Le novità del Testo unico in tema di sicurezza sui cantieri temporanei e mobili[1]


Ornella La Tegola

Giorgio Verrecchia


1. Premessa; 2. Le novità sui soggetti della prevenzione nei cantieri temporanei o mobili; 3. I documenti per la prevenzione nei cantieri temporanei o mobili; 4. Lavori in quota; 5. Considerazioni sul sistema disegnato dal Titolo IV del d. lgs. 81/08 per un’applicazione più efficace della prevenzione; 6. L’anello mancante.




1. Premessa

Gli infortuni sui cantieri temporanei o mobili rappresentano una parte consistente del totale degli infortuni sul lavoro che avvengono ogni anno nel territorio nazionale[2].

Lo stillicidio delle vittime nei cantieri risulta essere silenzioso e poco riportato dalle notizie di cronaca nazionale in quanto solitamente l’infortunio colpisce singole unità lavorative piuttosto che interessare gruppi di lavoratori come può avvenire, invece, nel settore industriale.

Lo stillicidio delle vittime nei cantieri risulta essere silenzioso e poco riportato dalle notizie di cronaca nazionale in quanto solitamente l’infortunio colpisce singole unità lavorative piuttosto che interessare gruppi di lavoratori come può avvenire, invece, nel settore industriale.

Inoltre, il lavoro nei cantieri temporanei o mobili avviene spesso in regime di appalto o di subappalto.

In questa ipotesi si complica il sistema di imputazione di responsabilità dell’attuazione dell’obbligo di sicurezza.

In tutti i casi di lavori svolti in appalto o in subappalto, infatti, i cantieri temporanei o mobili presentano una pluralità di centri di potere decisionale che rendono complessa la ripartizione delle responsabilità in tema di prevenzione e di sicurezza[3].


Ciò avviene, in particolare, nel settore dell’edilizia e dell’ingegneria civile dove i cantieri si caratterizzano per la presenza di più imprese (o anche lavoratori autonomi) nel medesimo luogo di lavoro svolgenti differenti lavorazioni (c.d. rischi da interferenze) e che possono svolgere le loro attività in cantiere sia contemporaneamente sia in successione tra loro. Nei cantieri, inoltre, possono ravvisarsi varie tipologie di lavoratori diversamente caratterizzati da un punto di vista oggettivo (p.e. lavoratori autonomi o subordinati – e tra questi ultimi lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato - lavoratori regolari o lavoratori sommersi[4]) e da un punto di vista soggettivo (differenze per genere, lingua, ed età).

La presente analisi si propone di illustrare le innovazioni introdotte dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 nel Titolo dedicato ai cantieri temporanei e mobili e di indagare se le novità comportano modifiche tali da determinare un miglioramento del sistema sicurezza sui cantieri temporanei o mobili.

Ulteriore proposito è quello di indicare i profili problematici che, nonostante le innovazioni, la legislazione attuale, come si avrà modo di spiegare, continua a presentare.

L’analisi, in particolare, si propone di indagare l’odierna legislazione del testo unico[5] prendendo avvio da un lato dal decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 di trasposizione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e dal decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 di recepimento della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, dall’altro dalla c.d. legislazione tecnica degli anni ‘50 (nella fattispecie il DPR 27 aprile 1955 n. 547 e il DPR 7 gennaio 1956 n. 164).


2. Le novità sui soggetti della prevenzione nei cantieri temporanei o mobili.

Il sistema di prevenzione nei cantieri temporanei o mobili che emerge dal testo unico del 2008 coinvolge più soggetti attivi della sicurezza gravati di una serie di obblighi diversi e coordinati tra loro al fine di garantire una maggiore prevenzione nei luoghi di lavoro. Prima di analizzare le novità che il testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro ha introdotto nelle definizioni e nelle competenze dei soggetti attivi della sicurezza nei cantieri, occorre precisare che il primo punto di forza del decreto in esame è il fatto di riportare in un medesimo corpus normativo tutte le regole volte a disciplinare le obbligazioni di sicurezza. I vantaggi di tale scelta legislativa si possono apprezzare soprattutto rispetto all’impianto legislativo precedente dello specifico settore dei cantieri temporanei o mobili, che erano caratterizzati dall’avere disciplina, contemporaneamente, in più fonti normative.

Come anticipato, le normative che regolamentano i cantieri temporanei o mobili sono molteplici (d. lgs. 626/94, d. lgs. 494/96, dpr 547/55 e dpr 164/56), senza tenere conto delle fonti amministrative di regolamentazione (p.e., circolari e note del Ministero del Lavoro, determinazioni dell’Autorità vigilante per i lavori pubblici). Tutto ciò oggi trova una collocazione sistematica in un’unica fonte normativa con evidente semplificazione del coordinamento tra le norme, le quali, come vedremo, in taluni casi recepiscono anche i contenuti delle determinazioni amministrative citate.

Le norme sui cantieri temporanei o mobili sono contenute tutte in un unico Titolo del testo unico, il quarto, che è specificamente rubricato “Cantieri temporanei o mobili”, a sua volta diviso in tre capi, di cui il primo è rubricato “misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, il secondo “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”, ed il terzo “sanzioni”. Gli articoli dal n. 88[6] al n. 160, pertanto, disciplinano l’intera materia, rinviando, all’occorrenza, agli articoli del Titolo primo per i principi generali (e comuni a tutti i settori) e agli Allegati al testo unico per previsioni più tecniche e di dettaglio.

Passando ad analizzare le modifiche che il d. lgs. 81/08 inserisce nel settore dei cantieri temporanei o mobili, bisogna affermare che già nelle definizioni il d. lgs. 81 del 2008 introduce sostanziali novità rispetto alle definizioni contenute nella legislazione previgente. In primo luogo il legislatore del 2008, dopo aver confermato le già consolidate definizioni di “cantiere temporaneo o mobile”[7], “committente”[8], “lavoratore autonomo”[9], “coordinatore in materia di sicurezza e salute”[10], “uomini – giorno”[11] e “piano operativo di sicurezza”[12] (di seguito anche POS), si premura di indicare con certezza la persona “responsabile dei lavori”[13] nelle singole fasi della realizzazione dell’opera, facendola coincidere con il progettista, nella fase della progettazione dell’opera, e con il direttore dei lavori, nella fase di esecuzione dell’opera (cfr. art. 89 lett. c). Tale imputazione di responsabilità esclude eventuali incertezze nella determinazione del soggetto su cui gravano determinati obblighi e, di conseguenza, responsabilità. Alle medesime esigenze di certezza risponde l’innovazione introdotta all’art. 89 lett. f in cui si precisa che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori[14] non può essere, oltre il datore di lavoro, un dipendente del datore di lavoro o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (d’ora in avanti anche RSPP) da lui designato[15]. Le stesse finalità riguardano anche le novità di cui alle lettere i e l dell’art. 89, in cui il Legislatore definisce l’impresa affidataria quale l’”impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi” (cfr. art. 89 lettera i)[16], e l’idoneità tecnico professionale come il “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera” (cfr. art. 89 lettera l).

Come noto, una peculiarità che caratterizza il settore dei cantieri è legata al coinvolgimento del committente tra i soggetti responsabili dell’attuazione dell’obbligo di sicurezza nei cantieri. In questo senso, il d. lgs. 494/96 e la giurisprudenza[17] avevano già riconosciuto un ruolo centrale a tale figura nel sistema di prevenzione. Ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. 494/96, infatti, il committente era titolare di una serie di obblighi[18] che partivano dalla fase della progettazione dell’opera, proseguendo nella fase dell’esecuzione del progetto e in quella dell’organizzazione delle operazioni di cantiere. Tale imputazione di obblighi si ritrova nel d. lgs. 81/08, il quale integra l’impianto normativo precedente con puntuali disposizioni.

Nuova è, infatti, la precisazione contenuta all’art. 93 comma 1 secondo cui il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi ad egli gravanti[19]. Infatti, ai sensi dell’art. 90[20] del testo unico il committente deve rispettare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del testo unico[21] nella fase di progettazione dell’opera, “e in particolare al momento delle scelte tecniche”, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, nonché individua la tempistica di esecuzione dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro. L’articolo in commento riproduce la struttura e il contenuto dell’art. 3 del d. lgs. 494/96, introducendo due innovazioni degne di nota ai commi 10 e 11. In particolare, il comma 10 prevede che in assenza del piano di sicurezza e coordinamento (d’ora in poi PSC, su cui vd. infra) e del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori[22], quando previsti, ovvero in assenza della notifica preliminare[23], quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo[24].

Il comma 11 della succitata norma opera come norma di chiusura per quelle tipologie di lavori privati che non raggiungono dimensioni ragguardevoli (cioè quelle per le quali non vi sia bisogno del permesso a costruire) prevedendo la non necessità della nomina del coordinatore per la progettazione in permanenza della obbligatorietà della designazione di un coordinatore per l’esecuzione che, nel caso specifico, è tenuto alla redazione del PSC e del fascicolo con le informazioni per la prevenzione e protezione dei lavoratori.

Tali previsioni di chiusura comportano una sorta di sanzione civile[25] indiretta: la mancata predisposizione del PSC e del fascicolo informativo, infatti, come accennato, determina la sospensione del titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori e, pertanto, impedisce l’inizio delle attività per la realizzazione dell’opera.

In altre parole, emerge ciò che sarà più chiaro nel corso della presente analisi, e cioè che la legislazione attuale individua nella programmazione, nella redazione di documenti obbligatori come, in questo caso, il PSC e il fascicolo informativo e nella formazione/informazione dei lavoratori (come vedremo più avanti), gli strumenti per una efficace prevenzione. Ed in proposito, assume un ruolo centrale il (datore di lavoro) committente con riferimento all’obbligo di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo le interferenze[26], allegato al contratto di appalto o di opera (su cui infra).

Ulteriore soggetto attivo della sicurezza è, come è noto, il datore di lavoro, la cui imputazione degli obblighi era già puntuale nell’art. 9 del d. lgs. 494/96, e a cui il d. lgs. 81/08 aggiunge obblighi che sembrano dettati dall’esperienza in quanto provengono da situazioni ed eventi verificatesi con frequenza nella prassi[27]. Tra gli obblighi dei datori di lavoro l’art. 96[28], infatti, inserisce la predisposizione dell’accesso e della recinzione del cantiere «con modalità chiaramente visibili e individuabili», la cura dell’accatastamento di materiali o attrezzature «n modo da evitarne il crollo o il ribaltamento», la protezione dei lavoratori contro le «influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute».

Degna di attenzione è l’introduzione di un nuovo articolo contenente gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria[29]. Ai sensi dell’art. 97[30] il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione del PSC ed inoltre, in presenza di imprese esecutrici, deve coordinare gli interventi in materia di misure generali di tutela di cui all’art. 95[31] e gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all’art. 96, nonché deve verificare, prima della loro trasmissione al coordinatore per l’esecuzione, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (d’ora in poi anche POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio.

Un soggetto importante della sicurezza è, ovviamente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza[32]. Sicuramente il ruolo del RLS all’interno dei cantieri[33] è rilevante in quanto soggetto con una serie di prerogative che consentono di partecipare al sistema preventivo predisposto dal datore di lavoro[34] Nell’impianto normativo precedente non era raro che nel cantiere con imprese fino a quindici dipendenti si avesse un singolo RLS individuato per più aziende, potendo le medesime ovviare alla nomina o designazione del RLS tramite l’individuazione di un RLS per più aziende o per il medesimo comparto produttivo[35]. L’art. 18 del d. lgs. 626/94, quindi, presentava da un lato il vantaggio di consentire ai lavoratori e alle imprese di avere un unico RLS informato della sicurezza nel singolo cantiere, dall’altro il rischio che le imprese non fossero stimolate a nominare o designare il RLS preferendo individuare il loro rappresentante in quello territoriale. La nuova formulazione dell’art. 47 del d. lgs. 81/08 introduce un sostanziale cambiamento nelle caratteristiche appena descritte del RLS. Infatti, ai sensi del suddetto articolo, nelle aziende o unità produttive che occupano fino a quindici lavoratori, il RLS può sempre essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo, ma per farlo devono essere seguite le modalità previste dall’art. 48 del d. lgs. 81/08, il quale disciplina la figura del rappresentante territoriale dei lavoratori (d’ora in poi anche RLST) introducendo alcune novità rispetto al RLST della normativa precedente e affidando alla contrattazione collettiva nazionale, interconfederale o di categoria le modalità di elezione o designazione del rappresentante territoriale[36]. Non solo. Tutte le aziende che non hanno eletto il RLS partecipano al fondo di cui all’art. 52 del d. lgs. 81/08 attraverso il versamento di un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda o l’unità produttiva. Ciò significa che, probabilmente, le imprese fino a quindici dipendenti più attente al tema della sicurezza nei cantieri incentiveranno la nomina o la designazione di un RLS al loro interno. In mancanza, infatti, di nomina o designazione del RLS, l’unica alternativa possibile è quella di indicare il proprio RLS nel RLST con conseguente contribuzione al Fondo di cui all’art. 52 del d. lgs. 81/08.

Si può, a questo punto, notare che l’impianto normativo del testo unico comporta il vantaggio di avere un RLS per ogni impresa operante nel cantiere. C’è, però, da sottolineare il fatto che ai sensi della legislazione attuale manca una dettagliata regolamentazione legale del coordinamento tra rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nello stesso cantiere, nonostante tale coordinamento garantirebbe uno scambio agevole di informazioni sulla sicurezza e l’abbattimento del rischio di interferenze. V’è da sottolineare, comunque, che tra gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori vi è la verifica dell’attuazione “di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere”[37].

Il problema del coordinamento tra i RLS sembra essere ben chiaro al legislatore, il quale, infatti, all’art. 49 prevede che nei contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più imprese o cantieri sia presente un rappresentante per la sicurezza di sito produttivo (d’ora in avanti anche RLSSP) che è designato congiuntamente dai RLS delle aziende operanti nel sito produttivo. Se la norma appare particolarmente importante per contenuto e ratio, sono da criticare le soglie di applicazione ivi previste specialmente se riferite ai cantieri temporanei o mobili. Il primo comma dell’art. 49, infatti, prevede che il RLSSP venga individuato esclusivamente nei cantieri in cui operano almeno 30.000 uomini/giorno[38]. La soglia appena indicata sembra essere piuttosto alta e, comunque, tale da escludere la maggior parte dei cantieri temporanei o mobili. Inoltre, l’ipotesi cui alla lettera e dell’art. 49, e cioè l’obbligo di individuare un RLSSP nei contesti produttivi con complesse tematiche legate alle interferenze delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500, non amplia la soglia minima per la quale deve essere individuato il RLSSP e presenta alcune difficoltà nella comprensione di cosa si intenda per “contesto produttivo”.

Inoltre, si può argomentare sul fatto che la previsione del coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sia strettamente correlata alla sua espressa previsione nei contratti collettivi, i quali possono stabilire il coordinamento solo con riferimento all’esistenza di un sito produttivo, e cioè solo nei casi tassativamente specificati nel primo comma dell’art. 49 lett. a, b, c, d, ed e[39]. Tale sembra essere il significato del comma terzo dell’art. 49 del d. lgs. 81/08, il quale, nel prevedere le attribuzioni della contrattazione collettiva, le rinvia il coordinamento tra RLS “del medesimo sito”. Il tenore letterale della norma, pertanto, sembra suggerire la presenza del coordinamento dei RLS nel sito produttivo e non anche in altre realtà.

3. I documenti per la prevenzione nei cantieri temporanei o mobili.

Come accennato, il testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro pone particolare attenzione agli obblighi di redazione di specifici documenti per la sicurezza e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Come vedremo di seguito, il legislatore individua almeno tre documenti che devono essere redatti allorquando si opera all’interno di un cantiere temporaneo o mobile.

Il primo documento da elaborare (ancora prima dell’effettiva sistemazione del cantiere) è il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), di cui è onerato il committente. L’art. 100[40] del d. lgs. 81/08 stabilisce un nuovo (nel senso di più puntuale)[41] contenuto del medesimo rispetto a quanto previsto dall’art. 12 del d. lgs. 494/96. Ai sensi dell’articolo del testo unico, il PSC è una relazione tecnica contenente le prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari delle costruzioni in edilizia e altri elencati nell’allegato XI, e la stima dei costi della sicurezza. In particolare, l’art. 100, dopo aver dato le linee guida[42] per la redazione del PSC rinvia all’Allegato XV per l’indicazione dei contenuti minimi del medesimo e per l’indicazione della stima dei costi della sicurezza[43].

Ulteriore novità riguarda la precisazione contenuta al secondo comma secondo cui il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto. Anche se la definizione data dal legislatore è poco tecnica, si potrebbe sostenere che il PSC diviene elemento essenziale del contratto[44] di cui all’art 1655 c.c. e, come tale, in sua assenza il contratto debba ritenersi affetto da invalidità.

L’abbinamento tra il contratto di appalto e il piano di sicurezza e coordinamento è particolarmente importante in quanto, come noto, l’impresa affidataria e le imprese esecutrici sono tenute a redigere il piano operativo di sicurezza (d’ora in avanti anche POS) tenendo conto di quanto contenuto nel PSC, di cui, secondo quanto stabilito dall’art. 100 comma 2, vengono a conoscenza sin dal contratto di appalto. In altre parole, il PSC è il documento che l’impresa affidataria, e le eventuali imprese esecutrici, analizzano per la redazione del proprio piano operativo di sicurezza. Pertanto, il PSC, oltre ad essere un documento autonomo che integra il contratto di appalto, è anche un documento funzionale alla redazione degli specifici POS[45].

Per il raggiungimento di tal fine, l’art. 101 comma 3 del d. lgs. 81/08 prevede una novella rispetto all’art. 13 comma 3 del d. lgs. 494/96. Ai sensi dell’art. 101 comma 3, infatti, l’impresa esecutrice deve trasmettere il proprio piano di sicurezza all’impresa affidataria la quale verifica la congruenza del suddetto piano rispetto al proprio piano di sicurezza e, in un secondo momento, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori, infatti, possono avere inizio solo dopo l’esito positivo delle suddette verifiche. In proposito, è interessante notare il ruolo che il testo unico riconosce al datore di lavoro committente nell’ipotesi di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo. In tali casi, il datore di lavoro committente è obbligato a promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera (cfr. art. 26 d. lgs. 81/08)[46]. Pertanto, in tale documento il datore di lavoro committente deve specificare le lavorazioni o le fasi delle stesse che possono comportare interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese, con conseguente puntualizzazione delle criticità legate al rischio interferenziale[47]. Dal contenuto del descritto documento sui rischi interferenziali sembra derivare una caratteristica di dinamicità del medesimo, nel senso che il datore di lavoro committente sembra essere onerato del continuo aggiornamento del medesimo nel caso di mutazione del quadro di imprese e di lavoratori operanti all’interno del cantiere[48].

La disciplina relativa al documento contenente il piano di sicurezza e coordinamento conferma il nuovo approccio del legislatore del 2008 volto a riconoscere un ruolo di primo piano alla documentazione in tema di sicurezza[49]. Già nel titolo I, infatti, il testo unico si occupa di ridefinire il documento di valutazione dei rischi introducendo elementi di novità[50]. La prima novità di carattere formale, che però sottolinea l’importanza della valutazione dei rischi, è la predisposizione di una sezione del decreto legislativo specificamente rubricata (sezione II – articoli 28-30), mentre nel d. lgs. 626/94 la disposizione di riferimento sulla valutazione dei rischi era l’art. 4 contenente gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto[51].

Non può escludersi che il piano operativo di sicurezza non debba tenere conto di quanto previsto e disciplinato nella sezione del testo unico relativa alla valutazione dei rischi in quanto nel POS deve essere effettuata la valutazione dei rischi specifici del cantiere e delle lavorazioni da svolgere. In verità, già la circolare del Ministero del lavoro dell’8 gennaio 2001 n. 2 prevedeva la redazione del POS in conformità a quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del d. lgs. 626/94, stabilendo che la mancata redazione del POS da parte del datore di lavoro, ove non già altrimenti sanzionata in forza di regolamenti speciali, trova la sua sanzione nell’art. 89 comma 1 del d. lgs. 626/94.

Pertanto, è utile, sia pur brevemente, accennare alle modifiche introdotte al documento di valutazione dei rischi di cui al titolo I del d. lgs. 81/08. Dal punto di vista sostanziale deve essere considerata una innovazione di rilievo il fatto che la valutazione dei rischi viene basata ai sensi dell’art. 28 su due elementi essenziali, il primo di carattere tecnologico avente ad oggetto i mezzi di lavoro (attrezzature, sostanze, preparati, sistemazione dei luoghi, etc.), il secondo di carattere soggettivo che fa riferimento ai lavoratori esposti a rischi particolari, alle lavoratrici in stato di gravidanza o in allattamento, nonché quelli connessi alle differenze di genere, di età, di provenienza da altri Paesi. La valutazione dei rischi deve quindi avere riguardo a questo doppio profilo congiuntamente.

Ulteriore novità riguarda il contenuto obbligatorio del documento di valutazione dei rischi. L’art. 28 comma 2 del d. lgs. 81/08 stabilisce che esso debba avere data certa e un contenuto minimo obbligatorio tra cui l’indicazione del nome del RSPP e del medico competente che hanno collaborato alla sua redazione e del RLS o del RLST consultato[52].

Con la nuova formulazione delle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi vengono esplicitati i motivi che obbligano il datore di lavoro a procedere a una nuova valutazione dei rischi. Come già stabilito nel d. lgs. 626/94, infatti, la valutazione dei rischi non può avvenire una tantum ma deve essere periodicamente rielaborata in presenza di alcune circostanze. Il d. lgs. 626/94 esplicitava esclusivamente le modifiche del processo produttivo. Il d. lgs. 81/08 aggiunge le modifiche dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, infortuni significativi, su segnalazione della sorveglianza sanitaria che ne evidenzi la necessità. Si ritiene che tale ultima previsione debba trovare applicazione anche nel caso dei piani operativi di sicurezza nei cantieri in quanto anche (e forse soprattutto) in tali settori sono ipotizzabili modifiche significative dell’organizzazione del lavoro come, ad esempio, l’affidamento di particolari lavori ad altre imprese e/o lavoratori autonomi in corso d’opera.

Tra i documenti che il datore di lavoro deve redigere ai fini di una più efficace prevenzione vi è il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (denominato Pi.M.U.S.). Tale documento è introdotto dal d. lgs. 81/08, il quale enuclea una serie di istruzioni che devono essere seguite in caso di montaggio, uso e smontaggio di ponteggi fissi nei lavori in quota. Tale previsione prende spunto dalla legislazione tecnica di cui al dpr n. 164/56, il cui art. 36 stabiliva semplicemente che al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi doveva essere adibito personale «pratico e fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione», dettando, poi, una serie di prescrizioni sulle tecniche di montaggio. L’approccio del legislatore del 2008 sembra seguire le indicazioni della dottrina sui limiti della legislazione tecnica degli anni cinquanta che, come noto, venivano individuati nella esclusiva determinazione di istruzioni tecniche di dettaglio che trascuravano i c.d. fattori soggettivi[53], e cioè quei fattori che attengono in generale all’organizzazione del lavoro.

Il d. lgs. 81/08 individua, in primo luogo, il responsabile della redazione del Pi.M.U.S. nel datore di lavoro, il quale può rivolgersi a una persona competente per la sua elaborazione con annessa valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate. In secondo luogo, il Pi.M.U.S. deve essere redatto in conformità a quanto specificato nell’allegato XXII del testo unico e deve essere messo a disposizione del preposto responsabile della sorveglianza e dei lavoratori addetti. Inoltre, l’art. 136 comma 6 e comma 7 stabilisce che il datore di lavoro provveda affinché il ponteggio sia montato, trasformato e smontato sotto la diretta sorveglianza di un preposto da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. Il comma 7 si premura di indicare l’oggetto della formazione, la quale deve riguardare la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio, la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; le condizioni di carico ammissibile; qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

Puntuale attenzione è data dal legislatore ai soggetti incaricati della formazione dei lavoratori. L’art. 136 comma 8, infatti, rinvia all’allegato XXI[54] la definizione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e requisiti minimi di validità dei corsi di formazione.


4. Lavori in quota.

Il secondo capo del Titolo IV del testo unico, come anticipato, è specificamente rubricato “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota”. In tale capo viene compiuta una elaborata opera di “assemblaggio” delle normative pre-vigenti in materia di costruzioni, in particolare del DPR 7 gennaio 1956 n. 164, del DPR 27 aprile 1955 n. 546, del D. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e del D. Lgs. 14 agosto 1996 n. 494.

In primo luogo, il d. lgs. 81/08 amplia il campo di applicazione del DPR 164/56 sul lavoro nelle costruzioni. In particolare, l’art. 105 del d. lgs. 81/08 stabilisce che le norme del capo II del titolo IV si applicano anche agli scavi, al montaggio e allo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile, nonché “ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa”. Il far rientrare, ad esempio, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati funzionali alla esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile, costituisce una importante novità in quanto, come detto nel paragrafo precedente, nell’impianto normativo vigente assume un ruolo di grande interesse la redazione del Pi.M.U.S. di cui all’art. 136[55], e cioè il piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi, da parte del datore di lavoro, di cui il medesimo deve dare informazione e formazione ai lavoratori[56]. A tal fine, il datore di lavoro ha l’obbligo di far frequentare ai lavoratori preposti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, uno specifico corso di formazione i cui contenuti minimi sono dalla legge medesima specificati nell’Allegato XXI. Si evince, pertanto, la precipua attenzione del legislatore focalizzata sul momento della preparazione e dell’allestimento del cantiere con ponteggi fissi in quanto, come emerge dalle cronache locali, la maggior parte degli incidenti e degli infortuni sul lavoro nei cantieri avviene proprio sulle impalcature. In altre parole, il legislatore del 2008 fa rientrare nel campo di applicazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni una parte consistente di attività sino ad oggi al di fuori di regolamentazione. Ai sensi dell’art. 32 del DPR 164/56, infatti, solo i ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri e le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici dovevano essere eretti in base ad un progetto firmato da un ingegnere o da un architetto. L’art. 133 del d. lgs. 81/08 amplia l’obbligo di predisposizione del progetto anche per ponteggi o opere provvisionali non costituite da parti metalliche o per quelle di cui non sono disponibili le istruzioni d’impiego redatte dalla casa costruttrice, introducendo all’art. 136, come già esaminato, l’obbligo per il datore di lavoro di redigere il Pi.M.U.S. sia nel caso di ponteggio o altra opera provvisionale corredata da progetto o da istruzioni d’uso, sia nel caso opposto.

Di grande novità sembrano essere le modifiche alle attività escluse dal campo di applicazione del capo in esame, legate al venir meno o all’obsolescenza di talune attività ivi specificate. Ai sensi dell’art. 2 del DPR 164/56, le attività escluse erano a) l’esercizio delle miniere, cave e torbiere; b) i servizi e impianti gestiti delle Ferrovie dello Stato; c) i servizi e impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; d) i lavori in sotterraneo e nei cassoni ad aria compressa per la parte espressamente disciplinata dalle apposite norme speciali. L’art. 106[57] del d. lgs. 81/08 esclude dal proprio campo di applicazione attività diverse da quelle indicate nella normativa pre-vigente, e in particolare a) i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali (che sembrano rifarsi alle attività di cui alla precedente lettera a); b) le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; c) i lavori svolti in mare.

La disciplina sui lavori in quota presenta novità degne di nota nelle disposizioni di carattere generale. In particolare, l’art. 108 del d. lgs. 81/08 stabilisce il principio generale secondo cui durante i lavori nei cantieri deve essere assicurata la viabilità delle persone e dei veicoli rinviando al punto 1 dell’allegato XVIII le prescrizioni di dettaglio e tecniche prima specificate nel testo dell’art. 4 del DPR 164/56. Ciò non solo rende più agevole l’uso dello strumento normativo da parte degli addetti ai lavori, ma protegge la legge dal pericolo di invecchiamento delle tecniche e delle tecnologie.

Di nuova introduzione sono l’art. 109, che prevede l’obbligo di recintare il cantiere con modalità e caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni, e l’art. 111 comma 8[58] che stabilisce il divieto per il datore di lavoro di somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota nonché l’obbligo per il medesimo di vigilare affinché i lavoratori non assumano di propria iniziativa tali bevande. Tali previsioni si inseriscono perfettamente nel rinnovato interesse del legislatore per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri. Ai più può sembrare banale ma recintare in modo idoneo un cantiere ed evitare che i lavoratori assumano bevande alcoliche o superalcoliche durante il lavoro o nella pausa pranzo, sono norme di buona organizzazione del lavoro e strumentali alla prevenzione degli infortuni[59].

Funzionali alla ricerca di un’efficace prevenzione degli infortuni sul lavoro, sembrano essere i commi 2 e 3 dell’art. 149 (relativo all’uso di paratoie e cassoni nelle costruzioni edilizie), i quali stabiliscono un obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro nell’ispezione regolare delle paratoie e dei cassoni, nonché l’obbligo che la loro costruzione, sistemazione, trasformazione e smantellamento avvengano solo sotto la diretta sorveglianza di un preposto. La legislazione precedente faceva riferimento, in entrambi i casi, soltanto alla sorveglianza di una persona competente, senza specificare in modo puntuale l’atteggiarsi dei suddetti obblighi. Sul punto si può notare come il Legislatore del 2008 si sia adoperato al fine di ricondurre tutte le figure cui si sono attribuite responsabilità nelle norme tecniche alle figure definite nell’art. 2 del Titolo I.

5. Il sistema disegnato dal Titolo IV del d. lgs. 81/08 per un’applicazione più efficace della prevenzione.

Dalle modifiche e dalle novità introdotte dal testo unico emerge un rafforzamento delle tecniche di prevenzione degli infortuni nei cantieri, garantito da un rafforzamento delle sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dalla legge[60].

In particolare, il sistema di prevenzione costruito dal Legislatore del 2008 si basa su tre pilastri principali composti dalla formazione/informazione dei lavoratori[61], dalla predisposizione di specifici documenti di sicurezza coordinati tra loro, dalla responsabilità (allargata) del committente.

Per ciò che riguarda il primo di questi elementi, bisogna in primo luogo tenere presente che l’obbligo del datore di lavoro di formare[62] e informare i lavoratori in modo adeguato di cui all’art. 18 lett. l del d. lgs. 81/08, costituisce una misura generale di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 lett. n del testo unico[63], il quale, inoltre, rende più stringente tale obbligo in quanto, così come emerge dalla lettura complessiva del testo unico, lo riferisce a tutte le fasi e i momenti dell’attività lavorativa[64] intesa come attività dinamica, cioè suscettibile di mutamenti. Ai sensi dell’art. 2 lett. aa del d. lgs. 81/08, infatti, la formazione è un “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”[65]. Inoltre, il testo unico introduce l’obbligo per il datore di lavoro di garantire che il contenuto dell’informazione debba essere “facilmente comprensibile” per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. In questo senso, l’art. 36 comma 4 del d. lgs. 81/08 specifica che “ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”, e l’art. 37 precisa che il datore di lavoro “assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e di sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche (…)[66]”.

Queste novità sono particolarmente importanti per il settore dei cantieri dove, come noto, trovano impiego molti lavoratori provenienti da paesi extracomunitari. Il nuovo obbligo per il datore di lavoro di assicurarsi che le informazioni, ad esempio, sulla sicurezza, sui modi d’uso degli strumenti di lavoro, sulle interferenze con altre lavorazioni, siano comprese dai lavoratori immigrati risolve il problema delle difficoltà di comunicazione dei suddetti soggetti che, sino ad oggi, correvano il rischio di tradursi in infortuni (più o meno gravi) sul lavoro[67]. Tale obbligo, inoltre, deve essere adempiuto già nella redazione del documento di valutazione dei rischi, come si è avuto modo di vedere nel paragrafo 2.1, ed essere svolto durante l’orario di lavoro (art. 37 comma 12 del d. lgs. 81/08)[68]. In altre parole, il legislatore sembra aver dato una risposta al fenomeno della babele dei cantieri temporanei o mobili[69]. I punti di forza (con riferimento agli obblighi di formazione e informazione dei lavoratori) del testo unico si fermano qui, in quanto il sistema formativo/informativo contenuto nel titolo quarto del decreto non sembra essere altrettanto ben costruito come quello del titolo primo del testo unico[70]. Tale considerazione è mossa non tanto per l’assenza di un articolo specifico sulla formazione e informazione dei lavoratori nei cantieri che individui con puntualità i contenuti della formazione e dell’informazione[71], quanto, come si spiegherà meglio nel prossimo paragrafo, per l’assenza di un meccanismo di controllo sulla reale frequenza dei corsi e sull’effettiva acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche. Ma sul punto si tornerà oltre.

Il secondo pilastro del sistema di prevenzione nei cantieri temporanei o mobili è costituito dai documenti per la sicurezza, i quali, come abbiamo notato nel paragrafo 3, sono sì molteplici ma coordinati tra loro. Le linee guida per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, del fascicolo informativo, dei piani operativi di sicurezza e del piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi rendono i suddetti documenti utili strumenti per la prevenzione nonché funzionali all’adempimento dell’obbligo di informazione e formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Non vi è dubbio che i documenti della sicurezza per raggiungere le finalità a cui sono deputati devono avere la maggiore diffusione e conoscibilità possibile. Se ne deduce che il piano operativo per la sicurezza debba essere consegnato dal datore di lavoro al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche qualora quest’ultimo non ne faccia espressa richiesta. Nel caso, infatti, di lavori nei cantieri, l’art. 100 comma 4 del d. lgs. 81/08 stabilisce che i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori. Tale disposizione presenta, pertanto, una sostanziale differenza rispetto a quanto previsto con riferimento alla consegna del documento per la valutazione dei rischi (d’ora in poi anche DVR) di cui all’art. 17 comma primo lett. a al RLS. Tra le innovazioni del d. lgs 81/08, infatti, vi è l’espressa previsione dell’obbligo del datore di lavoro di consegnare al RLS, quando quest’ultimo lo richieda[72], il documento di cui all’art. 17 comma primo lett. a). Nell’art. 100 comma 4 del d. lgs. 81/08 scompare il riferimento all’espressa richiesta di consegna del DVR da parte del RLS con previsione espressa, invece, dell’obbligo di consegna del PSC e del POS al RLS.

Inoltre, il sistema di ripartizione delle responsabilità per la prevenzione della salute e della sicurezza nei cantieri è costruito dal testo unico attraverso la specifica determinazione degli obblighi di ciascun soggetto operante nei cantieri. Il testo unico, infatti, prevede specifici obblighi a carico del committente o del responsabile dei lavori (art. 90), del coordinatore per la progettazione (art. 91)[73], del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 92), dei lavoratori autonomi (art. 94), dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 96, art. 111, art. 116), del datore di lavoro dell’impresa affidataria (art. 97). Nonostante la puntuale ripartizione degli obblighi, il testo unico individua, così recependo le indicazioni della giurisprudenza[74], il committente come obbligato residuale ponendo a carico di quest’ultimo stringenti obblighi di vigilanza (art. 93) e responsabilità nella scelta delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi (art. 90 comma 9 e art. 26).

Prevede l’art. 93, infatti, che la nomina del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione non esonera il committente da determinati obblighi alla predette figure attribuiti[75]. In particolare, il primo comma dell’art. 93 stabilisce che anche qualora il committente conferisca incarico al responsabile dei lavori, egli non è liberato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti di cui all’art. 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori), all’art. 92 comma 1 lett. e (obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) e art. 99 (notifica preliminare) del d. lgs. 81/08.

L’unico punto poco chiaro del mancato esonero di responsabilità nel caso di conferimento d’incarico al responsabile dei lavori è quello riguardante l’obbligo di cui all’art. 92 comma 1 lett. e, il quale prevede l’obbligo per il coordinatore per l’esecuzione dei lavori di segnalare al committente e[76] al responsabile dei lavori “previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti”. Non si tratta, quindi, di un obbligo di controllo proprio del responsabile dei lavori (anzi, egli è il destinatario dell’eventuale segnalazione) bensì del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Probabilmente la collocazione in tale comma è giustificata dal fatto che il committente può non nominare il responsabile dei lavori e la norma vuole ribadire lo stretto obbligo di vigilanza che onera il committente sull’adempimento di tale particolare obbligo del coordinatore per l’esecuzione. Più difficile è immaginare la solerzia del committente nel fare presente al coordinatore per l’esecuzione la non segnalazione all’Asl e alla DPL territorialmente competenti la mancata adozione di provvedimenti in conseguenza dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 92 comma 1 lett. e.

Inoltre, il successivo comma secondo dell’articolo in esame stabilisce che il committente che designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione non è comunque esonerato “dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91 comma 1, 92 comma 1 lettere a), b), c) e d)”. In particolare, l’art. 91 comma 1 dispone a carico del coordinatore per la progettazione l’obbligo di redazione del PSC. Il committente, quindi, non è mai esonerato da tale responsabilità. L’art. 92 comma 1 lett. a, b, c e d, mentre, stabilisce una serie di obblighi[77] in capo al coordinatore per l’esecuzione dei lavori dei quali, pertanto, permane la responsabilità del committente.

A chiusura del sistema di responsabilità residuale del committente si colloca l’obbligo di cui all’art. 90 comma 9 lett. a, il quale stabilisce una sorta di culpa in eligendo del committente[78]. Ai sensi di tale disposizione, infatti, è fatto obbligo al committente “anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa” di verificare “l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare con le modalità di cui all’allegato XVII (…)”. Quanto appena segnalato costituisce una novità introdotta dal testo unico[79]. La legislazione precedente (art. 3 del d. lgs. 494/96), infatti, disponeva l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico – professionale solo nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e non anche dell’impresa affidataria.

Il controllo, inoltre, avveniva “anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato”. La legislazione attuale stabilisce, invece, le modalità mediante cui deve avvenire il controllo nell’allegato XVII, il quale individua un elenco minimo[80] di documenti che devono essere esibiti dalle imprese affidatarie ed esecutrici e dai lavoratori autonomi.

6. L’anello mancante.

Il sistema (ri)costruito dal d. lgs. 81/08 sembra dare una risposta efficace alle problematiche che la prassi e l’esperienza hanno nel corso del tempo evidenziato. Riteniamo, però, che si poteva fare di più almeno con riferimento ai cantieri temporanei o mobili.

La particolarità di questo luogo di lavoro è, infatti, quella di essere, appunto, temporaneo in quanto può durare anche per un breve lasso di tempo (si pensi a piccoli lavori di ingegneria civile) ovvero mobile in quanto può essere montato e smontato in un posto, e rimontato in altro. Sotto questo profilo le norme in materia di formazione/informazione dei lavoratori palesano una sorta di “staticità” rispetto alla dinamicità e flessibilità del cantiere. Le norme generali sul punto, infatti, sono contenute nel Titolo primo del testo unico che detta i principi comuni a tutti i settori. Ed è in questo senso che le norme non tengono conto delle peculiarità dei cantieri temporanei o mobili. La formazione/informazione di cui al titolo primo sembra presupporre la stabilità del “posto” in cui si svolge il lavoro. Un luogo di lavoro, cioè, fisso, all’interno del quale possono avvenire mutamenti di organizzazione del lavoro. La formazione e l’informazione riguardano, quindi, le caratteristiche del luogo di lavoro, che poi vanno integrate in seguito ai mutamenti dell’ambiente di lavoro.

La temporaneità o la mobilità del cantiere rendono più difficile l’espletamento della formazione e informazione così come disciplinate nel titolo primo. Nonostante, come si è detto sopra, il testo unico basi il meccanismo di prevenzione anche sulla formazione e informazione dei lavoratori, le norme specifiche sulla formazione/informazione di cui al titolo quarto, non sembrano sufficienti a garantire l’eliminazione dei rischi, e quindi degli infortuni sul lavoro. Ciò che manca è la verifica del reale apprendimento di quanto acquisito nei corsi, nonché, sarebbe auspicabile, la presenza di un soggetto deputato esclusivamente alla sorveglianza del corretto uso dei DPI e delle corrette manovre dei lavoratori all’interno dei cantieri. Ulteriori valutazioni potranno essere compiute all’indomani della adozione mediante accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni sui contenuti minimi e la durata della formazione (cfr. art. 37 comma 2 del d. lgs. 81/08).

Vi è da dire che non sembra far parte della cultura dell’imprenditore/datore di lavoro il fatto che l’obbligo formativo rientri nell’obbligazione contrattuale e che, come tale, debba essere effettuata in maniera costante con conseguente verifica dei risultati della formazione. Allo stesso modo, non sembra rientrare nella cultura imprenditoriale il fatto che garantire l’informazione su tutti i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri sia strumentale al soddisfacimento dell’obbligo di buona fede e correttezza nel contratto.

Si aggiunga che, come affermato in dottrina, il legislatore del 2008 non accompagna lo sforzo di ingegneria legislativa compiuto con il testo unico con un eguale attenzione verso gli oneri economici e finanziari che una tale operazione comportava[81].

Le uniche disposizioni in tema di costi rimangono quelle che prevedono l’obbligo per le amministrazioni appaltanti di evidenziare nei bandi di gara gli oneri relativi ai piani di sicurezza e che stabiliscono che tali oneri devono essere congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture e non soggetti a ribasso d’asta[82]. Inoltre, la normativa in esame non precisa quali sono i costi della sicurezza lasciando all’interprete la loro determinazione. Di ausilio, in proposito, deve ritenersi la Determinazione n. 4 del 26 luglio 2006 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, la quale specifica che i costi della sicurezza consistono nella somma tra costi necessari a sostenere l’attuazione della normativa vigente (i costi, cioè, relativi alla redazione dei documenti, alla predisposizione del Servizio di prevenzione e protezione, della Sorveglianza sanitaria, della fornitura dei dispositivi di protezione individuale, di formazione e informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti), e costi specifici relativi ai singoli contratti (e cioè i rischi da interferenze, la formazione specifica, la redazione dei documenti specifici)[83].

Probabilmente, il Legislatore del 2008 doveva prevedere un (importante) impegno di spesa al fine di garantire una buona riuscita della prevenzione e dei controlli dettati nella legge, anche, ad esempio, destinando risorse finanziarie per l’assunzione di dipendenti dei servizi ispettivi.


[1] La presente pubblicazione costituisce una riflessione sulle novità in tema di sicurezza sui cantieri temporanei o mobili introdotte dal d. lgs. 81/08 svolta nell’ambito di una ricerca condotta congiuntamente dall’Università di Cassino e dall’ISPESL dal titolo “L’interpretazione della magistratura per un’applicazione più efficace della prevenzione” il cui gruppo di lavoro, oltre gli autori del presente contributo, è composto dai dottori Alessia Giurini e Luca Miranda ed è coordinato dal Prof. Edoardo Ales.

Pur essendo frutto di una riflessione congiunta, i paragrafi n. 1, 2 e 4 sono da attribuire a Giorgio Verrecchia e i paragrafi n. 3, 5 e 6 a Ornella La Tegola.

[2] Per una panoramica degli infortuni sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili cfr. le pagine web della federazione italiana lavoratori legno, edili e affini disponibile su http://www.filleacgil.it/infortuni_mortali_2008.htm.

[3] In questo senso cfr. D. Izzi, La tutela del lavoro negli appalti, LD, 3, 2008, p. 439; V. Pasquarella, Appalto e sicurezza sul lavoro: tutele legislative e rimedi giurisdizionali, RGL, 2007, supplemento al n. 2, p. 87 ss.; O. Bonardi, Ante litteram. Considerazioni «a caldo» sul disegno di legge delega per l’emanazione di un testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, RGL, 2007, supplemento al n. 2, p. 44 ss.

[4] Sul binomio lavoro regolare e sicurezza cfr. P. Tullini, Sicurezza e regolarità negli appalti, in P. Pascucci, Il testo unico sulla sicurezza del lavoro. Atti del Convegno di Urbino del 4 maggio 2007, Roma 2007, p. 95 ss. Sull’obbligo di sicurezza con riferimento alle nuove tipologie contrattuali M. Lai, Flessibilità e sicurezza del lavoro, Giappichelli, 2006, p. 167 ss. Cfr., da ultimo, G. Natullo, Presupposti e finalità della l. n. 123/2007 tra riordino (delega) e rimedi immediati, in M. Rusciano, G. Natullo (a cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro. Appendice di aggiornamento alla legge 3 agosto 2007, n. 123, Diritto del lavoro. Commentario diretto da Franco Carinci, Utet, 2008, p. 9.

[5] Peraltro già oggetto di uno schema di decreto legislativo di modifica in attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007. Tra le altre, vi sono modifiche che intervengono sull’intero Titolo sui cantieri temporanei e mobili.

[6] Peraltro oggetto di attenzione da parte dello schema di decreto legislativo di attuazione dell’art’1 della legge 123/2007, il quale esclude dal campo di applicazione del capo sulle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili anche i “lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile (…)”.

[7] Ai sensi dell’art. 89 lett. a cantiere temporaneo o mobile è “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X”.

[8] Ai sensi dell’art. 89 lett. b committente è “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto”.

[9] Ai sensi dell’art. 89 lett. d lavoratore autonomo è la “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.

[10] Ai sensi dell’art. 89 lett. f coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera è il “soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato”. Si precisa che lo schema di decreto legislativo di attuazione dell’art’1 della legge 123/2007 dispone talune integrazioni a tale definizione.

[11] Ai sensi dell’art. 89 lett. g per uomini - giorno si intende l’“entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera”.

[12] Ai sensi dell’art. 89 lett. h piano operativo di sicurezza è il “documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV”.

[13] E cioè il soggetto incaricato dal committente della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera, cfr. art. 89 lett. c. Si precisa che tale definizione è oggetto di sostituzione con altra da parte dello schema di decreto legislativo di attuazione dell’art’1 della legge 123/2007.

[14] Per una dettagliata analisi della figura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori si rinvia, da ultimo, a C. Lazzari, Salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili: il ruolo dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori dopo il decreto legislativo n. 81 del 2008, RDSS, n. 3, 2008, p. 563 ss.

[15] La precisazione per la quale il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può essere il dipendente del datore di lavoro delle imprese esecutrici o il RSPP da lui designato, è nuova rispetto alla definizione di coordinatore di cui all’art. 2 lett. f del d. lgs. 494/96.

[16] Lo schema di decreto legislativo di attuazione dell’art’1 della legge 123/2007 aggiunge la definizione di “impresa esecutrice” alla lett. i-bis dell’art. 89 del d. lgs. 81/08.

[17] Tra le tante, si segnalano Cass. civ., sez. lavoro, 19 aprile 2006, F.P. c. P.F.; Cass. pen. Sez. IV, 20 agosto 2002, Lipari e altro; Cass. pen. Sez. IV, 30 gennaio 2001, Gammariello; Cass. pen. Sez. IV, 3 ottobre 2001, Barnes; Cass. pen. Sez. III, 24 aprile 1992, Togni; Cass. pen. Sez. IV, 30 maggio 1989, Pace.

[18] Sotto il profilo della responsabilità del datore di lavoro committente nei contratti di appalto o nei contratti d’opera, la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 910 ha ampliato l’ambito di applicazione dell’art. 7 del d. lgs. 626/94 nonché il regime di responsabilità solidale tra imprenditore committente e appaltatore, nonché con i subappaltatori per tutti i danni non indennizzati dall’Inail. Sul punto cfr. P. Pascucci, Dopo la legge n. 123 del 2007. Titolo I del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 73/2008, p. 113; V. Pasquarella, Appalto e sicurezza sul lavoro, cit., p. 100; O. Bonardi, Ante litteram…, cit., p. 44.

[19] Se la modifica dell’art. 92 comma 2 prevista dallo schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007 dovesse essere confermata, la previsione di cui in questa sede si sottolinea la novità verrebbe soppressa.

[20] Si precisa che tale articolo è oggetto di attenzione da parte dello schema di decreto legislativo di attuazione dell’art’1 della legge 123/2007 che, in alcuni punti, introduce modifiche rilevanti. Per esempio quella che esclude l’obbligo di redazione del PSC per i cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (…).

[21] L’art. 15 riporta con modificazioni l’art. 3 del d. lgs. 696/94 specificando tra le misure generali di tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro anche l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; la partecipazione e consultazione dei lavoratori; la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.

[22] Di cui il decreto legislativo 81/08 stabilisce per la prima volta il contenuto nell’allegato XVI predisponendo un protocollo con compilazione guidata che il coordinatore della progettazione o, in mancanza, il coordinatore per l’esecuzione devono seguire. Tale novità risulta essere particolarmente utile in quanto definisce in maniera concreta e precisa ciò che deve essere specificato nel fascicolo ed in particolare la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti, l’indicazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per gli altri interventi programmati o previsti, e i riferimenti alla documentazione esistente. Il fascicolo rimane in dotazione dell’opera e la accompagna nel corso della sua intera vita. Ciò significa che in casi di interventi di riparazione o di manutenzione, e cioè in tutti i casi in cui non deve essere redatto un nuovo PSC, le imprese interessate dispongono del fascicolo informativo. Ciò consente anche un più agevole adempimento dell’obbligo di informazione dei lavoratori di cui all’art. 36 del d. lgs. 81/08.

[23] L’art. 99 del d. lgs. 81/08 stabilisce i casi in cui sorge l’obbligo della notifica preliminare, specificamente a) nei cantieri di cui all’art. 90 comma 3, e cioè i cantieri in cui sono presenti più imprese; b) nei cantieri che inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a; c) nei cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini – giorno. L’art. 11 del d. lgs. 494/86, diversamente, non prevedeva casi in cui fosse obbligatoria la notifica preliminare.

[24] Per titolo abilitativo si intende l’atto amministrativo con cui la pubblica amministrazione autorizza alla realizzazione dell’opera. Lo schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007 prevede che l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa anche in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi.

[25] Sulle sanzioni civili cfr. P. Pascucci, Dopo la legge n. 123 del 2007. Titolo I del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., p. 160-163.

[26] È appena il caso di precisare che l’art. 26 c. 3 del d. lgs. 81/08 stabilisce che il documento unico di valutazione dei rischi non si applica ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavori autonomi. L’articolo in questione propone, con aggiustamenti, le modifiche all’art. 7 c. 3 del d. lgs. 626/94 introdotte dall’art. 3 c. 1 l. 123/07, su cui, da ultimo, D. Ceglie, Appalti “interni” e appalti pubblici, tra rischi “interferenziali” e costi della sicurezza, in Ambiente e sicurezza del lavoro. Appendice di aggiornamento alla legge 3 agosto 2007, n. 123, Diritto del Lavoro. Commentario diretto da Franco Carinci, vol. VIII, Utet, 2008, p. 16.

[27] La giurisprudenza si è occupata delle ipotesi oggi disciplinate dal testo unico. Cfr., ad esempio, Cass. pen. Sez. IV, 5 aprile 1989; Cass. pen. Sez. IV, 16 luglio 2004, n. 31303.

[28] L’articolo 96 è oggetto di modifiche e sostituzioni da parte dello schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007

[29] Per la prima volta, come abbiamo visto, definita in un testo normativo (cfr. art. 89 lett. i d. lgs. 81/08).

[30] L’articolo 97 è oggetto di modifiche e integrazioni da parte dello schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007.

[31] L’articolo 95 è oggetto di modifiche da parte dello schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007.

[32] Il coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla sicurezza è uno dei capisaldi della direttiva 89/391, cfr. G. Arrigo, La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell’ordinamento comunitario, in Ambiente e sicurezza del lavoro, Diritto del Lavoro. Commentario diretto da Franco Carinci, vol. VIII, Utet, 2008, p. 13; C. Zoli, Sicurezza del lavoro: contrattazione e partecipazione, RGL, 2000, I, p. 614 ss.; G. Proia, Consultazione e partecipazione dei lavoratori, in Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro, (a cura di L. Montuschi), Giappichelli, 1997, p. 193 ss.; G. Natullo, Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanze sindacali in azienda, ADL, 1997, 4, p. 210; M. Ricci, Sicurezza sul lavoro: controllo e partecipazione sindacale tra iure condito e iure condendo, Il Lavoro nella Giurisprudenza, 2008, n. 2, p. 113 ss.; P. Campanella, Profili collettivi di tutela della salute e rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, RGL, 2007, supplemento al n. 2, p. 153 ss.; A. Tampieri, Sicurezza sul lavoro e modelli di rappresentanza, Giappichelli, 1999; R. Cosio, I diritti di informazione nel decreto legislativo n. 626/1994: verso un modello di sicurezza partecipata, RGL, 1995, n. 4, p. 423 ss. La figura del RLS è stata oggetto di previsioni normative da parte della legge n. 123/2007, le quali, per un verso fissano sul punto i criteri di delega per il testo unico (art. 1.2), per altro verso dettano disposizioni di immediata operatività sull’elezione e sulle attribuzioni del RLS. Per un primo commento sul c.d. election day cfr. M. Lai, I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi paritetici, in Ambiente e sicurezza del lavoro. Appendice, cit., p. 26.

[33] Come noto, già il d.lgs. 494/96 prevedeva la consultazione del RLS da parte dei datori di lavoro di ciascuna impresa esecutrice prima dell’accettazione del PSC. Oggi tale norma è stata riproposta all’art 102 del d.lgs. 81/08.

[34] L’art 104 comma primo del d.lgs. 81/08 prevede che la consultazione del RLS ai fini dell’accettazione del piano di sicurezza e coordinamento costituisce adempimento dell’obbligo di riunione periodica di cui all’art 35 solo nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore a 200 giorni lavorativi. Nei cantieri più grandi la riunione periodca non può essere sostituita dalla consultazione del RLS. Si noti che l’abbassamento della soglia è consistente, infatti, l’art. 17 c. 1 del d. lgs. 494/96 prevedeva che la riunione periodica potesse essere sostituita dalla consultazione del RLS quando la durata dei lavori era inferiore a un anno.

[35] Infatti, ai sensi dell’art. 18 comma 2 del d. lgs. 626/94 le aziende o le unità produttive che occupavano fino a quindici dipendenti potevano eleggere direttamente tra i lavoratori il rappresentante per la sicurezza, oppure poteva essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero nel comparto produttivo.

[36] Sulle disposizioni sul punto di cui alla l. 123/2007 cfr. M. Lai, I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi paritetici, in Ambiente e sicurezza del lavoro. Appendice, cit., p. 27. Sulle disposizioni di cui al d. lgs. 626/94 cfr. M. Lai, La partecipazione dei lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Gli organismi paritetici, in Ambiente e sicurezza del lavoro, cit., p. 289; A. Tampieri, Sicurezza sul lavoro e modelli di rappresentanza, Giappichelli, 1999, p. 146 ss.; G. Natullo, La tutela dell’ambiente di lavoro, Utet, 1995, p. 256 ss.

[37] Cfr. art. 92 comma 1 lett. d del d. lgs. 81/08.

[38] Intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere.

[39] L’art. 49 individua i contesti produttivi nei: a) porti; b) centri intermodali di trasporto; c) impianti siderurgici; d) cantieri con 30.000 uomini giorno; e) contesti produttivi con complesse problematiche legate all’interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

[40] Su considerazioni di carattere tecnico in merito al contenuto e alla genesi del PSC cfr. C.G. Catanoso, Cantieri temporanei e mobili, in M. Tiraboschi (a cura di), Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Giuffrè, 2008, p. 635-636. L’articolo 100 è oggetto di integrazioni da parte dello schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007.

[41] Diversa valutazione sembra essere data da C. Lazzari, Salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, op. ult. cit., p. 557.

[42] Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

[43] Sul punto cfr. C. Lazzari, Salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, op. ult. cit., p. 557-558.

[44] Nello stesso senso sembra C. Lazzari, Salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, op. ult. cit., p. 556.

[45] Per gli appalti pubblici l’obbligo di trasmissione del PSC da parte del committente deve essere adempiuto nei confronti di tutte le imprese invitate a presentare le offerte per l’esecuzione dei lavori cfr. Circ. Min del Lavoro 30 maggio 1997, n. 73.

[46] L’art. 26 del d. lgs. 81/08 è oggetto dell’attenzione dello schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007, il quale aggiunge alla previsione dell’allegazione del documento al contratto di appalto o di opera, la previsione secondo cui il documento “va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori”. Lo schema aggiunge il comma 3 ter con riferimento alla valutazione dei rischi da interferenze nel caso del contratto di appalto affidato ai soggetti di cui all’art. 3 comma 34 del d. lgs. 163/2006 e nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente.

[47] Per rischio interferenziale si intende la concorrenza dei rischi propri di un ambiente lavorativo in cui un lavoratore presta la propria opera derivanti dall’azione di lavoratori dipendenti da più imprese o lavoratori autonomi operanti nel medesimo ambiente di lavoro e che siano interagenti tra loro. Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato, in una recente sentenza, che «ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l’opera o con il risultato dell’opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l’ambiente di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 5 DPR 27 aprile 1955 n. 547, sicchè ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’art. 2087 c.c., ad informarsi dei rischi derivanti dall’opera o dal risultato dell’opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti» (così Cass. 7.01.2009 n. 45).

[48] Sul punto vi è chi suggerisce una gestione informatica dei dati come strumento di costante monitoraggio dell’andamento delle lavorazioni in corso. Cfr. D. Ceglie, Appalti “interni” e appalti pubblici, tra rischi “interferenziali” e costi della sicurezza, cit., p. 19.

[49] Cfr. P. Pascucci, Dopo la legge n. 123 del 2007. Titolo I del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit. p. 122.

[50] Sulla valutazione dei rischi nel d. lgs. 626/94, cfr., tra gli altri, D. Ceglie, La valutazione dei rischi, in Ambiente e sicurezza del lavoro, cit., p. 197; sulla valutazione dei rischi nel d. lgs. 645/96 cfr. L. Calafà, Le lavoratrici madri, in Ambiente e sicurezza del lavoro, cit., p. 396.

[51] Su cui cfr. L. Montuschi, I principi generali del d. lgs. n. 626 del 1994 (e le successive modifiche), in Ambiente, Salute e Sicurezza, cit., p. 52; M. Ricci, Alcune osservazioni introduttive in tema di sicurezza sul lavoro, in La sicurezza sul lavoro. Evoluzione legislativa, esperienze applicative e prospettive di riforma, (a cura di M. Ricci), Cacucci, 1999, p. 17 ss.

[52] L’art. 28 del d. lgs. 81/08 è oggetto di modifiche da parte dello schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007. Se il decreto legislativo verrà emanato rispettando la previsione contenuta nello schema le parole “deve avere data certa” vengono sostituite dalle seguenti “deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché della sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali”. L’articolo in commento viene modificato in altri punti. Rimandiamo le puntuali osservazioni all’emanazione del decreto legislativo di integrazione e correzione del Testo unico.

[53] Sui limiti della legislazione tecnica degli anni cinquanta cfr. G. Natullo, La tutela dell’ambiente di lavoro, Utet, 1995, p. 32 ss.

[54] Nell’allegato XXI si riporta l’accordo Stato Regioni e Province Autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota e ha come punti cardine l’individuazione dei formatori e il sistema di accreditamento, l’individuazione e i requisiti dei docenti, gli indirizzi e requisiti minimi dei corsi, il programma dei corsi, valutazione e certificazione, modulo di aggiornamento e la registrazione sul libretto formativo del cittadino.

[55] Anche l’articolo in commento è oggetto dell’attenzione dello schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007. Più approfondite riflessioni potranno essere svolte in conseguenza dell’attuazione dello schema.

[56] Inoltre, il datore di lavoro ha l’obbligo di curare la formazione dei lavoratori impegnati nel disarmo delle armature. Stabilisce, infatti, l’art. 145 del d. lgs. 81/08 che il disarmo delle armature provvisorie deve essere effettuato “con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l’autorizzazione”.

[57] L’articolo 106 è oggetto di modifiche da parte dello schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007.

[58] L’articolo 111 comma 8 è oggetto di modifiche da parte dello schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007.

[59] Medesime finalità possono essere riscontrate nell’introduzione dell’art. 115 il quale stabilisce che qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva contro le cadute dall’alto, è fatto obbligo al datore di lavoro di fornire ai lavoratori determinati sistemi di protezione quali a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee guida flessibili; g) guide o linee giuda rigide h) imbracature. V’è da precisare che l’articolo 115 è oggetto di modifiche e parziali abrogazioni da parte dello schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007.

[60] Per quanto le innovazioni relative alle sanzioni introdotte dal d. lgs. 81/08, cfr. più in generale L. Miranda, Le sanzioni, in corso di pubblicazione.

[61] L’obbligo di formazione dei soggetti che si trovano ad operare nel cantiere coinvolge anche i coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori i quali sono, come noto, soggetti estranei all’impresa (cfr. art. 89 lett. e e f del d. lgs. 81/08) per i quali il testo unico stabilisce con precisione i contenuti minimi del corso di formazione, lo svolgimento di una parte pratica della durata di complessive 24 ore, l’espletamento di una verifica finale di apprendimento (cfr. Allegato XIV).

[62] Sull’obbligo di formare i lavoratori cfr., più in generale, L. Angelini, La formazione dei lavoratori, 2008 su http://www.uniurb.it/olympus/mambots/editors/olympus, sez. Note e commenti sul Testo Unico 2008.

[63] Tra le misure generali di tutela di cui all’art. 15, rientrano anche gli obblighi di formazione/informazione dei dirigenti e dei preposti (lett. o) e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (lett. p).

[64] Si veda quanto stabilito dall’Allegato XXI sull’accordo Stato, Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per i lavoratori addetti ai lavori in quota.

[65] La definizione di “formazione” costituisce una novità introdotta dal testo unico. Nuova è anche la definizione di “informazione” di cui all’art. 2 lett. bb, ai sensi del quale informazione è il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”. È facile intuire come la nozione d’informazione di cui al testo unico sia una specificazione della nozione generale d’informazione introdotta dal d. lgs. 25/07 che all’art. 2 lett. e), stabilisce che «informazione» è “ogni trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori, finalizzata alla conoscenza ed all’esame di questioni attinenti alla attività di impresa”. Sul tema cfr. F. Dorssemont, The Ancillary function of workers’ involvement in safeguarding the fundamental workers’ right to safe and healty working conditions at the workplace, in L. Guaglianone, F. Malzani, Come cambia l’ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologie, Giuffrè, 2007, p. 423 e ss.; P. Campanella, cit.

[66] Nello stesso senso l’art. 37 comma 13 stabilisce che “il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzati nel percorso formativo”.

[67] Si tratta, ovviamente, di una misura che incentiva la cultura sulla prevenzione al fine di rendere edotti tutti gli addetti ai cantieri dei rischi e dei pericoli per la sicurezza e la salute per sé e per gli altri lavoratori, delle misure d’impiego degli strumenti di lavoro e dei DPI, delle lavorazioni svolte. Un rovescio della medaglia potrebbe essere la scelta dei datori di lavoro di non impiegare lavoratori immigrati con scarsa conoscenza della lingua italiana al fine di evitare l’onere della formazione linguistica.

[68] Completano le previsioni sui lavoratori nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, l’obbligo di munire il personale impiegato (anche autonomo) con la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, già prevista dall’art. 3 della l. 123/2007 e dall’art. 36 bis 3° e 5° c. della l. 248/2006, su cui C. Lazzari, Svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto e tessera di riconoscimento, in Ambiente e sicurezza del lavoro, cit., p. 83.

[69] V’è da aggiungere che gli specifici obblighi di formazione dei lavoratori sono assistiti da sanzione penale prevista nel capo III del Titolo IV. In particolare, l’art. 159 comma 1 lett. b sanziona la violazione dell’obbligo di cui all’art. 136 comma 6 (obbligo di formare in modo adeguato e mirato alle operazioni previste dal Pi.M.U.S.) con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1500 a 5000 euro. L’obbligo di formazione per il disarmo delle armature di cui all’art. 145 comma 1 è punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 3000 a 12000 euro (cfr. art. 159 c. 1 lett. a). L’obbligo di formazione dei lavoratori di cui all’art. 36 del testo unico è sanzionato dall’art. 55 comma 4 con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 800 a 3000 euro.

[70] Su cui L. Angelini, La formazione dei lavoratori, cit.

[71] Obblighi specifici di formazione e di informazione nel titolo quarto si trovano solo con riferimento al Pi.M.U.S. e al disarmo delle armature.

[72] Tale previsione è stata introdotta dall’art. 3 lett. e della l. 123/2007, con effetto dirimente della questione se il DVR deve essere materialmente consegnato ovvero solo disponibile per l’accesso del RLS, cfr. M. Lai, Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi paritetici, cit., p. 27.

[73] Anche l’art. 91 è oggetto di modifiche e integrazioni da parte dello schema di decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007, tra cui la più rilevante sembra essere la previsione dell’obbligo a carico del progettista in accordo con il coordinatore per la progettazione, di prevedere nel progetto la durata dei lavori o della fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.

[74] Cfr. la giurisprudenza indicata nella nota n. 13.

[75] Per puntuali osservazioni sul punto cfr. C. Lazzari, Salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, op. ult. cit., p. 555. Si precisa che anche il comma 2 dell’art. 93 è oggetto di modifiche ai sensi dello schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1 della legge 123/2007.

[76] Ai sensi dello schema di decreto legislativo di attuazione dell’art. 1 della legge 123/207, la congiunzione “e” viene sostituita con “o” e pertanto, l’obbligo di segnalazione si riferisce in modo alternativo al committente o al responsabile dei lavori. Altra modifica degna di rilievo riguarda il comma secondo dell’art. 92, ai sensi della quale il coordinatore per l’esecuzione non ha più l’obbligo (previsto mentre dall’attuale formulazione dell’art. 92 comma 2 del d. lgs. 81/08) di redigere il PSC e di predisporre il fascicolo di cui all’art. 91 comma 1 nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI.

[77] In particolare l’art. 92 comma 1 lett. a stabilisce l’obbligo del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di verificare “con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e a corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”; la lett. b dispone l’obbligo di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo”. Inoltre il coordinatore per l’esecuzione ha il compito di adeguare il PSC e il fascicolo informativo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute “valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere” e di verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza. La lett. c stabilisce, inoltre, l’obbligo per il coordinatore per l’esecuzione di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. La lett. d dispone, infine, l’obbligo per il coordinatore per l’esecuzione di verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

[78] Per osservazioni sui doveri del committente di cui all’art. 7 del d. lgs. 626/94 si rinvia a D. Ceglie, Gli appalti “interni”: l’art. 7 d. lgs. n. 626/1994, in Ambiente e sicurezza del lavoro, cit., p. 241.

[79] Questa novità sembra avere un antecedente storico in una circolare del Ministero del lavoro del 18 marzo 1997 n. 41 nella quale si legge che “in ogni caso, come si evince dall’art. 6 comma 1 (del d. lgs. 494/96, ndr) il committente rimane comunque responsabile per culpa in eligendo o in vigilando”. In giurisprudenza cfr., ad esempio, Cass. civ. sez. lavoro, 19 aprile 2006, F.P c. P.F.

[80] L’allegato dispone che “almeno” devono essere esibiti:

[81] L’art. 305, infatti, dispone la consueta clausola finanziaria secondo cui dall’esecuzione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando che le amministrazioni competenti devono provvedere agli adempimenti derivanti dal decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

[82] Cfr. Determinazione Aut. Vig. Lav. Pubbl. 31 gennaio 2000 e art. 8 l. 123/07, che sostituisce l’art. 86 c. 3 bis del d. lgs. 163/2003 (c.d. codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

[83] Sul punto cfr. D. Ceglie, Appalti “interni” e appalti pubblici, cit., p. 22.