• Amianto
 
Richiesta di maggiorazione contributiva dei periodi di esposizione all'amianto - Respinta dalla Corte d'Appello per il mancato raggiungimento del periodi minimo decennale, ritenendo non computabili periodi di cassa integrazione.
 
Non è stato raggiunto il periodo minimo legale di esposizione all'amianto, anche a prescindere dalla pur necessaria esclusione dal computo del periodo di distacco sindacale, protrattosi per quasi un anno.
 
Ricorso in Cassazione - Rigetto.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato PARENTI LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato BUTI PIERO, giusta procura speciale a margine
del ricorso;
- ricorrente -
contro INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'assicurazione contro GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del dirigente con incarico ai livello generale dott. V.P., Direttore della Direzione Centrale
Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, FAVATA EMILIA, giusta procura speciale per atto notaio Carlo Federico Tuccari di Roma in data 27.11.2006, n. rep. 72105, che viene allegata in atti, ed inoltre per INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, SERGIO PREDEN, VALENTE NICOLA, giusta procura in calce al controricorso, ed inoltre per CIMIMONTUBI SPA in persona del Presidente avv. C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato TARTAGLIA FURIO, che la rappresenta e difende, giusta
delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 334/2005 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA del 23.6.05, depositata il 27/10/2005;
udito per il ricorrente l'Avvocato Piero Buti che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che conferma le conclusioni scritte.

Fatto

La Corte di appello di Perugia, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Inail e della s.p.a. Cimontubi e riformando la sentenza di primo grado anche in accoglimento dell'appello dell'Inps, ha escluso il diritto di V.G. alla maggiorazione contributiva dei periodi di esposizione all'amianto per il mancato raggiungimento del periodo minimo decennale, ritenendo non computabili periodi di cassa integrazione e in particolare le undici settimane fruite nel 1981, perchè queste ultime, anche se non sempre continuative, avevano comportato una prolungata frequente assenza.
Ha osservato che conseguentemente non è stato raggiunto il periodo minimo legale di esposizione all'amianto, anche a prescindere dalla pur necessaria esclusione dal computo del periodo di distacco sindacale, protrattosi per quasi un anno.
La sentenza non ha mancato di rilevare che il giudice di primo grado, pur considerando i periodi di cassa integrazione e distacco sindacale, aveva indicato come sussistenti due periodi di esposizione all'amianto, uno di tre anni e undici mesi e l'altro di sei anni, un mese e giorni 15.
Pertanto tale complessivo periodo (di 10 anni e 15 giorni), anche se vengono escluse le sole undici settimane di cassa integrazione, diventa inferiore a dieci anni.

Il ricorso per Cassazione proposto dal V.G., illustrato da successiva memoria nell'ambito della procedura camerale ex art. 375 c.p.c., con il primo motivo (deducendosi violazione della L. n. 257 del 1992) investe concretamente solo la mancata considerazione del periodo distacco sindacale, che si asserisce dovuta alla scarsa conoscenza della realtà di fabbrica e dell'effettivo lavoro svolto dal V.G. anche durante il periodo di distacco sindacale, quale r.s.a., comportante il continuo ingresso nei raparti più pericolosi della Soc. Terni ai fini della verifica del rispetto delle norme di sicurezza nelle lavorazioni più pericolose anche dal punto di vista delle esalazioni di sostanze varie, amianto compreso.
Il secondo motivo lamenta, sotto il profilo della violazione dell'art. 116 c.p.c., che siano state disattese le risultanze istruttorie e che non siano state ammesse le prove testimoniale articolate nel ricorso introduttivo e con l'atto di appello, dalle quali si sarebbe desunto che il lavoratore si recava in fabbrica sia nel periodo di cassa integrazione che di svolgimento dell'attività sindacale.
Tutti gli intimati resistono con controricorso.

Deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità del ricorso nei confronti dei soggetti di cui il giudice di appello, con statuizione non censurata sul punto, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Le censure di cui ai due riassunti motivi sono manifestamente infondate per il loro richiamo a circostanze di fatto non accertate in sede di merito.
E il riferimento al contenuto delle prove in atti e alle richieste probatorie non accolte avrebbe dovuto essere accompagnato, ai fini della sua ammissibilità, dalla deduzione del vizio di motivazione e dalla puntuale indicazione del tenore delle prove in atti e delle richieste probatorie non esaudite.
Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.
 
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'Inail e della s.p.a. Cimontubi; rigetta il ricorso nei confronti dell'Inps; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2009