Tipologia: CCPL
Data firma: 19 dicembre 2017
Validità: 01.01.2017 - 31.12.2018
Parti: Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona-Ance/Confindustria e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Ancona
Fonte: filcacisl.it


Sommario:

  Premessa
Art. 22 Prestazioni extracontrattuali
Formazione (articolo da definire)
Trasferta regionale (articolo da definire)
  EVR - Elemento variabile della retribuzione (articolo da definire)
Mensa e indennità sostitutiva (art. 9)
RLST-Accordo provinciale del 10/9/2009
Decorrenza e durata

Contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Ancona integrativo del CCNL 19 aprile 2010 come modificato ed integrato dall’ACCR del 1° luglio 2014

Ad Ancona il giorno 19.12.2017 presso la sede del Collegio Costruttori della provincia di Ancona, tra il Collegio dei Costruttori della provincia di Ancona aderente all’Ance […], con l’assistenza […] di Confindustria Marche Nord e la Fillea-Cgil Provinciale […], la Filca-Cisl Provinciale […], la Feneal-Uil provinciale […], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 19 aprile 2010 come modificato dall’ACCR del 1° luglio 2014, da valere per tutto il territorio della provincia di Ancona per le imprese del settore Industria che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e per i lavoratori da esse dipendenti.

Premesse:
• Il settore delle costruzioni della Provincia di Ancona negli ultimi anni ha attraversato una fase di fortissima crisi causata sia dalla stasi del mercato immobiliare sia dalle difficoltà di aggiudicazione dei vari bandi che si sono tenuti sul territorio, visti anche i forti ribassi che normalmente si verificano;
• Quanto sopra da un lato impone azioni di controllo per combattere il lavoro nero e i fenomeni di concorrenza sleale, dall’altro, l’individuazione di tutte le possibili azioni di sostegno alle imprese virtuose, che perseguono la regolarità contributiva e applicano correttamente la normativa sull’igiene e sicurezza sul lavoro;
• La situazione verificatasi ha di fatto impedito il rinnovo del CCPL del 05.04.2013 scaduto il 31.12.2013;
• l’attuale situazione del settore delle costruzioni non fa notare, visti anche i dati della CE di Ancona relativi al numero di lavoratori e di imprese nonché del monte salari, una inversione di tendenza, anzi i dati continuano a peggiorare;
• nonostante quanto sopra, è comunque intenzione delle parti definire delle intese che, in considerazione del perdurare della grave crisi economico-finanziaria, permettano di aumentare la competitività delle imprese del territorio nonché di incentivare, ove possibile, la retribuzione di secondo livello dei lavoratori anche attraverso misure di welfare;
• quanto sopra si rende necessario anche al fine di implementare l’inevitabile processo di regionalizzazione in atto che dovrebbe condurre, nel medio-lungo periodo, ad una razionalizzazione delle Casse Edili ed una omogeneizzazione dei trattamenti contrattuali ed extracontrattuali, con lo scopo anche di ottenere un risparmio dei costi di gestione degli enti coinvolti.
Tutto ciò premesso, la parti stipulano, in attuazione di quanto previsto dall’art. 38 del CCNL 19/04/2010 come modificato dall’ACCR 1/7/2014, il seguente verbale di accordo che modifica per quanto richiamato il Contratto Collettivo Provinciale del 05.04.2013 scaduto il131.12.2013.

L’art. 22 del CCPL 5 aprile 2013 con decorrenza 1 ottobre 2017 viene così sostituito:
Art. 22 Prestazioni extracontrattuali
A) Indumenti da lavoro
L’Assistedil fornirà ogni anno, in occasione dei rimborsi semestrali ad ogni lavoratore iscritto che possa far valere 600 ore lavorative effettuate nella provincia di Ancona nei dodici mesi precedenti l’erogazione, una tuta invernale e una tuta estiva addebitandone il costo della prestazione alla gestione Cassa Edile.
In caso d’infortunio sul lavoro, è necessario che l’operaio abbia prestato almeno 80 ore lavorative nei dodici mesi precedenti.
Per avere diritto alla prestazione di cui sopra, il lavoratore deve risultare attivo alla data stabilita dal comitato di gestione per la distribuzione e l’impresa in regola con i versamenti. Con l’erogazione delle tute invernali, le parti convengono anche di erogare un paio di scarpe antinfortunistiche all’anno.
La maturazione del diritto e la distribuzione saranno effettuate con le stesse regole sopra previste per gli indumenti da lavoro.
B) Premio integrazione malattia […]
C) Sussidio per protesi odontoiatriche e oculistiche […]
D) Nascita primo figlio […]
E) Contributo ai figli studenti […]
F) Rimborso Ticket Sanitari […]


RLST-Accordo provinciale del 10/9/2009
Le parti concordano di prorogare fino al 31/12/2018 l’accordo di costituzione del Responsabile lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale sottoscritto in data 10.09.2009, in attesa di verificare la possibilità di concordare modalità alternative di funzionamento.

Decorrenza e durata
[…]
Per quanto non previsto e disciplinato dal presente accordo integrativo provinciale valgono le norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dalle imprese edili ed affini del 19 aprile 2010, così come rinnovato con il Verbale di Accordo del 1° luglio 2014.