Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma Bolzano
 Delibera della Giunta Provinciale 8 aprile 2002,
n. 1111
 Piano provinciale sicurezza, salute ed igiene nei luoghi di lavoro, tutela sociale del lavoro ed emersione del lavoro sommerso

 

Allegato
Piano Provinciale Sicurezza, Salute, Igiene nei luoghi di lavoro, Tutela sociale del Lavoro ed Emersione del Lavoro sommerso 2001-2003

(Piano Provinciale Sicurezza del Lavoro – PPSL)

Provvedimento in base al

Protocollo d’Intesa tra il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale

e

la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

firmato il 21 dicembre 2000 (atto n. 1110)


Parte I - Introduzione

1. Premessa

1.1 - La Provincia di Bolzano registra un’occupazione quasi piena con tassi di disoccupazione intorno al 2%. Questa situazione, tra le migliori nelle regioni europee, permette di puntare sulla qualità del lavoro, sulla produttività per ora di lavoro, sulla compatibilità ambientale dei cicli di produzione e dei prodotti nonché dei servizi offerti, sulla formazione iniziale e continua delle risorse umane impegnate nel mercato del lavoro e, non per ultimo, sulla salvaguardia della salute e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti nonché sulla salvaguardia dei diritti del lavoro e sociali.

Oltre 16.000 infortuni sul lavoro, di cui 13 mortali nell’anno 2000, non hanno recato danno solo

· alle persone divenute vittime, ma anche

· alle loro famiglie,

· alle aziende che registrano la perdita media di 16 giornate lavorative a causa di infortuni che comportano un’inabilità temporanea, oppure, nei casi di inabilità permanenti o infortuni mortali, la perdita completa del collaboratore o della collaboratrice, ed infine

· alla collettività intera che subisce un danno se si pensa ai costi di cura e riabilitazione che le conseguenze di infortuni sul lavoro comportano; basta pensare ai circa mille ricoveri ospedalieri registrati ogni anno.


Tabella 1- Frequenza infortuni sul lavoro nella media del triennio 1997/99 nelle aziende non agricole nelle Regioni/Province (in ordine decrescente nella colonna "totale")

Regione/Province

per 1.000 addetti

per 1.000.000 ore lavorate

 

inab. temp.

inab. perm.

morte

totale

 

Umbria

52,92

3,82

0,08

56,83

60,0

Emilia Romagna

49,63

2,21

0,09

51,94

57,5

Marche

48,81

3,01

0,10

51,93

55,0

Friuli - Venezia Giulia

49,12

2,10

0,09

51,31

46,2

Basilicata

46,94

2,80

0,14

49,88

49,2

Veneto

47,90

1,60

0,09

49,60

52,0

Abruzzo

43,83

2,55

0,12

46,50

56,0

Provincia di Trento

44,30

2,02

0,10

46,42

-

Liguria

42,57

2,69

0,06

45,32

47,7

Puglia

42,27

2,83

0,15

45,26

55,4

Toscana

41,53

2,44

0,08

44,05

46,9

Trentino - Alto Adige

41,36

1,74

0,07

43,17

43,6

Molise

37,83

2,43

0,15

40,41

50,6

Provincia di Bolzano

38,54

1,47

0,05

40,06

-

Italia

37,99

1,90

0,09

39,98

38,5

Sardegna

34,81

2,21

0,12

37,15

40,1

Valle Aosta

33,92

1,51

0,11

35,54

37,6

Piemonte

33,69

1,44

0,07

35,20

32,8

Lombardia

33,07

1,40

0,06

34,53

29,4

Calabria

28,89

2,38

0,14

31,41

43,1

Sicilia

26,64

1,92

0,10

28,66

31,7

Campagna

25,12

2,55

0,13

27,80

35,9

Lazio

25,45

1,41

0,07

26,93

17,5

(Fonte: Statistiche INAIL per la prevenzione 1999 - vol. I – Tav. 3)


Tabella 2 -Dimensione dell’economia sommersa in % del Prodotto Interno Lordo in alcuni paesi industrializzati dell’OCSE e, in confronto, la stima per la Provincia di Bolzano

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Grecia

26,0

26,6

28,5

28,7

29,0

28,8

Italia

25,8

26,2

27,0

27,3

27,8

27,1

Spagna

22,3

22,6

22,9

23,1

23,4

22,8

Provincia di Bolzano

-

-

-

-

-

17,5

Media dei nove Paesi

15,3

15,6

16,3

16,6

16,7

16,7

Irlanda

15,3

15,6

15,9

16,1

16,3

16,0

Germania

13,1

13,9

14,5

15,0

14,8

16,0

Gran Bretagna

12,4

12,6

13,1

13,0

13,0

12,8

USA

9,4

9,0

8,8

8,8

8,9

8,8

Austria

6,7

7,3

8,3

8,9

9,1

9,6

Svizzera

6,6

6,9

7,5

8,1

8,0

8,3

(Fonte: F. Schneider in: Rapporto mercato del lavoro in Provincia di Bolzano 2000)

I dati, come rivelano le tabelle 1 e 2, dimostrano che la Provincia di Bolzano si colloca vicino alla media italiana per quanto riguarda la frequenza di infortuni sui luoghi di lavoro e vicino alla media internazionale per l’economia sommersa. Le condizioni citate inizialmente permettono, quindi, di incrementare gli sforzi collettivi per ridurre in modo consistente questi fenomeni, con l’obiettivo di migliorare la situazione in modo riguardevole sia per quanto riguarda la frequenza degli infortuni sul lavoro sia per quanto riguarda il lavoro sommerso.

La casistica di questi anni sta dimostrando che fenomeni di scarsa qualità del lavoro sono spesso collegati al persistere dell’economia sommersa1, del lavoro irregolare, che a loro volta, sottraggono entrate alla mano pubblica; distolgono infatti parte dei mezzi destinati alla collettività, allo sviluppo economico, all’istruzione e alla formazione, al fabbisogno sociale e culturale ecc.

Le indagini realizzate di recente, inoltre, che hanno interessato varie realtà territoriali e/o settoriali del Paese2 , evidenziano come il lavoro sommerso assuma forme diversificate e mutevoli nel tempo . Esso costituisce in effetti un modo, una strategia, attraverso cui l’impresa si cerca di adattare alle condizioni sia locali sia globali. Si può affermare in linea generale che, qualora l’impresa voglia incrementare la produttività degli investimenti, ricorrerà maggiormente al doppio lavoro, allo straordinario, al lavoro autonomo professionalizzato, alle forme flessibili di assunzione. Queste, interagendo con le normative, possono provocare una crescita dell’economia sommersa. Se l’obiettivo primario dell’impresa è rappresentato invece dall’abbattimento del costo del lavoro e/o l’insieme dei costi di gestione, l’impresa tenderà a ricorrere più al lavoro nero "tradizionale" o al lavoro "atipico" di qualifica medio-bassa.


1.2 - Il presente Piano Provinciale Sicurezza del Lavoro, di seguito chiamato Piano o, in forma abbreviata, PPSL, tende

- a individuare le priorità nelle iniziative della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige tese a favorire la prevenzione di infortuni sul lavoro e di malattie professionali nonché la tutela sociale del lavoro e l’emersione del lavoro nero;

- a definire gli obiettivi specifici e la conseguente programmazione degli interventi;

- ad integrare le politiche settoriali finalizzate alla miglior tutela delle condizioni di lavoro attraverso iniziative di informazione e formazione in materia di prevenzione rivolte a datori/ datrici di lavoro, lavoratrici/lavoratori e al mondo della scuola;

- a coordinare le iniziative di vigilanza;

- a monitorare i fenomeni precitati.


1.3 - L’attuazione del presente Piano richiede

- la definizione di obiettivi generali e obiettivi specifici, trasformabili in singole iniziative operative secondo calendari stabiliti e con esiti misurabili degli sforzi;

- un forte grado di condivisione e di fiducia da parte delle istituzioni e dei privati, cioè delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori nonché dei consumatori; vale a dire la partecipazione attiva di più soggetti e livelli istituzionali, delle parti sociali, dell’associazionismo, dei singoli e del mondo economico e produttivo;

- la massima sinergia tra gli enti preposti ed il coinvolgimento delle organizzazioni private che si occupano della materia;

- il giusto equilibrio tra azioni di prevenzione tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione, istruzione e formazione nonché consulenza mirata da una parte e la pura repressione tramite ispezioni dall’altra.


2. Base programmatica e normativa

Il presente Piano Provinciale Sicurezza del Lavoro si basa sui seguenti documenti

2.1 - Per quanto riguarda la sicurezza, salute ed igiene nei luoghi di lavoro:

- "Orientamento per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione per il 2001", di cui alla Decisione del Consiglio Europeo 2001/63 del 19 gennaio 2001, pubblicato nella G.U.C.E. n. L 022 del 24.1.2001 che nella linea guida 14 (pilastro III) prevede che "gli Stati membri, se nel caso assieme alle parti sociali, o sulla scorta di accordi negoziati dalle parti sociali ... si sforzeranno di garantire sui luoghi di lavoro una migliore osservanza della normativa vigente in tema di salute e di sicurezza, accelerandone e potenziandone l’applicazione, fornendo indicazioni alle imprese, in particolar modo alle PMI, per aiutarle a rispettare la legislazione in vigore, migliorando la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro e promuovendo misure per la riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in settori tradizionalmente a rischio elevato";

- La Comunicazione COM(2002) 313 del 20 giugno 2001 della Commissione dell’Unione Europea che, nell’ambito della qualità del lavoro che farà parte delle linee guida delle politiche del lavoro nel 2002, punta sulla definizione di indicatori quantitativi anche nel settore della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

- La Comunicazione COM (2002) 118 del 11.03.2002 “Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006" della Commissione europea;

- La Comunicazione COM (2002) 118 del 11.03.2002 “Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006" della Commissione europea, nella quale, nell’ambito della qualità del lavoro, si accenna alla cultura della prevenzione ed ai costi provocati da mancate misure politiche nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Parere del Comitato economico e sociale dell’Unione Europea 937/2001 del 11 luglio 2001 "Richiesta di parere esplorativo da parte della Commissione Europea in previsione della Comunicazione della Commissione relativa alla strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro" nel quale (cap. 2.3) si suggerisce che si debbano "prendere misure per incoraggiare i datori di lavoro, i lavoratori e le altre parti interessate ad andare oltre tale osservanza e mettere in pratica il loro impegno a favore di migliorare i posti di lavoro e di ambienti di lavoro più sani, dedicando una grande attenzione soprattutto ai nuovi rischi collegati alle forme di lavoro atipiche e negli appalti" con particolare attenzione alle piccole e medie imprese ed al dialogo sociale a tutti i livelli nella programmazione delle iniziative in materia;

- "Piano straordinario per la sicurezza del lavoro", approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 maggio 2000, che prevede misure promozionali intese a diffondere la cultura della prevenzione e a coordinare le attività di vigilanza degli organi competenti nonché l’intervento delle diverse amministrazioni competenti. Tale Piano è basato sulla "Carta 2000 – Sicurezza sul lavoro", presentata dal Ministro al Lavoro nel dicembre 1999 come documento programmatico del Governo che individua le linee guida per adeguare l’Italia ai parametri europei nella tutela del lavoro e richiamata nella Direttiva del Ministero del Lavoro del 23 febbraio 2000;

- Provvedimento n. 1110 "Accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro", firmato nella Conferenza Stato, Regioni e Province autonome del12 dicembre 2000 e pubblicato sulla G.U. n. 14 del 18.1.2001, nel quale, fra l’altro, viene stabilito che "le regioni e le province autonome ... individuano le priorità, definiscono gli obiettivi specifici e la conseguente programmazione degli interventi, integrano le politiche del settore finalizzate alla miglior tutela delle condizioni di lavoro attraverso iniziative tese a facilitare l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, stimolano con politiche incentivanti la ristrutturazione dei luoghi e degli ambienti di lavoro; concertano le iniziative di cui sopra con gli enti locali, in particolare province e comuni, che in tali ambiti hanno poteri di iniziativa e di intervento; coordinano tutti gli enti ed istituti che a vario tipo hanno competenze dirette o indirette in tema di tutela della salute dei lavoratori quali, in particolare, aziende unità sanitarie locali, direzioni regionali e provinciali del lavoro, sedi periferiche di INPS e INAIL, comandi provinciali dei Vigili del fuoco e Guardia di finanza, nel rispetto della legislazione vigente e delle competenze di ciascun organo; tale coordinamento in capo al presidente della giunta regionale e della Provincia autonoma si attua attraverso i Comitati regionali di coordinamento previsti all'art. 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994, che nella predisposizione delle proposte di politica preventiva di livello regionale tengono conto degli indirizzi e degli obiettivi strategici individuati dal Governo e dal Parlamento sulla base delle indicazioni della commis-sione centrale di vigilanza di cui all'art. 79 della legge n. 448 del 1998, della Commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e del comitato e delle Commissioni di cui all'art. 78 della legge n. 448 del 1998; individuano risorse adeguate ed armoniche con le indicazioni del Piano Sanitario Nazionale da destinare alle Aziende sanitarie locali, per gli interventi di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori in particolare. ... I presidenti delle regioni e delle province autonome, esercitano il coordinamento regionale delle iniziative rivolte all’informazione, alla formazione, all’assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla emersione del lavoro irregolare."

- "Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia – Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità", che nel capitolo II. 3.9 prevede in particolare la "prevenzione consulenziale", la "promozione di buone prassi", il "management per obiettivi" e l’integrazione dei sistemi informativi a fini di vigilanza e attuazione di pratiche preventive nella sicurezza del lavoro;

- Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro 2000-2006, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 69 del 15 gennaio 2001 che nel campo di azione 7 prevede misure atte a favorire regole di fair play e della trasparenza del mercato del lavoro, tra cui una migliore formazione nella sicurezza del lavoro e un potenziamento nonché un più intenso coordinamento delle strutture ispettive pubbliche;

- Piano sociale provinciale 2000-2002, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 5513 del 13 dicembre 1999, in particolare per quanto riguarda la collaborazione dei Servizio sociali con la Ripartizione lavoro – Servizio inserimento lavorativo – per l’adozione di interventi destinati a persone affette da inabilità permanenti a causa di infortuni sul lavoro;

- Piano provinciale sanitario 2000-2002, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 3018 del 19 luglio 1999, che ai capitoli 2.2.1 e 2.5.2 pone come obiettivi del settore sanitario la riduzione degli infortuni e l’efficace tutela contro i rischi sanitari sui posti di lavoro (anche in collaborazione con altre unità organizzative della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige), la prevenzione tramite la divulgazione di informazioni in materia, mentre al capitolo 3.1.1.3 elenca l’organizzazione ed i compiti del Servizio di Medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria di Bolzano, tra cui i controlli degli impianti, le visite delle persone, l’informazione e l’educazione alla sicurezza, anche in collaborazione con tutte le altre strutture sanitarie sul territorio provinciale.


2.2 - Per quanto riguarda l’emersione dell’attività non regolare:

- "Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea", proclamata dal Consiglio Europeo nella riunione del 18 dicembre 2000 a Nizza (2000/C 364/01), con specifico riferimento all’art. 5, 31 e 32;

- La Raccomandazione COM(2001) 512 del 12 settembre 2001 della Commissione Europea che contiene, fra l’altro, un’esplicita raccomandazione all’Italia di ridurre il lavoro nero;

- Piano di Azione Nazionale per l’occupazione 2001, presentato dal Governo nel mese di maggio 2001, che nel capitolo 2.1.3 (pilastro "imprenditorialità") sottolinea l’importanza della difficile lotta contro le attività non regolari ed il lavoro sommerso richiamandosi alla "Piattaforma per l’emersione", elaborata dal Comitato nazionale per l’emersione del lavoro non regolare;

- "Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia – Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità", che nel capitolo II.2.1 prevede, fra l’altro, "intese a livello locale ... che possono agevolare il processo di regolarizzazione nell’ambito di una disciplina concordata dalle parti sociali e dagli enti locali".


3. Situazione attuale della sicurezza, salute ed igiene nei luoghi di lavoro, del lavoro sommerso e della tutela sociale del lavoro

3.1 - L’analisi dell’andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dopo l’entrata in vigore delle importanti disposizioni in materia (i decreti legislativi 626/94 e 494/96), è basilare

(a) per fornire una descrizione statistica della situazione esistente nella realtà locale,

(b) per permettere un confronto oggettivo con la situazione esistente in altri territori e

(c) per poter individuare, infine, i settori, le attività e le situazioni ai quali indirizzare prioritariamente le iniziative per ridurre il numero e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

È significativo limitare le osservazioni al periodo 1996-2000 che ha visto tutti gli Stati comunitari impegnati ad attuare direttive che rilanciano la tutela del lavoro. In questo capitolo del presente Piano saranno esaminati sinteticamente i parametri principali del fenomeno.


3.2 - Innanzitutto, emerge che il numero complessivo degli infortuni in Provincia di Bolzano tra il 1996 ed il 2000 è in leggero aumento (+1,6%). Ciò è frutto di una significativa diminuzione degli infortuni agricoli (-11,7%), del drastico calo di quelli accaduti ai dipendenti della pubblica amministrazione (-74,5%, in valore assoluto comunque non significativi) e di un certo peggioramento della situazione nel comparto extragricolo (+5,6%).


Tabella 3 – Infortuni sul lavoro avvenuti in Provincia di Bolzano negli anni 1996-2001 e, fra parentesi, indici di frequenza

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001***

Aziende non agricole

- di cui aziende artigiane

12.766

12.409

2.118

12.585

2.312

13.386

2.103

13.477

2.234

7.886

Aziende agricole

2.928

2.937

2.952

2.783

2.586

1.221

Amministrazione statale

145

133

118

37

37

-

Totale

Indici di frequenza*

- tra cui infortuni mortali**

15.839

-

-

15.479

(~40,06)

8

15.655

(~40,06)

17

16.206

(~40,06)

16

16.100

-

13

9.107

-

-

* i dati riportano l’indice medio di frequenza negli anni 1997-99 (numero degli infortuni per 1.000 addetti, indennizzati entro il 31-12 dell’anno successivo, in riguardo all’anno 2000 entro il 31 marzo 2001) nelle sole aziende monolocalizzate con esclusione degli apprendisti

** senza amministrazione statale

*** gennaio - giugno (infortuni dichiarati fino al 23 luglio - l’aumento si riferisce allo stesso periodo del 2000)

(Fonte: Banca dati INAIL 2001)


Confrontando questi dati con i rispettivi valori dell’Italia del Nordest e nazionali (vedi tabella 4) si deve concludere che l’evoluzione della realtà locale è peggiore che altrove: infatti, a livello nazionale il numero complessivo degli infortuni è sostanzialmente stabile (+0,04%), mentre nel Nordest diminuisce modestamente (-0,4%). I dati settoriali vedono diminuire anche a livello nazionale e nel Nordest gli infortuni avvenuti nell’agricoltura, mentre quelli nell’industria, nell’artigianato, nel commercio e nei servizi privati nonché nelle amministrazioni pubbliche locali aumentano ovunque.


Tabella 4 - Infortuni sul lavoro negli anni 1996-2001 – Numero totale per anno

Tipo aziende territorio

1996

1997

1998

1999

2000

2001*

Aziende non agricole Prov. di Bolzano

12.766

12.409

12.585

13.386

13.477

7.886

Regione TN - BZ

24.394

23.717

23.964

24.961

25.246

14.869

Regioni Nordest

297.235

286.241

294.003

305.546

305.996

170.226

Italia

873.670

845.255

866.495

895.605

904.565

552.273

... di cui amministra-
zione pubblica locale**
Prov. di Bolzano

513

566

641

765

735

-

Regione TN - BZ

1.368

1.451

1.453

1.709

1.664

-

Regioni Nordest

-

-

-

-

-

-

Italia

69.760

69.147

73.758

79.335

76.564

-

Aziende agricole Prov. di Bolzano

2.928

2.937

2.952

2.783

2.586

1.221

Regione TN - BZ

4.556

4.554

4.552

4.342

4.105

1.893

Regioni Nordest

33.702

30.728

28.334

27.204

24.953

10.757

Italia

113.415

103.347

96.967

91.446

84.137

36.831

Amministra-
zione statale
Prov. di Bolzano

145

133

118

37

37

-

Regione TN - BZ

419

426

357

111

130

-

Regioni Nordest

7.389

7.123

7.438

5.638

5.929

-

Italia

31.542

32.132

34.958

26.382

30.331

-

* gennaio – giugno (dichiarati entro 23 luglio)
** compresi enti pubblici locali, sanità (pubblica e privata) e servizi pubblici
(Fonte: Banca dati INAIL 2001)

3.3 - Al dato in questione va tuttavia contrapposto il numero degli addetti del settore per ricavare degli indici di frequenza significativi (numero degli infortuni per 1.000 addetti). È noto, infatti, che la Provincia di Bolzano ha beneficiato di un lungo ciclo espansivo dell’economia, vanta continui aumenti della popolazione attiva nell’ordine dell’1% annuo ed ha raggiunto un’occupazione pressoché piena. Tra il 1996 ed il 1999 risulta un certo aumento del rischio d’infortunio nell’agricoltura e nei comparti produttivi e terziari e la riduzione degli infortuni a un quarto dell’indice originario nell’amministrazione statale che era già a bassissimo rischio. La tabella seguente riepiloga gli indici per settore e il loro andamento.


Tabella5 – Indici di frequenza infortunistica in Provincia di Bolzano negli anni 1996-1999

 

1996

1997

1998

1999

Agricoltura

112

112

114

118

Industria, artigianato, commercio e servizi

87

84

85

90

Amministrazione statale

4

4

3

1

(Fonte: Banca dati INAIL 2001)


In ordine ai settori economici si può rilevare che l’indice di frequenza (una delle possibili misure per il rischio di subire un infortunio) nel periodo 1996-1999 appare in decisa diminuzione nella produzione di macchine elettriche (-17,6%), nella produzione di alimenti (-13,8%), nell’edilizia (-10,2%), nella lavorazione del legno (-7,3%) e nella metallurgia (-6,4%), mentre altri settori mostrano andamenti più che preoccupanti: raddoppia nella produzione di mezzi di trasporto (+96,5%) e aumenta nell’editoria (+36%), nella lavorazione di minerali non metalliferi (+10,3%) e nella lavorazione della gomma e della plastica (+9,5%).

Da una elaborazione dei dati INAIL emerge che il rischio d’infortunio è particolarmente consistente in aziende con un organico da 16 a 30 dipendenti, mentre nelle aziende piccolissime (da 1 a 15 dipendenti) il rischio è minore e si dimezza praticamente nelle aziende più grandi (oltre 30 dipendenti). Da queste osservazioni si può dedurre che la prevenzione degli infortuni è più agevole nelle piccolissime aziende ove è più facile esercitare un controllo mirato, e in quelle che a causa delle loro dimensioni si sono dotate di strutture di vigilanza continua.

Un indice significativo per valutare il rischio di infortuni, calcolando anche la gravità in termini di giornate lavorative perdute, è il rapporto di gravità di infortunio come dimostrato dalla tabella 6.


Tabella 6 –Rapporti di gravità d'infortunio3media nella Provincia di Bolzano nel triennio 1997/99 per settore di attività economica e tipo di conseguenza nelle aziende non agricole monolocalizzate (in ordine decrescente nella colonna "totale")

Settore economico

inab. tempor.

inab. perman.

morte

totale

Costruzioni

1,80

7,82

1,50

11,12

Industria/artigianato del legno

1,54

5,08

0,53

7,14

Trasporti

1,22

4,78

0,91

6,90

Industria/artigianato metalli

1,49

4,08

0,53

6,10

Industria/artigianato tessile

0,27

1,04

3,81

5,11

Industria/artigianato trasformaz.

1,17

3,35

-

4,52

Industria/artigianato gomma

1,51

1,63

1,24

4,39

Media industria manifatturiera

1,06

2,71

0,36

4,13

Agroindustria

0,64

2,19

0,97

3,80

Media dei settori economici

0,77

2,24

0,35

3,36

Industria/artigianato meccanica

0,95

2,38

-

3,33

Estrazione minerali

1,93

1,36

-

3,29

Riparazione auto

0,75

1,77

-

2,53

Industria/artigianato alimentare

0,92

1,51

-

2,43

Industria mezzi di trasporto

0,72

1,63

-

2,36

Amministrazione pubblica

0,37

1,23

0,44

2,05

Commercio all’ingrosso

0,52

1,00

0,32

1,84

Media commercio

0,58

1,08

0,13

1,78

Servizi pubblici

0,43

1,28

-

1,71

Alberghi - ristoranti

0,54

1,00

-

1,54

Commercio al dettaglio

0,56

0,92

-

1,48

Elettricità - gas - acqua

0,76

0,63

-

1,39

Attività immobiliari

0,48

0,85

-

1,33

Industria/artigianato carta

0,59

0,66

-

1,25

Industria elettrica

0,35

0,70

-

1,06

Istruzione

0,12

0,47

-

0,60

Sanità (pubblica e privata)

0,17

0,21

-

0,38

Industria/artigianato chimica

0,29

-

-

0,29

Intermediazione finanziaria

0,01

0,08

-

0,09

(Fonte: Banca dati INAIL 2001)


3.4 - Il numero di malattie professionali nel periodo in esame è balzato dai 176 casi del 1996 ai 438 casi dell’anno 2000. Questo andamento è unico nel suo genere, perché sia a livello nazionale sia nel Nordest le malattie professionali sono addirittura diminuite (rispettivamente da 29.211 a 25.345 e da 7.186 a 6.250). Il fenomeno si può spiegare sulla base di una subentrata maggiore flessibilità nel riconoscimento delle malattie professionali e di una vigilanza sanitaria sensibilmente migliorata a livello locale.


Tabella 7– Nuovi casi di malattia professionale in Provincia di Bolzano 1996-2000

 

1996

1997

1998

1999

2000

Malattie professionali

176

231

279

220

438

(Fonte: Banca dati INAIL 2001)


3.5 - In ordine all’economia sommersa e al lavoro irregolare occorre premettere che non esistono dati consolidati od osservatori specializzati. I dati amministrativi provenienti dagli organi di vigilanza e segnatamente dall’Ispettorato del lavoro e dall’INPS oppure dalla Guardia di finanza si riferiscono agli accertamenti compiuti su segnalazione o per iniziativa propria nei settori a rischio e sono pertanto poco rappresentativi. I dati più affidabili sul fenomeno provengono invece dai conti macroeconomici riferiti alle attività produttive e per differenza dai versamenti al fisco e agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Pertanto occorre riferirsi alle varie stime che sono disponibili per il mercato del lavoro altoatesino. Una delle descrizioni più complete è lo studio promosso nel 2000 dal prof. Friedrich Schneider, ordinario presso l’università di Linz. L’analisi è partita dalla premessa che a livello nazionale le stime dell’ISTAT registrano nell’anno 1998 complessivi 16,5 milioni di occupati regolari e 3,6 milioni di lavoratori irregolari. Da questi dati è desunta la dimensione dell’economia sommersa in Italia (27,8%) che è stata messa a confronto internazionale lungo un asse temporale che va dal 1994 al 1999. Il risultato è riassunto nella tabella 2 nella Parte I del presente Piano.

Colpisce il fatto che l’economia sommersa e di conseguenza il lavoro irregolare appare nel periodo analizzato in aumento in tutti i paesi elencati tranne negli USA. Nei paesi dell’area mediterranea (Grecia, Italia, Spagna) circa un quarto del prodotto interno lordo è dovuto all’economia sommersa, nei paesi all’avanguardia (Stati Uniti, Austria e Svizzera) tale quota è inferiore al 10%.

3.6 - L’indagine del prof. Schneider analizza le differenze strutturali fra dato complessivo nazionale e dimensioni locali di alcuni fattori, come la disoccupazione, la quota del lavoro dipendente ed il PIL pro capite per arrivare alla conclusione che in Provincia di Bolzano l’economia sommersa e il conseguente lavoro irregolare ammontano nel 1999 al 17,5%. Il dato non può che preoccupare, dato che da una parte il bilancio provinciale (ca. 3,5 miliardi di Euro) è finanziato tramite l’imposizione fiscale e dall’altra occorre prendere atto di una notevole distorsione delle erogazioni di prestazioni. Se queste stime sono veritiere, il bilancio provinciale perderebbe oltre 600 milioni di Euro per l’evasione fiscale e contributiva.


Parte II – Obiettivi generali del Piano

1 - Il presente Piano tende a misurare i fenomeni degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e del lavoro irregolare; propone inoltre una serie di provvedimenti tendenti ad incidere positivamente sulla loro ulteriore limitazione ed a definire gli orizzonti temporali per una verifica dell’efficienza e dell’efficacia delle iniziative. Gli obiettivi da raggiungere devono, da una parte, essere sufficientemente ambiziosi per motivare gli organi e gli enti chiamati ad attuarli a fornire il miglior supporto possibile, ma devono nel contempo rimanere realistici. In altri termini, si ritiene che un certo numero di infortuni e malattie professionali e un certo tasso di evasione siano connaturati al sistema economico e al modo di produrre e quindi, in quanto ineliminabili, sono sicuramente riducibili radicalmente soltanto a costi enormi e sproporzionati. Rimane tuttavia integra l’esigenza di ridurre i livelli attuali di entrambi gli indicatori ai valori più virtuosi espressi dalle aree che abbiano un contesto economico simile.

2 - Si ritiene che gli obiettivi ambiziosi possano essere a portata di mano nella misura in cui si riesce a costruire una cosiddetta "cultura della sicurezza" generalizzata, che considera la sicurezza del lavoro e l’integrale rispetto della persona delle collaboratrici e dei collaboratori un criterio di alta qualità dell’impresa. Ciò comporterà in concreto che le esperienze maturate presso le imprese con "management della sicurezza" nella manipolazione delle sostanze pericolose, nell’utilizzo dei macchinari e degli impianti, nella configurazione dei posti di lavoro, nell’uso dei dispositivi di protezione individuale e collettiva e nell’applicazione di misure precauzionali di igiene del lavoro debbano essere diffuse in tutte le imprese presenti sul territorio come "buone pratiche". Il presente Piano, infine, considera parte integrante di una effettiva tutela del lavoro non soltanto l’integrale rispetto delle prescrizioni tecniche ed igieniche per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche l’instaurazione di corretti rapporti gerarchici e fra colleghe/colleghi di lavoro di pari grado sia sotto il profilo psichico che discriminatorio nonché l’osservanza di tutte le norme di legge e dei contratti collettivi per la tutela sociale dei prestatori d’opera.

3 - Ad ogni buon fine si chiarisce sin d’ora che il percorso di implementazione delle procedure per la tutela della sicurezza e l’adeguamento del rischio d’infortunio esistente in territorio provinciale ai valori delle Regioni e dei Paesi modello dell’Unione Europea deve necessariamente porsi obiettivi di media scadenza. I miglioramenti riguardano mentalità, sistemi di gestione, infrastrutture edili e parco tecnologico. Quando il presente Piano si pone degli obiettivi di medio termine si riferisce a scadenze non inferiori ad un decennio. Servono in ogni caso verifiche intermedie, annuali e triennali, per monitorare continuamente l’andamento della situazione.

4 - Il Piano Provinciale per la Sicurezza del Lavoro si pone quindi l’obiettivo a breve-medio termine di ridurre considerevolmente sia il numero complessivo degli infortuni sul lavoro sia le conseguenze sotto il profilo della durata media dell’inabilità al lavoro. In questo senso si può considerare realistica la riduzione del 20-25% dell’indice di frequenza e il rapporto di gravità degli infortuni che avvengono nei settori extragricoli privati (attualmente sono 40 infortuni per 1.000 addetti, un dato che si colloca vicino al valore medio sia tra le Regioni italiane, sia tra i 15 paesi membri della UE). Tale obiettivo permette alla Provincia di Bolzano di posizionarsi a pari livello delle Regioni Piemonte e Lombardia, collocate al 15° e 16° posto nella graduatoria in ordine di "rischiosità del lavoro" nonché vicino all’Austria e alla Danimarca che si trovano al 10° ed 11° posto tra i 15 Paesi dell’Unione Europea. L’impegno prioritario sarà investire nei seguenti settori che come numero assoluto e come indice di frequenza (vedi tabella che segue) segnano valori più alti, corrispondenti anche ai valori di gravità riportati nella tabella 6:


· Costruzioni · Industria metalli · Trasporti
· Industria legno · Industria meccanica  

Tabella 8- Frequenze medie di infortunio (per 1.000 addetti) nelle aziende monolocalizzate in Provincia di Bolzano nel triennio 1997/99 (in ordine decrescente nella colonna "totale")

Settori

inabilità temp.

inabilità perm.

morte

totale

Costruzioni

84,94

4,73

0,20

89,87

Industria/artigianato del legno

76,62

3,76

0,07

80,46

Industria/artigianato metalli

76,21

2,83

0,07

79,11

Industria trasformazioni

60,37

2,11

0

62,48

Media industria

55,92

1,86

0,05

57,83

Industria/artigianato meccanica

55,28

1,68

0

56,96

Trasporti

51,87

3,36

0,12

55,35

Industria/artigianato alimentare

51,21

0,99

0

52,19

Altre industrie

42,92

2,82

0

45,74

Riparazione automezzi

43,89

1,33

0

45,22

Media dei settori economici

38,54

1,47

0,05

40,06

Industria/artig. mezzi trasporto

38,69

0,89

0

39,58

Agroindustria

34,51

1,67

0,13

36,30

Elettricità - gas - acqua

32,20

0,62

0

32,82

Media commercio

31,76

0,76

0,02

32,54

Commercio al dettaglio

30,65

0,66

0

31,31

Industria/artigianato carta

29,05

0,55

0

29,60

Alberghi e ristoranti

28,47

0,71

0

29,19

Commercio all’ingrosso

28,43

0,66

0,04

29,13

Attività immobiliari

20,83

0,50

0

21,33

Servizi pubblici

19,93

0,74

0

20,67

Pubblica amministrazione

18,97

0,69

0,06

19,72

Industria/artigianato chimica

19,53

0

0

19,53

Industria elettrica

17,22

0,37

0

17,59

Industria/artigianato tessile

11,69

1,05

0,51

13,25

Sanità

9,41

0,19

0

9,60

Istruzione

7,16

0,49

0

7,65

Intermediazione finanziaria

0,79

0,07

0

0,86

(Fonte: Banca dati INAIL 2001)


5 - La definizione dell’obiettivo di medio termine per ilsettore agricolo deve tenere presente l’elevatissimo numero di lavoratori autonomi coinvolti, il fatto che questi operano prevalentemente in micro-aziende e che l’attività degli stessi comprende generalmente mansioni ad alto livello tecnico, per cui l’azione del Piano non può che limitarsi ad iniziative di informazione e convincimento. Per questo motivo l’obiettivo può puntare, in maniera realistica, alla riduzione del numero degli infortuni complessivi di un terzo (circa 1.800 in confronto con i 2.750 nella media del triennio 1998-2000).

Il tasso d’infortunio nell’amministrazione statale è già praticamente insignificante (1 per 1.000 addetti), mentre nell’amministrazione pubblica locale (che oltre gli enti pubblici comprende anche la sanità e i servizi pubblici) tra il 1996 ed il 2000 si è verificato un aumento considerevole: da 513 a 735 infortuni (+ 43% - vedi tab. 4 ). L’obiettivo a medio termine nel settore pubblico è l’eliminazione totale del rischio nei lavori amministrativi per confinarlo residualmente a particolari attività tecniche o specialistiche (laboratori, manutenzioni, soccorsi, sistemazioni paesaggistiche, ecc.).


6 - In ordine alla durata media delle inabilità conseguenti agli eventi gravi, si rileva che l’Alto Adige si distingue a livello nazionale per avere mediamente conseguenze meno gravi per evento d’infortunio accaduto ( vedi tab. 9). Infatti, nella graduatoria riferita alla gravità complessiva degli infortuni la Provincia di Bolzano si colloca al terzultimo posto tra le Regioni e le Province autonome. Se si considerano solo gli infortuni mortali, il valore risulta il più basso (sia come frequenza – vedi tab. 1, sia come gravità – vedi tab. 9) in confronto agli altri territori. Ciò significa: a livello nazionale sono mortali 77 infortuni su 100.000 (0,09%) mentre in Provincia di Bolzano soltanto 37 (0,05%). Analogamente si può constatare che a livello nazionale la quota d’inabilità permanente come conseguenza di un infortunio sul lavoro è sensibilmente più alta rispetto all’Alto Adige (1,86 nell’industria e 0,76 nei servizi – nella media provinciale 1,47 – di fronte a 1,90 in generale in Italia). In questo modo la Provincia di Bolzano si colloca al quartultimo posto tra le Regioni e Province autonome in Italia.


Tabella 9- Rapporto di gravità d’infortunio4nella media triennio 1997/99 nelle aziende non agricole (in ordine decrescente colonna "totale")

Regione/Province

per 1.000 addetti

 

inabilità. temp.

inabil. perman.

morte

totale

Basilicata

0,94

4,45

1,05

6,44

Umbria

1,17

4,40

0,64

6,21

Puglia

0,92

4,06

1,12

6,09

Marche

1,05

3,69

0,78

5,53

Campania

0,50

3,93

0,98

5,42

Molise

0,80

3,46

1,10

5,36

Calabria

0,69

3,45

1,03

5,17

Abruzzo

0,91

3,29

0,89

5,10

Sardegna

0,91

3,17

0,93

5,02

Emilia Romagna

1,03

3,06

0,68

4,78

Friuli Venezia Giulia

1,09

2,99

0,68

4,76

Toscana

0,91

3,12

0,58

4,60

Provincia Trento

0,92

2,82

0,75

4,50

Liguria

0,88

3,04

0,48

4,40

Sicilia

0,65

2,91

0,78

4,34

Veneto

1,00

2,57

0,70

4,27

Italia

0,82

2,74

0,65

4,21

Valle D’Aosta

0,76

2,41

0,83

4,01

Trentino Alto Adige

0,84

2,53

0,55

3,92

Piemonte

0,72

2,19

0,53

3,45

Provincia Bolzano

0,77

2,24

0,35

3,36

Lombardia

0,72

2,12

0,46

3,30

Lazio

0,56

2,12

0,51

3,19

(Fonte: Banca dati INAIL 2001)


Anche sotto il profilo della durata media delle inabilità temporanee e delle conseguenti perdite di giornate di lavoro ( vedi tabella 10) la situazione esistente in Provincia è migliore che a livello nazionale. Infatti, in Alto Adige l’inabilità temporanea al lavoro termina mediamente dopo 16 giorni, mentre nel Nordest sono necessari 18 giorni e a livello nazionale 19. A lungo termine il dimezzamento dei casi con esito letale o di inabilità permanente appare a portata di mano, mentre il numero medio delle giornate perse potrebbe calare dal 25% a 12.


Tabella 10- Infortuni sul lavoro indennizzati avvenuti nel 2000 per tipo di conseguenza

Settori economici

aziende non agricole

tra cui az. artigiane

aziende agricole

Inabilità temporanea

numero

durata*

numero

durata*

numero

durata*

Prov. Bolzano

5.295

16

1.496

17

1.612

21

Trentino-Alto Adige

11.355

17

2.984

19

2.632

21

Regioni Nordest

145.242

18

35.414

20

15.425

23

Italia

467.214

19

102.695

22

52.521

24

* durata media in giornate

(Fonte: Banca dati INAIL 2001)


7 – Ne consegue che, nell’arco della validità del presente Piano (2001-2003), si debba perseguire l’obiettivo di ridurre del 3-4% circa le percentuali riferite ai diversi settori economici con una percentuale più alta nei settori con il rischio maggiore. In base allo sviluppo del fenomeno, verificato annualmente, gli organi competenti potranno decidere di intensificare gli impegni a fronte di obiettivi intermedi non raggiunti.

 

8 - È necessario rammentare che l’attuale ordinamento costituzionale mantiene nelle mani del governo centrale buona parte delle misure di emersione delle situazioni lavorative irregolari. L’economia sommersa, sia essa conseguente a situazioni di necessità (sopravvivenza economica), sia essa frutto di opportunità (evasione fiscale e contributiva), prospera non soltanto per la causa primaria determinata dalla scarsa efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno (certificazioni di bilancio) ed esterno (ispettivo), ma anche perché la prospettiva di ampio "risparmio" fiscale/contributivo stimola ed alimenta continuamente l’induzione all’irregolarità. La situazione odierna induce sia l’impresa che il lavoratore o la lavoratrice a ricercare la rispettiva convenienza più o meno lecita e spesso a collaborare a danno dell’erario e del sistema previdenziale. A livello nazionale vengono determinate, senza possibilità di ingerenza regionale, anche altre misure di emersione del lavoro irregolare, come l’equilibrio delle parti nel rapporto di lavoro, le disparità contributive e i disallineamenti previdenziali (vedi collaboratori coordinati e continuativi), i presupposti per il beneficio della pensione e le disposizioni sul cumulo della pensione con redditi da lavoro, le modalità delle dichiarazioni del reddito o contributive, il trattamento del lavoro supplementare e dei fringe benefits, la tutela degli interessi dei soci di minoranza che partecipano soltanto agli utili "ufficiali" ed altri elementi del genere. Pertanto occorre realisticamente prendere atto che la Provincia di Bolzano può agire sostanzialmente soltanto a livello di campagne di sensibilizzazione e attraverso i propri organi di vigilanza ex post. Le misure intraprese dovranno favorire in modo significativo l’emersione del lavoro sommerso, abbassandone la percentuale che attualmente viene stimata al 17,5% del prodotto provinciale lordo.


Parte III - Campi d’azione e misure

Il presente Piano nella sua parte operativa si suddivide in quattro campi d’azione:

1. Monitoraggio continuo dei fenomeni di infortunio sul lavoro, malattie professionali, salute ed igiene sui posti di lavoro, economia sommersa e lavoro irregolare;

2. Informazione, consulenza, sensibilizzazione, istruzione e formazione mirata e rivolta all’opinione pubblica;

3. Attività di vigilanza eseguita dalle autorità preposte;

4. Misure normative a livello provinciale.


Campo d’azione 1: Monitoraggio continuo dei fenomeni di infortunio sul lavoro, malattie professionali, salute ed igiene sui posti di lavoro, economia sommersa e lavoro irregolare

Attualmente vari enti pubblicano dati statistici sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali che si verificano in territorio provinciale: fra l’altro INAIL (Banca dati nazionale e pubblicazioni periodici), ASTAT, ISTAT, uffici provinciali competenti. Tuttavia non è sempre garantita l’assoluta corrispondenza degli stessi. Sporadicamente vengono pubblicati dati riguardanti l’attività di vigilanza da parte degli uffici e degli enti preposti.
Per questo motivo appare necessario poter disporre di dati accertati e condivisi, adatti alla pubblicazione che possano servire all’informazione, alla sensibilizzazione ed alla formazione degli enti addetti e dei interessati in materia. Per questo motivo è necessario attuare le seguenti misure:

Misura 1.1 – Istituzione di una banca dati provinciale sugli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, la salute e l’igiene sui posti di lavoro
1.1.1 - Il Comitato provinciale di coordinamento in materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro propone alla Giunta provinciale (che eventualmente incaricherà del lavoro tecnico una unità organizzativa provinciale), la raccolta dei dati specifici INAIL, ISTAT, ASTAT, ISPESL, Aziende Sanitarie locali, Comitati paritetici, Forze dell’Ordine ed altri organi competenti a livello provinciale, nazionale ed europeo in una banca dati completa e continuamente aggiornata. La banca dati, in ogni caso dovrà permettere il confronto con altre regioni.
1.1.2 - E prevista la raccolta sistematica dei dati e dei documenti attinenti alle iniziative di prevenzione e vigilanza, attuati da enti ed organizzazioni competenti, e riferiti alla materia in generale, come ad esempio:

- il monitoraggio sull’applicazione del decreto legislativo n. 626/94,

- il finanziamento di progetti di informazione e formazione in materia di sicurezza del lavoro, rivolti ai lavoratori, ai loro rappresentanti e ai datori di lavoro, come quelli attuati dall’INAIL ai sensi del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, articolo 23,

- il finanziamento di progetti per l’adeguamento degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature alle normative di sicurezza e programmi di certificazione aziendale dei sistemi di sicurezza,

- la riduzione dei premi assicurativi INAIL versati dalle aziende, attuati sulla base di auto-certificazioni sul raggiungimento di determinati parametri di sicurezza, verificati dall’INAIL per mezzo di controlli a campione,

- il costo sanitario per la cura e la riabilitazione di persone coinvolte in infortuni sul lavoro o affette da malattie professionali,

- le iniziative di vigilanza degli organi provinciali preposti,

- studi di settore attuati dall’INAIL e dall’ISPESL, dalle Aziende Sanitarie Locali e da altri enti ed organizzazioni, anche estere, operanti in materia con particolare riguardo all’insorgenza di determinate patologie e alla creazione di mappe di rischio, attraverso la formazione e l’assistenza alle imprese,

- le norme in materia emanate a livello provinciale, nazionale e comunitario,

- ogni tipo di materiale statistico ed informativo che permetta di integrare la conoscenza dello sviluppo del fenomeno e delle iniziative di prevenzione e vigilanza.


Misura 1.2 – Istituzione di una banca dati sull’economia sommersa e sul lavoro irregolare
1.2.1 - La Commissione Provinciale per l’Impiego assicura nell’ambito del Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro un’adeguata analisi quantitativa, qualitativa e delle dinamiche del fenomeno dell’economia sommersa e del lavoro nero, garantendo, in particolare, anche il confronto con altre regioni. La Commissione Provinciale per l’Impiego stabilisce anche l’indirizzo della relativa banca dati.
1.2.2 – E prevista la raccolta sistematica di dati e documenti come la normativa attinente all’emersione del lavoro irregolare, studi sui settori più esposti all’economia sommersa ed ogni tipo di materiale statistico ed informativo che permetta di integrare la conoscenza dello sviluppo del fenomeno e delle iniziative di prevenzione e vigilanza. La Provincia autonoma, oltre a quanto già previsto al punto 1.2.1, può affidare ad esperti o agenzie specializzate l’incarico di eseguire apposite ricerche sul fenomeno in ambito provinciale, con particolare riguardo alle questioni inerenti sicurezza e gli infortuni sul lavoro soprattutto nei settori più a rischio, nonché ricerche sulla situazione in generale per razionalizzare la programmazione. L’indirizzo di ricerca, che contiene anche il monitoraggio sull’applicazione del decreto legislativo n. 626/94, viene proposto dal Comitato provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Misura 1.3 – Monitoraggio della realizzazione degli obiettivi definiti nel presente Piano

Ogni piano o programma che contempli obiettivi e misure di intervento necessita di un organismo che sovrintenda al monitoraggio delle modalità di attuazione dello stesso. Per garantire un controllo concordato tra Provincia autonoma e Parti sociali è prevista la seguente procedura:

1.3.1 – Il Comitato prov.le di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entro marzo di ogni anno, dopo aver sentito gli organi competenti e le parti sociali, una relazione sulla realizzazione degli obiettivi definiti nel presente Piano che viene trasmesso al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.


Campo d’azione 2: La prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e del lavoro irregolare tramite informazione pubblica, consulenza mirata, sensibilizzazione, istruzione e formazione

La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, unica sul territorio nazionale, forma operatori specialistici, addetti ad attrezzature il cui uso é particolarmente pericoloso. È stato, infatti, istituito un "patentino" facoltativo per conduttori di gru, operatori di macchine movimento terra e conduttori di carrelli elevatori. Per il suo conseguimento è prevista la frequenza di un corso specifico ed il superamento di un esame finale alla presenza di una commissione provinciale. I corsi di formazione sono organizzati dalle Scuole professionali e dal Comitato Paritetico Edile.

La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ha istituito la figura dell’esperto della sicurezza che può operare, in relazione al proprio grado, nei vari settori produttivi e dei servizi nonché nell’ambito delle verifiche periodiche delle attrezzature (apparecchi di sollevamento, gru, autogrù, carroponte e impianti elettrici). La formazione di questi esperti avviene tramite corsi organizzati dalle scuole professionali. Un’apposita commissione provinciale cura l’iscrizione nell’elenco degli esperti della sicurezza.

L’Ufficio sicurezza del lavoro sovrintendono all’iscrizione dei conduttori di impianti a pressione, impianti termici e manutentori ascensori in appositi elenchi.

Queste misure già in atto, anche se essenziali, non sono tuttavia sufficienti a prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali. Solo creando una vera e propria "cultura della sicurezza" tra i datori di lavoro, le lavoratrici ed i lavoratori, gli apprendisti nel mondo della scuola, ma anche in generale nell’opinione pubblica, la prevenzione cesserà di rimanere materia per pochi esperti ed addetti ai lavori. L’informazione, la sensibilizzazione e la formazione devono raggiungere un livello di massa per poter creare tale cultura. Allo scopo sono state programmate le seguenti misure specifiche.


Misura 2.1 – Iniziative di informazione

2.1.1 - Le commissioni competenti, a cadenza annuale, divulgano attraverso una pubblicazione comune i dati più significativi sulla consistenza e sull’andamento degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, dell’economia sommersa e del lavoro nero nonché dei controlli eseguiti dagli uffici competenti. La relazione comprenderà anche confronti con la situazione regionale, nazionale ed internazionale nonché le novità in campo normativo ed ogni informazione utile alla comprensione e al contenimento dei fenomeni.

2.1.2 - Gli uffici provinciali preposti, il Servizio Multizonale di Medicina del Lavoro e l’Istituto Promozione Lavoratori, anche in collaborazione con l’INAIL, l’ISPESL, enti bilaterali quali il Comitato Paritetico Edile per la formazione e la sicurezza ed altri enti ed organizzazioni, anche nazionali ed internazionali, operanti in materia divulgano pubblicazioni informative specifiche in materia di sicurezza, salute e prevenzione incendi sui luoghi di lavoro, come vademecum, raccolte delle rispettive normative contenenti la corretta interpretazione delle norme di legge, organigrammi sulle competenze dei vari uffici preposti (con particolare riguardo alla rispettiva attività di informazione e consulenza, di vigilanza, di formazione e tutela degli interessi) ecc. Queste pubblicazioni sono dirette in particolare ai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori operanti in materia, ai tecnici addetti ed alla cittadinanza in genere.

2.1.3 – L’Ufficio Sicurezza del lavoro cura e aggiorna il sito Internet specialistico del lavoro (http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/2910/info/information_i.htm oppure con accesso da http://www.provinz.bz.it/lavoro.htm - sicurezza del lavoro), ove é possibile consultare normative in materia di sicurezza del lavoro in versione bilingue, acquisire informazioni sui corsi in materia, statistiche nonché pubblicazioni edite dall’ufficio stesso. Il sito contiene vari moduli da utilizzare con il metodo download.

2.1.4 - La sottocommissione per l’emersione del lavoro irregolare della Commissione Provinciale per l’Impiego individua le informazioni utili ai datori di lavoro, alle lavoratrici ed ai lavoratori sulla possibilità di cumulare pensioni ed altre prestazioni sociali con il reddito da lavoro e dispone la loro pubblicazione sia in appositi siti Internet che su altri media cartacei od audiovisivi ritenuti idonei.

2.1.5 - La stessa sottocommissione promuove campagne informative finalizzate a riguadagnare la fiducia dei lavoratori nel sistema pensionistico pubblico e la comprensione del funzionamento e dell’utilità del sistema pensionistico integrativo allo scopo di evitare che la scarsa fiducia sia causa di lavoro irregolare, in quanto consente di "risparmiare" il contributo pensionistico.


Misura 2.2 – Iniziative di informazione e consulenza mirata

2.2.1 - L’Ufficio Sicurezza del lavoro garantisce in orario d’ufficio, per il tramite della figura ispettiva, informazione e consulenza diretta o telefonica a tutti i soggetti interessati alla sicurezza e all’igiene del lavoro, a cominciare dai rappresentanti delle imprese e dei lavoratori, delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali. Vengono fornite informazioni utili anche sulle competenze specifiche di altri enti preposti in materia. Inoltre é stato istituito il servizio Internet "F.A.Q. - Domande e Risposte", tramite il quale si possono acquisire informazioni sulla normativa di legge e sulle procedure di buona tecnica in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

2.2.2 - Presso l’Ufficio prevenzione incendi è a disposizione in orario d’ufficio un Ispettore tecnico del lavoro per rispondere, anche telefonicamente, a tutti i quesiti inerenti la sicurezza antincendio.

2.2.3 - L’Ispettorato del Lavoro offre informazioni e consulenza, anche telefoniche, in materia di lavoro minorile e impiego di lavoratrici madri nonché di altri diritti del lavoro e in materia di previdenza sociale, in particolar modo per quanto riguarda i cosiddetti lavori atipici (interinale, collaborazione coordinata e continuativa, lavoro para-autonomo, stagionale ecc.), legati maggiormente al lavoro irregolare rispetto al lavoro normale.

2.2.4 - Il servizio ispettivo garantisce inoltre la consulenza in materia di stress ed altri fattori nuovi di pressione psichica, eventualmente in convenzione con strutture specializzate.

2.2.5 - Gli organi di vigilanza nel settore dell’edilizia terranno stretti rapporti di collaborazione con il Comitato Paritetico Edile per un’attenta e puntuale verifica degli standard di sicurezza richiesti che dovranno ispirare l’attività di consulenza del Comitato stesso all’interno dei cantieri edili, attività prevista dal contratto collettivo di lavoro del settore e sviluppata da tempo mediante le "visite tecniche di cantiere", affidate a tecnici qualificati con lo scopo della prevenzione, partendo dall’autocontrollo "virtuoso" dell’impresa. Quest’attività preventiva, comunque, non potrà sostituirsi alle attività di vigilanza degli Organi istituzionali, ma solo integrarla.


Misura 2.3 - Iniziative di sensibilizzazione

2.3.1 - Con inserti mass-mediali appositamente studiati (inserti nella stampa, spot radiofonici e televisivi, manifesti ecc.) la pubblica opinione viene sensibilizzata sui rischi in materia, sui danni individuali ed i costi collettivi di una sicurezza sul lavoro non garantita e del lavoro irregolare, sulle misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi ed i fenomeni dell’economia sommersa, sugli incentivi per le apposite iniziative.

2.3.2 - Attraverso l’organizzazione di iniziative specifiche (tra cui manifestazioni, convegni, concorsi, consegna di premi o "marchi di qualità del lavoro" ecc.) e in occasioni quali le Giornate della Sicurezza nelle scuole, la Settimana Europea della Sicurezza e la Salute sul Lavoro, le fiere e le mostre settoriali ecc. la Provincia autonoma partecipa alla sensibilizzazione di giovani ed adulti. La Provincia può sostenere, anche con specifici contributi, campagne di sensibilizzazione ed informazione in materia, organizzate da enti privati.

2.3.3 – Allo scopo di aumentare l’attenzione verso la sicurezza sul lavoro la Provincia autonoma istituisce un premio destinato alle a imprese che concorrono alla realizzazione di buone pratiche di prevenzione infortuni e malattie professionali con l’obiettivo prioritario di incentivare sistemi aziendali di management della sicurezza e della tutela dell’ambiente.


Misura 2.4 – Istruzione e formazione

2.4.1 – Il problema della sicurezza nelle scuole pubbliche elementari, medie e superiori finora è stato in gran parte ridotto alla mera sicurezza negli edifici scolastici stessi. Le istituzioni scolastiche sono sollecitate ad elaborare, entro l’anno scolastico 2002/2003, eventualmente avvalendosi di Enti specializzati, nel proprio piano delle offerte formative contenuti in materia di sicurezza sul lavoro e malattie professionali allo scopo di sensibilizzare e preparare già la giovane generazione alla prevenzione in materia di infortuni, malattie, incendi ecc. Va dunque diffusa l’educazione alla sicurezza ed alla salute sul luogo di lavoro come materia d’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare negli istituti tecnici, anche ricorrendo alla collaborazione di enti all’uopo preposti (INAIL, uffici provinciali e sanitari ecc.) e di specialisti nel campo della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, appartenenti ad organismi provinciali, pubblici e privati.

2.4.2 - La sicurezza sul lavoro fa già parte del programma didattico nei diversi corsi delle Scuole professionali. I servizi per la formazione continua sul lavoro delle ripartizioni per la formazione professionale organizzano appositi corsi per la sicurezza sul lavoro, sia a livello di base per datori di lavoro, esperti della sicurezza, coordinatori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ecc. sia come specializzazione ed aggiornamento specifico. In alcuni settori tale formazione è ancora da sviluppare o da integrare. In particolare va promosso un "cantiere scuola" (prendendo spunto dal cosiddetto "Praxiszentrum" di Norimberga gestito dalla Berufsgenossenschaft Baugewerbe), da realizzare entro il 2003, per la formazione e l’addestramento pratico dei responsabili per la sicurezza, dei rappresentanti dei lavoratori e dei lavoratori stessi del settore edile in ordine al riconoscimento del pericolo, alle iniziative da adottare per contrastare eventi o pericoli incombenti, al rinnovamento dell’attrezzatura obsoleta dal punto di vista della sicurezza ed al corretto impiego dell’attrezzatura a disposizione.

2.4.3 - Si auspica inoltre un’intensificazione dell’attività istituzionale demandata agli organismi paritetici previsti dall’art. 22, c. 6 del decreto legislativo n. 626/94, sulla formazione dei lavoratori, in particolare degli immigrati, e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ma anche dei datori di lavoro. La Provincia autonoma incentiva e valorizza i compiti istituzionali degli organismi paritetici previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/94 in materia di orientamento e promozione di iniziative formative rivolte ai lavoratori.

2.4.4 – Importanza prioritaria riveste l’aggiornamento in itinere dei professionisti del comparto edile, in particolare dei coordinatori per la sicurezza sulle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da realizzarsi tramite incontri programmati con gli ordini professionali di ingegneri, architetti, geometri e periti nonché convegni con relatori della Magistratura, per approfondire le tematiche inerenti la prevenzione e protezione dai rischi, i ruoli e le responsabilità delle varie parti nel complesso delle attività progettuali ed esecutive ecc. per la progettazione e la pianificazione della sicurezza del lavoro nei cantieri.


Campo d’azione 3: Attività di vigilanza

La vigilanza e le ispezioni da parte degli uffici provinciali preposti devono svolgere una funzione di deterrenza, cioè di prevenzione. Da questo si deduce che l’apparato di vigilanza dovrà essere gestito in modo tale da promuovere iniziative capillari, destinate a tutti i settori, a tutti i comprensori della provincia e, all’interno di questi, ad un numero di realtà aziendali, stabilito con direttiva della Giunta provinciale, per garantire la suddetta funzione di deterrenza. Una parte considerevole dei controlli avviene dopo denuncia o segnalazione di esterni. In questo modo vien meno la funzione di deterrenza che invece raggiunge la valenza più alta quando le ispezioni avvengono di iniziativa propria degli enti preposti. Per raggiungere l’obiettivo della prevenzione sono pertanto necessarie varie misure quantitative e qualitative immediate o diluite nel tempo.

L’uniformità degli interventi e l’assistenza reciproca degli organi di vigilanza è particolarmente importante a fronte del notevole sovraccarico di lavoro degli uffici competenti per produrre effetti di sinergia e per evitare inutili e controproducenti sovrapposizioni nelle ispezioni. La collaborazione si propone inoltre di studiare le variabili in causa, al fine di uniformare il giudizio tra gli organi di vigilanza coinvolti.

Onde poter realizzare su tutto il territorio provinciale l’uniformità d’intervento dei servizi ispettivi e di ottimizzare l’efficacia sono state fissate le seguenti modalità operative.


Misura 3.1 – Coordinamento dei servizi di vigilanza

3.1.1 Si procede alla stipula di specifici protocolli d’intesa con i vari enti operanti nel territorio della Provincia di Bolzano in materia di sicurezza, salute ed igiene nei luoghi di lavoro nonché in materia di tutela sociale del lavoro al fine di garantire il necessario coordinamento negli impegni verso il raggiungimento degli obiettivi fissati.

3.1.2 - Saranno attivate delle procedure per permettere uno scambio reciproco d’informazioni nell’ambito di periodiche conferenze di servizio. I direttori degli uffici provinciali preposti alla vigilanza si incontreranno inoltre periodicamente per individuare i casi concreti e concordare priorità, tempi e modalità esecutive nonché verificare i risultati conseguiti.

3.1.3 - I direttori degli uffici provinciali e sanitari preposti alla vigilanza, l’INAIL, l’ISPESL e l’INPS/NISF, concorderanno tempi e modalità d’intervento al fine di ottimizzare la collaborazione per casi specifici, evitando in tal modo un uso generalizzato e dispersivo delle risorse.

3.1.4 - Saranno concordate procedure informatiche che permettano il confronto preventivo sulla programmazione delle visite ispettive.

3.1.5 – Allo scopo di creare condizioni migliori per il coordinamento delle varie attività di vigilanza la Provincia autonoma, a prescindere da qualsiasi riorganizzazione delle competenze, auspica la realizzazione di una sistemazione logistica unica per i vari uffici provinciali del personale di vigilanza, tenendo conto delle problematiche connesse nella ripartizione lavoro e nel servizio di medicina del lavoro.

3.1.6 - Gli Uffici preposti alla vigilanza, nei casi concordati, eseguiranno congiuntamente ispezioni nei luoghi di lavoro. Sarà data priorità ai settori maggiormente a rischio, quali cantieri edili e stabilimenti industriali. Per vigilanza integrata s’intende l’ispezione eseguita congiuntamente dai funzionari competenti in materia di prevenzione infortuni, regolarità contrattuale, obblighi previdenziali ed assicurativi nonché rispetto delle normative fiscali. Gli uffici preposti alla vigilanza parteciperanno, per la parte di propria competenza ad un certo numero di iniziative, preventivamente concordate fra i rispettivi direttori e riferiti ai settori a rischio già individuati dalla Commissione centrale di coordinamento delle attività ispettive, di cui a Decreto Ministeriale del 23/09/1999 o analogo organo provinciale. Già con decorrenza 2000 sono state poste in essere alcune iniziative in tal senso, poi ripetute nel corso del corrente anno, alle quali s’intendono associare per casi specifici l’Ufficio prevenzione incendi e il Servizio multizonale di medicina del lavoro.

3.1.7 - Gli Uffici preposti alla vigilanza sulla sicurezza, salute, igiene e prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, cioè l’Ufficio tecnica della sicurezza (29.11), l’Ispettorato del lavoro (19.2), il Servizio multizonale della Medicina del lavoro nonché l’Ufficio sicurezza del lavoro (29.10) e l'Ufficio prevenzione incendi (26.1), mantengono contatti operativi e consultivi con la Procura della Repubblica sia nell’ambito della vigilanza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sia nell’ambito delle indagini per gravi infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché per la sicurezza antincendio e la violazione di diritti sociali in quanto penalmente sanzionate. Il Protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro ed il Servizio multizonale di Medicina del lavoro, sottoscritto il 3 aprile 2001, regolamenta le denunce per malattie professionali da presentare a cura dei medici competenti alla Procura stessa. Un ispettore dell’Ufficio sicurezza del lavoro è a disposizione della Magistratura tutti i giorni feriali e festivi, 24 ore su 24 per gli interventi che si rendessero necessari. Tale collaborazione si concretizza in "procedure concordate" per lo svolgimento di quanto indicato sopra, nonché per eventuali sequestri preventivi o d’urgenza di cantieri, impianti, macchinari, ecc.

Gli Uffici intensificheranno ulteriormente i rapporti con la Procura della Repubblica per rendere più efficace ed incisiva l’azione ispettiva nei luoghi di lavoro, nonché l’effettuazione delle inchieste sugli infortuni del lavoro e sulle malattie professionali, concordando le procedure operative per la corretta interpretazione delle normative di settore con i Magistrati di riferimento, nominati appositamente dalla Procura della Repubblica.

3.1.8 - I vari organi competenti, in collaborazione con enti ed organismi, anche operanti in altri Stati dell’Unione Europea, e con le associazioni professionali e sindacali di settore, si fanno promotori di incontri formativi ed informativi in materia di sicurezza ed igiene e salute sul lavoro e di tutela sociale. Sono programmati inoltre incontri periodici con dette associazioni per individuare le problematiche più frequenti del settore, per divulgare le rispettive norme di sicurezza e per fornire a tutti gli operatori del settore una consulenza specifica.

3.1.9 - Le iniziative congiunte che rientrano in questa misura vengono eseguite in base ad eventuali protocolli bi- o multilaterali che stabiliscono le responsabilità, le procedure di espletamento e di verifica periodica dei risultati della collaborazione.


Misura 3.2 – Aggiornamento continuo del personale ispettivo, anche in percorsi comuni

3.2.1 - Il personale ispettivo ed amministrativo degli uffici provinciali preposti alla vigilanza viene costantemente aggiornato sulle tematiche relative al proprio ambito di competenza e parteciperà a percorsi formativi comuni allo scopo di creare i presupposti per una proficua collaborazione. La partecipazione sarà estesa anche al personale degli altri Enti ispettivi (INPS/NISF, INAIL, Servizi Medicina del lavoro ecc.). Gli addetti verranno inoltre incentivati a partecipare ad iniziative formative in settori analoghi, a corsi specifici, convegni, congressi e seminari, a livello locale, nazionale ed internazionale, con particolare riguardo ai Paesi vicini Austria, Germania e Svizzera.


Misura 3.3 – Vigilanza in settori specifici

3.3.1 – Si è reso necessario intensificare l’azione di supervisione nei riguardi dei coordinatori per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, previsti dalla direttiva cantieri ( decreto legislativo n. 494/ 96 e successive modificazioni ed integrazioni). Tali figure professionali hanno il dovere di " progettare la sicurezza" e di curarne la corretta applicazione durante l’evoluzione dei lavori assumendo solo gli incarichi professionali compatibili con la effettiva capacità di gestione della sicurezza. Nel caso di reiterate violazioni delle norme di sicurezza da parte delle imprese esecutrici, costoro hanno l’obbligo di sospendere i relativi lavori e di avvisare l’organo di vigilanza. L’attività dei coordinatori per la sicurezza è quindi una attività che si differenzia dagli organi ispettivi per una presenza capillare nei cantieri edili. Durante l’attività di vigilanza é infatti emerso dall’esame dei piani della sicurezza, che questi non sempre vengono redatti correttamente. Si è riscontrato spesso che questi piani sono delle mere "copiature" delle norme di sicurezza, prive di riferimenti specifici alle opere provvisionali e all’applicazione delle procedure necessarie alla costruzione dell’opera ("piano di sicurezza fotocopia"). Gli organi di vigilanza sono nelle condizioni di poter individuare tali carenze ed indirizzare i coordinatori a redigere correttamente i piani della sicurezza. Gli enti appaltanti ed i committenti vanno sollecitati ad una puntuale e rigorosa applicazione del decreto legislativo 494/96 che ne individua compiti e responsabilità.

3.3.2 - Sono previsti studi in settori specifici, come ad esempio l’esposizione a cancerogeni e metalli, dove l’esposizione stessa conduce ad una incertezza nella valutazione di rischio, con conseguente possibile soggettività di giudizio, rispetto al rischio effettivo per i soggetti esposti. L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro in collaborazione con il Servizio multizonale di Medicina del lavoro ha programmato un’indagine sui rischi per la salute dei saldatori, provenenti dal cromo ed altri metalli pesanti nonché sui rischi cancerogeni provenienti da polveri di legno.

Con carattere di priorità sono in programma le seguenti iniziative: a) con l’Associazione dei falegnami la formazione per il corretto uso delle macchine per la lavorazione del legno; b) con l’Associazione degli spazzacamini per limitare l’inalazione e l’assorbimento di cancerogeni cui i medesimi sono esposti; c) con l’Associazione dei carpentieri per limitare i numerosi incidenti sul lavoro per cadute dall’alto per evidenziare la responsabilità degli operatori di settore rispetto all’uso dei mezzi di protezione anti caduta ed alla predisposizione delle opere provvisionali. Analogamente si potrà intervenire presso altre Associazioni come lattonieri, idraulici, carpentieri in ferro, manutentori di ascensori, montatori di gru ecc.

3.3.3 - Le ispezioni effettuate nei cantieri edili in cui si eseguono appalti pubblici, hanno evidenziato che l’assegnazione dei lavori in base al massimo ribasso offerto, induce gli appaltatori a rivalersi sui costi del lavoro della sicurezza e spesso persino del materiale o dell’esecuzione tecnica. In questa situazione di ricerca d’opportunità e modi per contenere i costi entro l’importo dei compensi pattuiti, ricorrendo frequentemente anche alla trasgressione dei limiti posti dalle leggi, dai regolamenti, dalle norme tecniche e dal buon senso. L’importante funzione di supervisione e di vigilanza svolta dal direttore dei lavori e dal coordinatore della sicurezza appare essenziale.

Gli Uffici preposti alla vigilanza, in collaborazione con gli uffici competenti dell'ente committente, avranno cura di dare responsabilità a tutti i soggetti coinvolti negli appalti edili pubblici al fine di assicurare l’effettiva osservanza degli obblighi di legge. Questa azione è rivolta in particolare al coordinatore della sicurezza per la corretta redazione dei piani di sicurezza ed il coordinamento nonché il controllo nella fase operativa. Pertanto, qualora si riscontrassero prestazioni libere professionali, ascrivibili alla figura sopra citata, assolutamente carenti o addirittura inconsistenti, gli Uffici, oltre a procedere a norma di legge nei confronti dei responsabili, proporranno al "coordinatore unico" ed al "responsabile di progetto" la risoluzione dei contratti d’incarico.

In ordine agli appalti pubblici non edili (per esempio pulizia dei palazzi pubblici) gli Uffici preposti alla vigilanza ed in particolare l’Ispettorato del lavoro fornirà alle amministrazioni committenti su specifica richiesta i supporti standard in materia di costo del lavoro (tabelle salariali) e le informazioni necessarie per individuare ed escludere le offerte anomale.
Verrà elaborato, con il contributo degli enti committenti, delle parti sociali e degli uffici di vigilanza competenti un bando-tipo in grado di garantire le condizioni di equa partecipazione delle imprese alle gare e la massima trasparenza in materia di appalto pubblico di servizi.

Misura 3.4 – Aumento dell’organico degli ispettori

L’aumento dell’organico ispettivo negli uffici provinciali preposti si rende necessario, in particolar modo, in due circostanze:

1. nel caso in cui, espletati tutti gli accorgimenti organizzativi di coordinamento dei servizi preposti previsti nella misura 3.1, non fosse possibile operare il controllo del numero stabilito di unità locali di impresa operanti in provincia;

2. nell’impossibilità di raggiungere gli obiettivi posti per la riduzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e del lavoro irregolare rilevato durante i controlli.

Se alla scadenza dei termini non si raggiungono gli obiettivi prefissati, entro due anni dall’avvenuta verifica , l’organico ispettivo potrà essere aumentato in misura adeguata allo scopo.


Misura 3.5 – Svolgimento delle inchieste sugli infortuni di lavoro

L’Ufficio Sicurezza del Lavoro si attiene, nello svolgimento delle inchieste sugli infortuni gravi sul lavoro, ai criteri di tempestività e di opportunità ai fini del raggiungimento di un alto grado di ricostruzione oggettiva della dinamica degli infortuni. Infortuni gravi sul lavoro vengono considerati quelli con esito mortale o con inabilità al lavoro superiore ai 30 giorni.

Le inchieste infortuni vengono programmate secondo le seguenti priorità:

1. incarico della Procura delle Repubblica

2. infortuni mortali

3. richiesta dell´ INAIL

4. richiesta del lavoratore infortunato

5. richiesta del datore di lavoro.


Campo d’azione 4: Interventi normativi

Misura 4.1 – Tutela del lavoro negli appalti

Le disposizioni provinciali e comunali nonché di tutti gli Enti provinciali che eseguono bandi di appalti edili e di altri servizi (pulizia, mense ecc.) vanno riviste in base alla legge 327/2000 sulla valutazione dei costi di lavoro e della sicurezza nella gara di appalti. È auspicabili che tutti gli enti interessati si rivolgano a organi specializzati per far eseguire la valutazione prevista dalla citata norma (come già deliberato dal Comune di Bolzano in base al protocollo d’intesa con le parti sociali del 3 settembre 2001). Solo in questo modo gli obblighi di sicurezza e gli sforzi contro il lavoro irregolare possono diventare parte integrante dei capitolati d’appalto e dei contratti con le imprese esecutrici.


Misura 4.2 –Norme sugli esperti della sicurezza

Va ridefinita la normativa sugli esperti della sicurezza ( legge provinciale 41/88) in base alle direttive comunitarie e alle leggi nazionali in materia per consentire una riqualificazione dell’elenco ed una sua valorizzazione in termini di modalità di accesso, suddivisione per competenze e contenuto dei corsi di formazione, anche tenendo conto dei risultati che scaturiranno dalla ricerca avviata dalla ripartizione formazione professionale italiana nell’ambito di un progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo.


Misura 4.3 –Incentivi mirati alle imprese

Vanno riviste le normative provinciali sugli incentivi alle imprese ( legge provinciale n. 4/97 ed altre leggi con le rispettive norme di attuazione) allo scopo di creare un maggiore collegamento degli incentivi con l’effettivo rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sul lavoro irregolare. Ad esempio potranno avere precedenza nella graduatoria delle incentivazioni quegli investimenti specifici su impianti, attrezzature e macchinari dell'azienda necessari per l'adeguamento alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro. Inoltre le aziende incorse in trasgressioni sostanziali in materia di sicurezza, salute, igiene e tutela sociale del lavoro potranno rischiare di perdere, in aggiunta alla comminazione delle sanzioni penali od amministrative comunque previste, in tutto o in parte gli incentivi economici concessi, a seconda della gravità dell'infrazione commessa.


Misura 4.4 –Commissioni paritetiche degli enti pubblici

Gli Enti locali si impegnano all’istituzione delle Commissioni paritetiche, previste dall’art. 20, decreto legislativo 626/1994, che promuovono la formazione in materia e rappresentano la prima istanza per le controversie legate a questioni di sicurezza, salute ed igiene nei luoghi di lavoro nell’amministrazione pubblica.


Misura 4.5Revisione delle attinenti normative provinciali

A causa della nuova normativa europea e nazionale in materia di sicurezza sul lavoro si rende necessaria una generale verifica delle relative norme provinciali ed una eventuale omogeneizza-zione alle novità intervenute.


Misura 4.6Ricerche su nuove sindromi sui posti di lavoro

Constatato il costante aumento dei disturbi psichici a causa di nuovi fattori nocivi nei luoghi di lavoro, come per esempio lo stress, il burn out, il mobbing (che a livello internazionale viene sempre di più individuato come una delle cause principali per infortuni sul lavoro e malattie professionali), la Provincia autonoma conduce delle ricerche appropriate sulle patologie da stress, anche avvalendosi di appositi organismi di consulenza a fini diagnostici ed eventualmente riabilitativi e sostiene organismi di consulenza e riabilitazione contro i danni subiti a causa di detti fattori.
 

Parte IV – Enti competenti e recapiti

Enti, uffici e commissioni competenti in materia di sicurezza, salute ed igiene nei luoghi di lavoro nonché tutela sociale del lavoro e lavoro sommerso nella Provincia di Bolzano

Attualmente le competenze nei vari settori della tutela del lavoro sono definite nel seguente modo:


Enti pubblici

a) competenze in materia di vigilanza sulla salute e l’igiene nei luoghi di lavoro:

· Assessorato provinciale per la natura e l’ambiente, urbanistica, informatica, acque pubbliche ed energia - Agenzia provinciale per la Protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro - Ufficio Tecnica della Sicurezza (29.11)

· Azienda Sanitaria di Bolzano - Servizio multizonale di Medicina del Lavoro - Sezione medica e Sezione ispettiva

b) competenze in materia di informazione e consulenza sulla salute e l’igiene nei luoghi di lavoro:

· Assessorato provinciale al Personale, alla Sanità ed al Servizio Sociale - Ripartizione Sanità - Ufficio Igiene Pubblica (23.6)

· Assessorato provinciale per la natura e l’ambiente, urbanistica, informatica, acque pubbliche ed energia - Agenzia provinciale per la Protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro - Ufficio aria e rumore (29.2) ed Ufficio Sicurezza del Lavoro (29.10)

· Azienda Sanitaria di Bolzano - Servizio multizonale di Medicina del Lavoro - Sezione medica e Sezione ispettiva

c) competenza in materia di vigilanza sulla sicurezza tecnica nei luoghi di lavoro:

· Assessorato provinciale per la natura e l’ambiente, urbanistica, informatica, acque pubbliche ed energia - Agenzia provinciale per la Protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro - Ufficio Tecnica della Sicurezza (29.11) ed Ufficio Sicurezza del Lavoro (29.10 – limitatamente alle inchieste infortuni)

· Comando Provinciale Carabinieri

· Polizia di Stato

· Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) – Sede di Bolzano

d) competenza in materia di informazione e consulenza sulla sicurezza tecnica nei luoghi di lavoro:

· Assessorato provinciale per la natura e l’ambiente, urbanistica, informatica, acque pubbliche ed energia - Agenzia provinciale per la Protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro - Ufficio Sicurezza del Lavoro (29.10)

· Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro - Sede di Bolzano

e) competenza in materia di formazione e addestramento sulla sicurezza tecnica nei luoghi di lavoro:

· Assessorato provinciale al lavoro, scuola e formazione professionale italiana – Sovrinten-denza scolastica (17), Ripartizione Formazione professionale italiana (21.0), Scuole pubbliche e scuole professionali di lingua italiana

· Assessorato provinciale alla scuola e formazione professionale tedesca - Intendenza scola-stica tedesca (16), Ripartizione Formazione professionale tedesca e ladina (20.0), Scuole pubbliche di lingua tedesca e scuole professionali di lingua tedesca e ladina

· Assessorato provinciale alla scuola e cultura ladina, lavori pubblici – Intendenza scolastica ladina (18) – Scuole pubbliche di lingua ladina

· Istituto per la Promozione dei Lavoratori

f) competenza in materia di vigilanza,prevenzione e informazione in materia di incendi nei luoghi di lavoro:

· Presidenza della Provincia - Ripartizione Protezione antincendio e civile - Ufficio Preven-zione incendi (26.1), Servizio antincendi (26.2) compreso il Corpo permanente dei vigili del Fuoco

g) competenza in materia di vigilanza e informazione in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali:

· Assessorato provinciale al lavoro, scuola e formazione professionale in lingua italiana - Ripartizione Lavoro - Ispettorato del Lavoro (19.2)

· Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) - Sede provinciale di Bolzano

h) competenza in materia di vigilanza e informazione sulla tutela sociale del lavoro:

· Assessorato al lavoro, scuola e formazione professionale in lingua italiana - Ripartizione Lavoro - Ispettorato del Lavoro (19.2)

· Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS/NISF) - Sede provinciale di Bolzano

· Guardia di Finanza

· Comando Provinciale Carabinieri

· Polizia di Stato


Enti ed organizzazioni privati

i) competenze in materia di informazione e prevenzione in materia di salute ed igiene nei luoghi di lavoro:

· Comitati Paritetici settoriali delle Parti sociali

· Responsabili aziendali del servizio di prevenzione e protezione

· Medici competenti

· Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza

l) competenza in materia di informazione e prevenzione in materia di sicurezza tecnica nei luoghi di lavoro:

· Comitati Paritetici settoriali delle Parti sociali

· Responsabili aziendali del servizio di prevenzione e protezione

· Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

· Cassa edile della Provincia di Bolzano

m) competenza in materia di formazione e addestramento in materia sicurezza tecnica nei luoghi di lavoro:

· Enti privati di formazione

· Associazioni degli esperti della sicurezza

n) competenza in materia di vigilanza,prevenzione e informazione in materia di incendi nei luoghi di lavoro:

· Comitati Paritetici settoriali delle Parti sociali

· Responsabili aziendale del servizio di prevenzione e protezione

· Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza

· Vigili del Fuoco volontari

o) competenza in materia di informazione e consulenza nel settore della tutela sociale del lavoro:

· Organizzazioni Sindacali dei lavoratori

· Rappresentanti sindacali (RSA, RSU)

· Associazioni dei datori di lavoro

· Patronati

· Enti privati di formazione


Commissioni

Attualmente sono operanti due commissioni per il coordinamento delle attività in materia di tutela del lavoro ed un osservatorio sul lavoro sommerso, nonché un gruppo di lavoro per la formazione in materia di sicurezza nelle scuole:

a) Il Comitato provinciale di Coordinamento in materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, nominato con Delibera delta Giunta Provinciale n. 2653 del 2l giugno 1999;

b) La Commissione per l’emersione del lavoro irregolare, istituita come sottocommissione della Commissione Provinciale per l’Impiego in base alla legge n. 448/1998, art. 78, istituita con Decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 30 maggio 2000 che è operante dal marzo del 2001;

c) L’Osservatorio sul lavoro sommerso è stato istituto presso la Sede provinciale dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (NISF/INPS) in base ad una delibera interna ed è operante dal mese di ottobre 2000;

d) Gruppo di lavoro "Educazione alla sicurezza nella scuola", rinominato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2397 del 23 luglio 2001 in base all’art. 10 della legge provinciale del 16 giugno 1992, n. 18.

Organigramma delle competenze in materia di sicurezza, salute ed igiene nei luoghi di lavoro nonché sulla tutela sociale del lavoro

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1Allo scopo di utilizzare una terminologia precisa in merito seguono alcune considerazioni legate ai fenomeni dell’economia sommersa e del lavoro irregolare. Sulla base delle definizioni del Sistema Europeo dei Conti (S.E.C. ’95), la contabilità nazionale fornisce una misura esaustiva del Prodotto Interno Lordo in quanto include anche l’economia irregolare. Il PIL derivante dall'economia irregolare si può misurare secondo definizioni adottate da alcune agenzie internazionali che per classificare l’Economia Non direttamente Osservata ("E.N.O.") indicano le seguenti tipologie: (1) economia illegale, (2) economia sommersa e (3) economia informale.

(ad 1) L’economia illegale è suddivise in due categorie: a) la produzione di beni e servizi la cui vendita e distribuzione o possesso sono proibiti dalla legge; b) le attività produttive legali che diventano illegali se esercitate da persone non autorizzate. Entrambe sono incluse nella misurazione del PIL per la parte consistente in veri e propri processi produttivi, di cui esiste domanda sul mercato e per cui si riscontra mutuo consenso tra compratore e venditore.

(ad 2) L’economia sommersa fa riferimento, invece, alle produzioni di cui la pubblica amministrazione non ha conoscenza per cause quali: l’evasione fiscale e/o contributiva; la non osservanza della normativa contrattuale (relativamente a salario minimo, orari di lavoro, ecc.) e delle regolamentazioni in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro; la mancanza di permessi e autorizzazioni amministrative. Si caratterizza, pertanto, per il deliberato intento di violare una normativa senza che però quest’azione rappresenti un illecito penale.

(ad 3) L’economia informale, infine, è composta da unità economiche di modeste dimensioni, caratterizzate da: basso livello di organizzazione, minima divisione tra capitale e lavoro, relazioni di lavoro basate su occupazione occasionale, ovvero su relazioni parentali, non formali. Appartiene al settore famiglie, non è associata a specifiche unità produttive.

A fronte di questi tentativi definitori, i concetti di "lavoro nero", "lavoro sommerso" e "lavoro deregolamentato" comprendono realtà diverse, in quanto il loro significato dipende dal punto di vista adottato: vi è sommerso ai fini fiscali; uno ai fini contributivi; un lavoro nero per la mancata osservanza delle norme sui minimi salariali, sugli orari, sulla sicurezza; un sommerso connesso con la mancanza delle autorizzazioni previste per l’esercizio dell’attività, ecc.

Si può distinguere, altresì, un "sommerso d’azienda" e un "sommerso di lavoro": nel primo caso sono sconosciuti alle istituzioni sia l’impresa sia il lavoratore; nel secondo caso, invece, le aziende regolari utilizzano manodopera non regolare oppure occultano parte delle prestazioni dei lavoratori.

2Monitor lavoro "Per una strategia dell’emersione. Analisi del fenomeno sommerso attraverso lo studio di casi paradigmatici di non regolarità per l’individuazione e la valutazione di policies", maggio 2000

3rapporto tra le conseguenze degli eventi lesivi indennizzati (integrati per tenere conto dei casi non ancora liquidati) e numero degli esposti. Tutte le tipologie di conseguenze sono espresse in giornate perdute, quantificate sulla base di convenzioni internazionali recepite dall'U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione): in caso di inabilità temporanea vengono contati i giorni effettivamente perduti, nei casi di inabilità permanente vengono calcolate 75 giorni per ogni grado di inabilità, nei casi di morte vengono calcolate 7.500 giornate perdute

4vedi nota 3 (tabella 6)