Categoria: 2018
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Tipologia: Ipotesi di accordo CCL
Data firma: 28 febbraio 2018
Validità: 2017-2018
Parti: RAI/Unindustria e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Informazione, Libersind-Confsal
Settori: Poligrafici e Spettacolo, RAI
Fonte: tibercms.com

Sommario:

  Relazioni industriali
Sciopero
Assemblee dei lavoratori
Mercato del lavoro
Formazione
Reclutamento
Mappatura delle competenze e Job posting
Appalti
Modifica accordo 29 luglio 2011
Politiche attive
Aspetti normativi
Diritti e tutele
1) Rapporto di lavoro a tempo parziale
2) Tutela della genitorialità
3) Unioni civili
Art. 17 - Permessi
Art. 43 - Assegno di nuzialità
4) Esigenze di ricongiungimento familiare
Art. 24 - Trasferimenti
5) Aspettativa
Art. 21 - Aspettativa
6) Permessi
7) Ferie
Art. 16 - Ferie
Cessione delle ferie
  8) Giornate semilavorative cadenti di sabato e di domenica - giornate festive cadenti di sabato
9) Malattia
10) Diritto allo studio
11) Contratto di inserimento
12) Molestie e violenze sui luoghi di lavoro
13) Contestazioni disciplinari
14) Assunzione del personale
Aggiornamento dell’articolato contrattuale
Welfare
Fondo di Solidarietà Bilaterale
Lavoro agile
Profili e sviluppo
Premessa
Art. 57 - Assegnazione di livello dei laureati e dei diplomati
Art. 58 - Area Quadri, individuazione e classificazione
Art. 59 - Livelli e mansioni
Art. 35 - Indennità maggiori prestazioni
Art. 34 - Indennità mancata limitazione orario di lavoro
Allegato 1 Parte economica
Allegato 2 Sintesi procedure relative a: maternità, malattia, aspettativa
Allegato 3 Regolamento di disciplina
Corrispondenza

Ipotesi di accordo

In data 28 febbraio 2018 in Roma, tra la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma e le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Informazione, Libersind-Confsal assistite dalla delegazione contrattuale, è stata stipulata la seguente ipotesi immodificabile di accordo di rinnovo per il triennio 2014-2016 e, in via del tutto eccezionale, anche per il 2017 ed il 2018, del CCL per quadri, impiegati ed operai dipendenti da RAI-Radiotelevisione Italiana, Rai Cinema, Rai Com e Rai Way, la cui applicazione è subordinata all’approvazione dei competenti organi aziendali e dei lavoratori delle Società del Gruppo.

Relazioni industriali
L’“Art. 1 - Sistema di relazioni industriali”, lettere A) e B) del CCL, viene sostituito, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, dal seguente testo:
“Art. 1 - Sistema di relazioni industriali
A) Livelli di confronto

Le Parti, in relazione alle previsioni contenute nell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, nonché negli accordi aziendali attuativi sottoscritti nel 2015 e nel 2016 - che costituiscono parte integrante del CCL - individuano i tre livelli relazionali di seguito definiti (i primi due nazionali ed il terzo locale, nell’ambito dell’unità produttiva):
1) Primo livello (Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Segreterie Nazionali OO.SS./Delegazione Contrattuale)
Costituiscono materie oggetto di confronto nell’ambito del primo livello:
- la rinnovazione contrattuale;
- le seguenti materie:
a) Le linee delle politiche di Gruppo definite nel piano triennale in ordine all’assetto occupazionale, alla programmazione economica e finanziaria, agli investimenti e agli appalti;
b) le linee di sviluppo tecnologico ed i relativi riflessi sull’occupazione e sulla qualificazione del personale;
c) i progetti in materia di formazione e di riqualificazione del personale;
d) l’esame del quadro concernente l’applicazione delle politiche sulle pari opportunità, anche alla luce dei lavori dell’apposita Commissione Paritetica;
e) i criteri che presiedono alla mobilità orizzontale e verticale ed alle politiche premianti e di valutazione del personale a livello direzionale, interdirezionale e societario;
f) l’interpretazione, l’integrazione, la modifica e l’applicazione delle norme contrattuali;
g) l’andamento e le prospettive del mercato nazionale ed internazionale del settore della multimedialità;
h) i criteri generali in ordine alle iniziative di reclutamento e di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale;
i) la situazione relativa all’attuazione delle politiche sulle pari opportunità; con cadenza biennale saranno fomiti i dati previsti dall’art. 9, comma 1, della Legge n. 125 del 10/4/91 e s.m.i. e dai Decreti Ministeriali applicativi;
j) la materia relativa ai provvedimenti disciplinari come regolamentata dal CCL.
2) Secondo livello (Direzione Risorse Umane e Organizzazione - Segreterie Nazionali OO.SS./Coordinamento Nazionale delle RSU rappresentato dall’Esecutivo del Coordinamento)
Costituiscono materie oggetto di confronto nell’ambito del secondo livello, laddove interessino più unità produttive che rappresentino almeno il 50% dei lavoratori disciplinati dal CCL, le materie di seguito indicate; gli accordi sottoscritti su queste ultime tra Azienda e Coordinamento Nazionale delle RSU saranno immediatamente operativi, senza la necessità di ulteriori approvazioni da parte delle Assemblee dei lavoratori:
- il Premio di Risultato ed ogni contrattazione accessoria di parti economiche;
- le seguenti materie, oggetto di informativa/confronto tra le Parti:
k) le ripercussioni che l’evoluzione di determinate tecnologie o di ambiti del mercato del lavoro e dei servizi potranno avere su specifici profili professionali, anche attraverso l’individuazione di percorsi sperimentali;
l) la dinamica dei modelli organizzativi, della produttività ed in generale dei principali indicatori che riguardano il fattore lavoro;
m) le ricadute sugli aspetti produttivi interni;
n) gli indirizzi produttivi connessi agli acquisti, alle coproduzioni, agli appalti ed il ricorso al lavoro atipico;
o) gli affinamenti del sistema organizzativo e dei modelli produttivi in corso di vigenza del contratto;
p) l’incidenza che hanno avuto sulla produzione gli eventuali appalti, distinti per tipologia;
q) i dati sulla consistenza dell’organico, sui contratti a termine, di apprendistato, suddivisi per profili professionali;
r) l’interpretazione, l’integrazione, la modifica e l’applicazione degli accordi stipulati a livello nazionale;
s) l’andamento delle prospettive occupazionali, anche nell’ipotesi di sviluppare forme innovative relative alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa;
t) il monitoraggio della fase di consolidamento del nuovo sistema di classificazione del personale e dei relativi profili professionali;
u) le tematiche attinenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
v) la materia dei licenziamenti individuali e collettivi e quella dei trasferimenti di rami d’Azienda ai quali si applicano le procedure previste rispettivamente dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi interconfederali vigenti, fermi restando i necessari percorsi partecipativi;
w) le materie di competenza delle RSU individuate alla successiva lettera B) “Materie di confronto a livello locale”, limitatamente alle lettere c) (articolazione degli orari di lavoro) ed i) (i dati consuntivi del lavoro straordinario).
3) Livello locale (Funzioni Personale Unità Produttive/RSU)
Costituiscono materie oggetto di confronto nell’ambito del livello locale:
a) esposizione del piano produttivo locale;
b) conseguenze delle innovazioni di carattere tecnologico, tecnico-organizzativo e professionale sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro;
c) articolazione degli orari di lavoro;
d) modelli organizzativi di riferimento che comportino l’adozione di specifiche soluzioni anche a carattere sperimentale e che tengano conto di particolari caratteristiche locali;
e) iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale, tenuto conto, in particolare, dei mutamenti e delle connotazioni evolutive connesse alle trasformazioni tecnologiche, organizzative e professionali in atto;
f) consistenza degli appalti di servizio e degli appalti di produzione ed incidenza di questi ultimi sulla produzione;
g) tematiche della sicurezza del lavoro e della tutela dell’ambiente;
h) previsione sul ricorso ai contratti a termine e di apprendistato;
i) dati consuntivi del lavoro straordinario.
L’interlocuzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nelle materie in esame avverrà con le strutture aziendali competenti e, in particolare:
- per la produzione televisiva, con la funzione Personale della Direzione Produzione TV;
- per la produzione radiofonica, con la funzione Risorse Radiofoniche della Direzione Radio;
- per le Sedi Regionali, con i Direttori di Sede ed, eventualmente, rappresentanti della Direzione Coordinamento Sedi Regionali ed Estere;
- per le attività amministrative e di staff, con le competenti strutture della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
- per le Società del Gruppo diverse da Rai, con i rispettivi responsabili del Personale.
B) Cadenza incontri
Primo livello

Le Parti convengono di incontrarsi con cadenza annuale per un confronto sulle materie di primo livello, indicate alla lettera A), punto 1), del presente articolo; rincontro periodico si svolgerà a livello nazionale, alla presenza della Delegazione Contrattuale, entro il mese di settembre di ciascun anno.
Con riferimento alle materie per le quali non sia possibile un confronto periodico, le Parti si incontreranno - su richiesta sia della parte aziendale che di ciascuna delle OO.SS. firmatarie del CCL - in occasione del verificarsi delle specifiche circostanze indicate, su richiesta di una delle Parti.
Secondo livello
Le Parti convengono di incontrarsi con cadenza annuale per un confronto sulle materie di secondo livello, indicate alla lettera A), punto 2), del presente articolo, nonché sulla materia degli appalti; rincontro periodico si svolgerà a livello nazionale, alla presenza del Coordinamento Nazionale delle RSU, entro il mese di ottobre di ciascun anno.
Con riferimento alle materie per le quali non sia possibile un confronto periodico, le Parti si incontreranno in occasione del verificarsi delle specifiche circostanze indicate, su richiesta di una delle Parti.
Livello locale
Gli incontri sulle materie oggetto di confronto a livello locale si svolgeranno con cadenza annuale.
Con riferimento alle materie per le quali non sia possibile un confronto periodico, le Parti si incontreranno in occasione del verificarsi delle specifiche circostanze indicate, su richiesta di una delle Parti.
Verrà inoltre fornita, con cadenza annuale o, a richiesta delle Parti, semestrale, specifica informativa, nel rispetto della normativa in materia di privacy, relativa ai dati riguardanti la consistenza dell’organico, dei contratti a termine e di lavoro autonomo di ciascuna Unità Produttiva, suddiviso per categorie professionali, settori di lavoro e livelli di inquadramento. Su richiesta, potranno essere, inoltre, fomiti valori economici aggregati relativi ai predetti dati.
Con la medesima cadenza e nel rispetto della normativa in materia di privacy, verrà infine fornita informativa sui provvedimenti gestionali attribuiti nell’anno precedente (dati articolati per Direzione, per tipologia e numero di provvedimenti).”
Al testo dell’“Art. 1 - Sistema di relazioni industriali", infine, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, vengono aggiunte le seguenti lettere "E) Osservatorio nazionale” e “F) Contributo associativo"’.
“E) Osservatorio Nazionale
Le Parti convengono di istituire l’“Osservatorio nazionale", quale strumento per il monitoraggio dell’applicazione delle norme contrattuali in materia di classificazione e per lo studio e la valutazione delle evoluzioni dei profili professionali, con particolare attenzione alle modifiche legate alle innovazioni tecnologiche, nonché per l’esame delle questioni attinenti agli orari di lavoro ed alle ferie.
L’Osservatorio è composto da 8 membri dei quali 2 designati dalla parte aziendale e 6 designati dalle OO.SS. firmatarie del CCL.
Con cadenza semestrale/annuale verranno redatti dall’Osservatorio documenti contenenti i risultati degli studi e delle analisi effettuate.
F) Contributo associativo […]

Assemblee dei lavoratori
In relazione a quanto previsto all’art. 20 della Legge n. 300 del 1970, il diritto di assemblea può essere esercitato dai lavoratori nella misura e con le modalità di seguito indicate:
- sei ore annue su iniziativa congiunta delle RSU e delle OO.SS. firmatarie del CCL sia in forma congiunta che disgiunta;
- due ore per ciascuna delle sei OO.SS. firmatarie del CCL su iniziativa esercitata singolarmente o congiuntamente. L’utilizzazione congiunta produce la riduzione pro quota della spettanza annua di ciascuna Organizzazione.
Le richieste di assemblea dovranno pervenire all’Azienda con almeno 48 ore di anticipo.
Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di assemblea con il diritto dell’utenza alla regolare fruizione del servizio pubblico, le Parti convengono che l’esercizio del diritto di assemblea non sarà limitato se non per esigenze organizzativo-produttive non differibili.

Mercato del lavoro
Appalti

1) “Art. 12 - Appalti"
Al testo dell’“Art. 12 - Appalti”, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, viene aggiunta la seguente “Dichiarazione a verbale”:
“Dichiarazione a verbale
Le Parti, con riferimento alla tematica generale degli appalti, condividono che, al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, nel quadro e nel rispetto delle previsioni del c.d. “Codice degli Appalti”, l’Azienda deve favorire l’assunzione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale.
Pertanto, considerano prioritario definire un sistema che supporti la riduzione del ricorso ad appalti e esternalizzazioni di lavoro, a favore di una piena allocazione e utilizzo delle risorse e professionalità interne coerente con le competenze possedute, tenendo anche conto del miglior impiego di tali professionalità nell’ambito delle produzioni di pregio o a maggior valore aggiunto.
In particolare, nel caso di conferimento in appalto di servizi del settore c.d. “ordinario”, la Rai, conferma il pieno rispetto delle previsioni normative contenute nel “Codice Appalti” in relazione al Sistema dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare nelle commesse c.d. “labour intensive”, che, con i parametri in essa contenuti, può assicurare maggiori forme di tutela per i lavoratori degli appalti, e rendere più sostenibili azioni in linea con principi etici e i comportamenti di responsabilità sociale.
Le Parti, riconoscendo la necessità di una prioritaria attenzione a comportamenti di responsabilità sociale e a una positiva evoluzione del contesto di riferimento, si danno atto che, in caso di gravi crisi occupazionali collegate a cambio di appalto o derivanti da stato di crisi di una società in appalto, su richiesta della parte sindacale, l’Azienda si impegnerà ad avviare un tavolo di confronto con i soggetti coinvolti, al fine di analizzare la situazione, approfondendo le ragioni delle decisioni adottate, e di verificare le possibili soluzioni dei problemi occupazionali.
Inoltre, in linea con quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento agli affidamenti “sopra soglia” dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.”
Le Parti convengono altresì di istituire una specifica Commissione tecnica Azienda/Sindacato con ruolo consultivo sulla materia degli appalti, con il compito di: monitorare l’andamento degli appalti attraverso l’analisi delle informazioni fomite dalla parte aziendale in seno alla Commissione; esaminare segnalazioni della parte sindacale su specifici contratti di appalto attivati; proporre possibili soluzioni per l’internalizzazione di specifiche attività; segnalare problematiche riferite a specifici settori interni, connesse all’organico o alla evoluzione tecnologica.
Nell’ambito di tale Commissione tecnica, tra le Parti si svolgeranno due momenti di informativa e confronto, in concomitanza con la presentazione dei palinsesti estivi e autunnali/invernali; in tale contesto, l’Azienda fornirà alle Organizzazioni Sindacali le possibili percentuali di riduzione del ricorso agli appalti sopra e sotto la linea, motivando i casi in cui non sia possibile realizzare una riduzione.
2) Incarichi di responsabilità previsti in ottemperanza alle previsioni del “Codice Appalti
L’Azienda comunica l’impegno alla programmazione dell’erogazione di gratifiche per gli incarichi di responsabilità previsti in ottemperanza alle previsioni del “Codice Appalti” (Rec/Dec e Rup), sulla base di qualità e quantità dell’impegno profuso, misurate alla luce del ruolo svolto nonché dell’entità e complessità delle attività realizzate (consistenza numerica dei contratti ed al volume economico complessivo dei contratti nell’arco temporale considerato, per un importo massimo di euro 4.000,00 lordi), secondo lo schema di seguito riportato:
[…]
La previsione si applica esclusivamente al personale disciplinato dal CCL per quadri, impiegati e operai. Le OO.SS. si riservano di segnalare le eventuali situazioni di lavoratori che abbiano svolto i ruoli in questione e non siano rientrati nella rilevazione effettuata dall’Azienda.
L’Azienda comunica, inoltre, l’impegno ad attivare, per le risorse che svolgono i ruoli sopra indicati, idonei percorsi formativi sul “Codice Appalti”.
L’Azienda, infine, comunica l’impegno ad estendere, ai lavoratori ai quali siano attribuiti i predetti incarichi - in considerazione delle responsabilità loro attribuite in base alla normativa in materia di appalti - la tutela prevista all’art. 58, comma 6, del CCL.

Politiche attive
[…]
Sulla materia delle collaborazioni esterne, il confronto tra le Parti proseguirà nella sede della Commissione tecnica Azienda/Sindacato con ruolo consultivo istituita sulla materia degli appalti.

Aspetti normativi
Diritti e tutele

Le Parti, nel darsi atto dell’esigenza di assicurare la completa trasparenza e diffusione tra i lavoratori delle disposizioni aziendali contenute nelle circolari - in particolare quelle inerenti alla gestione delle risorse umane, che dovranno avere la massima visibilità sul sito di comunicazione interna - convengono di prevedere per queste ultime un percorso di informativa e confronto tra Azienda e OO.SS..

1) Rapporto di lavoro a tempo parziale
[…]
I commi 1 e 2 dei “Chiarimenti a verbale” vengono modificati come di seguito indicato:
1. La Società presterà altresì la massima attenzione alle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in situazioni di particolare bisogno, quali ad esempio, la sussistenza di gravi problemi di salute del lavoratore debitamente certificati da un medico specialista del SSN, la necessità di accudire figli di età inferiore a 3 anni, anche non conviventi, o di assistere figli o coniuge in quanto affetti da grave malattia certificata da un medico specialista del SSN o da una struttura sanitaria specializzata o che accedano a programmi terapeutici di riabilitazione per tossicodipendenti e alcolisti.
2. In particolare, con riferimento a tutti gli ambiti aziendali, la Società favorirà, per quanto possibile, la concessione di part-time a tempo determinato, individuando le articolazioni che risultino maggiormente compatibili con l’organizzazione del lavoro dei vari reparti (es. part-time verticale su base annua con pausa nei mesi estivi; part-time orizzontale di sei ore giornaliere) o agevolando eventualmente lo spostamento del lavoratore in settori con attività compatibili con l’orario richiesto.”

2) Tutela della genitorialità
L’“Art. 19 - Gravidanza e puerperio”, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, viene sostituito dal seguente testo:
“Art. 19 - Tutela della genitorialità
A) Congedo di maternità e di paternità (c.d. “astensione obbligatoria dal lavoro”)
1. Ai sensi delle della normativa in materia di tutela della maternità e della paternità vigente alla data di sottoscrizione del presente contratto, l’assenza per congedo di maternità è prevista:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e quella effettiva;
- durante i tre mesi successivi al parto;
- ove il parto avvenga in anticipo rispetto alla data presunta, per i giorni di congedo ante partum non goduti, che si aggiungono in coda al periodo di congedo di maternità post partum.
2. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cui al precedente comma 1, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.
Per l’esercizio di tale facoltà è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente (ove previsto) ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che l’opzione della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e/o del nascituro.
[…]
B) Congedo parentale (c.d. “astensione facoltativa”) […]
C) Congedo per malattia […]


9) Malattia
Art. 18 - Malattia ed infortunio sul lavoro
[…]
9. Nei casi di invalidità permanente parziale a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la Società esaminerà la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore adibendolo a mansioni confacenti alla sua ridotta capacità lavorativa.
[…]

11) Contratto di inserimento
In relazione alle modifiche legislative intervenute, le Parti concordano di eliminare l’articolo contrattuale sul contratto di inserimento, “Art. 11 - Contratti di inserimento”

12) Molestie e violenze sui luoghi di lavoro.
In relazione all’accordo quadro sulle molestie e violenze sui luoghi di lavoro, sottoscritto dalle rappresentanze di Confindustria e delle OO.SS. maggiormente rappresentative in data 25 gennaio 2016, l’Azienda si impegna a recepirne i contenuti e ad adottare misure adeguate atte a prevenire e a perseguire tali illeciti comportamenti e a recepire quanto previsto all’art. 24 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 80.

Aggiornamento dell’articolato contrattuale
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti, al fine di aggiornare il testo del contratto collettivo di lavoro, anche in relazione alle modifiche normative intervenute, convengono di apportare le modifiche sotto indicate:
- “Articolo 1 - Sistema di relazioni industriali D) Commissione Pari opportunità
Alla lettera “D) Commissione Pari opportunità”, comma 1, sostituire le parole “raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635” con “Direttiva 2002/73/CE del 23 settembre 2002
- “Articolo 3 - Ambito di applicazione del contratto”
Al comma 1 eliminare le parole “Rai Net Spa” e “Rai World Spa” ed aggiungere dopo “Rai Cinema Spa” le parole “Rai Com Spa”.
“Articolo 4 - Assunzione del personale” […]
“Articolo 8 - Rapporto di lavoro a termine” […]
“Articolo 17 - Permessi” […]
“Articolo 22 - Servizio militare” […]
“Articolo 45 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
” […]

Le Parti convengono, infine, di rinviare ad una successiva fase di confronto l’approfondimento delle questioni relative alla disciplina delle trasferte ed al “Lavoro agile”; a tal fine, viene prevista la fissazione di un incontro entro il 30 maggio 2018 finalizzato all’avvio del confronto sulle due tematiche. Con riferimento alla disciplina delle trasferte, le Parti si danno atto della volontà di definire la materia entro il mese di giugno 2018

Allegato 3 Regolamento di disciplina
1) Rimprovero scritto - Si applica nei casi di:
- breve ritardo nell'inizio del lavoro o breve anticipo della cessazione;
- allontanamento non autorizzato dal posto di lavoro per breve tempo;
- mancata o irregolare comunicazione dell'assenza dal servizio prima dell'inizio del turno di lavoro o comunque entro la prima ora del turno stesso;
- contegno scorretto nei confronti dei colleghi;
- mancato o irregolare adempimento delle formalità prescritte per il controllo delle presenze e dell'osservanza dell'orario.
2) Multa fino a 4 ore di retribuzione - Si applica nei casi di:
- prima recidiva nelle mancanze di cui al punto 1);
- mancata diligenza nella cura e custodia di documentazione e/o materiale aziendale affidato al lavoratore;
- contegno scorretto nei confronti di estranei, di colleghi, di superiori o di dipendenti;
- mancata collaborazione, anche al di fuori di quanto forma oggetto del disimpegno dei compiti affidati al lavoratore, ove sia richiesto per ragioni di servizio;
- scarsa diligenza nell'esecuzione dei compiti affidati;
- esecuzione durante l'orario di lavoro di attività non connesse con il rapporto di lavoro con l'Azienda;
- introduzione nei locali dell'Azienda di persone estranee e/o cose (oggetti, materiali, arnesi, strumenti di lavoro, merci, sostanze, etc.) non per motivi di servizio e/o senza autorizzazione;
- assenza arbitraria, allontanamento o abbandono del posto di lavoro senza autorizzazione o giustificato motivo per un periodo di tempo non superiore a mezza giornata;
- rifiuto di effettuare lavoro straordinario diurno e notturno o lavoro festivo, richiesto ai sensi delle vigenti disposizioni, salvo giustificato motivo di impedimento;
- intempestivo invio della certificazione medica attestante uno stato di inabilità temporanea al lavoro;
- entrata o permanenza nei locali dell'Azienda fuori dell'orario di lavoro senza ragioni di servizio o giustificato motivo o autorizzazione della Direzione;
- fruizione di PF, PR, giorni di ferie senza averli preventivamente concordati;
[…]
- mancata accettazione di comunicazioni aziendali (lettere, telegrammi, raccomandate, etc.).
3) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 3 giorni – Si applica nei casi di:
- prima recidiva nelle mancanze di cui al punto 2) e seconda recidiva nelle mancanze di cui al punto 1);
- esecuzione durante l'orario di servizio di attività lavorativa per conto proprio o di terzi senza arrecare pregiudizio all'Azienda;
[…]
- assenza arbitraria ovvero abbandono del posto di lavoro senza autorizzazione o giustificato motivo per un periodo di tempo non superiore ad un giorno;
- mancata diligenza nella esecuzione dei compiti affidati;
[…]
- rifiuto di sottoporsi a visita di controllo richiesta dall'Azienda ai sensi dell'art. 5, 2 comma della legge 20/5/1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) ovvero comportamento tale da rendere impossibile la visita stessa;
- rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari disposti ai sensi dell'art 5, 3° comma della Legge 20/5/1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) ovvero comportamento tale da ritardare o rendere impossibile la visita stessa;
[…]
- inosservanza delle misure di prevenzione antinfortunistica e di igiene sul lavoro, individuale e collettiva, da cui non sia derivato danno all’Azienda e/o alle persone;
- utilizzazione di beni aziendali (attrezzature varie, automezzi, etc.) per scopi personali o comunque per ragioni non di servizio;
[…]
- contegno offensivo nei confronti di estranei, superiori, colleghi e dipendenti;
- mancata collaborazione, anche al di fuori di quanto forma oggetto del disimpegno dei compiti affidati al lavoratore, ove sia richiesto per ragioni di servizio, che abbia comportato danni, disservizi o ritardi;
- mancata diligenza nella cura e custodia di documentazione e/o materiale aziendale affidato al lavoratore dalla quale sia derivato danno all'Azienda;
[…]
4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 4 a 6 giorni – Si applica nei casi di:
- prima recidiva nelle mancanze di cui al punto 3) e ulteriore recidiva nelle mancanze di cui ai punti 1) e 2);
- mancata o irregolare comunicazione dell'assenza dal lavoro che abbia comportato gravi ritardi, disservizi o danni;
- mancata diligenza nella esecuzione dei compiti affidaci dalla quale sia derivato pericolo per le persone, ritardi, disservizi o danni all'Azienda;
- rifiuto di sottoporsi a visite mediche periodiche obbligatorie disposte ai sensi della vigente normativa ovvero comportamento tale da ritardare o rendere impossibili le visite stesse;
- rifiuto di effettuare la propria prestazione o parte di essa;
- inosservanza delle disposizioni impartite dai superiori;
- fumo o accensione di fuochi nei locali dell'Azienda nei quali ciò sia espressamente vietato;
[…]
- inosservanza, al di fuori delle ipotesi espressamente sanzionate nel presente regolamento, di disposizioni aziendali e/o procedure di lavoro.
5) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 7 a 10 giorni – Si applica nei casi di:
- recidiva nelle mancanze di cui al punto 4) e ulteriore recidiva nelle mancanze di cui ai punti 1), 2) e 3);
- assenza arbitraria dal lavoro sino a 3 giorni;
- scarso rendimento (prima contestazione);
- ingiurie nei confronti di colleghi, estranei, dipendenti o superiori;
[…]
- improprio utilizzo del personale sia interno che esterno;
[…]
- assenza arbitraria o abbandono del posto di lavoro con pregiudizio non grave alla incolumità delle persone, alla sicurezza e/o al funzionamento degli impianti o comunque con lieve danno all'Azienda;
[…]
- abuso di bevande alcoliche, durante l'orario di lavoro, atte a determinare alterazione dello stato psicofisico del lavoratore;
- uso di sostanze stupefacenti, durante l'orario di lavoro, atte a determinare alterazione dello stato psicofisico del lavoratore;
[…]
6) Licenziamento - Si applica nei casi di:
- recidiva nelle mancanze di cui al punto 5) e ulteriori recidive nelle mancanze di cui ai punti 1), 2), 3), e 4);
- notevole inadempimento degli obblighi contrattuali;
[…]
Il licenziamento si applica altresì nei casi che siano così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro ed in particolare nei casi nei quali sia configurabile l'ipotesi del delitto così come inteso nelle vigenti leggi.
Per le inosservanze recanti comunque pregiudizio alla civile convivenza in Azienda, all'igiene, alla morale, alla disciplina nonché al regolare andamento del lavoro si applicheranno i provvedimenti di cui sopra, sempre graduati in relazione all'entità della mancanza e delle sue conseguenze.