Tipologia: 
Validità: 10.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Reagroup Italia, Renault Italia/Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Renault
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

  1) Diritti di informazione e relazioni sindacali
2) Mercato del lavoro Apprendistato
3) Nuove acquisizioni
4) Assistenza sanitaria integrativa
  5) Previdenza integrativa
6) Permessi individuali retribuiti e ferie
7) Salario variabile
8) Decorrenza e durata del contratto

Ipotesi accordo quadro contratto integrativo gruppo Renault

Addì 10 gennaio 2007 presso la Confcommercio di Roma, fra la Reagroup Italia spa […], la Renault Italia spa […], (di seguito Azienda) entrambi assistite dalla Confcommercio di Roma […] e la Filcams - Cgil, rappresentata dalla struttura nazionale […] e dalle strutture territoriali, la Fisascat - Cisl, rappresentata dalla struttura nazionale […] e dalle strutture territoriali, la Uiltucs - Uil, rappresentata dalla struttura nazionale […] e dalle strutture territoriali, unitamente al coordinamento nazionale dei delegati è stata raggiunta la seguente ipotesi di accordo per la stipula del Contratto Unico integrativo Aziendale di Gruppo della Renault in Italia.
Le norme contenute nel presente Accordo di rinnovo del vigente contratto integrativo aziendale del 31 luglio 2001, valide, così come previste nei precedenti accordi, per tutte le unità produttive Renault Italia spa e per tutte le società in cui Renault Italia è o diventi azionista di maggioranza (più del 50% del capitate posseduto direttamente o indirettamente) e per tutto il personale dipendente con Contratto a Tempo Indeterminato e Apprendistato, con esclusione dei Dirigenti, rappresentano l’unica disciplina economica- normativa integrativa del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro valido all’interno della società Renault Italia spa e di quelle in cui Renault Italia è o diventi azionista di maggioranza.

1) Diritti di informazione e relazioni sindacali
Le parti, nell’affermare che il sistema di diritti di informazione e relazioni sindacali contenuto nel Accordo Quadro di Gruppo del 1/12/1998 e 31/07/2001 è tuttora in grado di regolare le dinamiche di incontro e confronto sindacale, concordano nel confermarlo integralmente, anche per ciò che riguarda la possibilità di addivenire a più d’un incontro l’anno in sede nazionale, su richiesta di una delle parti.
Le Parti, confermati i distinti ambiti di competenza, autonomia e responsabilità, ribadiscono la necessità di distinguere momenti negoziali diversi, nazionale e decentrato, secondo la natura delie materie di confronto e delle realtà organizzative coinvolte. Le parti convengono di articolare il reciproco scambio dì informazioni nei tempi e sui contenuti seguenti:
1. a livello nazionale, annualmente, entro il primo trimestre, l'Azienda si incontrerà con le OO.SS. e le relative Rappresentanza Sindacali Aziendali per fornire le informazioni di carattere generale riguardanti l’Azienda nel suo complesso. In particolare l'informazione riguarderà l'andamento economico e commerciate, politiche e strategie aziendali anche relative ad acquisizioni di quote azionarie, le innovazioni tecnologiche previste, l’organizzazione aziendale sia a livello generale che di singola unità organizzativa, l’andamento e obiettivi degli indicatori generali del salario variabile, nonché quanto previsto in materia dal vigente CCNL.
2. semestralmente, a livello di singola unità produttiva, l'azienda si incontrerà con le Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite presso le unità organizzative locali e con OO.SS. territoriali per fornire informazioni relative a specifiche situazioni, con particolare riferimento all'andamento commerciale, all'organizzazione del lavoro ed alle problematiche connesse, comunicare gli obiettivi degli indicatori locali de! salario variabile. Su richiesta, saranno fornite alle OO.SS. territoriali, informazioni sul quadro dell’organico con la specifica dei vari contratti (Tempi determinati, part- time, full-time, interinali, apprendisti, ripartizione uomini e donne ecc.).
Ulteriori incontri potranno avere luogo su richiesta delle parti.
Le Parti convengono che il diritto di informazione potrà subire deroghe limitate qualora principi di riservatezza lo richiedano, soprattutto con riferimento a quei dati che possono avere interesse per la concorrenza.

3) Nuove acquisizioni
In caso di trasferimento d’azienda (cessioni, acquisizioni, fusioni, affitti ecc) le parti, fermo restando quanto previsto dalla specifica normativa in materia, concordano nel demandare a livello territoriale la gestione dell’armonizzazione e applicazione dei trattamenti economici e normativi.
Le parti si danno atto che la regolamentazione prevista al punto 4 dell’accordo del 31/07/2001 continuerà ad essere applicato esclusivamente nelle Società del Gruppo per le quali non trova attuazione la disciplina degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente.