Provincia Autonoma Bolzano
Delibera della Giunta Provinciale 3 settembre 2007, n. 2921
Delibera per il Consorzio dell'osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo Pilota per la Galleria di Base del Brennero

STATUTO
del
CONSORZIO
OSSERVATORIO AMBIENTALE E PER LA SICUREZZA DEL LAVORO PER I LAVORI AFFERENTI IL CUNICOLO PILOTA PER LA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Articolo 1
Costituzione

Tra
BBT SE
e la
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
è costituito il Consorzio denominato
“OSSERVATORIO AMBIENTALE E PER LA SICUREZZA DEL LAVORO PER I LAVORI AFFERENTI IL CUNICOLO PILOTA PER LA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO”
in breve denominato
“CONSORZIO AMBIENTE E SICUREZZA”

Esso è retto dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

 

Articolo 2
Sede

Il Consorzio ha sede in
Comune di Fortezza
Piazza Municipio n. 1
39045 Fortezza (BZ)

 

Articolo 3
Carattere del Consorzio

Il Consorzio ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
I consorziati sono tenuti ad un comportamento corretto collaborativo sia nelle relazioni interne con gli altri consorziati che con terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.

 

Articolo 4
Durata

La durata del Consorzio è stabilita sino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata nei modi e termini di legge.

 

Articolo 5
Premessa

In data 26/03/2007 è stato istituito l'Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza del Lavoro per la gestione e la misurazione dello stato ambientale del territorio interessato dalla realizzazione del cunicolo esplorativo propedeutico alla realizzazione del tunnel ferroviario del Brennero - lato italiano.
A detto Osservatorio competono inoltre il controllo e la vigilanza sugli impatti ambientali legati alla realizzazione dell'opera summenzionata, nonché la vigilanza sul rispetto delle disposizioni riguardanti la tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro nei cantieri allestiti per la realizzazione dell'opera stessa.

 

Articolo 6
Oggetto

Il Consorzio è finalizzato al supporto operativo, dal punto di vista finanziario, contabile ed amministrativo, delle attività dell'Osservatorio ed è a servizio del Comitato di Gestione dell'Osservatorio stesso.
Il Consorzio deve mettere in atto le disposizioni e le direttive impartite dal Comitato di Gestione del Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza del Lavoro e deve ottemperare alle deliberazioni emesse dall'Osservatorio stesso.

 

Articolo 7
Fondo consortile

Il fondo consortile iniziale è di Euro 400.000,00 ed è sottoscritto come segue:
Euro 200.000,00. pari al 50.% del fondo consortile, da Provincia Autonoma di Bolzano;(aggiungere dati fiscali)
Euro 200.000,00 pari al 50.% del fondo consortile, da Galleria di Base del Brennero BBT SE.
L'assemblea potrà deliberare contributi periodici o straordinari al fondo consortile, dovuti da tutti i consorziati, qualora il fondo divenga insufficiente per la realizzazione degli scopi previsti nel presente statuto.
Possono confluire al fondo contributi di altri enti, inclusi quelli componenti e partecipanti all'Osservatorio Ambientale e per la Sicurezza del Lavoro in particolare in relazione a progetti specifici deliberati dal Comitato di Gestione dell'Osservatorio.

 

Articolo 8
Organi

Gli organi del Consorzio sono:
1. l'Assemblea dei Consorziati è composta da 4 membri;
2. l'Amministratore Unico

 

Articolo 9
Assemblea

Tutti i consorziati sono rappresentati in Assemblea.
Ogni consorziato ha diritto ad un voto per ogni Euro di quota, equamente divisi fra i due rappresentanti di ogni consorziato.
Per quanto non disciplinato dal presente articolo, all'assemblea si applicano, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano l'assemblea delle società per azioni.
All'assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
a) deliberare la nomina dell'Amministratore Unico;
b) deliberare su ogni argomento sottoposto alla sua approvazione dall'Amministratore Unico e che sia stato approvato del Comitato di Gestione dell'Osservatorio, ivi compreso il bilancio consuntivo;
in sede straordinaria:
c) deliberare sullo scioglimento del Consorzio
d) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto
e) deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati e sull'esclusione.

 

Articolo 10
L'Amministratore Unico

L'assemblea nomina l'Amministratore Unico individuandolo all'interno dei suoi membri.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio e l'esame della gestione del Consorzio.
Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si deve procedere ad un ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto più voti.
L'Amministratore Unico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
L'Amministratore Unico presiede il Consorzio e l'assemblea e rappresenta il Consorzio nei confronti dei terzi e nei confronti dell'Osservatorio; convoca le riunioni dell'assemblea e ne dirige i lavori, vigila sull'attività e assicura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea.
Qualora l'Amministratore Unico receda durante il periodo della carica o venga a cessare dalla carica, l'assemblea procede immediatamente alla sostituzione. Eventuali dimissioni sono presentate all'assemblea ed hanno effetto dalla data di accettazione.

 

Articolo 11
Struttura organizzativa

Il Consorzio potrà dotarsi di una struttura organizzativa al fine di gestire tutte le attività del Consorzio stesso le attività dell'Osservatorio, la cui gestione amministrativa spetta al Consorzio come per esempio la segreteria dell'Osservatorio.

 

Articolo 12
Anno finanziario e bilancio

L'anno finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno finanziario l'Amministratore Unico redige il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e lo sottopone all'esame dell'assemblea.

 

Articolo 13
Scioglimento

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 del Codice Civile o su volontà del Comitato di Gestione dell'Osservatorio.
In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà un Liquidatore determinandone i poteri.
Le attività residuate dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al fondo consortile.

 

Articolo 14
Clausola arbitrale

Le controversie tra gli organi del Consorzio e il Consorzio stesso oppure tra i singoli consorziati concernenti l'interpretazione o l'applicazione dello statuto, delle deliberazioni della assemblea o del comitato di gestione dell'Osservatorio e comunque tutte le controversie riguardanti il Consorzio, anche quando una delle parti non faccia parte dello stesso, vengono sottoposte al giudizio di una commissione d'arbitrato.
Tale commissione d'arbitrato è composta da tre giudici arbitrali eletti dall'assemblea. Essi eleggono tra loro un presidente.
La commissione d'arbitrato decide secondo criteri di giustizia ed equità e le sue decisioni sono vincolanti e incontestabili.

 

Articolo 15
Obbligo di segretezza

I membri del Consorzio devono mantenere la riservatezza con riferimento a tutte le notizie di cui vengono a conoscenza, in particolare, questioni di carattere aziendale, segreti aziendali, negozi e operazioni aziendali.

 

Articolo 16
Norme sull'uso delle lingue

Tutte le dichiarazioni e i verbali del Consorzio devono essere obbligatoriamente redatti sia in lingua italiana che in lingua tedesca.

 

Articolo 17
Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali del Codice Civile in materia di consorzi.