Categoria: 2018
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Tipologia: Accordo collettivo nazionale
Data firma: 1° marzo 2018
Validità: 31.12.2021
Parti: Assocall/Confcommercio e Ugl Terziario
Settori: Servizi, Call center
Fonte: uglterziario.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Art. 2 Inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 3 Definizioni
Art. 4 Natura dell’incarico e forma del contratto
Art. 5 Requisiti essenziali per l'autonomia della prestazione e modalità di espletamento delle collaborazioni
Art. 6 Coordinamento della prestazione - Forme consentite
Art. 7 Corrispettivo
Art. 8 Luogo della prestazione e strumenti a disposizione del Collaboratore
Art. 9 Gravidanza, Malattia c Infortunio
Art. 10 Assicurazione obbligatoria
  Art. 11 Proroga del contratto di collaborazione
Art. 12 Cessazione anticipata del contratto c responsabilità del Collaboratore
Art. 13 Obbligo di riservatezza e divieto di concorrenza
Art. 14 Commissione Paritetica Nazionale
Art. 15 Invenzioni del Collaboratore
Art. 16 Pari opportunità
Art. 17 Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
Art. 18 Formazione
Art. 19 Welfare contrattuale
Art. 20 Ente Bilaterale “Ebincall”
Art. 21 Clausola di raccordo
Art. 22 Delega per contributi sindacali
Art. 23 Decorrenza e Durata

Accordo collettivo nazionale per i collaboratori telefonici dei call center ai sensi degli artt. da 2222 a 2228 cod. civ., dell’art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile, dell’art. dell’art. 2, co. 2, lettera a) e art. 52, co. 2 del D.Lgs. 15/6/2015, n. 81.

Le parti nel sottoscrivere l’Accordo Collettivo Nazionale in oggetto si impegnano, per nome e per conto dei propri associati e per i propri iscritti ad applicare e rispettare il presente Accordo Collettivo Nazionale che è accettato per totale e incondizionata adesione e firmato in tutte le sue pagine in originale. Le parti convengono che il presente Accordo Collettivo Nazionale è aperto alla firma per adesione da parte di tutte le organizzazioni e/o Associazioni datoriali nel perimetro Confederale di Confcommercio - Imprese per l’Italia che lo ritenessero opportuno e che si impegnano a dare la massima diffusione dell’Accordo Collettivo in oggetto presso le proprie basi associative e iscritti. Le parti si impegnano a far rispettare ai propri iscritti il presente Accordo Collettivo Nazionale a tutti i livelli territoriali e per tutto il periodo della sua validità coerentemente nel rispetto degli Accordi Interconfederali sottoscritti dalla Confcommercio - Imprese per l’Italia e Ugl. Con riferimento a quanto sopra detto e convenuto tra le parti, si stipula il presente Accordo Collettivo Nazionale di riferimento per i Collaboratori telefonici dei Call Center da valere in tutto il territorio nazionale.

L’anno 2018, il giorno uno del mese di marzo in Roma, presso la sede nazionale di Confcommercio - Imprese per l’Italia, in Piazza G.G. Belli, 2, tra l’Associazione Nazionale dei contact center in outsourcing - in breve Assocall - aderente a Confcommercio - Imprese per l’Italia […], con l’assistenza del Comitato tecnico- scientifico di Assocall […], e Ugl Terziario Nazionale […].

Premesso che:
Il presente Accordo intende dare attuazione al D.Lgs. n. 81 del 2015, recante disposizioni sul riordino della disciplina organica dei contratti di lavoro, che ha apportato novità sostanziali alla regolamentazione previgente in materia di collaborazioni coordinate e continuative. L'art. 2, comma 1, del citato decreto ha disposto infatti che, a far data dal 1° gennaio 2016, troverà applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, limitando l’operatività della presunzione di subordinazione di cui al comma 1 e, di conseguenza escludendo dalla ri conduzione al lavoro subordinato, le collaborazioni per le quali gli Accordi Collettivi Nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. A seguito delle modifiche normative apportate, ed in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative proprie delle aziende aderenti all'Associazione Assocall, le parti in epigrafe sottoscrivono il seguente Accordo al fine di individuare gli specifici profili professionali con i quali è possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, definendone altresì il relativo trattamento economico e normativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/2015 e dell’art. 15 del D.Lgs. [l.] 81/2017.
Le Parti, con il presente Accordo, propongono un assetto contrattuale specifico che definisca la disciplina dei rapporti di collaborazione in modo coerente con le dinamiche operative del Settore, impostato sui concetti di flessibilità, produttività, tutela e crescita delle professionalità.
Le Parti inoltre ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle Istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema.
Per favorire l’adozione di tali politiche, le Parti si impegnano, a promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del Settore ed incidere negativamente nei confronti delle aziende e dei collaboratori.
Tanto premesso le Parti in epigrafe stabiliscono quanto segue

Art. 1 Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Il presente Accordo Collettivo Nazionale si applica esclusivamente nei confronti delle Aziende che svolgono attività di Cali Center in outsourcing, ovvero nei riguardi delle Aziende, o gruppi di Aziende che utilizzano sistemi di cali center interni, a prescindere dal requisito dimensionale, aderenti all’Associazione Assocall, che instaurano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con i Collaboratori di seguito precisati.
La figura professionale dei Collaboratori non subordinati, cui si applica il presente Accordo, è unicamente quella dell'operatore telefonico outbound chiamato a svolgere l'attività di vendita di beni e servizi, di presa appuntamenti, di recupero crediti, telemarketing e teleselling, call to check, call to verbal orders.
Restano, quindi, escluse le figure che svolgono attività con contratto di lavoro subordinato.

Art. 2 Inscindibilità delle norme contrattuali
Il presente Accordo Collettivo Nazionale disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica Italiana i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra le imprese del Settore dei Call Center in outosurcing e i relativi collaboratori, così come definiti nell’art. 1 che precede.
Il presente Accordo Collettivo Nazionale, rappresenta un complesso unitario ed inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i collaboratori delle aziende di cui all’art. 1 che precede e costituisce condizione necessaria ai fini degli effetti dell’art. 2, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/2015 e dell’art. 15 del D.Lgs. [l.] 81/2017.

Art. 3 Definizioni
Ai fini del presente Accordo Collettivo Nazionale si intende per:
Committente: il soggetto che riceve l'incarico di svolgere l’attività, per conto terzi, di vendita diretta di beni e servizi e le attività ad essa connesse e/o accessorie.
Collaboratore: il soggetto che svolge l’attività di contatto telefonico.
Cliente: il soggetto che conferisce al Committente l'incarico di svolgere attività di vendita diretta di beni e servizi e le attività ad essa connesse e/o accessorie dei propri prodotti.
Campagna: tipologia di servizio e periodo entro il quale necessita di essere svolto il servizio affidato.

Art. 4 Natura dell’incarico e forma del contratto
Gli incarichi hanno natura di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. da 2222 a 2228 cod. civ., dell’art .409, n. 3 del Codice di Procedura Civile, dell’art. 2, co. 2, lettera a) e art. 52, co. 2 del D.Lgs. 15/6/2015, n. 81, nel settore dei Call Center in outsourcing, per le attività rese dai Collaboratori in modalità “outbound”, nell’ambito delle quali il compito assegnato al Collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare le utenze, per un arco di tempo predeterminato (cosiddetta “campagna”), per raggiungere un risultato finale determinato nei suoi contenuti qualificanti, che il Collaboratore stesso assume l’obbligo di eseguire, con possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro.
L’attività del Collaboratore è, di norma, riferita ad una specifica e singola "campagna" la cui durata costituisce il necessario termine esterno massimo di riferimento per la durata stessa del contratto di lavoro.
Il contratto sarà redatto in forma scritta in due copie, una per ciascuna delle Parti e dovrà contenere:
- l’identità delle Parti;
- il richiamo esplicito al testo contrattuale del presente Accordo;
- le definizioni utilizzate dall’art. 3 del presente Accordo;
- la descrizione analitica dell’attività del Collaboratore “outbound";
- la durata del contratto e le ipotesi di recesso/risoluzione;
- il diritto del Collaboratore di regolamentare autonomamente: i tempi, gli orari e le modalità di esecuzione della prestazione, avuto riguardo, anche al luogo di lavoro;
- gli obblighi tra le parti contrattuali;
- il corrispettivo della prestazione, tenuto conto dei compensi minimi stabiliti dal presente Accordo ed eventuali condizioni di miglior favore, nei confronti del Collaboratore, che saranno richiamate nel testo contrattuale sottoscritto dalle parti;
- il rispetto e le modalità di applicazione del D.lgs 196/2003, e succ. mod. ed int., in materia di privacy;
- il richiamo ed il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, stabiliti dal D.Lgs. 81/2008, nell’ipotesi in cui la prestazione venga svolta nei luoghi di lavoro della Società committente;
- eventuale adesione all’organizzazione sindacale ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del presente Accordo;
- i termini di riconoscimento sociale e di diritto nei casi in cui si verifichino eventi quali malattia, infortunio e maternità, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- l’eventuale obbligo di riservatezza;
- il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa;
- le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti.

Art. 5 Requisiti essenziali per l'autonomia della prestazione e modalità di espletamento delle collaborazioni
Ai fini dell’assolvimento del carattere di autonomia che contraddistingue l’attività del Collaboratore outbound, l’attività resa dallo stesso deve essere gestita autonomamente in funzione del risultato ed indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Ne deriva che il Collaboratore, cui è assegnato l'incarico di compiere le attività indicale nel contratto individuale, potrà essere considerato autonomo alla condizione essenziale che lo stesso possa unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire, la collocazione temporale della stessa ed il luogo in cui svolgere l’attività.
Ciò implica che il Collaboratore non può essere soggetto ad alcun vincolo di orario, anche se all'interno di fasce orarie prestabilite. Di conseguenza, deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, della prestazione:
a) se effettuare, o meno, la prestazione ed in quali giorni;
b) al tempo da impiegare per l’esecuzione della propria attività, ovvero, a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione giornaliera;
c) se interrompere la prestazione giornaliera;
d) se e per quanto tempo interrompere la prestazione giornaliera;
e) alle modalità esecutive di svolgimento della prestazione;
f) al luogo di lavoro.
Da un punto di vista organizzativo ne consegue che l'assenza non deve mai essere giustificata e la presenza non può mai essere imposta né potrà comportare contestazioni di qualsiasi natura nei confronti del Collaboratore.

Art. 6 Coordinamento della prestazione - Forme consentite
All'atto della stipula del contratto individuale, le parti potranno individuare, di comune accordo, le modalità di coordinamento della prestazione, coniugando il fondamentale requisito dell’autonomia della prestazione resa dal Collaboratore con il soddisfacimento delle necessità organizzative del Committente.
A tal fine, nell'ambito della specifica operatività dei Call Center, possono rientrare tra le forme di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti:
a) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali il Collaboratore deve poter agire con l'autonomia sopra specificata. Le fasce orarie prescelte dal Collaboratore, non possono essere unilateralmente modificate dal Committente né questo può assegnare il Collaboratore ad una determinata fascia oraria senza il suo preventivo consenso;
b) la previsione concordata di un numero predeterminato di giornate di informazione finalizzate all’aggiornamento professionale del Collaboratore. La collocazione di tali giornate di informazione deve essere concordata nel corso di svolgimento della prestazione e non unilateralmente imposta dal Committente;
c) la previsione concordata della presenza di un Assistente di sala la cui attività può consistere nel fornire assistenza tecnica al Collaboratore, che non deve essere riconducibile all’esercizio, da parte del Committente, di un potere di controllo gerarchico;
d) la previsione concordata di utilizzo, da parte del Collaboratore, di un sistema operativo utile per l’esecuzione della prestazione che non precluda, comunque, la possibilità dello stesso Collaboratore che, in qualsiasi momento, a sua esclusiva discrezione, possa sospenderne l’utilizzo.
In ogni caso e comunque, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, il Collaboratore organizzerà autonomamente la propria attività lavorativa.
È in ogni caso escluso, da parte del Committente, sia l'esercizio del potere disciplinare che l'esercizio del potere di variare unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute nel contratto individuale.

Art. 8 Luogo della prestazione e strumenti a disposizione del Collaboratore
Le parti, all’atto della stipula del contratto individuale, indicheranno il luogo in cui il Collaboratore svolgerà l’attività, secondo la preferenza di quest’ultimo, tenendo conto delle indicazioni fomite dal Committente che potrà proporre la propria sede aziendale.
Qualora il Collaboratore scelga quale luogo di lavoro la sede del Committente, questi dovrà indicare nel contratto individuale la sede dei propri uffici nella quale il Collaboratore potrà svolgere la propria prestazione, senza alcun vincolo di orario, scegliendo liberamente le fasce in cui la prestazione potrà essere resa, mettendo a disposizione una postazione informatica, il telefono, ed eventuali appositi software, senza che con ciò venga meno l’autonomia del rapporto di collaborazione.
La sede di lavoro potrà anche essere il domicilio del Collaboratore o altro luogo a disposizione dello stesso (modalità outdoor teleworker), in base ad accordi da definirsi a livello individuale.

Art. 10 Assicurazione obbligatoria
Il Committente è tenuto ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare il Collaboratore, presso l’Inail, contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 14 Commissione Paritetica Nazionale
Le Parti del presente Accordo concordano sulla costituzione di una Commissione Paritetica con il compito di:
a) garantire la corretta applicazione ed il rispetto delle norme contenute nel presente Accordo;
b) monitorare le informazioni delle aziende, fomite con cadenza annuale dall’Associazione delle imprese, alla Organizzazione Sindacale nazionale - in quanto parte stipulante il presente Accordo Collettivo Nazionale - relative alla stipula e cessazioni dei contratti di collaborazione, anche al fine di eventuali attivazioni di politiche attive per il lavoro, nonché per l'esame di eventuali controversie d’interpretazione del presente Accordo.
La Commissione Paritetica è composta pariteticamente dai firmatari del presente Accordo o dai loro delegati.
Spetta alla Commissione riunirsi periodicamente secondo le necessità contingenti e comunque semestralmente.

Art. 16 Pari opportunità
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel Settore, anche attraverso attività di studio e di ricerca - a cura dell'Ente Bilaterale Nazionale “Ebincall”, finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a favore delle collaboratrici.

Art. 17 Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
Le Parti ritengono intollerabile ogni e qualsiasi atto che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro e si impegnano ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Il reciproco rispetto della dignità degli altri a tutti i livelli, ed in tutte le forme di collaborazione di lavoro - siano esse autonome, parasubordinate o subordinate - è un principio a cui le Parti riconoscono grande attenzione.
A tal fine, le Parti condannano ogni comportamento che si configuri come molestia o violenza, in tutte le loro forme, e ritengono sia interesse reciproco affrontare con serietà questa problematica, spesso foriera di gravi implicazioni sociali.
È interesse delle Parti agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno.