Categoria: 2005
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Tipologia: Ipotesi Accordo Aziendale Nazionale
Data firma: 12 ottobre 2005
Parti: Obi Systemzentrale, Amb Italia, BBC e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSA
Settori: Commercio, GDO, Obi
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premesso
1) Sistema di relazioni sindacali
2) Funzionamento delle relazioni sindacali
3) Accordi precedenti
4) Rapporto di lavoro a part-time
5) Nuove aperture
6) Appalti
  7) Formazione
8) Premio di produttività per il personale di vendita (incentivo aziendale)
9) Dichiarazione Obi sulla presentazione dell’accordo ai negozi operanti in franchising
10) Efficacia
Allegati

Ipotesi Accordo Aziendale Nazionale

In data 12 ottobre 2005, presso l’Hotel Londra di Firenze, le seguenti aziende: Obi Systemzentrale srl, Amb Italia spa, Bbc srl, le cui attuali unità produttive sono contenute nell’allegato “A”, […] e le OO.SS. Nazionali Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], alla presenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali […], hanno stipulato la seguente Ipotesi Accordo Aziendale Nazionale Obi

Premesso
-che in data 23 Maggio 2001 le OO.SS. del terziario sottoscrivevano un accordo di secondo livello con Obi Systemzentrale srl e le seguenti società:
Obi srl
Obi Sic srl
Obi Super Hobby srl.
GB Reggiana srl
la cui attività venne successivamente ceduta a BBC srl che, con l’accordo sindacale relativo all’espletamento della procedura di cui all’art. 47 della Legge 428/90, si è assunta l’onere di mantenere invariate le condizioni contrattuali di secondo livello sottoscritte dalle precedenti società;
-che in data 8 Ottobre 2001 le OO.SS. del terziario sottoscrivevano un accordo di secondo livello con Amb srl che presentava similitudini con l’accordo del 23/05/2001;
-che altri accordi erano già stati sottoscritti in precedenza, anche a livello locale, ovvero quando i punti vendita a marchio Obi appartenevano alle altre società citate al primo capoverso, su tematiche legate alla riduzione dell’orario di lavoro, acquisti del personale, quote orarie aggiuntive legate agli straordinari festivi;
-che con il presente accordo Obi Systemzentrale srl, si è impegnata ad essere da tramite per la possibile definizione di un unico accordo da sottoscriversi successivamente con le singole società a marchio Obi, che andranno a condividerne i contenuti;
-che nell’ottica evidenziata sui precedenti punti risulti necessario rifocalizzare nuovamente su tutti i punti non obsoleti sui quali nel passato vi sia stata convergenza;
-uniformare ove possibile alcune gestioni che altrimenti perderebbero visibilità;
-che in data 14 giugno 2005 le OO.SS. del terziario rimettevano ad Obi la piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale indirizzata alle società a marchio Obi firmatarie degli accordi del 2001, o subentranti agli stessi.
-che quanto contenuto nella piattaforma rientra nel quadro di quanto previsto sia dal “Protocollo” del luglio 1993 che dal vigente CCNL del “Terziario”;
-che in tale quadro rientra con coerenza anche quanto contenuto nella direttiva U.E. adottata dal Consiglio dei Ministri il 22/9/94, relativa alla costituzione dei Comitati Aziendali Europei;
-che conseguentemente l’attivazione di quanto sopra fa assumere alle “Relazioni Sindacali” valore di riferimento essenziali ai fini di una pratica gestione volta a consolidare quanto in materia è già previsto dal CCNL ed a consentire il confronto, ai vari livelli, attraverso la definizione di un sistema di relazioni sindacali teso a governare i processi di riorganizzazione aziendale e di sviluppo della Obi, così come dalla stessa organizzazione di aziende rappresentati in occasione dell’incontro del 23 febbraio 2005;
-che la presente ipotesi di accordo, fermo restando l’impegno di cui alla dichiarazione dell’organizzazione Obi (punto 9), ha valore solo per le aziende che confermeranno l’ipotesi stessa, con separata lettera, entro i termini di cui al punto 10) efficacia, e pertanto non coinvolgerà altri punti vendita che utilizzano il marchio Obi.
Tutto ciò premesso, al fine di realizzare gli obbiettivi sopra richiamati, le parti hanno convenuto quanto segue:

1) Sistema di relazioni sindacali
Le parti hanno convenuto di confermare il modello di “Relazioni Sindacali” con la definizione di norme e procedure come qui di seguito specificate:
1.1) Relazioni sindacali a livello nazionale
a) Diritti di informazione – Materie di confronto

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura dell’esercizio, le direzioni delle Aziende, le OO.SS. nazionali e il Coordinamento nazionale delle RSU/RSA, si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle tematiche previste dal CCNL.
Nel corso di tale incontro o anche al di fuori della scadenza sopra indicata, l’organizzazione Obi fornirà ulteriori informazioni preventive su:
·situazione sulla rete commerciale ed eventuali programmi di terziarizzazione;
·investimenti per nuove presenze, acquisizioni e/o diversificazione sul mercato;
·investimenti per innovazioni tecnologiche;
·interventi di modifica sulle superfici commerciali e/o di cessione e/o di trasformazione delle stesse;
·livelli occupazionali, disaggregati per sesso, età, tipologia di impiego ed inquadramento professionale;
·eventuali nuovi profili professionali;
·interventi di eventuale modifica dell’organizzazione del lavoro a livello nazionale;
·interventi di eventuale modifica dell’orario di lavoro a livello nazionale;
·politica commerciale;
·situazione aziendale anche in merito ai dati delle differenze inventariali;
·formazione e programmi formativi;
·obbiettivi di budget e/o di fatturato.
Ed informazioni consuntive su:
·bilanci pubblici relativi ad esercizi chiusi;
·livelli di fatturato, indici di mercato;
·orari di lavoro, straordinari, lavoro supplementare;
·risultati sulla formazione svolta.
b) Modulistica Informativa
In coerenza con quanto previsto al punto a), si valuterà la possibilità di introdurre una scheda informativa per ogni singolo punto vendita.
1.2) Relazioni sindacali a livello decentrato
Sulla base di quanto dichiarato in premessa ed in rapporto alla presenza Obi ed al suo possibile sviluppo sul territorio nazionale, le parti hanno convenuto sull’opportunità di finalizzare i ruoli ed i compiti delle strutture decentrate, così come sotto riportati alla lettera a):
a) Ruoli e compiti delle strutture sindacali a livello decentrato
A questo livello vanno demandati i compiti connessi alla gestione derivante dall’informazione nazionale.
A questo livello, inoltre, su richiesta di una delle due parti, le stesse, si incontreranno, unitamente alle rispettiva/e RSU/RSA, per affrontare e definire materie e problemi relativi a:
·confronto sull’organizzazione del lavoro;
·distribuzione dell’orario di lavoro, turni e nastri orari, flessibilità dell’orario di lavoro di cui al CCNL;
·verifica e controllo degli orari concordati;
·verifica e confronto per l’applicazione dell’inquadramento professionale di cui al CCNL;
·appalti di cui al CCNL;
·controllo delle norme relative alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, anche in riferimento all’ambiente e sicurezza di cui alla legge [dlgs] 626/94;
·quanto delegato dall’accordo nazionale.
In occasione di tali incontri o in date diverse da concordare, le parti, ove ne convengano, potranno affrontare e definire problematiche non demandate e/o definite a livello nazionale.
Le parti confermano che il sopra previsto sistema di relazioni sindacali a livello decentrato è orientato a privilegiare il confronto, lo scambio di informazioni e la ricerca di soluzioni concordate atte a risolvere i problemi.
Pertanto in caso di comportamenti non coerenti con tale metodo di confronto, le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale per ricercare congiuntamente le soluzioni più idonee.

2) Funzionamento delle relazioni sindacali
Le parti, per l’attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello/sistema di “Relazioni Sindacali” così come definito ai precedenti punti, convengono di istituire idonei strumenti, idonee modalità di utilizzo dei permessi sindacali e idonee modalità per la comunicazione delle informazioni, che permettano, a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali stesse.
Al riguardo, in coerenza con le finalità sopra richiamate e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche normative di legge e contrattuali, le parti hanno conseguentemente convenuto sulla opportunità di disciplinare gli “strumenti” ed i “permessi sindacali retribuiti” così come sotto riportati alle lettere A1), A2), B1) e B2).
A Strumenti
A1) Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA

In coerenza con quanto richiamato al punto 1.1 lettera a) viene costituito un Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA composto da 6 delegati.
Le OO.SS. firmatarie determineranno i criteri della composizione assicurando rappresentanza territoriale e societaria.
Tali componenti saranno designati dalle OO.SS. firmatarie dell’accordo di II° livello tra i componenti delle RSU/RSA e i loro nominativi saranno comunicati alla Direzione aziendale entro 30 giorni dalla ratifica dello stesso.
A2) Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità
In attuazione della legge 125/91, in materia di parità “uomo donna”, si ritiene opportuno realizzare interventi che favoriscano pari opportunità di lavoro.
A tal fine si richiede la costituzione del “Gruppo per le Pari Opportunità” composto da 4 (quattro) membri, di cui 2 (due) designati dalla Obi e 2 (due) dalle OO.SS. firmatarie dell’accordo.
Tale strumento avrà il compito di:
·studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia a livello nazionale e comunitario;
·formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il “Gruppo” utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91, dovrà attivarsi per seguire anche l’iter dei progetti stessi, sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata, sia nell’attuazione degli stessi;
·proporre alle parti soluzioni contrattuali in attuazione della legge 53/2000, sui congedi parentali.
Il “Gruppo”, annualmente, dovrà riferire sull’attività svolta dalle parti stipulanti l’accordo di II° livello.
B Modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti
B1) Si conviene di destinare una quota complessiva di 350 ore del predetto monte ore, per l’espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al Coordinamento Nazionale delle RSU/RSA di cui alla lettera A1 del presente punto 3) e per l’espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità di cui alla lettera A2) del presente punto 3).
La titolarità di richiesta delle ore di cui sopra sarà di spettanza delle OO.SS. Nazionali.
B2) Modalità per la comunicazione delle informazioni
Le parti allo scopo di favorire la comunicazione alle e tra le strutture sindacali, ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione dell’accordo di II° livello, concordano di mettere a disposizione l’utilizzo dei rispettivi e corrispondenti fax e/o caselle di posta elettronica, così come ad oggi risultanti dallo specifico elenco allegato ed il cui eventuale aggiornamento dovrà essere tempestivamente comunicato dalle strutture interessate.
In tale ambito, le parti valuteranno la possibilità di realizzare e rendere disponibile una specifica sezione sindacale all’interno del sito intranet aziendale.

4) Rapporto di lavoro a part-time
Le richieste di passaggio da full- time a part-time e viceversa, avanzate da personale in forza al punto vendita saranno prese in considerazione se provenienti da personale occupato con mansioni di 4° o 5° livello in quanto in tale posizioni è possibile gestire, in linea di massima, tali situazioni.
L’accoglimento delle richieste avverrà esclusivamente in relazione alla disponibilità di posizioni di lavoro, all’anzianità della richiesta, nell’ambito del mondo commerciale in cui il lavoratore opera in posizioni compatibili.

5) Nuove aperture
In caso di nuove aperture le OO.SS. sindacali competenti per territorio, e la Direzione dell’azienda si potranno incontrare successivamente all’apertura al fine di avviare un confronto.
In tale occasione sulla base di quanto previsto all’art. 64 del CCNL del Terziario 2/7/2004, si potrà definire di prorogare a 24 mesi il termine massimo di durata per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per il personale adibito alla nuova struttura.
Si conviene che tale prolungamento sarà attivato anche per il personale assunto con contratto a tempo determinato sui punti vendita aperti nel corrente anno.

6) Appalti
Le società firmatarie del presente accordo si impegnano a verificare che tutti i contratti di appalto attivi od attivabili direttamente dalle stesse, risultino essere impostati nel rispetto delle norme contrattuali e di Legge vigenti.

9) Dichiarazione Obi sulla presentazione dell’accordo ai negozi operanti in franchising
L’organizzazione Obi firmataria del presente accordo, come risultante nella costituzione delle parti, provvederà a presentarlo alle altre Società Franchisee, raccomandandone l’adesione mediante specifica comunicazione espressa diretta alle OO.SS. nazionali.