Cassazione Penale, Sez. 4, 07 marzo 2018, n. 10363 - Operaio precipita nel vuoto oltrepassando volontariamente le transenne delimitanti il precipizio. La responsabilità del datore di lavoro non è mai oggettiva


 

 

 

...La situazione di pericolo del tratto di terreno oltre la barriera, barriera peraltro montata a regola d'arte e di altezza conforme alle previsioni, era evidente e, anzi, conclamata, e tanto più per gli operai che, proprio in ragione dell'effettivo pericolo costituito dall'esistenza del precipizio, avevano provveduto a montare tale forma di protezione.
Non essendo emerso, nonostante gli accertamenti svolti dai Giudici di merito, che la vittima abbia scavalcato la recinzione, attività che imponeva il cosciente e volontario superamento di un'altezza di un metro, per ragioni anche solo latamente riconnesse all'esercizio dell'attività lavorativa che stava svolgendo, deve ritenersi corretta, in quanto conforme ai principi che governano la responsabilità del datore di lavoro e che non può mai essere considerata di tipo oggettivo, la soluzione offerta, con congrua motivazione, dalla Corte territoriale.


Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 29/11/2017

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte di appello di Torino il 23 settembre 2016, in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Alba del 29 novembre 2010 con la quale M.P. e M.T. erano stati condannati per omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica, ha assolto entrambi gli imputati dal reato, per insussistenza del fatto.
2. Dalle sentenze di merito si traggono le seguenti informazioni.
2.1. A M.P. e a M.T. si contesta, nelle qualità, rispettivamente, di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, il primo, e di responsabile unico del procedimento in relazione al contratto di appalto stipulato dal Comune di Diano D'Alba (CN) per la sistemazione della strada denominata via Marconi, il secondo, di avere entrambi, per colpa, sia generica che specifica, cagionato la morte di D.G., dipendente della s.n.c. G.E.G. (il cui legale rappresentante e direttore tecnico R.G., originariamente coimputato per lo stesso fatto, ha definito la propria posizione con sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.), regolare subappaltrice dei (soli) lavori di preparazione del manto stradale da parte della s.n.c. A.L.P. (la cui legale rappresentante, R.B., a sua volta coimputata, era stata irrevocabilmente assolta in primo grado).
2.2. Il fatto si è così verificato: D.G., mentre il 21 luglio 2016 era intento a lavorare, in particolare occupandosi della sistemazione del piano sul quale successivamente si sarebbe dovuto stendere il manto stradale, oltrepassava volontariamente, per ragioni che i processi di merito non hanno chiarito (sono stati motivatamente esclusi, alla stregua dell'istruttoria svolta, sia l'intento suicidario sia l'avere ricevuto una spinta da parte dell'escavatore che era in azione; non è risultato che intendesse raggiungere un palo che sorgeva nello spazio tra la recinzione e lo strapiombo per urinare né spostare alcuni oggetti), le transenne che erano ubicate sul lato del cantiere di via Marconi verso valle, precipitava nel vuoto da circa 4,80 metri e cadeva sull'asfalto della sottostante via Rumino, riportando gravi traumi che lo conducevano, il giorno dopo, alla morte.
2.3. Quanto allo stato dei luoghi, le transenne in questione delimitavano l'area di cantiere sul versante dello strapiombo (di altezza oscillante tra 2 e 6 metri) che si era venuto a creare una volta che era stata eliminata una siepe che in precedenza delimitava il ciglio della strada: in luogo della siepe era stato realizzato un cordolo in calcestruzzo sopra il quale andava installata una ringhiera di metallo. Tali transenne si trovavano collocate ad una distanza variabile tra 50 centimetri e 160 centimetri rispetto al bordo dello strapiombo ed erano costruite da tredici elementi metallici tra loro eterogenei, in parte transenne metalliche ed in parte rete, uniti tra di loro ed assicurati ad altri elementi fissi, quali pali della luce e guard-rail con legature, anche di filo di ferro, che coprivano la lunghezza di circa quaranta metri. Il punto della barriera più prossimo al bordo dal quale era precipitato l'operaio distava novanta centimetri.
Risulta anche che l'altezza della protezione così realizzata era circa di 110 centimetri.
2.4. Ciò posto, le violazioni ascrivibili ai due imputati sono state individuate nella sentenza di primo grado sia nel posizionamento della barriera, di cui si è detto, in posizione arretrata rispetto al punto di pericolo, in maniera tale da consentire di accedere ad una zona (la striscia di terra tra recinzione e strapiombo) sprovvista di protezione, sia nell'assenza di cartellonistica di segnalazione del pericolo di precipitazione. Entrambi tali elementi sarebbero concausativi dell'evento: secondo il Tribunale, la barriera si sarebbe dovuta collocare proprio sul ciglio, magari costruendola più alta, così da evitare precipitazioni casuali di materiale sulla strada sottostante e sui passanti, ovvero apponendola direttamente sul cordolo di cemento che era stato già realizzato (tra il 6 ed il 10 luglio 2006); mancavano inoltre cartelli precettivi del divieto di oltrepassare la barriera per gli operai e per chiunque si fosse trovato dentro il cantiere.
2.4.1. In particolare, si è ritenuto in primo grado che M.T., nella indicata qualità di responsabile unico del procedimento in relazione al contratto di appalto stipulato dal Comune per la sistemazione della strada, avendo apportato modifiche al progetto originario di esecuzione dei lavori di sistemazione oggetto di appalto, con specifico riferimento alla eliminazione della siepe una volta esistente (eliminazione che era stata, appunto, disposta dal Comune - ente committente) ed alla realizzazione del muro di sostegno, composto da un cordolo di cemento sul quale si sarebbe dovuta poi installare una ringhiera, abbia omesso sia la corretta pianificazione dei lavori in questione in termini di sicurezza sia di dare tempestiva informazione al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, M.P., così impedendo le necessarie modifiche del piano di sicurezze e di coordinamento (acronimo: P.S.C.).
La norma di riferimento rispetto alla posizione di M.T. M.P. è stata individuata nell'art. 3, comma 1, del(l'allora vigente) d. lgs. 14 agosto 1996, n. 494, il cui precetto è stato poi trasfuso nell'art. 90, comma 1, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2.4.2. Quanto a M.P., coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, il Tribunale di Alba ha ritenuto che, essendo documentalmente emerso che M.P. aveva effettuato sei giorni prima dell'infortunio, cioè il 15 luglio 2016, un sopralluogo nel cantiere, dando atto nel relativo verbale di essersi avveduto sia della eliminazione della siepe che in origine delimitava naturalmente il cantiere sia della apposizione della barriera, lo stesso sia corresponsabile dell'evento per avere espressamente valutato idonea ad evitare cadute sulla via sottostante la recinzione applicata dall'impresa G.E.G. di R.G. (condotta attiva) ed anche per non avere rilevato la mancanza di cartelli che indicassero il pericolo e che vietassero il superamento della barriera stessa (condotta omissiva), ordinando l'apposizione degli stessi ovvero, in alternativa, disponendo l'immediata sospensione dei lavori.
La norma di riferimento rispetto alla posizione di M.P. è stata individuata nell'art. 5, comma 1, lett. a) e b), del(l'allora vigente) d. l.gs. 494 del 1996, poi trasfuso nell'art. 92, comma 1, lett. a) e b), del d. lgs n. 81 del 2008.
2.5. La Corte di appello di Torino, accogliendo l'impugnazione degli imputati condannati in primo grado, ha ribaltato la sentenza, assolvendoli entrambi per insussistenza (in senso giuridico) del fatto.
In particolare, richiamato da parte dei Giudici di appello il passaggio culturale, prima ancora che giuridico, per così dire, epocale, da un modulo "iperprotettivo" del lavoratore dipendente ad un modulo che valorizza la collaborazione dello stesso, in chiave di auto-responsabilità, alla concreta realizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, passaggio marcato anche da alcune recenti pronunzie di legittimità, che hanno sostituito la nozione di abnormità della condotta dell'infortunato con quella di esorbitanza della stessa, La Corte territoriale, in difformità dal Tribunale, ha osservato che nessuna norma positiva prevede l'obbligo di arretrare la barriera verso il ciglio del dirupo e che la creazione di una zona-franca oltre la barriera, anzi, rinforzava, in via di fatto, la sicurezza in quanto in caso di caduta o di superamento accidentale non vi sarebbe potuta essere precipitazione sulla sottostante strade.
Ha evidenziato particolarmente come la dinamica dell'incidente presupponeva il volontario scavalcamento della barriera da parte della vittima, per ragioni non chiarite.
Ha sottolineato che l'apposizione delle protezioni direttamente sul cordolo, già in effetti realizzato, aspetto segnalato dal Tribunale, avrebbe avuto, in effetti, un senso economico, quanto a tempi ed a spesa, ma che era del tutto irrilevante sotto il profilo della sicurezza.
Ha rilevato, poi, come non vi sia nesso tra l'assenza della cartellonistica, e l'evento per cui è processo, osservando, testualmente, come, «[...] con riguardo alla mancata apposizione di cartelli segnalazione dei pericolo di caduta nei vuoto e di divieto di superamento della barriera di protezione [...,] La messa in opera della transennatura evidenzia in re ipsa il pericolo e concretizza in se stessa il divieto di accesso alla zona pericolosa: l'apposizione di cartellonistica specifica sarebbe stata del tutto superflua, tanto più che I lavoratori impegnati nel cantiere conoscevano benissimo l'esistenza dello strapiombo al di là della barriera e sapevano perfettamente che essa era stata collocata al preciso scopo di impedire l'avvicinamento al bordo pericoloso» (così alle pp. 9-10 della sentenza impugnata).
Discende dal ragionamento svolto ai Giudici di appello la conseguenza che «Alla stregua delle considerazioni svolte, ritenuta l'idoneità, dal punti di vista della sicurezza (ai sensi dell'art. 7 DPR 164/56), della barriera in oggetto, vengono a cadere tutti i profili di colpa addebitati agli odierni imputati, in ordine al mancato scambio di informazioni tra il responsabile del lavori per conto del Comune committente (M.T.) ed il coordinatore per la sicurezza (M.P.), alla asserita idoneità del giudizio di Idoneità della barriera formulato dal secondo in sede di sopralluogo 15/07/2006, alle unilaterali modifiche apportate dal primo del progetto originario (rimozione della siepe, costruzione del cordolo) ed al conseguente mancato aggiornamento (da parte di M.P.) del PSC» (così alla p. 9 della sentenza impugnata).
La conclusione della Corte di appello è, dunque, la seguente:
«In questo contesto di adeguata sicurezza del cantiere di lavoro si inserisce l'inopinata condotta del D.G. che, allontanandosi dalla zona di lavoro ove operava il fratello R.G. alla guida dell'escavatore, scavalca deliberatamente la barriera portandosi, per motivi sconosciuti, nella zona pericolosa, per poi precipitare, per ragioni altrettanto sconosciute, nella zona sottostante. Sia l'Ispettore SPRESAL [...] che il compagno di lavoro [...] convengono sul fatto che D.G. ebbe a scavalcare volontariamente la barriera ed a portarsi nella zona pericolosa per ragioni estranee alle esigenze lavorative in corso. Non vi erano infatti attrezzi da recuperare in quella zona, mentre è una mera congettura l'ipotesi avanzata dal CT del PM [...] secondo cui D.G. avrebbe scavalcato la transenna per sgombrare l'area che in seguito sarebbe stata interessata dalla gettata di cemento: le foto in atti evidenziano infatti la presenza in quel sito di una tubazione idrica e di un tratto di guard-rail che per peso e dimensioni non potevano in alcun modo essere movimentati da una persona soia. Le ragioni dello scavalcamento restano dunque ignote, ma sono comunque estranee al contesto lavorativo e finiscono per connotare la condotta dei lavoratore in termini di "esorbitanza" rispetto alle mansioni affidategli ed alle misure di sicurezza apprestate dai datore di lavoro e dagli altri soggetti investiti di posizioni di garanzia. Avendo i garanti della sicurezza adempiuto, per le ragioni sopra esposte, agli obblighi prevenzionali imposti dalla normativa in materia [...] non possono gli stessi essere chiamati a rispondere di una condotta "imprevedibilmente colposa" posta in essere dal D.G. in contrasto con il principio di "autoresponsabilità" del lavoratore quale enunciato nei recenti orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati (Cass. n. 8883/2016 cit.), ove il parametro della prevedibilità deve essere inteso quale "dominabilità umana del fattore causale". In riforma della sentenza appellata, gli imputati devono dunque essere mandati assolti con la formula perché il fatto non sussiste (cosi, testualmente, alla p. 10 della sentenza impugnata).
3. Tanto premesso, ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di Torino, che lamenta promiscuamente difetto motivazionale e violazione di legge.
3.1. Ripercorsi gli antefatti processuali e richiamate plurime decisioni di legittimità stimate pertinenti, anche a proposito del ruolo di "alta vigilanza" del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (nel caso di specie, M.P.) e del committente (nel caso di specie, M.T., responsabile unico del procedimento - acronimo R.U.P.), assume il Requirente che «[...] la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere la rilevanza causale del comportamento tenuto dal lavoratore D.G. Davide che riusciva a superare la barriera posticcia delimitante il baratro posto che la medesima non era certamente idonea ad inibire l'accesso né ai lavoratori né a chiunque si trovasse a transitare sulla pubblica via. La barriera aveva infatti un'altezza di appena un metro e, come espressamente contestato nel relativo capo di imputazione, non assolveva alla funzione di proteggere adeguatamente l'accesso allo strapiombo inibendolo in maniera assoluta: risulta dunque incomprensibile la valutazione di idoneità della medesima operata dal M.P. durante il sopralluogo del 15.07.2006 in uno con l'omessa Indicazione della totale mancanza di segnaletica di sicurezza in cantiere che avvertisse della presenza del predetto strapiombo, considerata la funzione di "alta vigilanza" che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori deve svolgere all'Interno del cantiere [...] il M.P. in sede di sopralluogo prendeva atto dell'avvenuta rimozione della siepe con conseguente creazione di una zona di cantiere esposta al rilevante pericolo di caduta dall'alto: nel relativo verbale egli riferiva di non essere stato informato dall'Ufficio Tecnico del Comune di tale lavorazione ma non procedeva né a porre in condizioni di assoluta sicurezza l'area interessata né a sospendere i lavori [...] il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha un'autonoma funzione di alta vigilanza [...] e pur se egli non è obbligato ad una stringente vigilanza tala da presupporre la sua continua presenza nell'area operativa, il coordinatore per l'esecuzione è titolare di una posizione di garanzia che implica la necessità di frequentare il cantiere con una 
periodicità compatibile con la possibilità di rilevarne le eventuali criticità. Egli non può e non deve gestire i rischi specifici afferenti le singole lavorazioni ma a fronte di macroscopiche violazioni, analoghe a quelle che qui ci occupano e ricadenti nella previsione dell'art. 5-1° comma lett. a) e lett. b) D.lgs. 494/1996 (ora art. 92, 1° comma, lett. a) e b) D.Lgs. 81/2008), egli ha l'obbligo di attivarsi [...] li coordinatore per la progettazione e l'esecuzione [...] M.P. Mauro, non solo ometteva di aggiornare il POS ma ometteva di porre in essere azioni di coordinamento e controllo ex art. 5 [già richiamato...,] ai fine di verificare la corretta applicazione delle procedure di lavorazione delle ditte presenti in cantiere e di adeguare il PSC in base alle nuove lavorazioni che si stavano eseguendo, non esercitando i poteri impeditivi al medesimo attribuiti per legge, a fronte di evidenti e pericolose violazioni in tema di sicurezza» (così alle pp. 6-8 del ricorso del P.G.).
3.2. Quanto a M.T., secondo il P.G., sul presupposto che il responsabile unico del procedimento rappresenta il committente, «egli era ugualmente titolare di altra posizione di garanzia connessa non solo ai compiti di sicurezza in sede di redazione dei relativi piani ma anche in sede di esecuzione dei medesimi, mediante espletamento di idonea attività di sorveglianza ai fini della loro corretta attuazione [...], sicché la contestazione mossa ai predetto imputato riguarda la violazione dell'art. 3 [...] - 1° comma D.lgs. 494/1996 (ora 90 comma 1 D.Lgs. 81/08). Egli, al pari dei coordinatore per l'esecuzione - M.P. Mauro - aveva l'obbligo di porre rimedio a situazioni di evidente pericolo sussistenti in cantiere: anche qualora // lavoratore infortunato avesse tenuto un comportamento negligente, tale condotta non sarebbe stata di per sé sola idonea a produrre l'evento, posto che le negligenze del lavoratore costituiscono fatti prevedibili a cui si deve porre riparo predisponendo appunto presidi di sicurezza che prescindano dalla condotta della persona da salvaguardare [...] Non vi è dubbio che la barriera, presentando un'altezza minima facilmente superabile, rendesse del tutto praticabile l'accesso alla zona "insicura" del cantiere, contraddistinta da un rilevante pericolo di caduta dall'alto in quanto prospicente io strapiombo. Del pari non vi è dubbio che in tale area lavorativa l'attività fervesse perché erano in corso lavori per la posa della ringhiera definitiva e del manto stradale, circostanza che rende ancora più attuale il pericolo di eventi infortunistici» (così alle pp. 8-9 del ricorso).
3.3. Chiede in definitiva il ricorrente l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.
4. Con memoria datata 16 novembre 2017 il difensore di M.T. ha chiesto il rigetto dell'impugnazione del Procuratore generale.
 

 

Diritto

 


l. Il ricorso del Procuratore generale è infondato e deve essere rigettato.
1.1. Punto di partenza - di fatto - è che l'altezza della recinzione, di 110 centimetri, viene indicata dai Giudici di merito come regolare; inoltre, essa risulta essere stata realizzata dalla ditta con solerzia temporale rispetto alla insorgenza del pericolo originato dalla estirpazione della siepe che in precedenza costituiva una barriera naturale.
Ciò posto, due osservazioni si impongono.
La prima: deve rilevarsi che non esiste regola cautelare che imponga di realizzare la recinzione immediatamente a ridosso dello strapiombo (nemmeno il P.G. lo sostiene): come è stato ben spiegato nella sentenza impugnata, infatti, tale soluzione potrebbe essere - solo - economicamente più conveniente, cosi evitandosi di smontare e di rimontare la recinzione in una fase più avanzata del lavoro, ma non già al fine della sicurezza.
L'ulteriore notazione: posto che il Procuratore generale definisce la barriera (alla p. 6 del ricorso) «posticcia» ed «inidonea ad inibire l'accesso [...] ai lavoratori [...] e a chiunque si trovasse a transitare sulla pubblica via», non si comprende davvero donde il requirente tragga tali severe valutazioni nè perché definisca "posticcia" la struttura. Infatti, secondo quanto riferiscono i Giudici di merito, nessuna infrazione è stata elevata dagli organi di vigilanza per l'altezza della barriere, che deve essere di almeno un metro, per legge (v. in tema di parapetti l'art. 26 del d.P.R. 28 aprile 1955, n. 547), altezza che era stata, in effetti, rispettata (v. pp. 3-4 della sentenza di primo grado e p. 7 di quella impugnata), né vi è contestazione al riguardo nel capo di accusa.
Né ha senso la censura incentrata sulla - asserita - possibilità per gli estranei al cantiere di farvi accesso, in quanto dal lato esterno i pedoni, salvo essere alpinisti, non potevano accedere al cantiere, in quanto risulta che vi fosse uno strapiombo di altezza compreso tra due e sei metri.
Quanto alla rilevata mancanza di cartelli che indicavano il pericolo di precipitazione (ve ne era uno solo che era, però, visibile esclusivamente dall'esterno del cantiere), circostanza fattale in effetti valorizzata dal Tribunale, essa viene superata dalla Corte di appello di Torino, argomentando, testualmente, che «Neppure appaiono ravvisabili profili di colpa, a carico di M.P., con riguardo alla mancata apposizione di cartelli segnalazione dei pericolo di caduta nei vuoto e di divieto di superamento della barriera di protezione. La messa in opera della transennatura evidenzia in re ipsa il pericolo e concretizza in se stessa ii divieto di accesso alla zona pericolosa: l'apposizione di cartellonistica specifica sarebbe stata dei tutto superflua, tanto più che i lavoratori impegnati nei cantiere conoscevano benissimo l'esistenza dello strapiombo ai di là della barriera e sapevano perfettamente che essa era stata collocata al preciso scopo di impedire l'avvicinamento al bordo pericoloso» (cosi alle pp. 9-10 della sentenza impugnata); non senza evidenziare, inoltre, che (alla p. 9 della decisione) si definisce il rischio di precipitazione nel vuoto in concreto «macroscopicamente evidente», aggiungendo che «in quella fase non vi era necessità di accesso alla zona oltre la barriera, ed anzi la sua presenza stava proprio a concretizzare il divieto di avvicinamento al ciglio del precipizio».
1.2. Ebbene, la Corte territoriale ha - stima il Collegio correttamente - spiegato che la situazione di pericolo del tratto di terreno oltre la barriera, barriera peraltro montata a regola d'arte e di altezza conforme alle previsioni, era evidente e, anzi, conclamata, e tanto più per gli operai che, proprio in ragione dell'effettivo pericolo costituito dall'esistenza del precipizio, avevano provveduto a montare tale forma di protezione.
Non essendo emerso, nonostante gli accertamenti svolti dai Giudici di merito, che la vittima abbia scavalcato la recinzione, attività che imponeva il cosciente e volontario superamento di un'altezza di un metro, per ragioni anche solo latamente riconnesse all'esercizio dell'attività lavorativa che stava svolgendo, deve ritenersi corretta, in quanto conforme ai principi che governano la responsabilità del datore di lavoro e che non può mai essere considerata di tipo oggettivo, la soluzione offerta, con congrua motivazione, dalla Corte territoriale.
2.Consegue alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, attesa la natura di Parte pubblica del ricorrente.
 

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso.
Così deciso il 29/11/2017.