Tipologia: Ipotesi CIA
Data firma: 9 gennaio 2007
Validità: 31.12.2009
Parti: Coop Adriatica e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, RSU/RSA
Settori: Commercio, GDO, Coop Adriatica
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  Art. 1 Ambiti di applicazione
Art. 2 Accordi di avvio per nuove aperture
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Formazione
Art. 5 Sicurezza e ambiente di lavoro
Art. 6 Diritti individuali, pari opportunità e interventi di sostegno sociale
Art. 7 Normative
Art. 8 Trattamenti aziendali di mobilità
Art. 9 Mercato del lavoro
Art. 10 Contratti a termine
Art. 11 Part Time
Art. 12 Mobilità fra i punti vendita
Art. 13 Organizzazione del lavoro
Art. 14 Orario settimanale
  Art. 15 Permessi retribuiti
Art. 16 Pause
Art. 17 Regimi orari
Art. 18 Salario fisso aziendale
Art. 19 Salario d’ingresso
Art. 20 Salario variabile
Art. 21 Salario variabile 2006
Art. 22 Lavoro festivo e domenicale
Art. 23 Sviluppo dell’occupazione
Art. 24 Inquadramento professionale
Art. 25 Mensa
Art. 26. Applicazione accordo sullo sviluppo del 5/12/2005
Art. 27 Validità e durata
Allegati

Ipotesi di accordo contratto integrativo aziendale Coop Adriatica Area Romagna Marche Abruzzo

In data 9 gennaio 2007, tra Coop Adriatica […], in rappresentanza dell’Accda e […], in rappresentanza dell’Ancc e la Segreterie Nazionali […] Filcams Cgil, […] Fisascat Cisl, […] Uiltucs Uil, unitamente alle strutture territoriali e regionali […] Filcams Cgil, […] Fisascat Cisl, […] Uiltucs Uil, assieme al coordinamento della RSU/RSA dell’Area Romagna Marche Abruzzo

Art. 1 Ambiti di applicazione
Il contratto di 2° livello, integrativo al CCNL della Distribuzione Cooperativa 2003-2006, rientra nell’ambito di quanto previsto dal Protocollo sugli assetti contrattuali del 28/6/00 e dell’accordo del 5/12/05
Il presente contratto e gli allegati che ne costituiscono parte integrante sono complessivamente migliorativi rispetto ai precedenti contratti e accordi; vengono abrogati e sostituiti ad ogni effetto i contenuti dei precedenti contratti e accordi di 2° livello nell’area contrattuale, ad eccezione di quelli riportati in allegato al presente contratto.
Esso viene applicato al personale dipendete di Coop Adriatica, e delle società controllate operanti nella gestione caratteristica alle quali si applichi il CCNL della Distribuzione Cooperativa occupato nelle unità produttive (U.P.) vale a dire supermercati, superettes, superstore e ipermercati di qualsiasi superficie e sede di Ravenna ubicate nell’area contrattuale Romagna Marche e Abruzzo. In particolare ai lavoratori operanti nelle strutture di
Cesano,
San Benedetto del Tronto,
Ascoli,
Chieti,
Rimini,
Punti vendita della società Sara (allegato 1),
e di altre strutture o catene di futura acquisizione rientranti nella gestione caratteristica
il presente contratto si applicherà fatti salvi gli istituti disciplinati in specifico dall’art. 26 in applicazione dell’accordo sullo sviluppo del 5/12/05 (allegato 2) e dall’accordo di avvio dell’Ipermercato di Rimini (allegato 3) fino alla sua scadenza.
Ai Quadri e agli Impiegati Direttivi dell’Area Romagna Marche e Abruzzo il presente contratto si applicherà limitatamente agli istituti ad esso rinviati dalla specifica contrattazione.
Ove non diversamente specificato, con il termine azienda si intende l’insieme dell’Ove non diversamente specificato, con il termine azienda si intende l’insieme delle società cui si applichi il presente contratto.

Art. 2 Accordi di avvio per nuove aperture
Ai sensi dell’art. 3 lettera c) del CCNL e fermo restando quanto previsto dall’art. 26 a fronte di nuove aperture e ristrutturazioni di punti di vendita verranno avviati confronti preventivi tesi a definire appositi accordi con specifico riferimento alla materie dell’occupazione (struttura quali- quantitativa degli organici, part-time, cat, apprendistato, mobilità, ecc..), organizzazione del lavoro e degli orari, utilizzo impianti, flessibilità organizzative , conseguenze sull’inquadramento professionale.
Il confronto si dovrà esaurire, di norma, un mese prima dell’apertura.

Art. 3 Relazioni sindacali
Si conferma che la materia oggetto del presente articolo farà parte integrante del percorso di armonizzazione dei diritti e delle normative comuni di cui all’art. 3 dell’accordo 5/12/2005
3.1 Quadro di riferimento
Le parti intendono con il presente accordo realizzare una contrattazione di 2° livello nel quadro delle finalità del progetto costitutivo di Coop Adriatica e degli obiettivi condivisi da Azienda e sindacato contenuti nel Protocollo Nazionale 23/07/1993 e nell’accordo sullo sviluppo e sugli assetti contrattuali del Gruppo Coop Adriatica del 5/12/2005.
Le parti convengono che lo sviluppo di relazioni sindacali ispirate a modelli di tipo concertativo e partecipativo rappresenti una condizione fondamentale per perseguire gli obiettivi di sviluppo, competitività, valorizzazione delle risorse umane per sviluppare la partecipazione dei lavoratori.
A tal fine, si conviene inoltre di assumere come obiettivo comune lo sviluppo di esperienze e strumenti che favoriscano la partecipazione dei lavoratori alla innovazione della organizzazione del lavoro, l’accrescimento e la valorizzazione della professionalità e delle competenze, il coinvolgimento e la responsabilizzazione nel miglioramento dei risultati economici e di servizio: tali forme ed i relativi percorsi saranno preventivamente concordate in sede sindacale.
3.2. Informazione e confronto
Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL si concorda sulla articolazione operativa di cui alle lettere A, B, e C.
Al fine di rendere più produttive le vari fasi di informazione e confronto fra le parti, la Cooperativa fornirà, entro il mese di Febbraio di ogni anno, la seguente reportistica di supporto riferita al 31/12 dell’anno precedente, per punto vendita e aggregata per l’area contrattuale:
organico e sua composizione (Tempi Indeterminati / Cat, Full Time / Part Time tipologie di Part Time, Inquadramenti);
monte ore straordinarie e supplementari lavorate.
Nell’ambito del confronto sugli andamenti Aziendali di cui alla lettera A, verrà consegnata copia del Bilancio Sociale Aziendale.
Con cadenza semestrale verrà fornite, alle RSU interessate e alle OO.SS. territoriali
la lista di priorità dei contratti a termine di cui all’art. 10.1
l’elenco dei Part Time che abbiano richiesto il passaggio a Full Time, come previsto all’art. 11.6 del presente contratto
l’elenco numerico delle richieste di trasferimento
A - Livello di area contrattuale
interlocutori:
Direzione Aziendale, OO.SS. e coordinamento RSA/RSU firmatarie del presente accordo e RLS per le materie oggetto di definizione di intese di cui al successivo art. 5.
materie oggetto di informazione e confronto:
1. prospettive della Cooperativa o delle Società da essa costituite o controllate (in particolare su materie relative allo sviluppo, la mobilità, la formazione)
2. accordi intervenuti in materia di nuove società e/o mutamenti di assetti societari, concentrazioni, fusioni, acquisizioni di rilevanti partecipazioni societarie
3. programmi di sviluppo e di ristrutturazione Aziendale
4. politiche commerciali e situazione competitiva
5. innovazioni tecnologiche e di servizio
6. nuovi insediamenti e loro localizzazioni
7. dati derivanti da bilanci preventivi e consuntivi
8. struttura e funzionigramma Aziendale
9. andamento e valori dei parametri
10. monitoraggio contrattuale del settore distributivo nell’area
materie oggetto di definizione di intese:
1. implicazioni in materia di organizzazione del lavoro, orari, occupazione, mobilità
2. dinamica e struttura dell’occupazione (a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo determinato), suddivisa per livelli
3. programmi formativi e sviluppo professionale
4. pari opportunità
5. sicurezza e ambiente di lavoro
6. eventuali ricadute riferibili al punto 2 delle materie oggetto di informazione e confronto
tempi:
entro il primo quadrimestre di ogni anno e comunque su richiesta di una delle parti, di norma entro 20 giorni dalla richiesta
Le informazioni fornite su tali materie saranno di carattere generale per il gruppo Coop Adriatica, e conterranno maggiori specificazioni ed approfondimenti per quanto riguarda l’area contrattuale Romagna Marche Abruzzo articolate per tipologia: il confronto su tali informazioni potrà, all’occasione, declinarsi in incontri specifici di tipologia e tradursi in definizione di intese e verbali di incontro.
B - Livello decentrato
(singolo punto vendita o gruppo di punto vendita omogenei per tipologia / territorio)
interlocutori:
Direzione di Ipermercato, Responsabili di Area SMK, Responsabili dei Punti Vendita e/o funzioni Aziendali interessate, RSA/RSU di unità produttive assistite dalle OO.SS. territoriali
materie oggetto di informazione e confronto:
1. andamento e situazione competitiva del Punto Vendita
2. investimenti e ristrutturazioni
3. attuazione dei programmi di formazione professionale
4. orari commerciali (apertura - chiusura - deroghe, ecc.)
5. struttura organici, problemi occupazionali e rapporto col mercato di lavoro
6. odl, struttura degli orari ed esame delle domande di trasferimento
7. lavoro straordinario e supplementare
8. ferie
9. applicazione inquadramento
10. sicurezza e ambiente di lavoro
11. obiettivi e programmi di miglioramento
12. sperimentazione modelli organizzativi
13. obiettivi gestionali del salario variabile
tempi:
entro il primo quadrimestre di ogni anno e comunque su richiesta di una delle parti (di norma entro 10 giorni dalla richiesta)
report di supporto:
all’occorrenza secondo quanto verrà operativamente concordato fra le parti
Il confronto su tali informazioni è finalizzato alla definizione di intese gestionali, accordi applicativi, verbali d’incontro, programmi concordati con incontri di verifica a cadenze definite.
Dichiarazione a verbale
Al fine di un positivo e corretto esercizio di quanto previsto al precedente punto, le parti riconoscono come fondamentale l’obbligo della riservatezza dei dati e delle informazioni fornite.
C - Livello distrettuale e interaziendale
Le parti convengono che a fronte di progetti e problematiche di ambito distrettuale e/o interaziendale potranno essere attivate forme di confronto ed approfondimento che coinvolgano OO.SS. territoriali e RSU Aziendali di volta in volta interessate, anche sperimentando apposite modalità e strumenti da concordare a livello distrettuale (Accda).
3.3 - Comitati Consultivi Paritetici
Le parti concordano di sviluppare confronti preventivi (secondo le procedure di cui all’art. 3 del CCNL) costituendo dei Comitati Consultivi su base paritetica.
Nel corso della vigenza contrattuale verranno istituiti 3 comitati paritetici sui seguenti temi:
modelli organizzativi e di coinvolgimento dei lavoratori
salario variabile
implementazione del Protocollo delle Azioni Positive
Tali Comitati saranno composti da 6 componenti per parte che verranno nominati entro il 30/04/2007, con scambio di lettere fra Azienda e OO.SS. firmatarie.
Per la partecipazione dei lavoratori a detti Comitati viene istituito uno specifico monte permessi di complessive 400 ore annue, fermo restando quanto definito all’art. 3.5
In caso di non esaurimento di dette ore esse verranno annualmente cumulati sul Monte Permessi RSU di cui al successivo art. 3.5.
Resta inteso fra le parti che i Comitati Paritetici costituiscono una funzione di supporto tecnico al confronto ed alla contrattazione.
L’Azienda sosterrà gli eventuali costi per consulenze tecniche concordate nell’ambito dei lavori dei Comitati di cui sopra.
3.4 Rappresentanze Sindacali
L’Azienda prende atto del sistema di rappresentanza unitaria autonomamente definito dalle RSU, congiuntamente alle strutture regionali e territoriali Filcams - Fisascat - Uiltucs dell’area Romagna Marche e Abruzzo, così costituito:
Soggetto
Funzioni
Coordinamento RSU
(insieme degli eletti RSU)
titolarità della contrattazione di 2° livello, unitamente alle OO.SS..
gestione relazioni sindacali a livello di gruppo, Azienda, area, tipologia, unitamente alle OO.SS..
Comitato Esecutivo Del Coordinamento (18 componenti)
strumento operativo del coordinamento
RSU di unità produttiva
(come da protocollo 12/10/1995 e CCNL)
relazioni sindacali a livello di unità produttiva sulle materie demandate dalla contrattazione di 2° livello, unitamente alle OO.SS.
Le parti si danno atto che le normali relazioni operative su problematiche non di singolo punto vendita e a carattere non contrattuale, sono intrattenute dall’Azienda con il Comitato Esecutivo, con l’assistenza delle strutture sindacali di categoria.
La composizione degli organismi di cui sopra, nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, sarà oggetto di specifica comunicazione unitaria da parte di Comitato Esecutivo ed OO.SS. e potrà essere oggetto di successive modifiche, nell’ambito della autonomia delle stesse parti sindacali.
3.5 Diritti sindacali
Monte permessi RSA/RSU di area contrattuale […]
Monte permessi Comitato Esecutivo […]
3.6 Assemblee sindacali
Dichiarazione a verbale delle OO.SS. e RSU:
Fermo restando quanto previsto dal CCNL, le OO.SS. convengono che le assemblee retribuite non siano utilizzate come forma di lotta.
La programmazione consentirà il servizio di vendita al pubblico e le modalità saranno concordate preventivamente tra RSU e/o OO.SS. locali con la Direzione Aziendale.
In casi eccezionali, quali assemblee di preparazione, illustrazione di iniziative che coinvolgono la totalità dei punti vendita dell’area contrattuale, previa richiesta con largo anticipo, verranno concordate soluzioni che potranno interessare marginalmente l’orario di apertura, in momenti di bassa affluenza, con adeguato preavviso alla clientela e con modalità tali da assicurare il presidio del servizio.
Le RSA/RSU in concomitanza dello svolgimento delle assemblee rileveranno e consegneranno alla Direzione del Punto Vendita / Sede le presenze dei lavoratori utili alla retribuzione della assemblea stessa nel mese di competenza.
L’azienda si adopererà ad individuare condizioni organizzative che favoriscano la più ampia partecipazione dei lavoratori alle assemblee.

Art. 4 Formazione
[…]
Le ore dedicate alla formazione fuori orario di lavoro, comprese le specifiche attività di formazione in applicazione del DLgs 626/94, verranno retribuite o recuperate senza maggiorazione per lavoro straordinario o supplementare.
In ogni caso, per attività di formazione svolta in orario di lavoro e/o fuori orario di lavoro di norma non potranno essere programmate e riconosciute più di 8 ore giornaliere.
S’intende riconosciuto anche il tempo di trasferimento dal luogo di lavoro al luogo di svolgimento della formazione e viceversa, se compiuto fuori orario di lavoro programmato par la parte eccedente i 40 minuti complessivi su base giornaliera. Verrà inoltre riconosciuto il rimborso dei km percorsi con applicazione del criterio della maggiore distanza rispetto al normale tragitto abitazione- sede di lavoro

Art. 5 Sicurezza e ambiente di lavoro
Si conferma che la materia oggetto del presente articolo farà parte integrante del percorso di armonizzazione dei diritti e delle normative comuni di cui all’art. 3 dell’accordo 5/12/2005
Le Parti hanno approfondito il confronto in merito alla concreta applicazione del Decreto Legislativo 626/94, nonché ad alcuni aspetti di natura contrattuale che interagiscono con l’applicazione del decreto stesso e più specificamente:
allocazione delle responsabilità e deleghe
costituzione del servizio prevenzione e protezione rischi, compresa la designazione del responsabile
nomina del medico competente ed organizzazione della sorveglianza sanitaria
costituzione delle squadre di emergenza
piani di formazione
procedure e processi gestionali
Le parti concordano di confrontarsi preventivamente alla costruzione delle nuove strutture o alla ristrutturazione delle attuali, sui progetti complessivi ed in particolare sugli aspetti inerenti l’ambiente di lavoro.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Si conviene la seguente regolamentazione:
a) in rappresentanza dell’insieme dei lavoratori dell’Area Romagna Marche e Abruzzo (Smk / Ipmk / Sptt / Sede di Ravenna) possono essere designati, dalle RSU, in totale non più di n° 18 RLS da individuare nell’ambito delle stesse RSU: a tale numero vanno sommati gli RLS designati per gli Ipermercati;
b) sarà cura della Cooperativa realizzare la formazione dei RLS tramite un modulo di 32 ore per ogni RLS e nell’ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 626/1994;
Le Parti si danno reciprocamente atto della già avvenuta effettuazione dell’intervento formativo riguardante la totalità dei RLS dell’Area Romagna Marche e Abruzzo attualmente in carica.
Con cadenza annuale saranno effettuati interventi formativi di aggiornamento, a cura della Cooperativa, che riguarderanno i RLS dell’Area Romagna Con cadenza annuale saranno effettuati interventi formativi di aggiornamento, a cura della Cooperativa, che riguarderanno i RLS dell’Area Romagna Marche; tali interventi verranno concordati con gli stessi RLS
c) ogni RLS potrà utilizzare, per l’agibilità del suo ruolo, fino a un massimo di N° 40 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per le RSU;
In considerazione dell’organizzazione dei RLS, si conviene su una gestione
collettiva del monte ore permessi complessivamente annualmente determinato, che potrà essere utilizzato in senso globale e non riferito ad ogni singolo RLS.
Sulla base di quanto previsto dalla precedente lettera a) del presente punto, il monte annuo complessivo è definito, a livello di area contrattuale, in 40 ore per il n. dei RLS, con utilizzo flessibile all’interno del presente Contratto di 2° livello attraverso possibile cumulo in aggiunta o in sottrazione sull’anno successivo, fermo restando il raggiungimento di una situazione non a debito nei confronti della Cooperativa alla data di scadenza del Contratto stesso.
Alla data di scadenza del presente contratto verrà pertanto automaticamente azzerato l’eventuale residuo.
Di norma quadrimestralmente sarà consegnato alle OO.SS.. il report relativo all’utilizzo del monte ore annuo da parte dei RLS.
d) le Parti hanno esaminato quanto indicato dall’accordo sindacale interconfederale del 5 ottobre 1995 e convengono che il suddetto monte ore non verrà mai utilizzato per gli adempimenti di cui ai punti b) c) d) g) i) e l) dell’articolo 19 del decreto legislativo 626/1994;
e) in caso di certificato utilizzo di ore da parte di RLS per attività previste dall’art. 19 del decreto legislativo 626/1994, svolte fuori dal proprio orario di lavoro, sia riferibili ad attività che comportino l’utilizzo del monte ore previsto nella lettera c) del presente articolo, sia riferibili ad attività previste dalla lettera d) del presente articolo, si procederà come segue:
riconoscimento delle ore di svolgimento dell’attività alla pari (pagamento o recupero);
riconoscimento del tempo di trasferimento alla pari eccedente i 30 minuti complessivi su base giornaliera (pagamento o recupero) per spostamenti da luogo di lavoro a luogo di svolgimento della funzione di RLS e/o viceversa, ovvero per spostamenti casa/lavoro e viceversa;
riconoscimento del rimborso dei Km percorsi con applicazione del criterio della maggiore distanza;
f) in caso di certificato utilizzo di ore da parte dei RLS per attività previste dall’art. 19 del decreto legislativo 626/1994 svolte in orario di lavoro, si procederà come segue:
riconoscimento di permessi retribuiti coincidenti con assenza dal lavoro, con diminuzione del monte ore previsto nella lettera c) del presente articolo ovvero senza diminuzione del monte ore previsto dalla stessa lettera c) in caso di attività previste dalla lettera d) del presente articolo, comprensivi del tempo di trasferimento coincidente con assenza dal lavoro;
riconoscimento del rimborso dei Km percorsi con applicazione del criterio della maggiore distanza;
g) per l’attività ordinaria dei RLS, occorrerà comunicare per tempo e comunque preventivamente 48 ore prima per l’attività ordinaria dei RLS, occorrerà comunicare per tempo e comunque preventivamente 48 ore prima, al Capo Negozio / superiore diretto la fruizione dei relativi permessi;
h) per l’effettuazione di specifiche assemblee relative alle materie del decreto legislativo 626/1994, saranno utilizzate le normali ore di assemblea contrattualmente previste dal CCNL; in caso di esaurimento del suddetto monte ore generale di assemblea, in via del tutto eccezionale e su tematiche comunque urgenti ed impellenti, potranno essere convocate da parte delle RSA/RSU fino a 2 ore di assemblea nell’anno, a livello di Punto Vendita o di unità organizzativa;
i) per favorire una migliore conoscenza delle problematiche in materia di sicurezza e di prevenzione e protezione rischi, la Cooperativa predisporrà nell’Ufficio della Segreteria centrale presso la sede di Ravenna, la raccolta di materiale informativo, di riviste, di pubblicazioni e di documentazione per la consultazione e l’eventuale prelevamento;
l) in ogni caso nella stessa giornata non potranno essere programmate e riconosciute più di 8 ore giornaliere complessive per attività di RLS e prestazione lavorativa, con svolgimento della prestazione lavorativa in regime di lavoro straordinario nell’ambito della vigente normativa.
Le parti concordano inoltre sull’ utilità di sviluppare ulteriori confronti sui temi della sicurezza sul lavoro.

Art. 6 Diritti individuali, pari opportunità e interventi di sostegno sociale
Fermo restando che la materia sarà oggetto dell’armonizzazione prevista dall’accordo del 5/12/05 le parti convengono sul mantenimento del Protocollo dello Sviluppo delle Azioni Positive di cui allegato 4.
Si prevede inoltre che tale Protocollo sarà oggetto di studio finalizzato alla sua implementazione nell’ambito dei comitati consultivi di cui all’art. 3.3

Art. 7 Normative
7.1.Merchandising e Appalti
L’Azienda si impegna nell’ambito delle normative vigenti a non ricorrere direttamente all’utilizzo di Merchandising o Appalti nelle attività di allestimento degli scaffali.
La materia sarà oggetto di confronto a livello aziendale.
La Cooperativa fornirà inoltre, nell’ambito dei confronti annuali contrattualmente previsti, dati ed elementi idonei al monitoraggio del fenomeno (volumi di fatturato e numero di fornitori che lo utilizzano).
Le parti si danno atto che i lavoratori di cui al presente articolo, per loro natura, esulano dal potere direttivo dell’impresa.
In ogni caso, le attività di allestimento affidate a dipendenti diretti dell’azienda non comporteranno una previsione di organico medio annuo inferiore a quella in essere alla data di firma del presente contratto.
7.2 Certificazione di idoneità sanitaria
Le parti nel darsi atto che le normative regionali hanno previsto la sostituzione del libretto sanitario con modalità diversificate, concordano quanto segue
Il lavoratore è tenuto a frequentare i corsi per l’ottenimento della certificazione sostitutiva del libretto sanitario;
l’azienda si farà carico dell’eventuale costo posto a carico del lavoratore da parte delle strutture pubbliche preposte
tali costi verranno rimborsati al lavoratore e a fronte di idonea documentazione attestatene l’ammontare della spesa sostenuta
7.3 Sistemi di sicurezza
Le parti convengono sull’esigenza di massima tutela del patrimonio aziendale attraverso l’utilizzo di mezzi e di tecnologie adeguate e nel rispetto delle norme contrattuali e di legge.
In questo quadro concordano sulla possibilità di adozione di sistemi di telecamere a circuito chiuso tramite i quali personale Aziendale o di terzi possa controllare l’intera area di vendita, i magazzini e gli accessi alle strutture anche in presenza di lavoratori adibiti alle loro normali mansioni, con l’esclusione di locali adibiti ad attività sindacali con carattere permanente o di altri ambienti durante lo svolgimento di assemblee o altre attività sindacali previste dalle norme di legge e di contratto.
Quanto sopra al fine esclusivo di tutelare il patrimonio aziendale, nonché di migliorare le misure a tutela della sicurezza e prevenzione dei rischi per l’incolumità dei lavoratori.
Le Parti concordano sul fatto che tali impianti non avranno finalità di controllo dell’attività dei lavoratori e che le informazioni ricavate non potranno essere utilizzate per l’attivazione di procedure disciplinari o per contestazioni di inadempienze contrattuali.
Le OO.SS. territoriali e le RSA/RSU interessate, saranno informate preventivamente sulla necessità di installazione e concorderanno sul funzionamento tecnico e gestionale di tali sistemi.
Le parti si danno reciprocamente atto di aver realizzato, con l’intesa di cui al presente punto e con le intese di cui sopra quanto espressamente previsto dall’art. 4 comma 2 della legge 20/05/1970 n. 300.
7.4 Ferie […]

Art. 9 Mercato del lavoro
9.1 Strumenti e incentivi
Le parti convengono sulla possibilità di utilizzare tutti gli strumenti e le forme incentivate previste da leggi e provvedimenti in materia di rapporto di lavoro, di sostegno all’occupazione ed alle fasce deboli del mercato del lavoro.
9.2 Apprendistato
La disciplina dell’apprendistato sarà quella prevista dall’accordo del 6 aprile 2006 allegato 5
9.3 Situazioni di eccedenza di personale […]

Art. 10 Contratti a termine
Premessa
Le parti firmatarie ribadiscono l’intenzione di mantenere e rafforzare il metodo del confronto sugli organici, la loro composizione e l’organizzazione del lavoro e convengono sull’opportunità di un contenimento del ricorso ai rapporti di lavoro a termine, al fine di favorire stabilità occupazionale, maggiori certezze e motivazione delle risorse.
[…]
10.2 Limiti massimi di utilizzo dei contratti a termine
I limiti percentuali massimi di contratti a tempo determinato sul totale del personale a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratto di apprendistato o inserimento appartenente all’Area contrattuale:
20 % in ciascun Ipermercato;
15 % complessivamente a livello di Area contrattuale nei SMK, nelle SPTT e nella Sede di Ravenna;
50% in caso di nuove aperture o ristrutturazione per una durata massima di 3 mesi prima e 18 mesi dopo l’evento, al termine del quale gli appositi accordi di avvio prevederanno il graduale rientro nelle percentuali di cui sopra.
In caso di esigenze sostitutive particolari (es. punte di assenza per maternità, malattia, infortunio, ecc.) o di progetti speciali ad alto impatto o di previste aperture della concorrenza, sarà possibile il superamento delle percentuali di cui sopra, previa intesa fra le parti.
Per gli Ipermercati di San Benedetto, Ascoli e Chieti, in considerazione dell’andamento delle vendite e della particolare situazione di instabilità dei mercati locali, si conviene che il rientro alla percentuale del 20 % avverrà con i tempi seguenti:
25% entro il 2008
20% entro il 2009
[…]

Art. 11 Part Time
Le Parti, con la disciplina prevista dal presente articolo, intendono dare seguito a quanto contenuto nel CCNL e nelle norme di legge in vigore.
11.1 Ricorso al rapporto di lavoro part time
L’Azienda potrà ricorrere ad assunzioni di lavoratori a part-time, a tempo determinato o indeterminato, apprendistato e altri contratti previsti a norma di legge, in relazione alle esigenze organizzative, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dal CCNL.
Ai fini del presente contratto si concorda che l’incidenza dei lavoratori a tempo parziale indeterminato sia contenuta nei seguenti limiti percentuali massimi:
Supermercati, Superettes e Sede RA 33% dell’organico medio annuo a tempo pieno indeterminato complessivo di SMK, SPTT, Sede RA dell’intera area contrattuale.
Ipermercati 60% dell’organico medio annuo a tempo pieno indeterminato di ogni Ipermercato
Per gli Ipermercati di Cesano, San Benedetto, Ascoli e Chieti in considerazione dell’andamento delle vendite e della particolare situazione di instabilità dei mercati locali, si conviene che
il rientro alla percentuale del 60% avverrà entro il 2008
Non sono computati nel numero dei part time i contratti di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, i contratti part time con orario pari o superiore a 28 ore settimanali o 1456 ore annue, i lavoratori assunti a tempo determinato, nonché quelli esplicitamente esclusi da specifiche intese decentrate a Punto Vendita.
[…]

Art. 13 Organizzazione del lavoro
Le parti convengono che gli obiettivi di sviluppo e di competitività aziendali sono conseguibili intervenendo contestualmente sull’insieme dei fattori e delle leve gestionali:
a. a) qualificazione delle strutture di vendita
b. miglioramento del servizio
c. b) efficienza dei processi
d. c) valorizzazione del personale
e. d) efficienza della organizzazione del lavoro e miglioramento della qualità lavorativa
gli investimenti programmati prevedono il rinnovo in questi anni di buona parte della rete esistente
la riqualificazione delle strutture e dell’offerta esalta il servizio (progetto standard di servizio) in particolare nel settore freschi
è prevista una forte innovazione nella logistica, nelle tecnologie, nei supporti informatici, e nelle funzioni centrali (vari progetti Aziendali e di sistema)
coinvolgimento
realizzazione di una struttura organizzativa semplificata, con razionale utilizzo delle flessibilità nella gestione della prestazione lavorativa, sperimentazione e gestione decentrata degli orari di lavoro

Art. 14 Orario settimanale
L’orario di lavoro effettivo, al lordo delle pause e per i lavoratori a tempo pieno, a norma dell’art 104 del vigente CCNL è il seguente:

Unità produttive

Orario settimanale

Sede Ravenna;
SPTT Coop Adriatica e Sageco;
SPTT SARA dal 1/7/07
SMK SARA per il periodo compreso tra 1/7/07 e 31/12/07

38

SMK di Coop Adriatica e Sageco;
IPMK di Ravenna, Lugo e Cesena;
gli IPMK di San Benedetto, Ascoli, Chieti e Cesano a far data dal mese successivo la comunicazione dell’avvenuta approvazione del presente CIA da parte dei lavoratori;
SMK SARA a far data dal 1/1/08;
IPMK di Rimini a far data dal 1/1/10

37,50

IPMK di Pesaro

37


Art. 16 Pause
La pausa giornaliera all’interno dell’orario effettivo di lavoro per full time e part time verticali è fissata in 15 minuti per orari continuati e spezzati di durata fino a 6 ore.
Nel caso di turno unico di durata superiore a 6 ore la pausa è fissata in 20 minuti complessivi.
Le pause non potranno essere fruite all’interno della prima e dell’ultima ora di lavoro: nel turno spezzato, di norma, verrà effettuata all’interno della frazione di maggior durata.
La durata della pausa per i lavoratori par time orizzontali è di 10 minuti per prestazioni giornaliere inferiori alle 6 ore e di 15 minuti per prestazioni pari o superiori alle 6 ore ovvero in caso di spezzato.
Per i lavoratori della Sede resta inalterata la preesistente prassi in materia
Particolare attenzione verrà posta nella gestione delle pause nelle strutture di grandi dimensioni.
Per orario effettivo di lavoro si intende la prestazione lavorativa, ordinaria, supplementare/straordinaria effettuata nella singola giornata.

Art. 17 Regimi orari
17.1 Decentramento
Le parti convengono di decentrare a livello di unità produttiva il confronto sia per la gestione applicativa delle normali regole in materia di orari di lavoro e loro distribuzione che l’attuazione di sperimentazioni che introducono nuove soluzioni e nuove regole, per realizzare i seguenti obiettivi:
migliorare l’utilizzo dei diversi fattori produttivi al fine di incrementare la produttività e la competitività Aziendale
migliorare il livello di servizio
migliorare le condizioni complessive di lavoro per i dipendenti
Si concorda di effettuare in ogni unità produttiva una rilevazione dei regimi orari di fatto praticati, eventualmente anche più favorevoli rispetto alla turnistica di riferimento di cui ai punti successivi, ai quali verrà di norma dato continuità, ferma restando la stabilità delle specifiche condizioni di servizio, presupposti organizzativi, assetto e posizionamento mercatistico della unità produttiva che le hanno determinate.
I modelli di turnistica previsti dal presente articolo costituiscono un punto di riferimento di normale applicazione.
Le intese gestionali decentrate a punto vendita potranno prevedere anche altre forme di turnistica con un diverso numero di spezzati, finalizzate al miglioramento della efficienza e delle condizioni di lavoro, attraverso anche l’adozione di appositi strumenti quali ulteriori part time non computabili nei limiti massimi di cui all’art. 11.1, forme di rotazione, parziali deroghe da regole standard, ecc.
17.2 Programmazione
Nell’ambito del confronto decentrato a punto vendita di cui sopra verranno rilevate anche le prassi in essere di programmazione dell’orario di lavoro.
Fatte salve le condizioni di programmazione più favorevoli, le parti convengono sulla necessità di rilanciare l’impegno a partire dallo stato di fatto di ogni singolo punto vendita, per il miglioramento della programmazione degli orari, assumendo un modello di riferimento a ciclo quadrisettimanale, con aggiornamenti esposti di norma entro il giovedì di ogni settimana.
Tale modello dovrà prevedere la definizione puntuale degli orari tendenzialmente per 2 settimane e l’indicazione di massima delle mezze giornate libere per le ulteriori settimane: in ogni caso saranno possibili, previo confronto con la RSA/RSU di punto vendita, variazioni in extremis dovute ad assenze impreviste o ad eventi di forza maggiore.
La programmazione dovrà corrispondere agli andamenti stagionali, settimanali e giornalieri dei flussi di vendite, clienti, merci ed essere ispirata, nel rispetto dei requisiti professionali necessari, a criteri di rotazione fra i lavoratori, con particolare riferimento agli orari più disagiati.
La piena realizzazione di quanto previsto al presente punto sarà oggetto di verifiche periodiche con le RSA/RSU di punto vendita
In occasione di nuove aperture, ampliamenti o ristrutturazioni si realizzerà quanto previsto dai relativi accordi.
17.3 Sperimentazione
Si conviene di procedere a sperimentare soluzioni organizzative e modalità di gestione degli orari e della prestazione lavorativa innovative rispetto alle norme standard previste dal presente articolo 17 ed alle situazioni di fatto esistenti.
Metodologia
L’analisi, l’elaborazione progettuale e la gestione delle sperimentazioni avverranno attraverso strumenti di lavoro paritetico che verranno concordati di volta in volta avvalendosi all’occorrenza di consulenze esterne e promuovendo il coinvolgimento dei lavoratori interessati.
I contenuti, i luoghi (Punto Vendita o parti di Punto Vendita) e la durata temporanea delle sperimentazioni saranno definiti congiuntamente: alla scadenza dei periodi di sperimentazione verrà comunque ripristinato lo stato di fatto precedente, salvo diversi accordi, in attesa della eventuale definizione delle soluzioni definitive e della relativa regolamentazione contrattuale
A fronte di eventuali esigenze di modifiche alle norme generali derivanti dalle sperimentazioni, ovvero in presenza di soluzioni che comportano incrementi di costo del personale, le parti si confronteranno per definire le soluzioni in sede contrattuale a livello di area o di canale.
Materie
I temi su cui potranno essere effettuate le sperimentazioni riguarderanno in generale le organizzazioni del lavoro in funzione dell’incremento della efficienza e flessibilità della prestazione lavorativa e del miglioramento delle condizioni attraverso contropartite compatibili con i vincoli di costo.
A titolo puramente indicativo potranno più in particolare essere affrontati i seguenti temi:
orario medio settimanale
flessibilità programmata dell’orario
straordinario con recupero
tipologie e regimi orari dei part time
gestione organici
reperibilità
orari allestimento
utilizzo impianti
gestione pause
ecc.
17.4 norme standard di distribuzione dell’orario per SMK / SPTT / IPMK
Le parti convengono sulla seguente classificazione dei turni unici:
turno mattutino: termine non oltre le ore 14.00
turno pomeridiano : inizio non prima delle ore 13.00
turno centrale: termine non dopo le ore 15, 30
Il numero dei turni centrali sarà contenuto in 48 annui, equ amente distribuiti con le altre tipologie di turno.
Si concordano i seguenti criteri da applicarsi nella definizione dell’orario di lavoro:
per i Supermercati:
l’orario di lavoro settimanale è distribuito di norma su 2 spezzati e 4 turni unici (2 mattutini e/o pomeridiani, 2 centrali);
le ore di lavoro effettive non potranno giornalmente essere superiori a 8 ed inferiori a 3;
nel caso di orario spezzato, la durata minima della frazione di turno non potrà essere inferiore a 3 ore effettive;
la fasci a oraria massima giornaliera nella quale operare con l’orario spezzato è di 13 ore fermo restando quanto previsto all’art. 17.8 lettera A; Fatto salvo il nastro orario di 13 ore, l’azienda, compatibilmente con le ragioni organizzative del punto vendita, si impegna, in caso di spezzato di durata non superiore a 7 ore, ad utilizzare un nastro orario inferiore.
l’orario unico continuato non potrà di norma superare le 7 ore;
tra la fine del turno serale e l’inizio del turno successivo dovranno trascorrere almeno 11 ore: eventuali eccezioni verranno esaminate tra le Parti.
Tale impostazione organizzativa sarà, di norma applicata anche nella settimana successiva ad una o più domeniche lavorative consecutive.
per le Superettes:
l’orario di lavoro è distribuito di norma su 3 spezzati e 3 turni unici;
le ore di lavoro effettive (art. 14) non potranno giornalmente essere superiori a 8 e inferiori a 3 (fatte salve le condizioni di cui agli artt. 17.8, 17.9): le eventuali eccezioni in sede applicativa, dovranno essere concordate tra le Parti;
nel caso di orario spezzato, la durata minima della frazione di turno non potrà essere inferiore a 3 ore effettive e, comunque, non inferiore all’orario di apertura al pubblico del punto di vendita;
la fascia oraria massima giornaliera nella quale operare con l’orario spezzato è di 13 ore fermo restando quanto previsto all’art. 17.8 lettera A; Fatto salvo il nastro orario di 13 ore, l’azienda, compatibilmente con le ragioni organizzative del punto vendita, si impegna, in caso di spezzato di durata non superiore a 7 ore, ad utilizzare un nastro orario inferiore.
l’orario unico continuato non potrà di norma superare le 7 ore;
tra la fine del turno serale e l’inizio del turno successivo dovranno trascorrere almeno 11 ore: eventuali eccezioni verranno esaminate tra le parti.
per gli Ipermercati:
Fatti salvi specifici accordi, si concordano i seguenti criteri da applicarsi nella definizione dell’orario di lavoro:
l’orario di lavoro settimanale è distribuito di norma su 2 spezzati e 4 turni unici;
le ore di lavoro effettive non potranno giornalmente essere superiori a 8 ed inferiori a 3;
nel caso di orario spezzato, la durata minima della frazione di turno non potrà essere inferiore a 3 ore effettive ;
la fascia oraria massima giornaliera nella quale operare con l’orario spezzato è di 13 ore fermo restando quanto previsto all’art. 17.8 lettera A; Fatto salvo il nastro orario di 13 ore, l’azienda, compatibilmente con le ragioni organizzative del reparto, si impegna, in caso di spezzato di durata non superiore a 7 ore, ad utilizzare un nastro orario inferiore.
l’orario del turno unico continuato non potrà di norma superare le 7 ore;
tra la fine del turno serale e l’inizio del turno successivo dovranno trascorrere almeno 11 ore: eventuali eccezioni verranno esaminate tra le Parti.
Tale impostazione organizzativa sarà, di norma. applicata anche nella settimana successiva ad una o più domeniche lavorative consecutive.
Con riferimento a tutte le strutture di vendita si concorda che nella giornata di sabato la prestazione in turno unico (mattutino o pomeridiano) sarà richiesta per almeno 5 volte nel corso dell’anno (tenendo conto dei mesi di effettivo lavoro).
Il lavoratore potrà inoltre richiedere, compatibilmente con le esigenze organizzative del punto vendita un orario di lavoro articolato su 5 gg settimanali con 3 spezzati della durata massima di 8 ore e 30 minuti e 2 turni unici della durata massima di 7 ore
17.5 Distribuzione orari di lavoro part time
Fatte salve le norme relative ai lavoratori a tempo pieno in quanto applicabili e in quanto compatibili con l’orario individuale, si concorda quanto segue:
il ricorso all’orario spezzato potrà avvenire secondo la seguente tabella;
Part Time fino a 24 ore settimanali comprese SMK e IPMK 1 spezzato
Part Time fino a 25 ore e 20 negli Ipmk 1 spezzato
Part Time superiore a 24 ore nei Smk 2 spezzati
Part Time superiore a 25 ore e 20 negli Ipmk 2 spezzati
Part Time ciclici / annui / misti In relazione all’orario normale previsto per la settimana
. l’orario giornaliero in caso di spezzato potrà essere di durata totale non inferiore a 5 ore; 6 ore in ogni caso per i part time verticali.
17.6 Montante annuo spezzati SMK e IPMK [...]
17.7 Orario di lavoro addetti uffici

La durata dell’orario di lavoro settimanale per il personale a tempo pieno è stabilita in 38 ore ed è di norma distribuita come segue:
A) Sede di Ravenna
4 giorni per 8 ore ed 1 giorno per 6 ore al fine di assicurare il funzionamento degli uffici dal lunedì al venerdì; i lavoratori concorderanno con i rispettivi responsabili di servizio il turno di lavoro a 6 ore nelle giornate indicate dalle singole Direzioni in coerenza con le esigenze tecnico - organizzative delle varie unità operative, eventualmente a rotazione e comunque con esclusione della giornata di venerdì: la giornata ad orario ridotto non può essere spostata a fronte di festività od altre assenze.
La scelta della giornata ad orario ridotto, concordata con il proprio responsabile, dovrà avere validità per almeno 3 mesi: eventuali eccezioni saranno valutate nei singoli uffici.
L’applicazione di tale sarà sperimentale e soggetta a verifica trascorso 1 anno dalla applicazione del presente contratto.
B) Uffici amministrativi decentrati negli IPMK (ad esclusione degli addetti al ricevimento merci)
Su 6 giorni da lunedì al sabato al fine di presidiare/supportare le attività della linea secondo modalità concordate con al Direzione del singolo IPMK.
C) Sede Ravenna e uffici amministrativi IPMK
Al personale che svolge attività amministrative in sede e negli uffici decentrati degli Ipermercati (ad esclusione dei ricevimenti merci) l’ingresso al lavoro potrà avvenire nella fascia 8.00- 8.30 previo accordo con il responsabile. L’orario di uscita sarà definito in conseguenza all’orario di entrata.
Sono fatte salve le esigenze di presidio per singoli servizi riferite all’orario di funzionamento Sono fatte salve le esigenze di presidio per singoli servizi riferite all’orario di funzionamento della sede e degli uffici decentrati
L’intervallo per il pranzo di norma avrà durata pari ad 1 ora.
Restano in essere eventuali condizioni accordate a singoli lavoratori prima dell’entrata in vigore del presente articolo nonché l’attuale regime delle pause.
La flessibilità d’ orario di cui sopra, scelta anche da lavoratori part time, non costituisce applicazione di clausola elastica/flessibile
Quanto sopra può essere modificato qualora trovi applicazione quanto previsto dagli artt. 17.8 e 17.9. In particolare la programmazione delle compensazioni o dei recuperi potrà riguardare anche le giornate del venerdì e del lunedì.
Il presente articolo non si applica a Impiegati Direttivi e Quadri
Permessi visite specialistiche sede
Ai lavoratori della sede amministrativa, delle funzioni amministrative decentrate presso gli ipermercati, la cooperativa riconoscerà 1 ora ogni anno di permesso retribuito per visite specialistiche accordato su richiesta dell’interessato subordinato alla successiva presentazione di idonea certificazione
Ai lavoratori che necessitano di prestazioni sanitarie, verrà in ogni caso assicurato:
- l’utilizzo di Ferie/ROL;
- l’utilizzo di permessi in recupero di precedenti prestazioni lavorative (BB);
- la riduzione, fino ad un massimo di mezz’ora, dell’intervallo per il pranzo.
Potranno altresì essere richieste riduzioni della prestazione lavorativa giornaliera, fino ad un massimo di 3 ore, da recuperare senza alcuna maggiorazione, secondo modalità da concordare preventivamente con il proprio responsabile.
Resta inteso che, per avere assicurato quanto previsto al presente articolo, fatti salvi i casi di urgenza, il lavoratore interessato dovrà avvisare il proprio responsabile o, in assenza di questo, un suo sostituto con almeno una settimana di anticipo rispetto all’effettuazione della visita stessa.
17.8 Flessibilità gestionali
Al fine di realizzare una maggior corrispondenza fra ore lavorate e necessità di servizio in momenti e periodi di particolari esigenze organizzative le parti concordano sulla messa in sperimentazione dei modelli riportati alle lettere A e B del presente articolo.
Trascorsi 12 mesi dall’avvio delle sperimentazioni di cui sopra le parti si confronteranno sui risultati delle stesse e, conseguentemente, sul modello da adottare in modo strutturale nei SMK, IPMK e SPTT.
A) Orario flessibile plurisettimanale
In applicazione dell’art. 109 del CCNL si conviene la sperimentazione dell’orario modulare pluri settimanale con le seguenti caratteristiche:
L’orario modulare plurisettimanale prenderà avvio in forma sperimentale nel corso del 2007, in 1 Ipmk e in 1 SMK dell’area contrattuale individuati congiuntamente tra quelli proposti dall’azienda, con le seguenti modalità applicative:
superamento dell’orario contrattuale per 16 settimane l’anno e riduzione per altre 16 settimane
le settimane di modularità sanno individuate per reparto nell’ ipermercato e a livello di negozio nel smk Gli orari dei singoli lavoratori interessati saranno programmati a livello individuale
la programmazione delle settimane di modularità avverrà con l’anticipazione prevista dall’art. 17.2 del CIA 2001-2004
conguaglio entro le 8 settimane effettive di modulazione
orario minimo settimanale pari a 33
orario massimo settimanale pari a 42 ore
massimo giornaliero in spezzato di 8,30 con semiturno minimo di 3 ore
turno unico massimo di 7 ore e minimo di 3 ore
Nelle settimane di superamento dell’orario contrattuale gli spezzati saranno massimo 2 nell’ IPMK, 3 nel SMK
Nelle settimane ad orario inferiore rispetto a quello contrattuale gli spezzati saranno 1 negli IPMK e SMK
Nelle settimane ad orario inferiore rispetto a quello contrattuale l’azienda potrà definire un’articolazione settimanale su 5 giorni lavorativi
Fatto salvo il nastro orario di 13 ore, nel caso in cui la programmazione modulare giornaliera preveda uno spezzato della durata pari o inferiore a 7 ore, il nastro orario sarà inferiore alle 13 ore
La modulazione potrà prendere avvio con orario ridotto rispetto a quello contrattuale
In caso di assenze per l’intera settimana l’orario considerato sarà il normale orario settimanale di cui all’art. 14 del precedente CIA
In caso di assenze inferiori alla settimana le singole giornate saranno valorizzate nella misura di 1/6 dell’orario settimanale di cui sopra
In caso di assenza le ore in meno o in più non conguagliabili nelle 8 settimane verranno trattate rispettivamente come segue:
prestazione aggiuntiva alla pari oltre il periodo di modulazione o utilizzo di ROL a scelta del lavoratore
recupero oltre il periodo di modulazione
In caso di cessazione del rapporto le ore verranno conguagliate alla pari senza alcuna maggiorazione.
Retribuzione normale sia nei periodi di superamento che nei periodi di riduzione dell’orario contrattuale
Le ore extra programmazione settimanale saranno considerate straordinario (tranne che nel caso di recupero di ore non effettuate per assenza)
I reparti organizzati ad isole non saranno inseriti nell’orario modulare settimanale
In caso di orario spezzato nelle settimane di superamento o riduzione verrà riconosciuto un servizio mensa attraverso il riconoscimento di buono pasto del valore di 2,65 euro da utilizzare unicamente presso le strutture di vendita di Coop Adriatica
Nei punti vendita interessati dalla sperimentazione dell’orario modulare plurisettimanale non si darà applicazione al montante spezzati di cui art 17.6 del precedente CIA
Trascorsi 6 mesi dall’avvio della sperimentazione, le parti si confronteranno a livello decentrato sulle modalità applicative al fine di individuare eventuali miglioramenti condivisi.
B) Straordinario con recupero obbligatorio
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, rispetto all’orario normalmente programmato, potranno essere disposte, a fronte di esigenze tecnico - organizzative non previste e non prevedibili, prestazioni straordinarie con recupero obbligatorio, nel limite massimo di 100 ore annue individuali.
Le ore di cui sopra fatto salvo i casi indifferibili e di urgenza, dovranno essere comunicate entro la settimana antecedente quella di effettuazione
Il modello di cui alla presente lettera B potrà prendere avvio anche come recupero anticipato delle ore di straordinario da effettuare successivamente
Esse verranno recuperate (compresa la maggiorazione in ragione di 1 ore e 12 minuti ogni ora di straordinario lavorato) dal lavoratore con le seguenti modalità
40 % delle ore su richiesta del lavoratore, tenendo conto delle esigenze dello stesso e delle condizioni organizzative
60 % delle ore disposte secondo modalità stabilite dall’azienda, garantendo comunque un accorpamento di almeno un semiturno intero di lavoro
(tendenzialmente pianificate la settimana antecedente quella di fruizione salvo casi eccezionali e imprevedibili),
I recuperi di cui al presente articolo dovranno essere effettuati entro il 30/6 dell’anno successivo a quello di maturazione. In caso diverso l’azienda procederà alla loro liquidazione.
Le ore di straordinario domenicale, festivo e notturno non saranno soggette al recupero obbligatorio di cui al presente punto B)

Art. 22 Lavoro festivo e domenicale
[…]
Al personale che presta la sua attività in domenica, il diritto al riposo settimanale verrà assicurato in altra giornata, fermo restando il massimo di prestazioni lavorative consecutive previste dalla legge.
[…]