Tipologia: CIA
Data firma: 6 luglio 2001
Validità: 01.07.2001 - 31.12.2003
Parti: Ente PadovaFiere e Fisascat
Settori: Commercio, PadovaFiere
Fonte: filcams.cgil.it
Sommario:
Art. 1 - Applicabilità e durata Art. 2 - Relazioni Sindacali Art. 3 - Organigramma e mobilità Art. 4 - Orario flessibile Art. 5 - Orario di Lavoro Art. 6 - Garanzia di servizio Art. 7 - Buono pasto Art. 8 - Lavoro straordinario Art. 9 - Permessi - Congedi Art. 10 - Aspettativa Art. 11 - Malattia - Infortunio |
Art. 12 - Ferie Art. 13 - Trattamento di missione e rimborsi spese occasionali Art. 14 - Trattamento economico integrativo aziendale Art. 15 - Premio di risultato Art. 16 - Part-Time Art. 17 - Indennità maneggio denaro Art. 18 - Pagamento Stipendi Art. 19 - Vestiario Art. 20 - Disposizioni generali |
Contratto Integrativo Aziendale Ente PadovaFiere 2000 – 2003
Il giorno 6 luglio 2001 in Padova, presso la sede dell’Ente PadovaFiere, tra l'Ente PadovaFiere […] e la Federazione Sindacale provinciale Fisascat di Padova […], con l’intervento di una delegazione del personale […], visti
a) il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Terziario per il periodo 1/1/1995 - 31/12/1998, aggiornato con l’accordo del 20 settembre del 1999;
b) il Contratto Integrativo Aziendale scaduto il 31/12/1999;
viene stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale di Lavoro dell’Ente PadovaFiere approvato con decisione della Giunta del 17 aprile 2001 verbale n. 4, per la parte normativa e con decisione della Giunta del 5 luglio 2001 verbale n. 7, per la parte economica; per il personale nel corso della propria assemblea tenutasi in data 3 luglio 2001.
Art. 1 - Applicabilità e durata
Il presente contratto integrativo aziendale regola i rapporti di lavoro tra l’Ente PadovaFiere, indicato nel proseguo dell’atto con la parola “Ente”, ed il personale di PadovaFiere stesso. […]
Art. 2 - Relazioni Sindacali
Le parti concordano sulla necessità che al consolidamento ed allo sviluppo dell’attività fieristica di PadovaFiere consegua il miglioramento delle relazioni reciproche.
A tal fine PadovaFiere fornirà, entro il primo quadrimestre di ogni anno successivamente alla stesura del Bilancio di Previsione, alle Organizzazioni Sindacali, le informazioni di carattere preventivo e consuntivo relative ai seguenti punti:
• politiche e programmi, di attività dell'Ente in relazione ai suoi obiettivi ed alla situazione di mercato;
• investimenti per il miglioramento delle strutture del quartiere e dei servizi offerti;
• introduzione di nuove tecnologie;
• l’esatta, individuazione dell’importo impegnato a favore dei programmi di formazione e di aggiornamento prevedendo il coinvolgimento diretto dei Responsabili di ogni singolo ufficio interessato, in modo da utilizzare completamente le risorse economiche stanziate.
A tale riguardo, gli uffici medesimi, saranno tenuti a verificare, trimestralmente, l'andamento dell'attività formativa in modo da accertare l’utilizzo congruo delle risorse economiche stanziate e che gli esiti dell’aggiornamento siano conformi agli obiettivi formativi predeterminali,
In particolare, stante l’incidenza, dei valori indicati nel bilancio preventivo sul calcolo del premio di risultato previsto al successivo articolo 15, PadovaFiere si impegna a consultare, entro il 30 novembre di ciascun anno, la Rappresentanza Sindacale Aziendale pei la valutazione analitica dei valori previsionali indicati e dei criteri discretivi utilizzati per la loro determinazione.
Art. 4 - Orario flessibile
L'orario flessibile è così articolato:
a) tolleranza d’entrata di 4’, 59” valida per tutti i giorni dell’anno;
b) pausa minima obbligatoria di un’ora tra la mattina ed il pomeriggio;
c) i dipendenti sono tenuti a garantire e rispettare la fascia d’orario rigido di 7 ore così definita:
mattina: 9.00-12,30 pomeriggio: 14.30-18.00;
d) entrata mattutina: potrà avvenire alle 8,30 o alle 9.00; uscita mattutina: potrà avvenire alle ore 12.30 o alle 13.00; entrata pomeridiana: potrà avvenire alle ore alle 14.00 o alle 14.30;
uscita pomeridiana: potrà avvenire alle ore alle 18.00 o alle 18.30.
Art. 5 - Orario di Lavoro
L’orario normale di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali con la seguente articolazione: dal lunedì al venerdì: ore 8 giornaliere.
Nei mesi di giugno, luglio ed agosto, il personale potrà articolare la propria attività lavorativa in 36 ore lavorative settimanali, usufruendo di 8 venerdì pomeriggio liberi, per un totale di 32 ore da attuare con l’utilizzo di:
- 24 ore di Permessi Interni Retribuiti e/o RCLD da parte del dipendente;
- 8 ore a carico dell’Ente,
Ad ogni dipendente spettano, su richiesta, almeno 4 venerdì pomeriggio liberi. Nel medesimo giorno non saranno ovviamente autorizzate attività di lavoro straordinario.
Art. 8 - Lavoro straordinario
Si afferma il carattere di eccezionalità del lavoro straordinario.
È facoltà dell’Ente richiedere l’effettuazione del lavoro straordinario a carattere individuale nel limite di 200 ore annue.
[…]
Art. 20 - Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto Integrativo Aziendale valgono le norme del CCNL del Terziario.