Tipologia: Accordo elezione RLS
Data firma: 19 dicembre 2017
Parti: Parte pubblica e Flc-Cgil, Cisl Università, RSU
Settori: P.A., Istruzione, SISSA
Fonte: flcgil.stgy.it

Sommario:

  Premessa
Regolamento per l'elezione dei/delle rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza della SISSA
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e relativa formazione
  Art. 3 - Elettorato attivo e passivo
Art. 4 - Elezioni
Art. 5 - Tutela dei RLS
Art. 6 - Disposizioni finali e transitorie

Accordo di contrattazione collettiva integrativa
Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza


Premesse
- Visto il Decreto Legislativo n. 81 dd. 09.04.1998 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare gli art. 47 e seguenti, e s.m.i.;
- Visto il Decreto MIUR n. 363 dd. 05.08.1998 recante norme per l'individuazione di particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 626/1994, applicabile per quanto non in contrasto con il Decreto Legislativo n. 81/2008
- Visto l'art. 52 del CCNL per il personale del comparto Università stipulato il 16.10.2008, secondo cui la figura, le funzioni, le attribuzioni e le prerogative del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelle complessivamente individuate e disciplinate dagli art. 47 e seguenti del D.Lgs n. 81/2008;
- Visto l'incontro di contrattazione del 24.11.2017 in cui le parti hanno concordato il testo del Regolamento per l'elezione dei/delle Rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza della SISSA;
- Vista la deliberazione del Senato Accademico del 01.12.2017 che ha espresso parere favorevole e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.12.2017 in cui è stato approvato il Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza della SISSA
La Parte Pubblica e la Parte Sindacale, riunitesi in data 19 dicembre 2017 presso la Sala Consiglio della SISSA stipulano il presente contratto collettivo integrativo, le cui premesse ne costituiscono parte integrante.
Le Parti concordano sui contenuti del Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, allegato al presente CCI, il cui testo è oggetto di informazione (confronto) con i soggetti sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 3 lettera a) del CCNL 16.10.2008 e secondo quanto prescritto dal D.M. 363/1998.
Il presente CCI entra in vigore dal giorno successivo alla sua definitiva sottoscrizione e conserva la sua efficacia fino alla stipula di successivo CCI.

Regolamento per l'elezione dei/delle rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza della SISSA
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di individuazione dei/delle rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici della SISSA, di seguito RLS.
2. I rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici per la sicurezza sono 4, ivi compresa una rappresentanza degli Allievi della Scuola in quanto equiparati ai lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 81/2008 ed ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.M. 363/1998, e vengono nominati a seguito di elezioni alle quali partecipano tutti i lavoratori/lavoratrici aventi diritto.
3. Rientrano nella definizione di lavoratori/lavoratrici: il personale tecnico e amministrativo, i docenti (nell'accezione definita dallo Statuto art. 2 c. 11: professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo determinato ed indeterminato), il personale di ricerca (nell'accezione definita dallo Statuto art. 2 comma 11) che alla data delle elezioni garantisca una durata residua del contratto di almeno un anno, e gli/le allievi/e della Scuola così come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 81/2008.
4. Il mandato dei RLS è di tre anni al termine del quale possono essere rieletti senza limite alcuno.

Art. 2 - Attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e relativa formazione
1. Le attribuzioni dei/delle Rappresentanti dei Lavoratori e delle Lavoratrici per la Sicurezza sono previste dall'art. 50 del Decreto Legislativo 81/2008 che demanda al tavolo della Contrattazione Integrativa la definizione di ulteriori attribuzioni ai rappresentanti medesimi.
2. La materia della sicurezza e della salute dei lavoratori, in sede di Contrattazione Integrativa, potrà prevedere la convocazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in qualità di esperti in ordine ai temi di loro competenza.
3. Il percorso formativo e di aggiornamento del Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza è disciplinato dall'art. 37, commi 10 e 11, del Decreto Legislativo 81/2008.

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo
1. L'elettorato attivo spetta, nell’ambito della categoria di appartenenza, a tutto II personale come definito all'art. 1 comma 3, in servizio alla data di indizione delle elezioni.
2. L'elettorato passivo spetta, nell'ambito della categoria di appartenenza, a tutto il personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data di indizione delle elezioni, al personale di ricerca (nell'accezione definita dallo Statuto art. 2 comma 11) che, alla data di indizione delle elezioni, garantisca una durata residua del contratto di almeno un anno. Saranno considerati validi anche eventuali rinnovi già valutati in sede di area o avvallati dal Coordinatore di Area, sentito il referente scientifico. Per quanto concerne l'elettorato passivo della rappresentanza degli Allievi della Scuola, il/la dottorando/a dovrà essere iscritto/a al primo o al secondo anno dì dottorato. L'Amministrazione, per tramite dell'Ufficio competente, provvederà alla verifica dei requisiti relativi all'elettorato passivo.
3. Il mandato di RLS è incompatibile con la posizione e le funzioni di datore di lavoro, anche qualora siano esercitate per delega ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 81/2008, con la qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del Decreto legislativo n. 81/2008, di responsabile o di addetto al servizio di prevenzione e protezione, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, nonché nei casi previsti dalla normativa vigente e dai Regolamenti della Scuola.
4. Nel caso di decadenza, rinuncia al mandato, dimissioni dal mandato, collocamento in aspettativa e a riposo e in ogni caso di perdita dei requisiti dell'elettorato passivo, si procede alla sostituzione, per lo scorcio restante del mandato, con il primo dei non eletti nell'ambito della categoria. Nel caso non vi siano eletti disponibili, si procede a nuove elezioni da indirsi entro trenta giorni.
Nel caso di un/una nuovo/a eletto/a, la durata in carica sarà fino a scadenza del mandato originario.

Art. 4 - Elezioni
1. Le elezioni, per la cui validità non è richiesto un quorum, sono indette dal Direttore della Scuola, sentite la RSU e le OOSS, e si possono svolgere anche in seggi separati per ciascuna delle categorie coinvolte.
2. L'avviso di indizione, con allegate le liste dei lavoratori e delle lavoratrici aventi l'elettorato attivo e passivo, per ciascuna delle categorie di cui all'art. 1, è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo della Scuola. Le votazioni si tengono non prima di trenta giorni.
3. I lavoratori e le lavoratrici interessati ad essere eletti presentano la propria candidatura nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 31 c. 2 del Regolamento Generale della SISSA.
4. La Commissione e il Seggio elettorale sono composti rispettivamente da un Presidente e da due scrutatori individuati tra coloro in possesso dell'elettorato attivo.
5. Ciascun elettore/elettrice può esprimere sulla medesima scheda fino ad un massimo di due preferenze.
6. Sono eletti RLS coloro che riportano il maggior numero di voti validamente espressi, fino alla concorrenza dei posti da ricoprire; a parità di voti tra candidati/e prevale il/la candidato/a del genere meno rappresentato nell'ambito della rappresentanza eletta; in via residuale prevale il/la candidato/a con età anagrafica maggiore.
7. I risultati delle elezioni sono tempestivamente trasmessi dal Presidente del seggio elettorale alla Commissione elettorale, in plico firmato e sigillato. Sulla base dei risultati trasmessi dalla Commissione elettorale, il Direttore proclama gli esiti delle elezioni.
8. Gli/le eletti/e vengono nominati/e con Decreto del Direttore.

Art. 5 - Tutela dei RLS
1. I RLS non possono subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le Rappresentanze sindacali.

Art. 6 - Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo della Scuola del Decreto Direttoriale di emanazione.