Tipologia: CIA
Data firma: 27 ottobre 1998
Parti: Ente Fiera Vicenza e OO.SS
Settori: Commercio, Fiera di Vicenza
Fonte: filcams.cgil.it
Sommario:
1) Orario di lavoro 2) Part-time 3) Riposo settimanale e festività 4) Festività 5) Lavoro straordinario 5) Assenze - Permessi - Congedi 6) Aspettativa 7) Tutela della maternità 8) Malattia - Infortunio 9) Ferie |
10) Trattamento di missione 11) Rimborsi spese occasionali 12) Indennità maneggio denaro 13) Mensilità supplementari 14) Scatti di anzianità 15) Anzianità di servizio una tantum 16) Dotazione del vestiario 17) Aggiornamento - Professionalità 18) Mensa aziendale 19) Disposizione generale |
Condizioni contrattuali e migliorative applicate all’Ente Fiera di Vicenza in base agli accordi aziendali è aggiornato al 27/10/98.
1) Orario di lavoro
La durata normale del lavora effettivo è fissata in 40 ore settimanali, distribuite in cinque giorni, dal lunedì ai venerdì compresi.
È consentita la flessibilità come segue:
* entrata mattino: tra le ore 8,30 e le ore 9,00;
* entrata pomeriggio: tra le ore 14,00 e le ore l4.30.
Fermo restando che ogni dipendente è tenuto a fare le 8 ore giornaliere.
All’Ente è riservata comunque la potestà di autorizzare modifiche alla indicata flessibilità per comprovate esigenze di servizio.
[…]
Le parti convengono che l’Ente possa prevedere l'adozione di orari giornalieri diversi sin per coloro che esplicano talune mansioni (custodi, commessi, autisti, fattorini eco.) sia per singole unità operative
Per i lavoratori assunti con contratto a termine in finizione ausiliaria alle manifestazioni fieristiche, la distribuzione dell'orario settimanale include anche il sabato.
2) Part-time
L’Ente, in presenza di particolari esigenze dello stesso e del lavoratore può instaurare rapporti di lavoro a tempo parziale.
[…]
3) Riposo settimanale e festività
Al lavoratore spetta un giorno settimanale di riposo, in coincidenza con la domenica.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge il riposo settimanale è usufruibile anche in giorno diverso dalla domenica.
Le ore prestate nel giorno di riposo settimanale di cui alla legge 22-2-34, n. 370 e nelle giornate festive (Sabato compreso), saranno retribuite con la maggiorazione del 60% sulla retribuzione oraria normale, fermo restando il diritto del lavoratore al riposo compensativo da utilizzare a breve termine e comunque entro e non oltre 15 giorni in deroga, a quanto previsto dal CCNL e dalle normative vigenti.
Il lavoro domenicale, anche se richiesto in misura inferiore alle 8 ore, prevederà il recupero di una intera giornata più l’indennità del 60% delle ore effettivamente prestate.
5) Lavoro straordinario
Si considera, lavora straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dall’Art. 4 del presente Contratto.
Si conferma il carattere di eccezionalità del lavoro straordinario.
Il lavoratone non può compiere lavoro straordinario che non sia. preventivamente autorizzato dall’Ente (Responsabile d’ufficio o Segretario Generale)
Viene garantita dai dipendenti una disponibilità ad effettuare un monte ore annuo di straordinari fino a 350 ore.
[…]
Si considera lavoro straordinario festivo quello compiuto il sabato, la domenica e le feste infrasettimanali.
Si considera lavoro notturno quello compiuto dal lavoratore tra le ore 22,00 e le ore 6,00.
È concessa al lavoratole la possibilità di recuperare lo straordinario senza onere per l'Ente (pagamento della maggiorazione). La richiesta dovrà essere su apposito modulo, così come avviene per ferie e permessi.
[…]
7) Tutela della maternità
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta dal parto e il parto stesso;
c) per tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c) - assenza facoltativa -
[…]
Per quanto non precisato si fa riferimento al CCNL e alle disposizioni di legge in vigore.
9) Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili (art. 36 Costituzione) e dovranno essere utilizzate entro il 30 Aprile dell’anno successivo.
[…]
18) Mensa aziendale
[…]
La qualità e l’Azienda che fornirà il servizio di buoni pasto, verrà scelta sulla base di verifiche comuni, tra la Direzione dell’Ente e il C.d.A.
19) Disposizione generale
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme del CCNL del Settore Commercio e di Legge.