricevuta le comunicazione di cui al precedente art. 3, si impegna a:
1. concordare, con le singole imprese esecutrici dei lavori, tempi e modalità per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2, punti 1, 2 e 3 della presente Convenzione;
2. comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, tramite il RUP di ogni singolo appalto, i tempi e le modalità di erogazione dei servizi di cui al precedente punto;
3. consegnare alla Stazione Appaltante tramite il RUP di ogni singolo appalto, all'impresa esecutrice ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o, in mancanza, al Direttore dei Lavori:
a. il verbale di avvenuta informazione contenente l'anagrafica e la firma dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l'indicazione del formatore e l'elenco dettagliato degli argomenti trattati;
b. il registro delle presenze contenente la firma dei lavoratori ed il successivo verbale di avvenuta formazione contenente l'anagrafica e la firma dei lavoratori che hanno fruito del servizio, l'indicazione del formatore e l'elenco dettagliato degli argomenti trattati;
c. il report dell'attività di consulenza e degli esiti della visita tecnica effettuata in cantiere.
4. Attivare le procedure per l'aggiornamento formativo dei tecnici della Stazione Appaltante su richiesta della stessa, utilizzando le somme residue, e solo dopo avere provveduto all'adempimento delle attività di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 2 della presente convenzione. Per l'esecuzione delle predette attività l'O.P.T. si avvarrà della propria struttura tecnica ai sensi del comma 6 dell'art. 51 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 comma 4 l.r. n. 20/2007.

 

Articolo 5
Doveri ed obblighi dell’impresa aggiudicataria

L'impresa aggiudicataria si obbliga, a consentire all'O.P.T. di ...................... l'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione garantendo a tale scopo la massima collaborazione.
A tal fine comunicherà al medesimo O.P.T. di ..................... l'elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto.

 

Articolo 6
Rendicontazione

La Stazione Appaltante tramite il RUP, entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 e del comma 4 del precedente art. 4, trasmette all'OPT della provincia di ..................... l'attestazione dell'avvenuto espletamento delle attività in convenzione.
Tale attestazione è valevole quale nulla osta per l'erogazione delle somme accantonate per i servizi resi per le finalità previste dalla presente convenzione.
L'erogazione delle somme spettanti all'O.P.T. avverrà a cura del RUP della Stazione Appaltante.
L'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Area VI Interdipartimentale - esercita l'attività di controllo e monitoraggio sulla corretta applicazione dell'art. 3 della L.R. n. 20/07 e delle procedure correlate.
Per tutte le fattispecie particolari e contingenti non contemplate dalla presente convenzione è fatto obbligo attivare le procedure di cui al successivo articolo.

 

Articolo 7
Clausola di bonario componimento per la definizione delle Controversie

Tutte le eventuali controversie legate all'interpretazione e applicazione della presente convenzione sono risolte in via bonaria dalle parti e, in subordine, da una commissione.
La predetta commissione è composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Dirigente preposto della Stazione Appaltante e dal Presidente dell'O.P.T. provinciale competente per territorio, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico o suo delegato.

 

Articolo 8
Registrazione

Il presente atto redatto in duplice originale sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche. Le spese connesse all'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Stazione Appaltante ..............................
Per l'O.P.T. della provincia di ........................

Allegati 1-2-3