Decreto legislativo 16 febbraio 2018, n. 25
Attuazione della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
G.U. 28 marzo 2018, n. 73 - S.O. n. 13

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'Allegato A, numero 11;
Vista la direttiva 2016/844/UE della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE);
Vista la rettifica della direttiva 2016/844/UE della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L n. 193/117, del 19 luglio 2016;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 2012, n. 93, recante attuazione della direttiva 2010/36/UE che modifica la direttiva 98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2017;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V e della XIV;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;
 

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

1. L'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 2012, n. 93, è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

 

Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 2018

MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando


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