Categoria: 2003
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Tipologia: Testo unico contrattauale
Data firma: 28 luglio 2003
Validità: 01.06.2003 - 31.05.2007
Parti: Danka Italia/Unione del Commercio Turismo e servizi e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Coordinamento Nazionale RSU/RSA
Settori: Commercio, Servizi, Danka
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Sistema di relazioni sindacali
Art. 2 Ruoli e compiti del livello nazionale e dei livelli decentrati
Art. 3 Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 4 Formazione
Art. 5 Ambiente e sicurezza
Art. 6 Previdenza integrativa Fondo Fonte
Art. 7 Assistenza sanitaria integrativa al S.S.N.
Art. 8 Polizza infortuni
Art. 9 Orario di lavoro - Orario flessibile - Ambito di applicazione - Regolamentazione
  Art. 10 Norme e procedure in tema di: Straordinari - Permessi - Assenze per ragioni di servizio - Ferie - Rol - Congedi
Art. 11 Norme e procedure in tema di trasferimenti e missioni
Art. 12 Mensa
Art. 13 Malattia
Art. 14 Gestione auto
Art. 15 Retribuitone
Art. 16 Premio di risultato
Art. 17 Clausole e disposizioni finali
Allegati

L’anno 2003, il giorno 28 del mese di luglio, tra Danka Italia spa […], assistita dal[…]l'Unione del Commercio Turismo e servizi della Provincia di Milano e Filcams - Cgil (Federazione italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) […], Fisascat - Cisl (Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciati Affini e del Turismo) […], Uiltucs - Uil (Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi) […], il Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA Aziendali […], visti
- l’Accordo Nazionale Integrativo Aziendale per i lavoratori della Danka Italia spa del -1° Ottobre 1998;
- Il Verbale di Accordo Integrativo Aziendale del 5 Giugno 2003,
Si è stipulato il Presente Testo Unico Contrattuale da valere per tutti i dipendenti di Danka Italia spa.

Art. 1 Sistema di relazioni sindacali
Al fine di migliorare e consolidare il modello di ''Relazioni sindacali” praticato in precedenza con Danka Italia ed allo scopo dì armonizzare l'attivazione di tale esercizio con quanto dichiarato in 'Premessa’ e con quanto in materia è previsto dal vigente CCNL viene definito un modello di “Relazioni sindacali” (Livello Nazionale - Livello Decentrato) senza che ciò comporti una duplicazione di competenze né oneri aggiuntivi per la Società.
Tale modello, come di seguito riportato, è finalizzato al pieno riconoscimento del ruolo negoziale delle parti ai vari livelli di competenza per le materie previste per ogni livello, valorizzando il livello di confronto decentrato per la gestione e la contrattazione delle materie ad esso assegnate, alla luce dei processi di sviluppo e innovazione in atto nella società.
A) Livello nazionale
A1) Diritti informativi preventivi

Di norma nel mese di marzo di ogni anno, l'Azienda fornirà le informazioni preventive concernenti:
• Le strategie generali, lo sviluppo, gli investimenti, le innovazioni tecnologiche/organizzative;
• L'andamento economico;
• Le politiche occupazionali;
• Le politiche commerciali;
• La politica e sviluppo delle risorse umane (formazione);
• Le politiche organizzative;
• Il quadro degli interventi in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro.
A2) Diritti informativi consuntivi
In tale conteste l'Azienda fornirà in sede nazionale, di norma nel mese di settembre, informazioni sugli andamenti consuntivi dell'anno precedente concernenti:
• Lo sviluppo e gli investimenti realizzati, sia legati a nuove unità aziendali che a ristrutturazione;
• Le innovazioni tecnologico/organizzative realizzate:
• L'andamento economico, il Bilancio di Esercizio;
• Gli organici, articolati per tipologie;
• Gli orari effettuati (ore retribuite ordinarie, ore supplementari, ore straordinarie).
• I risultati della formazione svolta.
• Esame dell’attività svolta dal Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità
A3) Modulistica
Al fine di favorire la conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 1 lettere A1), A2), verrà predisposta, a cura dell’azienda, una scheda informativa con l'obiettivo di sperimentare un sistema sintetico per fornire parte delle informazioni.
Resta inteso che qualora le parti fossero definiti ulteriori diritti informativi strutturali si valuterà la possibilità di ampliare ulteriormente la modulistica di cui sopra.
B) Livello decentrato
B1) Diritti dì informazione
Di norma a livello decentrato si terranno con cadenza annuale incontri preventivi e consuntivi tra l'Azienda e lo Organizzazioni sindacali territoriali interessate, per una informativa sui risultati circa l'andamento delle politiche di sviluppo e commerciali, le relative implicazioni occupazionali afferenti le filiali di competenza e sulla formazione svolta.
Specifici incontri di approfondimento potranno riguardare singoli aspetti delle informazioni fornite o le problematiche relative a particolar e significative unità produttive.

Art. 2 Ruoli e compiti del livello nazionale e dei livelli decentrati
Per questi livelli su richiesta di una delle due parti la Danka e le rispettive RSU/RSA unitamente alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio, si incontreranno per affrontare e definire a partire dagli accordi in vigore, materie e problemi relative a:
A. Livello nazionale
• Sistema delle informazioni di cui al precedente articolo;
• Contrattazione CIA;
• Gestione dei diritti sindacali;
• Definizione dei parametri e del meccanismo del salario variabile.
B. Livello decentrato (territoriale odi unità produttiva)
• Organizzazione del lavoro;
• Distribuzione orario di lavoro, turni e nastri orari:
• Verifica e controllo degli orari concordati;
• Utilizza degli impianti e programmazione dell'attività lavorativa;
• Mercato del lavoro, tipologie contratti e loro utilizza (cfl, part time, contratti a termine, ecc.), gestione trasferte e trasferimenti;
• Ambiente salute e sicurezza: tali materie saranno trattate a livello di singola unità produttiva;
• Quanto espressamente delegato dal CCNL vigente e/o dal 'Testo Unico Contrattuale Nazionale";
• Utilizzo dei parametri definiti a livello nazionale.
Resta inteso che il confronto di ciascun livello non potrà avere per oggetto materie già demandate e definite in altri livelli di contrattazione.
Dichiarazione congiunta
Le parti confermano che il sopra citato impianto di relazioni sindacali è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e quindi la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi. Pertanto, in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto, le parti, sulla base della reciproca tutela degli affidamenti, si impegnano congiuntamente ad incontrarsi al livello immediatamente superiore a quello in cui è avvenuto il confronto per affrontare le problematiche e concordare le soluzioni più idonee.

Art. 3 Funzionamento delle relazioni sindacali
Per la realizzazione degli impegni/obiettivi dichiarati in “Premessa” nonché per l’attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello di “Relazioni sindacali" così come definito ai precedenti articoli, vengono istituiti i seguenti strumenti: Il Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA - Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità
Al riguardo in coerenza con gli impegni/obiettivi sopra richiamati e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norma di legge nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali vigenti, le parti con il presente “Testo Unico Contrattuale Nazionale" hanno ulteriormente convenuto sull’opportunità di definire la composizione degli strumenti, di stabilire i compiti del “Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità” e di disciplinare le modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti.
[…]
a) Coordinamento nazionale delle RSU/RSA
Viene istituito il coordinamento nazionale delle RSU/RSA composto da 6 delegati che saranno designati dalle OO.SS. nazionali firmatarie del presente “Testo Unico Contrattuale Nazionale”, i cui nominativi, compresi tra quelli eletti nelle RSA/RSU locali, saranno comunicati alla direzione Danka Italia entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente “Testo Unico Contrattuale Nazionale”
b) Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità
In attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo - donna, le parti convengono di realizzare interventi che favoriscano pari opportunità di lavoro.
A tal fine viene costituito il "Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità” composto da due componenti, di cui uno designato dalla Danka Italia spa e uno dalle OO.SS. dei lavoratori.
I “Gruppo” costituisce lo strumento che ha il compito di:
- Studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia a livello nazionale e comunitario;
- Formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul Lavoro. In questo senso i! “Gruppo”, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91, si attiverà per seguire anche l’iter dei progetti stessi, sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata che nella loro attuazione.
Per lo svolgimento dei lavori del "Gruppo” la Danka Italia metterà a disposizione presso la propria Sede di Milano un’apposita sala di riunioni.
Il “Gruppo", annualmente, riferirà sulla attività svolta alle parti stipulanti il presente “Testo Unico Contrattuale Nazionale”
c) Modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti […]
c1) Per l'espletamento delle assemblee sindacali a livello di unità produttiva vengono rese disponibili le ore retribuite annue, così come previsto dal vigente CCNL.
La titolarità della richiesta delle ore di cui sopra è di spettanza delle RSU/RSA e/o delle OO.SS competenti per territorio.
[…]
Dichiarazione congiunta
[…]
Al fine di favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione del presente Testo Unico Contrattuale Nazionale, le parti si impegnano a realizzare e rendere disponibile una bacheca elettronica aziendale denominata (Notizie Sindacali).
In attesa di tale realizzazione, per lo scambio delle informazioni tra le varie strutture sindacali, Danka consentirà ai rappresentanti sindacali l'utilizzo dei Fax aziendali e delle caselle di Posta Elettronica, che ad oggi risultano essere quelli riportati nello specifico allegato,
Resta inteso che eventuali aggiunte o variazioni di quanto riportato nell'allegato, saranno tempestivamente comunicate dalle strutture interessate, al fine di consentire il necessario aggiornamento.
Allegato alla Dichiarazione Congiunta dell’Articolo 3 […]

Art. 5 Ambiente e sicurezza
Con riferimento al Decreto Legislativo 626 del 19 settembre 1994: le parti assumono gli orientamenti partecipativi e la logica tendenti al superamento di conflittualità in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, come contenuti nel Decreto stesso e concordano quanto segue riguardo ai "rappresentanti della Sicurezza” che seno stati eletti e sono operativi da oltre un anno:
• Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.L[gs] 626, il Rappresentante della Sicurezza avrà a disposizione i permessi, cosi come previsto dall'accordo interconfederale del settore terziario del 18/11/1996, applicativo del D.Lgs 626/94;
• Il rappresentante alla sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall’art. 19 comma I del D.L.gs 626, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro. Tale formazione si svolgerà utilizzando permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti al comma precedente;
• Riunioni periodiche: in applicazione dell’art. 1 del D.L[gs] 626, le riunioni periodiche […] presentino motivate situazioni di rischio o significative variazioni delle condizioni di prevenzione in Azienda.

Art. 9 Orario di lavoro - Orario flessibile - Ambito di applicazione - Regolamentazione
A) Orario di lavoro
L'orario di lavoro è regolamentato secondo quanto previsto dal CCNL vigente con le specificazioni appresso previste in funzione delle varie necessità operative insite nelle mansioni "interne ed esterne" e delle diverse realtà locali.
In ogni caso l'orario di lavoro sarà distribuito settimanalmente su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con un orario giornaliero di case compreso nella fascia dalle ore 3,30 alle ore 17.30
B) Orario flessibile
Premesso che la durata della prestazione lavorativa giornaliera rimane di otto ore con un intervallo meridiano non retribuito fissato in 45 minuti peri lavoratori interni e di 1 ora per i lavoratori esterni, le parti convengono di adottare un orario a flessibilità giornaliera nella misura di 45 minuti (Ingresso mattino - Uscita sera) con compensazione mensile.
In tale caso, ad eccezione del personale Tecnico e del personale di vendita, il lavoratore potrà liberamente scegliere quando iniziare e quando terminare il lavoro giornaliere nell'arco mensile.
Resta inteso che la Direzione ed i responsabili di settore o reparto, quando sia necessario per l'attività aziendale, hanno la facoltà di limitare il tempo di flessibilità giornaliera dandone comunicazione preventiva almeno di 24 ore.
* Nell’ambito dell'applicazione dell'orario flessibile, le ore che superano l'orario contrattuale mensile non saranno conteggiate come regolari straordinari; è invece considerato lavoro straordinario quello svolto al di fuori della fascia lavorativa giornaliera flessibile, se autorizzato preventivamente dal superiore e successivamente confermato, in forma scritta, dall'Interessato alla Direzione del Personale,
* I permessi per motivi personali rientranti nella fascia oraria di base, dovranno essere richiesti per mezzo dell'apposito modulo aziendale, firmato preventivamente per autorizzazione dal proprio superiore e consegnato all’Ufficio del Personale.
All'atto del rientro dal permesso, l'interessato dovrà provvedere a segnare l'ora sul predetto modulo presso l’Ufficio del Personale.
Per il personale operante ali esterno la sopracitata richiesta dovrà essere gestita tramite la segreteria di filiale oppure dall'Ufficio del Personale della sede.
* Le ore di permesso saranno computate in rapporto alle ore effettive di assenza durante la fascia oraria di base, mentre le ore di assenza relative ad eventuali permessi di recupero dovranno essere recuperate nell'arco dello stesso mese in cui si è verificata l'assenza.
Eventuali permessi a recupero richiesti il lunedì mattina, i venerdì pomeriggio o comunque subito prima o dopo, e festività infrasettimanali, ferie e rol, saranno considerati come non retribuiti.
C) Ambito di applicazione
Tenuto conto delle esigenze tecnico/organizzative delle diverse unità produttive, le parti hanno convenuto sull’opportunità che l’orario flessibile trovi applicazione in via generale, come in appresso regolamentalo. Eventuali deroghe a tale regolamentazione Nazionale saranno oggetto di specifici accordi applicativi a livello decentrato.
D) Regolamentazione orario flessibile […]