Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 7, 14 marzo 2018, n. 11462  - Violazioni in materia di sicurezza. Prescrizione


 

 

Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: Gentili Andrea Data Udienza 16.02.2017

 

 

Fatto

 


Con sentenza del 3 luglio 2015 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato M. responsabile di plurime violazioni al dlgs n. 81 del 2008, in materia di sicurezza sui posti di lavoro, e lo ha, pertanto, condannato alla pena, ritenuta di giustizia, di euro 3.500,00 di ammenda.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il M. deducendo due motivi di impugnazione.
Col primo egli ha lamentato la inadeguatezza della prova a suo carico in ordine alla stessa sussistenza del reato.
Con il secondo ha dedotto la prescrizione del medesimo.
 

 

Diritto

 


Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Osserva, infatti, il Collegio, al di là della genericità del primo motivo di censura, come sia, invece, fondato il secondo motivo di impugnazione.
Invero, considerato che i reati in questione sono stati contestati al prevenuto sino al 14 gennaio 2010 e considerato, altresì, che si tratta di tutti reati contravvenzionali, gli stessi erano destinati ad estinguersi per il maturare del termine di prescrizione (pari ad anni 4 più 1/4), pur considerata la sussistenza di una causa di interruzione, in data 14 gennaio 2015.
Tenuto conto che non risultano fattori che possano avere sospeso il corso del predetto termine, e comunque essi non sono stati evidenziati nella sentenza impugnata, nel momento in cui questa è stata emessa, cioè in data 3 luglio 2015, essi già erano ampiamente prescritti e di ciò il Tribunale reggino non ha dato erroneamente atto, sebbene vi fosse tenuto pur in assenza di specifica eccezione sul punto.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.