Cassazione Penale, Sez. 4, 11 aprile 2018, n. 16101 - Infortunio mortale durante i lavori di manutenzione di un albergo. Ruolo del direttore dell'hotel e del datore di lavoro


Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: PICARDI FRANCESCA Data Udienza: 07/03/2018

 

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca-Sezione distaccata di Viareggio, ha assolto M.B., quale direttore dell'Hotel Astor, di proprietà della Sina s.p.a., dal reato contestatogli per non aver commesso il fatto ed ha, invece, confermato la condanna a R.G., legale rappresentante della Tecnoedil Sistemi s.r.l., ad un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, disponendo una provvisionale a favore delle stesse e modificando l'importo di quelle già previste in primo grado. Più precisamente a entrambi gli Imputati si è contestato il delitto di cui agli artt. 113, 589, primo e secondo comma, cod.pen., perché, con negligenza e inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionavano in data 4 febbraio 2009 la morte di S.B., dipendente della Tecnoedil Sistemi s.r.l., precipitato nel vuoto mentre accedeva al tetto di un plano dell'Hotel Astor ove dovevano essere eseguiti lavori di manutenzione commissionati dalla società proprietaria dell'albergo - R.B. omettendo di riportare nel piano operativo di sicurezza l'Individuazione delle misure di sicurezza e omettendo di informare e formare il dipendente, in violazione degli artt. 96, 36, 37, 18 del d.lgs. n. 81 del 2008; M.B. omettendo di assicurarsi che i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui agli artt. 63 e 64 del d.lgs. n. 81 del 2008 e omettendo di valutare tutti i rischi nella elaborazione del relativo documento. La Corte fiorentina ha accolto l'appello proposto da M.B. ritenendo che i lavori di manutenzione dell'edificio siano stati commissionati e seguiti dalla proprietaria Sina s.p.a., senza alcun ruolo da parte del direttore dell'albergo; ha, inoltre, escluso che M.B. potesse assumere responsabilità quale datore di lavoro, non essendosi verificato l'infortunio in un luogo di lavoro per i dipendenti dell'albergo.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivamente ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello ed, a mezzo dei loro difensori di fiducia, le parti civili e l'imputato R.G.. Nel giudizio di legittimità hanno, inoltre, depositato due memorie difensive M.B. e le parti civili, a mezzo del nuovo difensore, anche in replica al ricorso dell'imputato R.G..
3. Il Procuratore Generale ha denunciato l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 89 lett b, 90, commi 1 e 2, 26, commi 2 e 3, 15 e 16 del d.lgs. n. 81 del 2008, nella parte in cui la sentenza esclude la responsabilità di M.B. erroneamente assumendo che lo stesso non abbia avuto alcun ruolo di committente, pur essendo munito di una procura ad negotia in materia di sicurezza sul lavoro, e che il tetto del Torrino (luogo dell'infortunio) non fosse un luogo di lavoro dell'albergo, pur essendone l'unica via di accesso agli impianti di riscaldamento e condizionamento. Secondo il ricorrente, il ragionamento della Corte di Appello non sarebbe razionalmente persuasivo e mancherebbe di fondamento giuridico, equivocando la gestione amministrativo/economica dell'appalto, svolta dalla società proprietaria dell'albergo, ed il controllo e la verifica dei lavori da eseguire, affidata in base a specifica delega di funzioni, al direttore dell'albergo, che, quindi, sostituiva il committente.
4. Parimenti le parti civili hanno censurato la sentenza nella parte in cui esclude la posizione di garanzia di M.B., nonostante lo stesso fosse il direttore dell'albergo, munito di specifica delega di funzioni in relazione alla sicurezza dei lavoratori ed alla gestione dell'albergo e, quindi, unico in grado di rappresentare in loco la proprietà, anche in considerazione della complessità organizzativa della Sina s.p.a., soggetto formalmente committente dei lavori, e nella parte in cui esclude che il Torrino possa considerarsi luogo di lavoro dell'albergo, pur essendo oggetto di interventi manutentivi.
5. L'imputato R.G. ha dedotto la insussistenza e la illogicità della motivazione con riferimento alla affermazione della sua penale responsabilità sia in ordine all'abnormità della condotta del lavoratore ed alla conseguente assenza del nesso causale sia in ordine alla irrilevanza causale della mancanza del piano operativo di sicurezza, asserendo in particolare un travisamento del fatto relativamente ai lavori che dovevano essere eseguiti il giorno dell'infortunio ed alla conseguente imprevedibilità della condotta del lavoratore.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello e delle parti civili non può essere accolto, atteso che l'assoluzione di M.B. risulta, in base alla ricostruzione dei fatti operata con una motivazione congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni intrinseche o estrinseche, assolutamente conforme al diritto, non potendosi estendere le posizioni di garanzia, da cui deriva la penale responsabilità, oltre i limiti fissati dalle specifiche disposizioni che le prevedono, in quanto ciò si risolverebbe in un'estensione in malam partem, vietata dalla legge penale (in questo senso Sez. 5, n. 42309 del 2016, rv. 268460).
Difatti, come evidenziato nel provvedimento impugnato, M.B. non ha assunto la posizione di garanzia del committente, non avendo stipulato il contratto di appalto, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'edificio in esame.
Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha riformato la conclusione del giudice di primo grado secondo cui "il M.B. aveva sicuramente assunto la specifica posizione di garanzia in sostituzione del committente vero e proprio", in quanto "era stato nominato responsabile della sicurezza dell'Hotel Astor e delegato al coordinamento dell'attività di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro". La posizione di garanzia del datore di lavoro o del suo delegato ex art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 non va, difatti, confusa con quella del committente: si tratta di due distinte posizioni di garanzia, da cui discendono obblighi diversi, nei confronti di soggetti diversi, sicché l'assunzione della prima non comporta automaticamente l'assunzione della seconda. Né l'asserito controllo dei lavori, da parte di M.B., per conto della proprietaria committente, implica, come sostiene la Procura ricorrente, l'assunzione di una formale posizione di garanzia, che il committente può, invece, trasferire, ai sensi degli artt. 89, comma 1, lett. c e 90 del d.lgs. n. 81 del 2008, ad un responsabile dei lavori, incaricandolo specificamente della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Invero, nella prospettazione della Procura e delle parti civili, M.B. non ha avuto il ruolo del responsabile dei lavori oggetto di appalto, che, come precisa l'art. 89, comma 1, lett. c, coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera, ma ha avuto piuttosto quello di delegato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed avrebbe, poi, assunto il ruolo "sostanziale" di committente, in quanto longa manus, presente nel luogo di esecuzione dei lavori, della società Sina s.p.a., tenuto conto della complessità organizzativa di quest'ultima. La possibilità di individuare un committente sostanziale - che si aggiunga o, addirittura, si sostituisca a quello formale, che, nel caso di specie, si identifica nella Sina s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, la quale, in considerazione della sua complessità organizzativa, avrebbe potuto nominare un responsabile dei lavori - dovrebbe, tuttavia, essere fondata sull'esercizio di fatto di tutte le funzioni tipiche della figura del garante committente e, quindi, anche sull'affidamento dell'Incarico e sul pagamento del corrispettivo (o, più, in generale di tutte le funzioni che la Procura ricorrente riconduce al piano "della gestione amministrativa/economica" del contratto) e non solo sullo svolgimento di mansioni ausiliarie che ben si conciliano con il ruolo di M.B., quale soggetto che lavorava per la Sina s.p.a. all'interno della struttura alberghiera, oggetto degli interventi di manutenzione (ovvero sui soli segmenti del controllo assolutamente informale e atecnico dei lavori).
Occorre, inoltre, aggiungere che la valutazione della Corte di Appello, che ha escluso il tetto del "Torrino" costituisse un luogo di lavoro per i lavoratori dell'albergo, è del tutto congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, fondandosi sulla circostanza che "in detto luogo non si svolge alcuna attività propria dell'hotel, non essendo un tetto praticabile, ma vi sono alloggiati gli impianti termici e di condizionamento, e le prove non hanno dimostrato che il controllo e la manutenzione di detti impianti vengano svolti dal personale dell'albergo".


2. Parimenti è infondato il ricorso di R.G..
Per quanto concerne il travisamento della prova, occorre ricordare che, in caso di doppia conforme, tale vizio per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 ud., dep. 20/02/2017, rv. 269217). Ad ogni modo, nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, secondo i quali, dovevano essere svolti degli interventi di impermeabilizzazione sul tetto del Torrino, sia pure non quel giorno, ma nei giorni successivi, come ammesso dallo stesso imputato R.G., e tali lavori rientravano tra le mansioni di S.B., come emerso dalle deposizioni testimoniali, l'accesso ai luoghi da parte del lavoratore, sebbene non concordato con il datore di lavoro e avvenuto in epoca anteriore rispetto alla programmata operazione, non può considerarsi una condotta abnorme, tale da interrompere il nesso di causalità, in quanto non è radicalmente e ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del proprio lavoro e non è eccentrica rispetto alle mansioni del lavoratore (v., tra le tante, Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009 ud., dep. 23/02/2010, Rv. 246695, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro). Va pure ricordato l'orientamento secondo cui, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, Sentenza n. 15124 del 13/12/2016 ud., dep. 27/03/2017, rv. 269603).
Né sono condivisibili le censure formulate relativamente all'asserita irrilevanza causale della mancata previsione dei rischi connessi all'accesso al Torrino nel piano operativo di sicurezza, che è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, ai sensi dell'art. 89 lett h, del d.lgs. n. 81 del 2008, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), contenente, dunque, la valutazione di tutti i rischi connessi al cantiere, al pari del documento di valutazione rischi. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice ha, difatti, l'obbligo di redigere un piano operativo completo che contempli specificamente tutti i rischi connessi al cantiere, che, nel caso di specie, si estendeva anche al Torrino, dove è pacifico erano già stati eseguiti altri lavori di impermeabilizzazione. Invero, valgono rispetto al piano operativo di sicurezza, gli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il documento di valutazione dei rischi, sicché il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Sez. 4, n. 20129 del 2016, rv. 267253). Nel caso di specie, da un lato, erano già stati svolti lavori di impermeabilizzazione sul Torrino e, dall'altro, era imminente l'esecuzione di ulteriori lavori di impermeabilizzazione sul Torrino, sicché il datore di lavoro aveva l'obbligo di inserire i rischi connessi nei p.o.s. e di informare e formare i lavoratori. Del tutto congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni è, dunque, la motivazione della Corte di Appello sul nesso causale tra tali omissioni e l'infortunio mortale, che potrebbe essere esclusa solo configurando l'obbligo di valutazione del rischio di informazione e formazione del lavoratore come frammentato, riferito alle prestazioni giornaliere, mentre nell'attuale disciplina legislativa tale obbligo è globale, unitario, soggetto a costante aggiornamento, ma non parcelizzato e limitato alle attività giornaliere.
3. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna del ricorrente R.G. e delle ricorrenti parti civili al pagamento delle spese del procedimento e condanna del ricorrente R.G. alla rifusione delle spese civili sostenute dalle parti civili costituite.
 

 

P.Q.M.
 

 

Rigetta tutti i ricorsi e condanna il ricorrente R.G. e le ricorrenti parti civili (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali;
condanna R.G. alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili costituite, che liquida in euro 2500,00, oltre accessori di legge, quanto a F.B., ed in euro 4500,00, oltre accessori di legge, quanto a E.B., A. B., D.B., L.B. e M.B..
Così deciso 7 marzo 2018.