Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 3, 02 marzo 2018, n. 4934 - Incidente stradale mortale con il mezzo di proprietà del datore di lavoro. Azione di surroga


 

Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 02/03/2018

 

 

 

Rilevato che

 

l. In data 2/12/1997 si verificava un incidente stradale, sulla ss 194 Ragusa-Catania, ad esito del quale V.M. - che viaggiava a bordo dell'autocarro Fiat Iveco, di proprietà del datore di lavoro G.F., assicurato presso la Reale Mutua e condotto da M.C. - perdeva la vita. L'incidente si verificava per effetto del tamponamento ad opera dell'autocarro Fiat Iveco di un autocarro Fiat, di proprietà di A.A. ed assicurato con Ina Assitalia (poi Assitalia spa ed infine Generali Italia spa), che era stato lasciato in parcheggio dallo stesso A.A. sul lato destro della strada.
2. Dal sinistro scaturivano tre distinti procedimenti davanti al Tribunale civile di Catania:
-il primo - introdotto da M.L., in proprio e quale madre esercente la potestà sulle figlie all'epoca minorenni, nei confronti del G.F., del M.C., dell'A.A. e di Assitalia - al fine di ottenere il risarcimento dei danni, morali e materiali, sofferti per effetto della morte del proprio congiunto;
- il secondo - introdotto dal G.F. nei confronti di A.A. e di Assitalia - al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati nel sinistro dal proprio autocarro; ed
- il terzo - introdotto dallo stesso G.F. nei confronti, oltre che dell'A.A., anche della Reale Mutua e della Assitalia - al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivati dal sinistro, in tesi attorea ascrivibile all'esclusiva responsabilità dell'A.A..
3. L'I.N.A.I.L. si costituiva nel primo dei suddetti procedimento con atto depositato il 11/4/2006. In detto atto l'istituto - dopo aver premesso di agire per il rimborso delle somme erogate agli eredi M., in dipendenza del sinistro ed a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro, per un importo pari ad oltre 241 mila euro - chiedeva:
a) in via principale, dichiararsi che la responsabilità del sinistro era del solo A.A., con conseguente condanna di quest'ultimo, in solido con Assitalia (poi Generali Italia s.p.a.), al rimborso di detta somma (o della diversa somma ritenuta di giustizia), oltre accessori;
b) in via subordinata, nel caso in cui fosse accertata la responsabilità concorrente del M.C., la condanna di quest'ultimo, in solido con il G.F. e la Reale Mutua, al pagamento della somma di euro 214.606,35, sempre oltre accessori.
L'istituto interveniente allegava documentazione dalla quale risultava l'avvenuta erogazione di detta somma agli eredi M., a titolo di indennizzo per l'infortunio mortale sul lavoro occorso al congiunto V. M..
4. I tre procedimenti venivano riuniti e, quindi, decisi dal Tribunale di Catania che, con sentenza n. 2143/2007, per quanto qui rileva:
-dichiarava inammissibile l'intervento di I.N.A.I.L. perché depositato successivamente alla precisazione delle conclusioni dalle parti costituite (e, quindi, in violazione dell'art. 268 c.p.c.);
-riteneva che il sinistro si era verificato nella misura del 50% per responsabilità dell'A.A. e nella residua misura del 50% per responsabilità del M.C.;
-condannava in solido il G.F., il M.C., l'A.A. e le due compagnie assicuratrici a corrispondere alla M.L. (in proprio e nella suddetta qualità), a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, conseguenti alla morte del loro congiunto, la somma di euro 690.326,00 (di cui 280.326 a titolo di danno patrimoniale), oltre accessori e spese processuali. 
5. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello principale l'I.N.A.I.L., deducendo la tempestività del proprio intervento e ribadendo nel merito le domande proposte in via principale e in via subordinata.
In sintesi, secondo la tesi dell'Istituto, poiché il Tribunale aveva liquidato l'importo di euro 280.326,00 per il pregiudizio patrimoniale derivato ai familiari superstiti a causa del decesso del loro congiunto, la Corte di merito avrebbe dovuto detrarre da detto importo, liquidato secondo i criteri civilistici, le somme corrisposte dall'ente previdenziale a titolo di danno patrimoniale e risultanti dalla suddetta documentazione. Pertanto, la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere il diritto dei danneggiati ad ottenere soltanto l'eventuale differenza tra i suddetti importi ed avrebbe dovuto condannare l'assicuratore del responsabile civile, in solido con quest'ultimo, al pagamento di quanto richiesto dall'Istituto.
6. Proponevano altresì appello incidentale Assitalia e gli eredi M..
Nel giudizio di appello si costituiva anche Reale Mutua chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta nei propri confronti; mentre rimanevano contumaci l'A.A., il M.C. ed il G.F..
7. La Corte di appello di Catania con la impugnata sentenza, per quanto qui rileva:
-riteneva tempestivo l'intervento spiegato dall'Istituto nel giudizio di primo grado, in quanto operato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni; e
-respingeva entrambe le domande dispiegate dall'Istituto interveniente; e cioè: sia la domanda principale svolta nei confronti dell'A.A. (e, quale responsabile civile, di Assitalia); sia la domanda subordinata spiegata nei confronti del M.C. (e, quali responsabili civili, del G.F. e di Reale Mutua). 
8. Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso l'Istituto, articolando un profilo di doglianza.
Il ricorso veniva ritualmente notificato, dapprima, nei confronti di tutte le parti, con esclusione dell'A.A. (la cui notifica, a mezzo del servizio postale, non andava a buon fine per indirizzo insufficiente) e, poi, nei confronti di quest'ultimo, a mezzo di consegna a mani proprie da parte di ufficiale giudiziario.
9. Gli eredi M. si opponevano all'accoglimento del ricorso I.N.A.I.L. con controricorso.
 

 

Considerato che

 


1. Il ricorso dell'I.N.A.I.L. - che sottende la questione se l'intervento volontario dell'assicuratore sociale che agisce in surrogazione sia o no soggetto alla medesima preclusione istruttoria maturatasi per le altre parti - è fondato.
2. Si premette che la Corte territoriale, dopo aver ritenuto ammissibile l'intervento dell'Istituto, ha respinto, per quanto qui rileva, la domanda subordinata spiegata nei confronti del M.C. (e, quali responsabili civili, del G.F. e di Reale Mutua), ritenendola sfornita di supporto probatorio. Ciò in quanto la produzione documentale effettuata dall'istituto interveniente è stata ritenuta tardiva (perché effettuata dopo la celebrazione delle udienze di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c.) e inammissibile "stante il disposto dell'art. 345 c.p.c.".
La Corte territoriale, nel ritenere non provata la domanda dell'Istituto interveniente, ha posto a sostegno della propria decisione il principio di diritto, affermato da questa Corte (sent. n. 15787/2005) secondo cui "l'interveniente di ogni tipo ha, sì, facoltà di introdurre le proprie istanze in seno al procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ma ha pur sempre l'obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle (ormai) verificatesi preclusioni".
In altri termini, secondo i giudici di appello, anche l'intervento volontario dell'assicuratore sociale che agisce in surrogazione, è soggetto alla medesima preclusione istruttoria maturatasi per le altre parti.
3. Nell'unico proposto motivo di doglianza l'I.N.A.I.L. censura la sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 1916 c.c., dell'art. 142 d. lgs. n. 209/2005 e degli artt. 105, 111 e 268 c.p.c.
Secondo l'Istituto ricorrente, la Corte di appello, una volta ritenuto tempestivo il suo intervento, avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la produzione documentale effettuata all'atto dell'intervento. Tanto più che l'Istituto, già prima dell'instaurazione del giudizio da parte degli eredi M., con diffide 26/29 maggio 1998 aveva manifestato: a tutti i responsabili civili (ed alle rispettive compagnie assicuratrici), la volontà di surrogarsi nelle ragioni creditorie dei suddetti eredi, nonché, a questi ultimi, la volontà di agire in rivalsa.
4. Il motivo è fondato.
4.1. Costituiscono jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte: a) il principio per cui I 'I.N.A.I.L., in caso di infortunio sul lavoro derivato da un sinistro stradale, può agire in surrogazione al fine di ottenere il rimborso delle prestazioni erogate sia nei confronti del responsabile civile (ex art. 1916 c.c.) che della impresa di assicurazione per la r.c.a. (ex art. 142 d. lgs. n. 209/2005): nel primo caso nel rispetto del solo limite costituito dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato; e nel secondo anche nel rispetto del limite costituito dall'ammontare del massimale per il quale è stata stipulata l'assicurazione (Sez. 3, Sentenza n. 604 del 17/01/2003); b) il principio per cui, in entrambi detti casi, nel momento in cui l'Istituto manifesta la sua volontà di agire in rivalsa, si realizza una successione a titolo particolare nel diritto di credito vantato dalla vittima dell'infortunio (Sez. 3, Sentenza n. 15022 del 15/07/2005); c) il principio per cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso è (non terzo, ma) parte, con la conseguenza che il suo intervento nel processo è regolato dall'art. 111 c.p.c. (e non dall'art. 105 dello stesso codice) e, proprio in considerazione della particolare situazione dell'interveniente, è esperibile in grado di appello, al di fuori dei limiti rigorosi di cui all'art. 344 c.p.c. (Sez. 2, Sentenza n. 29766 del 29/12/2011) e anche nel giudizio di rinvio (Sez. 6-2, Ordinanza n. 4536 del 05/03/2015).
4.2. Con specifico riferimento alle preclusioni istruttorie, va poi richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale l’art. 268 comma 2 c.p.c. (nella formulazione risultante dalla L. n. 353 del 1990), secondo cui l’interveniente "non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte", deve essere interpretato alla luce del comma 1 dello stesso articolo, in forza del quale l’intervento può avere luogo anche successivamente al maturare dei termini di preclusione per le altre parti, purché "sino a che non vengano precisate le conclusioni" (Sez. 3, Sentenza n. 25264 del 16/10/2008; nonché, proprio in un'ipotesi di intervento volontario dell'Inail contenente domanda di rivalsa nei confronti del danneggiante per l'indennizzo corrisposto al danneggiato, la sentenza n. 15787 del 28/07/2005, citata dalla Corte territoriale).
Le suddette due disposizioni vanno coordinate alla luce della considerazione che l'art. 268 c.p.c. riguarda, nella sua portata generale, anche l’intervento volontario autonomo; e che, in tale fattispecie processuale, la formulazione da parte del terzo di domande autonome rispetto a quelle già formulate dalle parti originariamente costituitesi in giudizio deve ritenersi coessenziale all’Intervento stesso. Sicché estendere al terzo interveniente gli effetti della preclusione sulle domande, eventualmente già verificatasi per le altre parti, equivarrebbe in pratica a negare il suo diritto di intervento autonomo entro il termine ultimo della precisazione delle conclusioni definitive, così come invece allo stesso espressamene consentito dalla legge.
Su tale presupposto, il divieto di compiere atti che al momento dell'intervento non siano più permessi alle altre parti (salva la peculiare ipotesi della comparizione volontaria per la necessaria integrazione del contraddittorio) deve riferirsi unicamente all'attività istruttoria; con riguardo alla quale l'interveniente deve accettare il processo nello stato in cui si trova e, dunque, eventualmente anche nello stato risultante in esito alle preclusioni probatorie concernenti le altre parti.
Una diversa interpretazione dell'art. 268 c.p.c. non potrebbe trovare fondamento nel principio costituzionale di ragionevole durata del processo, dal momento che:
- la formulazione di nuove domande da parte del terzo interveniente non comporta di per sè l'automatico superamento di tale ragionevole durata, d'altra parte suscettibile di essere valutata nella concretezza del caso ed adeguata alla luce di tutti gli altri elementi della fattispecie processuale (in particolare, la complessità del caso ed il comportamento delle parti e, tra queste, dello stesso interveniente);
- la possibilità per quest'ultimo di formulare nuove domande nel giudizio già pendente tra altre parti può apparire essa stessa funzionale ad un utilizzo più efficiente ed economico del processo, ove volta a prevenire l'introduzione ex novo di un giudizio autonomo e variamente interferente con quello già radicato;
- la facoltà per il terzo interveniente di formulare nuove domande non è comunque indiscriminata: sia perché l'intervento è precluso nella fase decisoria del processo; sia perché essa trova adeguato contemperamento anti-dilatorio nella intangibilità delle preclusioni istruttorie eventualmente già verificatesi. 
In definitiva, la preclusione di cui all'art. 268 c.p.c. opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo; con conseguente ammissibilità (salva l'osservanza del termine ultimo dato dalla precisazione delle conclusioni) della formulazione da parte del terzo interveniente di domande nuove ed autonome.
4.3. Sviluppando ora i principi di cui sopra, occorre rilevare che - nel caso di intervento volontario dell'I.N.A.I.L., nel processo iniziato dal lavoratore infortunato (o dai di lui eredi), al fine di esercitare l'azione di surroga e quindi ottenere il rimborso degli importi erogati a titolo di indennizzo al lavoratore infortunato (ovvero, in caso di decesso dello stesso, ai di lui eredi) - la documentazione che comprova l'avvenuta erogazione delle prestazioni economiche, di cui l'Istituto chiede il rimborso, opera sul piano assertivo (e non istruttorio). Invero, l'Istituto, con la produzione di detta documentazione, prova la sua surrogazione processuale, che costituisce la ragione della sua stessa presenza in giudizio.
Opinando diversamente, si consentirebbe all'Istituto di intervenire in giudizio (dopo la celebrazione delle udienze di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. ma prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni) per proporre la domanda di surrogazione, ma nello stesso tempo non si consentirebbe allo stesso di provare quanto erogato mediante una produzione documentale contestuale al dispiegato intervento: e, dunque, verrebbe svuotata di contenuto l'azione surrogatoria esperita dall'ente assicuratore e verrebbe eliminato ogni significato alla ritenuta ammissibilità della sua surrogazione processuale.
Ed ancora: opinando diversamente, si realizzerebbe una implicita violazione del principio indennitario, che costituisce un principio generale del nostro sistema civile-previdenziale. Invero: l'ente sociale assicuratore verrebbe privato della possibilità di recuperare il costo delle prestazioni assicurative erogate a seguito del sinistro stradale; verrebbe sostanzialmente riconosciuta al
lavoratore infortunato (o ai di lui eredi) la facoltà di cumulare la somma riscossa a titolo di indennizzo assicurativo con la somma riscossa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (nel caso di specie pari ad euro 280.326). In definitiva, verrebbe indebitamente attribuito a carico della fiscalità generale un onere, il cui peso economico servirebbe (non a ristorare la vittima, ma) ad arricchirla indebitamente, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito (Sez. 3, Sentenza n. 13537 del 13/06/2014). Il tutto in violazione del generale principio indennitario, in base al quale indennizzo assicurativo e risarcimento del danno non possono essere cumulati, con la conseguenza che il risarcimento del danno dovuto alla vittima dell'infortunio deve essere diminuito dell'importo da questa percepito a titolo di indennizzo da parte del proprio assicuratore privato o sociale.
5. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, affinché quest'ultima, in diversa composizione, dando applicazione al principio di diritto qui affermato, consideri non tardiva la produzione documentale effettuata dall'Istituto e conseguentemente esamini nel merito la domanda dallo stesso proposta in via subordinata.
Alla Corte territoriale viene anche demandata la regolamentazione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania, affinché la stessa, in diversa composizione, dando applicazione al principio di diritto qui affermato, consideri non tardiva la produzione documentale effettuata dall'Istituto e conseguentemente esamini nel merito la domanda dallo stesso proposta.
Demanda al Giudice di rinvio la regolamentazione delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.