Tipologia: CIA
Data firma: 5 luglio 2006
Validità: 03.07.2006 - 31.12.2007
Parti: Canon Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Canon
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 2 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Art. 3 - Formazione
Art. 4 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori - Ambiente e sicurezza
Art. 5 - Orario di lavoro - Straordinario
Art. 6 - Permessi
Art. 7 - Organizzazione del lavoro
  Art. 8 - Gestione della organizzazione del lavoro - Procedura
Art. 9 - Buono pasto
Art. 10 - Trattamento malattia
Art. 11 - Trasferte - Manifestazioni commerciali e fieristiche - Rimborsi chilometrici
Art. 12 - Trattamento economico
Art. 13 - Decorrenza e durata

Accordo Aziendale Nazionale Canon Italia - Testo Unico

Il giorno 05.07.2006 presso la sede Canon Italia in San Donato Milanese la Canon Italia […], le OO.SS. Nazionali Filcams Cgil […], Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], assistite dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali […] Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil e aziendali […], hanno stipulato il presente Accordo Aziendale Nazionale Canon Italia - “Testo Unico”, quale esercizio del diritto alla contrattazione di secondo livello che dopo la consultazione ed approvazione dei lavoratori e dei rispettivi organismi dirigenti, assumerà veste di stesura definitiva per la sua applicazione.

Premesso
Constatato che il sistema di “Relazioni Sindacali” sperimentato a partire dal 1993 e consolidatosi con la pratica attuazione degli Accordi Aziendali di II livello stipulati in data 23 maggio 1995 e 22 aprile 1999, ha consentito alle parti una concertata gestione dei vari processi di riorganizzazione aziendale;
considerato che le diverse fasi gestionali di tali processi hanno impegnato le parti nella ricerca del consenso su varie tematiche, in particolare sia su quelle riconducibili allo sviluppo dell’azienda che su quelle derivanti dalla terziarizzazione della Logistica, nonché sia su quelle prodotte dal «equilibrio degli organici che su quelle dell’avvio e dell’attuazione del nuovo modello commerciale di cui allo specifico “Progetto” presentato e illustrato dall’azienda negli incontri svolti nei mesi di gennaio e luglio 2002;
tenuto conto che tale “Progetto” rientra nel quadro degli indirizzi dettati dalla Canon Europa in tema di politiche commerciali e che per l’Italia la sua attuazione è stata avviata a partire dall’anno 2002/2003;
valutato che la peculiarità di tali indirizzi risiede in una strategia commerciale orientata all’offerta di prodotti, di assistenza e di servizi informatici erogati anche attraverso la formula della venditi indiretta tramite strutture commerciali franchisee con marchio Canon, denominate Canon Business Center in appresso richiamate C.B.C.;
nella prospettiva che tale strategia richiederà l’attenzione e l’interesse delle parti per gli effetti che potranno verificarsi quali ad esempio:
La tutela del marchio - La qualità dei rapporti con la clientela - I servizi di Canon alle strutture commerciali indirette - Il rispetto delle leggi e dei contratti nei confronti dei lavoratori occupati nelle strutture indirette - Le attività formative e le modalità per una informazione aziendale e sindacale coerente e funzionale con il nuovo modello commerciale;
Preso atto di tutto quanto sopra, nel confermare la validità delle “Premesse” al modello/sistema di “Relazioni Sindacali” in precedenza definito, le parti, vista la piattaforma sindacale avanzata all’Azienda, dopo un lungo confronto negoziale hanno convenuto sulla necessità di un suo aggiornamento, integrandolo sia nelle parti normative che in quelle economiche, anche alla luce del rinnovato CCNL e della Direttiva del Consiglio della U.E, n° 86 dell’ottobre 2001 che riguarda il coinvolgimento dei lavoratori nella “Società Europea;
"Putto ciò premesso, le parti stipulano il presente Accordo Aziendale Nazionale, che così come di seguito formulato, rappresenterà un modello contrattuale a cui le Parti si ispireranno allorquando di volta in volta si incontreranno per definire specifici ed opportuni accordi in relazione ai lavoratori delle attuali e/o eventuali future società di cui Canon Italia detenga la maggioranza delle quote azionarie.

Art. 1 - Sistema di relazioni sindacali
Al fine di consolidare e migliorare il modello di “Relazioni Sindacali” praticato in precedenza con Canon Italia ed allo scopo di armonizzare l’attivazione di tale esercizio con quanto dichiarato in “Premessa” e con quanto in materia è prevista dal CCNL 3/11/94 le parti, hanno concordato di strutturare: un articolato sistema di relazioni sindacali che, senza duplicazione di competenze, prevede, oltre al livello nazionale, un livello di confronto decentrato. Ciò al fine di meglio rispondere alla esigenza delle varie strutture aziendali dislocate sul territorio individuando le soluzioni più idonee e formulando soluzioni concordate che favoriscano, nel contempo, i diritti, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori ed il raggiungimento degli imprescindibili obiettivi produttivi ed economici dell’Azienda.
Coerentemente si conviene che:
• Il livello nazionale che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le Federazioni Nazionali di categoria firmatarie del presente accordo, il Coordinamento nazionale delle strutture sindacali aziendali con le relative strutture territoriali per quanto attiene alla contrattazione di II livello e delle materie a loro attribuite dal Protocollo del 1993 e le informazioni di rilevanza generale per l’Azienda.
• Il livello decentrato che avrà come soggetti sindacali riconosciuti le RSA/RSU, congiuntamente alle OO.SS. dello specifico territorio, per quanto attiene la gestione di materie delegate dal CCNL del Terziario vigente e dell’accordo aziendale nazionale di II livello
0 Livello nazionale.
A.l. Diritti informativi preventivi

La Canon Italia e le OO.SS. firmatarie, annualmente, di norma entro il primo quadrimestre si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto sulle informazioni preventive concernenti:
• Nuove presenze e diversificazione sul mercato;
• Situazione sulla rete commerciale c sulla assistenza tecnica per settore;
• Interventi su modifica dell’organizzazione del lavoro;
• Progetti finalizzati alla formazione dei lavoratori Canon e CBC;
• Politiche occupazionali
• Politiche retributive aziendali;
Nel corso di tale incontro, o anche al di fuori della scadenza prevista le parti potranno dare avvio ad una consultazione finalizzata ad esaminare e/o a definire le seguenti materie:
• L’esame della classificazione al fine di addivenire al necessario aggiornamento dei profili professionali previsti dal CCNL rispetto alle specifiche mansioni/competenze svolte in azienda.
• L’esame di nuove forme di impiego con particolare riguardo al possibile utilizzo del Telelavoro
• L’esame dell’applicazione delle norme previste dal DLgs 626/94 L. [dlgs] 242;
• L'esame del lavoro svolto dalla Commissione delle Pari Opportunità;
• L'esame dei risultati dell’attività svolta dal “CECO”;
• La definizione dei meccanismi del salario variabile di cui al successivo articolo 12 lettera D
• L’esame dei risultati derivanti dall’applicazione degli articoli 7 e 8.
A.2. Diritti informativi consuntivi
Di norma contestualmente all’incontro dì cui al punto A.1, la Canon Italia fornirà informazioni sugli andamenti consuntivi dell’anno precedente concernenti:
• Organici articolati per tipologie
• Gli orari effettuati (ore retribuite ordinarie, ore supplementari, ore straordinarie)
• Livelli di fatturato;
• Indici di mercato;
• Bilanci annuali e/o situazioni parziali aggiornate
• CBC articolati per territorio c fatturato
• Risultati sulla formazione svolta.
A.3. Modulistica
Le parti convengono di realizzare un’apposita modulistica con l’obiettivo di sperimentare un sistema sintetico per fornire parte delle informazioni. Resta inteso che qualora tra le parti fossero definiti ulteriori diritti informativi strutturali si valuterà la possibilità di ampliare ulteriormente la modulistica di cui sopra.
A. Livello decentrato
B.1. Livello territoriale e/o di singola unità commerciale

Su richiesta di una delle due parti la Canon Italia e le OO.SS. territorialmente competenti si incontreranno per affrontare e definire materie e problemi relativi a: • Distribuzione dell’orario di lavoro-turni e nastri orari;
• Verifica e controllo degli orari concordati;
• Determinazione dei turni feriali;
• Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro: tali materie saranno trattate a livello di singola unità commerciale con i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, purché eletti tra le RSA/RSU;
• Mercato del lavoro, tipologie contrattuali e loro utilizzo;
• Quanto di competenza in applicazione degli articoli 7 e 8.

Art. 2 - Funzionamento delle relazioni sindacali
Per l’attivazione e la pratica gestione di quanto derivante dal modello di “Relazioni sindacali” cosi come definito al precedente articolo 1, le parti concordano di istituire idonei strumenti e nuove modalità di utilizzo del monte ore dei permessi sindacali, che permettano, a tutti i livelli, un più razionale ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali.
Al riguardo in coerenza con le finalità sopra richiamate e non in antitesi con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali vigenti, le partì hanno convenuto di disciplinare tali “strumenti” e “modalità” cosi come appresso definito:
A) Strumenti
A1) Coordinamento Nazionale delle RSA/RSU
Viene costituito un coordinamento nazionale delle RSA/RSU composto da 9 delegati che saranno designati dalle OO.SS. Nazionali firmatarie del presente accordo e comunicati entro 30 giorni dalla ratifica dello stesso.
A2) Commissione Paritetica - Ambiente e Sicurezza
Sulla base del raccordo tra Confcommercio e OO.SS. in merito agli aspetti applicativi del DLgs 626/94 L. [dlgs] 242, le parti, concordano sull’opportunità di istituire la Commissione Paritetica “Ambiente e Sicurezza” la quale avrà il compito di individuare le condizioni possibili per definire un accordo specifico da valere per la Canon Italia.
Il lavoro svolto e quanto prodotto dalla Commissione dovrà essere sottoposto alle parti firmatarie il presente accordo, entro il 31/12/99, al fine di consentire la riformulazione di quanto previsto all’art. 3 del CIA del 23/5/1995
La Commissione sarà composta da 4 rappresentanti di cui 2 designati dalla Canon Italia e 2 designati dalle OO.SS. che saranno rispettivamente comunicati entro 30 giorni dalla ratifica del presente accordo.
A3) Gruppo di lavoro per le Pari Opportunità
Le parti in attuazione della raccomandazione CEE del 13 Dicembre 1984 n° 635 e delle disposizioni previste dalla legge 125/91 convengono di costituire il gruppo di lavoro per le “Pari Opportunità”, che sarà composto da 4 rappresentanti di cui 2 designati dalla Canon Italia e 2 dalle OO.SS. che saranno rispettivamente comunicati entro 30 giorni dalla ratifica del presente accordo.
Il gruppo di lavoro avrà il compito di;
- studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia a livello nazionale e comunitario
- formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro. In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 125/91 si attiverà perseguire anche l’iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge sopra richiamata sia nell’attuazione degli stessi.
Il gruppo, annualmente, riferirà sull’attività svolta alle parti stipulanti il presente accordo.
B) Modalità di utilizzo dei permessi sindacali retribuiti
[…]
B4) Per l’espletamento del compito assegnato alla commissione paritetica nazionale così come previsto alla lettera A2) del presente articolo 2, vengono rese disponibili 64 ore retribuite pari e rispettive a 32 ore retribuite per ognuno dei rappresentanti delle OO.SS. costituenti la “Commissione Paritetica”.
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra questa è di spettanza delle OO.SS. nazionali.
B5) Per l'espletamento del ruolo e dei compiti assegnati al gruppo di lavoro per le pari opportunità così come previsti alla lettera A3) del presente articolo 2, vengono rese disponibili 64 ore retribuite annue pari e rispettive a 32 ore retribuite annue per ognuno dei rappresentanti delle OO.SS. costituenti il gruppo di lavoro per pari opportunità.
Al riguardo le parti si danno comunque atto che il monte ore complessivo annuo, così come sopra definito non potrà superare le 192 ore nell’arco di durata del presente accordo aziendale.
Ai fini della titolarità di richiesta delle ore di cui sopra questa è di spettanza delle OO.SS. nazionali.
C) Modalità di partecipazione all'attività dei componenti degli “strumenti”
Allo scopo di facilitare la partecipazione all’attività dei componenti degli “strumenti” di cui alle lettere A1) A2) e A3) del presente articolo 2, la Canon Italia permetterà di utilizzare, presso la sede aziendale di San Donato Milanese, un’area dedicata fornita di idonea attrezzatura informatica e, all’occorrenza e previa prenotazione alla struttura “canon welcome”, di una sala riunioni chiusa.
D) Modalità per la comunicazione delle informazioni
La Canon Italia, per favorire la comunicazione delle informazioni alle e tra le strutture sindacali ai vari livelli coinvolte nella pratica gestione del presente accordo, metterà a disposizione l’utilizzo dei fax aziendali e delle caselle di posta elettronica aziendale, che verranno successivamente comunicati fra le parti.
[…]
Al fine di agevolare le OO.SS. nell’ambito della comunicazione verso i dipendenti, la Canon Italia si impegna inoltre a realizzare e rendere disponibile entro il 30 novembre 2006 tre sezioni sindacali (una per ciascuna sigla) all’interno della intranet aziendale. Le sezioni saranno riservate, con nome utente e password, al rappresentante che ciascuna sigla comunicherà alla direzione aziendale.
Dopo un breve periodo di training tecnico, nelle sezioni a loro dedicate le OO.SS. potranno inserire, modificare e cancellare in modo autonomo le informazioni che intendono divulgare ai dipendenti.
Le OO.SS. territoriali comunicheranno i nominativi dei propri rappresentanti sindacali alla Direzione H.R.
E) Aggiornamento
Al fine di consentire il necessario aggiornamento, le eventuali aggiunte o variazioni di quanto elencato al precedente puntoni saranno tempestivamente comunicate dalle strutture interessate.
F) Buono pasto
Il buono pasto così come previsto al successivo art. 9 verrà riconosciuto, in occasione degli incontri plenari tra azienda e OOSS, ai membri RSA/RSU partecipanti agli incontri medesimi.
G) Comunicazione - utilizzo strumenti
Anche in riferimento a quanto convenuto alla lettera D) penultimo e ultimo comma, le parti ritengono la Intranet aziendale lo spazio e lo strumento ove azienda, rappresentanze sindacali e dipendenti possono comunicare e attingere le informazioni utili alla collettività e volte all’aggiornamento delle conoscenze, anche a livello paneuropeo, in tema di organizzazione del lavoro, procedure, risultati di business, prodotti e servizi.
In particolare, le parti ne riconoscono la funzione di integrazione e/o surroga della tradizionale bacheca.
La mail aziendale viene viceversa riconosciuta come strumento prevalentemente rivolto a comunicare informazioni di interesse aziendale tra un gruppo ristretto di utenti.
Dichiarazione congiunta
Le parti, nel considerare sperimentale il complesso di “strumenti” e “modalità” di cui all’articolo 2, concordano sull’opportunità di attivare specifiche verifiche annuali sia per valutare il funzionamento del modello delle “Relazioni Sindacali” che per esaminare, in tale ambito, l’utilizzo del monte ore retribuito disponibile.
Canon Italia e le OOSS stipulanti l’accordo integrativo aziendale si impegnano ad elaborare una comune proposta da sottoporre al CECC relativa al “Il codice di condotta relativo all’utilizzo di Internet” durante la prestazione lavorativa quale contributo italiano in previsione di una nuova e condivisa regolamentazione paneuropea in materia.

Art. 4 - Tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori - Ambiente e sicurezza
Su tali materie, fermo restando il rispetto delle norme legislative vigenti, le parti hanno concordato di riportare integralmente il contenuto dell’art. 3 del CIA del 23/5/1995.
Resta intesa la sua possibile riformulazione, da definire nel corso di vigenza del presente accordo, derivante dalla conclusione del compito assegnato alla “Commissione Paritetica - Ambiente e sicurezza” così come previsto al precedente art. 2 lettera A2)
Allo stato pertanto:
A) Per quanto concerne l’ambiente di lavoro la Canon garantisce ai delegati aziendali il diritto allo svolgimento dell’attività necessaria a rendere più efficace l’azione per l’applicazione delle leggi sociali, previdenziali, di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, nonché il controllo sulle condizioni ambientali di lavoro. Si garantisce la possibilità dei delegati aziendali di accedere in ogni reparto per svolgere la loro attività al fine del controllo sull’ambiente di lavoro. La Canon consentirà, previo preavviso, l’intervento di Enti specializzati, legalmente costituiti dai competenti Enti Locali. I risultati di tali rilevazioni dovranno essere consegnati all’azienda, alle RSU ed alle strutture dell’apposito Ente Locale.
B) La Canon, in conformità dell’art. 12 della Legge 300/70 (statuto dei diritti dei lavoratori) riconosce ai patronati Inca, Inas, Ital come strutture sindacali Cgil-Cisl-Uil. Pertanto l’attività del patronato sarà svolta all’interno della Canon dai delegati designati dalle OO.SS. di categoria in occasione delle elezioni delle RSU. Il delegato per la sicurezza avrà a sua disposizione un monte ore annue pari a 44 ore per l’espletamento della specifica attività.
I compiti specifici dei delegati comprendono: il controllo e l’intervento sulle prestazioni integrative degli Enti Previdenziali, assicuratori ed assistenziali, il controllo del registro degli infortuni, Per questi specifici compiti la Canon garantisce ai delegati l’agibilità durante l’orario di lavoro,
Ulteriori e diversi compiti dovranno fare riferimento al recepimento della direttiva CEE 89/391, avvenuto con Decreto Legislativo il 19/9/1994 n. 626 e a quanto stabilito dalla Commissione Paritetica prevista in materia dal vigente CCNL.
Al riguardo ed allo scopo di individuare le tematiche prioritarie sulle quali attivare il confronto nelle unità produttive, le parti convengono di fissare un primo incontro nazionale entro il mese di dicembre 2006.
C) Considerato che la totalità dei dipendenti utilizza dei Personal Computer o dei video terminali si conviene, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e prevenzione, di effettuare un intervallo di un quarto d’ora ogni due ore di lavoro consecutivo al terminale ed un tempo massimo di 4 ore totale di lavoro per le gestanti.
Si concorda inoltre l’applicazione sui monitor degli appositi filtri antiriflesso. Si concorda infine di posizionare opportunamente i posti di lavoro tenendo conto della collocazione delle finestre e dell’impianto di illuminazione esistente.
D) La Canon si impegna a far revisionare, lavare, ingrassare ogni mese le proprie auto-Vetture jolly, al fine di garantire ai lavoratori il massimo di sicurezza nell’utilizzo delle autovetture.
E) La Canon si impegna a rimborsare tutti gli eventuali danni avuti dai dipendenti che utilizzano la propria auto per l’espletamento dell’attività lavorativa.

Art. 5 - Orario di lavoro - Straordinario
A) Orario di lavoro
a) In linea generale si ribadisce che qualora dovessero insorgere nuove e diverse necessità tali da richiedere variazioni di orario quest’ultime dovranno essere apportate previo accordo con le RSA / RSU.
b) L’orario di lavoro vigente nella sede di San Donato viene esteso e applicato alla sede di Roma a decorrere dal 3 luglio 2006.
[…]
B) Straordinario
In deroga al vigente CCNL viene stabilito un limite di 150 ore annue pro-capite per il lavoro straordinario.

Art. 7 - Organizzazione del lavoro
Premesso
Che nel corso del negoziato per la definizione del presente “Testo Unico” le parti hanno attentamente esaminato quanto potrà determinarsi, in tema di Organizzazione del Lavoro, a fronti della prevedibile modifica della struttura aziendale.
Che tale esame si è reso necessario in rapporto all’evoluzione/sviluppo, anche tecnologico, delle aziende del settore dal quale potrà derivare l’esigenza di riqualificazione e ridefinizione dei loro posizionamenti nel mercato italiano.
Che tale evoluzione/sviluppo rientra tra le condizioni per offrire nuovi prodotti e migliori servizi su cui Canon intende confermare il suo ruolo teso a contribuire sia sul versante della qualità che su quello dei volumi, trasmettendo alla clientela le necessarie e mirate informazioni.
Che tali condizioni, nel corso di vigenza del presente accordo impegneranno le parti a considerare le possibili opportunità per una diversa organizzazione del lavoro, volta a definire nuove modalità di impiego della forza lavoro, nuove modalità di applicazione degli orari di lavoro nuovi progetti formativi finalizzati alla riqualificazione del personale e/o alla ricollocazione dello stesso sia all’interno che all’esterno dell’azienda.
Che una diversa definizione dell'organizzazione del lavoro svilupperà il confronto anche sul tema “Gestione della Flessibilità” quale tema connesso ad altre problematiche inerenti alla organizzazione del lavoro.
Tutto ciò premesso, fermo restando il diritto alle informazioni preventive così come previsto al precedente articolo 1 lettera A1), le parti hanno convenuto di definire la procedura di cui al successivo articolo 8 quale modalità finalizzata a praticare la gestione della organizzazione del lavoro in coerenza con il modello/sistema di relazioni sindacali disciplinato dal presente accordo.
Le parti inoltre hanno concordato sull’opportunità che l’applicazione della procedura possa essere esercitata a partire dall’1/9/99

Art. 8 - Gestione della organizzazione del lavoro - Procedura
Procedura prima fase
Qualora a livello di una o più unità produttive l’azienda intenda intervenire sulla organizzazione del lavoro, l'adozione dei suoi programmi sarà preceduta da un incontro tra la direzione Canon e le rispettive RSU unitamente alle OO.SS. competenti per territorio. Nel corso di tale incontro la direzione esporrà le sue esigenze ed i relativi programmi al fine di procedere ad un esame congiunto,
Concluso l’esame, i programmi e la sintesi delle posizioni delle parti dovranno essere inviati alle rispettive OO.SS. nazionali.
Entro 15 giorni dalla, conclusione dell’esame congiunto potranno definirsi intese e/o accordi che dovranno risultare da atto scritto.
Al termine dei 15 giorni, ove non si realizzi l’intesa questa dovrà risultare dal verbale di mancato accordo e lo stesso, correlato della richiesta di avvio della procedura per la seconda fase, sarà trasmesso alle OO.SS. nazionali già coinvolte per conoscenza.
Procedura seconda fase
Entro 5 giorni dal termine della procedura di cui alla prima fase e risultante dalla data di stesura del “Verbale di mancato Accordo” la direzione Canon, le OO.SS. nazionali, le OO.SS. competenti per territorio unitamente alle RSU interessate, daranno avvio alla procedura della seconda fase,
A questo livello tale procedura, quale successiva ed ulteriore fase di confronto per la ricerca del consenso c la definizione dì un accordo, dovrà concludersi entro 15 giorni dal suo inizio.
Al termine dei 15 giorni in caso di mancato accordo le parti riprenderanno la loro libertà d’azione.
Dichiarazione congiunta
Le Parti hanno inteso riportare il testo degli articoli così come scritti nel precedente contratto integrativo,
Tuttavia, esaurita la fase di sperimentazione, le Parti confermando lo spirito degli articoli procederanno ad una loro nuova stesura che tenga conto della nuova realtà organizzativa dell’azienda, del suo sviluppo e dei correnti e futuri rapporti e linee guida con la direzione europea.